Categoria: Cassazione penale
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  • Cantiere Temporaneo e Mobile
  • Committente
  • Infortunio sul Lavoro

Responsabilità per omicidio colposo di un committente per la costruzione di un immobile di civile abitazione che affidava al conoscente C.B. l'incarico di effettuare il trasporto nel cantiere, attraverso una valletta di scolo delle acque con pendenza del 28%, di sacchi di materiale di sabbia e cemento a mezzo del proprio veicolo Mercedes Unimog 41110.
Al terzo trasporto, con un carico di circa 12 quintali, il veicolo si ribaltava e C.B. riportava lesioni che ne cagionavano la morte - Sussiste.

La Corte di appello di Brescia riformava la sentenza di primo grado che assolveva C. G., perchè il fatto non sussiste, dalle contravvenzioni D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 3, comma 8, lett. a) e art. 20, comma 1, lett. b) e dal reato di omicidio colposo, contestato come commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, lett. a) e art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 493 del 1996, art. 2, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 e art. 35, comma 2, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 168, 169 e 181.

La Corte di Cassazione, nel rigettare il ricorso, afferma che:

"La corte distrettuale ha premesso il doveroso rispetto delle norme antinfortunistiche anche nei casi di incarico conferito in modo occasionale e svolto a titolo di cortesia: si tratta comunque di un rapporto di natura lavorativa ed è da escludere - in base ai principi del nostro ordinamento - che un'attività lavorativa si svolga a rischio esclusivo di chi lavora, in ogni caso vige il principio del neminem laedere."

Inoltre le cause di ribaltamento del veicolo sono state:
1) il peso del carico, in quanto esso non può superare il limite fissato nella carte di circolazione ed era compito dell'imputato assicurasi che il bancale con i sacchi di cemento non lo superasse.
2) la mancata assicurazione del carico. Il giudice di secondo grado ritiene provato che l'imputato non assolse ai suoi doveri di informazione, mediante il generico richiamo a fare attenzione, mentre l'indicazione di usare le cinghie come le usava lui appare prescrizione priva di contenuto, in quanto non è possibile sapere come le usasse effettivamente.

La corte di merito ha inoltre ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima, nella misura del 50%, in quanto: C.B. assunse un incarico del quale poteva apprezzare l'insidiosità, riguardo al carico, alle difficoltà di guida, alle caratteristiche del percorso; non assicurò il bancale con i sacchi, pur potendo prevedere lo scivolamento contro la sponda durante la salita; la condotta di guida fu imperita, in quanto rientra nella cognizione dell'automobilista medio che il cambio di marcia in salita, con non controllata accelerazione, comporta per inerzia lo slittamento verso il basso del carico e può pregiudicare la stabilità del mezzo.
Secondo una ricostruzione assolutamente logica e corrispondente alle risultanze processuali, la corte di merito è giunta ad una conclusione che non può esser censurata in sede di legittimità.
"In ogni caso non può ignorarsi che C., dopo aver delegato con estrema leggerezza un'attività oggettivamente pericolosa a persona poco esperta in quella specifica mansione, trascurò completamente di assicurarsi che le sue, seppur generiche indicazioni fossero esattamente intese.
Si allontanò senza assistere neppure al primo carico". 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ZECCA Gaetanino - Presidente -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere -
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere -
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
C.G., n. a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 12/7/2007 della Corte di Appello di Brescia;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE Antonio;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per le parti civili, l'Avv. MAFFETTINI Flaminio.
Udito il difensore Avv. TIRINNOCCHI PENNA Salvatore.
 
