Tipologia: Regolamento
Firma: 28 dicembre 2016
Validità: dal 28 dicembre 2016
Settori: OPTN
Fonte: optn.it

Sommario:

 

Premessa
Titolo I Commissione Nazionale Asseverazione e Certificazione percorsi formativi D.L.gs 81\08 & s.m.i
Art. 1 Membri della Commissione Nazionale
Art. 2 Obblighi relativi ai membri della Commissione Nazionale
Art. 3 Competenze della Commissione Nazionale
Art. 4 Regolarità e validità delle sedute e delibere
Art. 5 Logistica e compensi
Art. 6 Sede
Titolo II Commissioni Istruttorie di asseverazione
Art. 7 Componenti delle Commissioni istruttorie
Art. 8 Competenze delle Commissioni Istruttorie\organismo di Certificazione - personale esterno

 

Titolo III Procedimento e provvedimento di asseverazione
Premessa
Art. 9 Norme generali
Art. 10 Istanza di asseverazione
Art. 11 Processo di asseverazione
Art. 12 Audizione
Art. 13 Trasmissione documentazione
Art. 14 Relatori
Art. 15 Prerogative della Commissione Nazionale
Art. 16 Delibere della Commissione e termine del procedimento
Art. 17 Conservazione dei Certificati di Asseverazione
Art. 19 Modulistica
Art. 20 Entrata in vigore


Regolamento della Commissione Nazionale di Asseverazione e Certificazione istituita presso l’OPTN

Visto il dlgs 8 maggio [aprile] 2008, n. 81 & s.m.i;
Considerato che l’art. 51, comma 3 del DLgs 81[8] maggio [aprile] 2008 & s.m.i individua gli organismi paritetici quali soggetti abilitati a risolvere e migliora l’organizzazione aziendale in materia di salute e sicurezza istituite presso gli enti bilaterali costituiti nell'ambito territoriale di riferimento ovvero a livello nazionale:
Valutato che le intese delle parti sociali consentono agli Organismi Paritetici di operare in un quadro di regole che possano dare maggior certezza e uniformità per l’intero ambito nazionale;
Considerato che le procedure di asseverazione sono determinate all’atto di costituzione delle Commissioni di Asseverazioni, così come disciplinato dall’art. 51, comma 3, DLgs 8 maggio [aprile] 2008 n. 81;
Considerata la volontà delle parti sociali mediante l’asseverazione con il fine di poter operare in ambienti sicuri e privi di pericoli per i lavoratori;
Ritenuto quindi di dover adottare un regolamento interno che disciplini e renda pubbliche le modalità di funzionamento della Commissione Nazionale,
Premesso che la Commissione è stata istituita presso l’OPTN in Roma Piazza Villa Carpegna n. 58 con la seduta assembleare del 28\12\2016.
Tutto quanto premesso, in data 28\12\2016 l’Assemblea dell’OPTN, approva e delibera il seguente Regolamento

Titolo I Commissione Nazionale Asseverazione e Certificazione percorsi formativi D.L.gs 81\08 & s.m.i
Art. 1 Membri della Commissione Nazionale

1. Presso l’OPTN è costituita la Commissione Nazionale (di seguito “Commissione Nazionale”); la Commissione Nazionale delibererà le sedi Provinciali dell’OPTN e saranno costituite a livello Provinciale\Zonale, Interprovinciale e/o Regionale, il coordinamento sarà eseguito mediante le commissioni tecniche regionali sia per l’asseverazione che per la certificazione dei percorsi formativi e dei servizi resi alle aziende.
2. Sono membri della Commissione Nazionale:
B.M.
D.C.
L.A.
A.B.
E.C.
V.M.
I membri della Commissione Nazionale sono definiti anche “Commissari” e sono in carica per effetto della delibera dell’OPTN del 28 Dicembre 2016 e non specificamente sono i membri del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Orgasmo Paritetico.
2.. I membri delle Commissioni, ad esclusione del Presidente della Commissione Nazionale, possono all’occorrenza essere sostituiti dalle organizzazioni sindacali che li hanno proposti. Il Presidente della Commissione Nazionale potrà essere sostituito solo e nei casi di cui al comma 2 dell’art. 4 del presente regolamento.
3. Ai comitati tecnici regionali è attribuito il compito di assicurare il coordinamento ed il buon andamento dei lavori della Commissione Nazionale e delle Commissioni Istruttorie Provinciali, anche attraverso un suo delegato. I comitati Tecnici Regionali hanno il compito di valutare/verificare gli OPTN provinciali nel loro rispetto dei regolanti utilizzati dall’OPTN per i servizi resi per la certificazione dei percorsi formativi, asseverazione, consulenze per implementazione sistema gestione della sicurezza, servizio RLST, e qualsiasi altro servizio reso dagli OPTN;
i Comitati Tecnici Regionale potranno, a loro discrezione ,verificare documentazione presente negli OPTN provinciali, effettuare controlli sulle attività formative svolte e in corso d’opera, verificare l’idoneità dei Docenti relativamente ai requisiti previsti dal Decreto Formatori 6 marzo 2013, intervenire nei casi di necessità e\o richiesta specifica delle aziende/lavoratori, controllare il corretto utilizzo del portale\sistema informatico per l’erogazione dei percorsi formativi, verificare a campione la legittimità degli attestati emessi incrociando i dati presenti nel portale\sistema informatico utilizzato.
5. La Commissione Nazionale potrà avvalersi di collaboratori esterni\Professionisti e Aziende, di comprovata esperienza settoriale ed in possesso di titolo idoneo a ricoprire il ruolo affidatogli per l’incarico di Asseverazione e certificazione percorsi formativi
6. Tutti i membri della Commissione Nazionale durano in carica tre anni e, comunque, non oltre il limite del mandato dell’OPT che li ha nominati. Alla scadenza, la Commissione Nazionale rimane in carica fino alla data di insediamento dei successivi membri ordinari e supplenti, nominati dall’OPTN entro i 60 giorni successivi al suo insediamento.

Art. 2 Obblighi relativi ai membri della Commissione Nazionale
1. I membri della Commissione Nazionale, sono tenuti ad astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione della asseverazione e la loro posizione, così che la sua imparzialità potrebbe esserne minata e vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti. In tal caso, l’interessato deve comunicare preventivamente la propria motivata astensione al Presidente, che provvederà con la relativa sostituzione
2. Tutti i componenti della Commissione Nazionale e delle Commissioni Istruttorie provinciali sono obbligati ad effettuare almeno 8 ore di formazione nel primo anno ed almeno 4 ore di formazione per ciascun anno successivo (1 gennaio /31 dicembre). Contenuti e termini di erogazione di detta formazione sono definiti dall’OPTN.
3. Qualora la nomina del componente avvenga durante il corso dell’anno le ore di formazione di cui al comma 4 sono ridotte in modo proporzionale in dodicesimi con un minimo di 4 ore.
4. Gli obblighi formativi di cui al comma 2 possono essere, altresì, adempiuti con lo svolgimento delle seguenti attività:
a) partecipazione in qualità di relatore agli eventi formativi specifici organizzati sia dall’ OPTN o dalle OO.SS. costituendi. In tal caso per ogni ora di relazione si considerano adempiute due ore di formazione;
b) partecipazione a Commissioni di Asseverazione istituite presso altri organismi anche con funzione consultiva. In tal caso si considerano adempiute forfetariamente due ore di formazione per ogni riunione di commissione;
5. In caso di mancato assolvimento dell'obbligo formativo di cui al comma 2, l’OPTN provvede alla sostituzione e/o sospensione del Commissario dandone comunicazione alla Commissione Nazionale. Il membro di commissione (Commissario) eventualmente sospeso può essere riammesso ad avvenuto adempimento degli obblighi formativi entro i termini assegnatogli dall’ OPTN.
6. L’OPTN, su richiesta di un membro della Commissione Nazionale, può esonerare dall’obbligo formativo di cui al precedente comma 2 nei seguenti casi:
a. assistenza continua alle persone di cui alla legge 104/1992;
b. maternità;
c. documentati casi di temporaneo impedimento e/o forza maggiore, (come ad esempio meramente indicativo e non esaustivo, assistenza continua per malattia ad un familiare, gravi patologie ecc).