Fatto

Con sentenza 12.12.2007, la Corte di appello di Brescia riformava la sentenza 21.10.2005, del tribunale di Bergamo che assolveva C. G., perchè il fatto non sussiste, dalle contravvenzioni D.Lgs. n. 494 del 1996, ex art. 3, comma 8, lett. a) e art. 20, comma 1, lett. b) e dal reato di omicidio colposo, contestato come commesso per negligenza, imperizia, imprudenza e violazione del D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 3, comma 8, lett. a) e art. 20, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 493 del 1996, art. 2, D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3 e art. 35, comma 2, D.P.R. n. 547 del 1955, artt. 168, 169 e 181.
In data (OMISSIS), C.G., committente della costruzione di un immobile di civile abitazione, affidava al conoscente C.B. l'incarico di effettuare il trasporto nel cantiere, attraversando una valletta di scolo delle acque con pendenza del 28%, di sacchi di materiale di sabbia e cemento a mezzo del proprio veicolo Mercedes Unimog 41110.
Al terzo trasporto, con un carico di circa 12 quintali, il veicolo si ribaltava e C.B. riportava lesioni che ne cagionavano la morte il (OMISSIS).
Il tribunale, dopo aver rilevato che l'assenza di un rapporto di lavoro e la gratuità dell'incarico non incidevano sull'applicabilità delle norme antinfortunistica, riteneva che il luogo dell'incidente fosse estraneo alla nozione di cantiere, come delineata dal D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 2, in quanto in esso non si svolgeva alcuna attività edilizia.
Escludeva il nesso di causalità tra l'omessa segnaletica sulla pendenza e l'incidente, tenuto conto delle dichiarazioni del ct. della difesa, ingegnere T., secondo cui il veicolo era in grado di affrontare le più forti pendenze e del fatto che la vittima - titolare della patente C - aveva già effettuato due trasporti e conosceva le difficoltà del percorso.
Quanto all'idoneità del veicolo,risultava che era stato omologato per il peso di 6 q., ma la scheda di immatricolazione, prodotta dalla difesa, indicava una portata di kg. 1.100; inoltre era previsto il montaggio di una lama spazzaneve, che ne avrebbe aumentato il peso.
Pertanto, il primo giudice riteneva che non fosse raggiunta la prova certa che il veicolo non si sarebbe ribaltato con un carico entro i limiti di 6 q.
Quanto all'assicurazione dei sacchi di cemento e sabbia, si dava atto che non erano state smentite le dichiarazioni del C., secondo cui aveva fornito le cinghie di contenimento, invitando il conducente a utilizzarle.
Per queste ragioni il giudice aveva assolto l'imputato.
Contro la sentenza ha proposto appello il pubblico ministero e la Corte territoriale, quanto alla contravvenzione, ne ha dichiarato l'estinzione per prescrizione; quanto al reato di omicidio colposo ha affermato la responsabilità dell'imputato, riconoscendo il concorso della vittima nella misura del 50%.
Avverso la sentenza hanno presentato ricorso i difensori del C.G., per i seguenti motivi:

1. violazione di legge in ordine alla contravvenzione, in quanto il giudice di merito ha dichiarato l'estinzione senza esaminare la possibilità di giungere ad un'assoluzione a norma dell'art. 129 c.p.p.;
tele ipotesi sussiste in quanto la vittima stava svolgendo un incarico ricevuto in via occasionale ed eseguito a titolo gratuito;
 
2. carenza di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, in quanto dall'imputato è stata prodotta una relazione di consulenza tecnica, secondo cui il mezzo era idoneo al trasporto di 12 quintali, anche se tale idoneità non era indicata nei documenti di circolazione.
Il giudice, in caso di dissenso rispetto a tale relazione avrebbe dovuto disporre perizia di ufficio.
Quanto alla mancata assicurazione del carico sul veicolo, i difensori del ricorrente rilevano che il tipo di rapporto con la vittima rende inapplicabili le norme antinfortunistiche; inoltre la motivazione è contraddittoria, laddove afferma, da un lato, che il C. non assolse al dovere di informazione(su di lui incombente a norma del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3; riconosce, dall'altro, che comunque non erano necessarie particolari cognizioni ed esperienza per rendersi conto del pericolo nell'affrontare quella salita con quel carico.
La logica conclusione che si deve trarre da questi argomenti è che la condotta della vittima era da sola idonea a cagionare l'incidente e la propria morte, interrompendo il nesso eziologico tra l'azione dell'imputato e l'evento mortale.

Diritto


Il ricorso deve essere rigettato.

La corte distrettuale ha premesso il doveroso rispetto delle norme antinfortunistiche anche nei casi di incarico conferito in modo occasionale e svolto a titolo di cortesia: si tratta comunque di un rapporto di natura lavorativa ed è da escludere - in base ai principi del nostro ordinamento - che un'attività lavorativa si svolga a rischio esclusivo di chi lavora, in ogni caso vige il principio del neminem laedere. Ha correttamente escluso quindi l'ipotesi di assoluzione ex art. 129 c.p.p., anche in considerazione della mancata rinuncia dell'imputato in ordine alla causa di estinzione del reato per prescrizione.

... Inoltre la sentenza ha individuato come cause del ribaltamento del veicolo:
 
1. il peso del carico, in quanto, l'art. 167 C.d.S. stabilisce che esso non può superare il limite fissato nella carte di circolazione (kg 600) ed era compito dell'imputato assicurasi che il bancale con i sacchi di cemento non lo superasse.
I dati contenuti nella scheda di immatricolazione, (tenuto anche conto della missiva 2.8.2004 della ditta costruttrice) non hanno rilevanza, in quanto il carico utile massimo trasportabile è quello riportato nella carta di circolazione.
Inoltre, la corte di merito ritiene non condivisibile la tesi sostenuta dal consulente della difesa, secondo cui la portata massima è il doppio di quella così annotata nella carta di circolazione, detraendo dal peso complessivo ammesso (kg 3.500) il peso a vuoto (kg 2.300), in quanto ignora gli altri dati relativi ai limiti di peso (notevolmente inferiori) consentiti sugli assi.
Quanto all'ipotesi che il limite fissato dalla carta di circolazione fosse superabile, data la possibilità di montare delle pale spartineve, secondo la corte di merito, trattasi di una congettura, priva di riscontri obiettivi e fondata su dati indimostrati: rimane come dato indiscutibile - fissato dalla carta di circolazione e dalla ditta costruttrice - che carico massimo è di kg 600 senza che si faccia alcun cenno al peso delle pale.
Inoltre è improprio il confronto tra la massa di delle pale (trainate e striscianti) e la massa dei sacchi posti caricati.
 
2. altra causa è la mancata assicurazione del carico.

Sul punto, la corte di appello rileva la discrasia delle dichiarazioni difensive dell'imputato: inizialmente, su domanda del presidente se avesse detto alla vittima di legare i sacchi, ha dichiarato :"No gli ho detto di stare attento al carico"; poi, riaperto l'esame, sempre a domanda del presidente, ha precisato che mostrò le cinghie in dotazione al veicolo e gli disse di usarle "come le uso io".
Il giudice di secondo grado ritiene provato che l'imputato non assolse ai suoi doveri di informazione, mediante il generico richiamo a fare attenzione, mentre l'indicazione di usare le cinghie come le usava lui appare prescrizione priva di contenuto, in quanto non è possibile sapere come le usasse effettivamente.
La corte di merito ha ritenuto sussistente il concorso di colpa della vittima, nella misura del 50%, in quanto:
C.B. assunse un incarico del quale poteva apprezzare l'insidiosità, riguardo al carico, alle difficoltà di guida, alle caratteristiche del percorso;
non assicurò il bancale con i sacchi, pur potendo prevedere lo scivolamento contro la sponda durante la salita;
la condotta di guida fu imperita, in quanto rientra nella cognizione dell'automobilista medio che il cambio di marcia in salita, con non controllata accelerazione, comporta per inerzia lo slittamento verso il basso del carico e può pregiudicare la stabilità del mezzo.
 Secondo una ricostruzione assolutamente logica e corrispondente alle risultanze processuali, la corte di merito è giunta ad una conclusione che non può esser censurata in sede di legittimità.
Quanto al parziale rilievo, sul piano del nesso eziologico, della condotta della vittima, esso è scolpito con estrema chiarezza e altrettanta logicità dalla sentenza impugnata.
"In ogni caso non può ignorarsi che C., dopo aver delegato con estrema leggerezza un'attività oggettivamente pericolosa a persona poco esperta in quella specifica mansione, trascurò completamente di assicurarsi che le sue, seppur generiche indicazioni fossero esattamente intese.
Si allontanò senza assistere neppure al primo carico".
Il concorso di colpa è così delineato con estrema precisione e correttezza logico-giuridica.
Il ricorso deve essere quindi rigettato, con condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 1.800,00, oltre spese generali e IVA e CPA nelle percentuali di legge.

P.Q.M.
 
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di Cassazione e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in Euro 1.800,00, oltre spese generali IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2009