Art. 3 Competenze della Commissione Nazionale
1. La Commissione Nazionale è competente a svolgere funzioni di:
- certificazione percorsi formativi e asseverazione dei processi di gestione della sicurezza così come previsto dagli artt. 30 & 51-, 34, 37, 73 del D.Lgs 81\08 & s.m.i;
- la certificazione dei percorsi formativi avverrà in maniera automatica\informatizzata con procedura integrativa al presente regolamento
- Valutazione e coordinamento degli RLS
-ogni altra funzione stabilita da leggi approvate successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4 Regolarità e validità delle sedute e delibere
1. Per la regolarità e validità delle sedute, le quali possono avvenire anche in Forma “Video Conferenza” e delle rispettive delibere della Commissione Nazionale, è necessaria la presenza minima di 3 membri e che rappresentino sia la parte datoriale che quella sindacale. Tra questi deve necessariamente figurare il Presidente o persona da lui delegata.
2. Il Presidente può essere sostituito solo in caso di rinuncia, di impedimento oggettivo non compatibile con la chiusura del procedimento nei termini di legge di cui all’art. 78, comma 2, lett. b) e di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 2 comma 1 del presente regolamento. Il Consiglio Direttivo dell’EBIL provvede con delibera alla sostituzione del Presidente.
3. La Commissione delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 5 Logistica e compensi
1. La Commissione svolgerà le proprie funzioni in locali idonei, anche in modalità “video conferenza” ed al meglio attrezzati per le riunioni e audizioni, messi a disposizione dall’OPTN. Sarà coadiuvata da personale amministrativo e si avvarrà di ogni mezzo idoneo e per svolgere al meglio le proprie funzioni.
2. Potrà essere previsto per ogni membro della Commissione un rimborso spese di presenza oltre che il rimborso delle spese vive di viaggio e di alloggio. L’ammontare del rimborso viene stabilito dal Consiglio Direttivo dell’OPTN.

Art. 6 Sede
1. La Commissione Nazionale ha sede ad ogni effetto presso l’OPTN, Piazza Villa Carpegna n. 57 Roma.

Titolo II Commissioni Istruttorie di asseverazione
Art. 7 Componenti delle Commissioni istruttorie

1. I componenti delle Commissioni Istruttorie provinciali di cui al comma 1 dell’art. 1 del presente regolamento, devono:
- possedere requisiti minimi di moralità, di professionalità e conoscenza delle materie in cui opera la Commissione;
- astenersi dal partecipare in qualsiasi forma alle attività della rispettiva Commissione ogni qualvolta vi sia una correlazione immediata e diretta tra la situazione del Commissario e l’oggetto(azienda) della asseverazione, così che la sua imparzialità potrebbe esserne minata e vi sia il pericolo che la volontà dello stesso non sia immune da condizionamenti. In tal caso, l’interessato comunicherà preventivamente la propria motivata astensione al Segretario Territoriale, che provvederà alla sostituzione dell’astenuto, dandone comunicazione al Segretario Nazionale.
2. I candidati a far parte delle Commissioni Istruttorie dovranno presentare istanza scritta a mezzo A/r o Pec al Presidente della Commissione Nazionale compilando il relativo modulo scaricabile dal sito www.optn.it, in alternativa, avere incarico diretto dalla Commissione Nazionale
3. I componenti delle Commissioni Istruttorie, nel numero di almeno 2 (due) tra cui il responsabile\presidente provinciale, sono designati dalla Commissione Nazionale, che procederà alla nomina e previa valutazione del curriculum professionale presentato ed eventuale colloquio.
4. Il presidente provinciale è l’organo che assicura i rapporti con la Commissione Nazionale e ne riferisce direttamente al Nazionale in merito ai lavori della Commissione Istruttoria.
5. I componenti delle Commissioni Istruttorie decadono dal loro incarico in caso della perdita dei requisiti di cui sopra ovvero per dimissioni.
6. In fase transitoria e fino a quando non saranno instituite tutte le Commissioni Istruttorie sul Territorio Nazionale la Commissione Nazionale potrà delegare tale e parziale attività a Organismi di Certificazione accreditate da Accredia, le quali avranno le stesse funzioni delle Commissioni Istruttorie.

Art. 8 Competenze delle Commissioni Istruttorie\organismo di Certificazione - personale esterno
1. La Commissione Istruttoria svolge tutte le attività preliminari all’attività di vera e propria consulenza per l’ottenimento dell’asseverazione da parte dell’Azienda incluso gli Audit.
2. Le Commissioni Istruttorie possono all’occorrenza prestare attività di consulenza e assistenza di cui all’Art. 30 del Dlgs. 81/2008 per garantire così un valido sostegno alle parti interessate nella formulazione e redazione dell’implementazione del sistema di gestione della Sicurezza Aziendale.
3. Possono essere incaricate dalla Commissione Nazionale di procedere agli Audit Intermedi per il mantenimento annuale dell’Asseverazione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
4. Le Commissioni Istruttorie non hanno alcun potere deliberativo.

Titolo III Procedimento e provvedimento di asseverazione
Premessa

Considerato che compito del soggetto Asseveratore (Commissione Nazionale) è quello di accertare ovvero verificare che il sistema di gestione della sicurezza sia conforme alle linee guida emanata dall’Inail o le previsioni normative di cui art. 30 DLgs 81\08:
Considerato che 1’ Asseverazione è un atto amministrativo e che essa consiste nel dare certezza di fatti giuridicamente rilevanti e tale certezza viene rappresentata dall’applicazione delle Linee guida emanate dall’Inail, a titolo di esempio, non esaustivo ma indicativo, quelle di Confindustria e accettate dal Ministero di Grazia e giustizia:
Considerato che, così come disciplinato dall’art. 51 e art. 30 del D.Lgs n. 81\08 e modificato dal D.Lgs n. 106/2009 & s.m.i, l’Asseverazione del sistema di gestione della sicurezza Aziendale può essere richiesta per tutti i tipo di contratti applicati e usufruiti dalle Aziende che almeno abbiano due anni di anzianità come attività lavorativa;
Tutto ciò premesso, il procedimento si articola secondo i seguenti principi e le seguenti fasi.

Art. 9 Norme generali
1. Il procedimento di Asseverazione è rappresentato, ai fini del presente regolamento, da una sequenza ordinata di atti finalizzata all’emanazione del provvedimento di asseverazione finale e che vede coinvolti principalmente due organi ovvero le Commissioni Istruttorie e la Commissione Nazionale.
2. Le Commissioni Istruttorie - Organismi di Certificazione, sono deputate a curare l’intera fase istruttoria adempiendo a quanto previsto dai successivi artt. 10, 11 e, nei casi di cui al comma 3 dell’art. 8 del presente regolamento, all’art. 12.
3. La Commissione Nazionale è deputata all’emanazione del Provvedimento finale di Asseverazione a seguito di provante documentazione inoltrata dalle Commissioni Istruttorie - Organismi di Certificazione.

Art. 10 Istanza di asseverazione
1. L’istanza di asseverazione va presentata alla Commissione Nazionale anche tramite la Commissione Istruttoria, e dovrà essere accompagnata da debita richiesta di adesione sottoscritta in originale da entrambe le parti e corredata da copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’Azienda, in conformità al modello e secondo le istruzioni di adesione pubblicate all’indirizzo internet www.optn.it.
2. La Commissione Nazionale valuterà l’istanza al fine di poter procedere all’invio alla Commissione Istruttoria la documentazione necessaria per l’implementazione del processo di asseverazione.

Art. 11 Processo di asseverazione
1. La commissione Istruttoria -Organismo di Certificazione prima dell’avvio del procedimento di Asseverazione alla Commissione Nazionale verifica mediante check list (Audit) le reali condizioni del sistema di organizzazione (SGSL) utilizzato dall’azienda; al fine e con l’indicazione eventuale di implementarlo secondo le Linee Guida emanate dall’Inail (Confindustria) e comunque in linea e nel rispetto con quello descritto nell’Art. 30 del D.Lgs 81\08.
2. L’azienda potrà avvalersi di un consulente indicato dall’OPTN ed inserito nell’Albo (elenco) Nazionale al fine di verificare, prima della Commissione Istruttoria la quale verificherà mediante check list (Audit) le condizioni di implementazione del sistema di gestione ed il rispetto di quanto affermato nell’Art. 30 DLgs 81/08.

Art. 12 Audizione
1. Le parti istanti, Commissione Istruttoria - Organismo di Certificazione devono presentarsi in seno alla Commissione Nazionale nella data e ora fissate.
L’audizione può realizzarsi in presenza o a distanza con qualsiasi modalità ritenuta idonea dalla Commissione. Il procedimento non potrà proseguire in caso di assenza anche di una sola parte e sarà necessario presentare una nuova richiesta.
2. Nel caso in cui le parti e per comprovati motivi non sono in grado di presenziare personalmente all’audizione possono, dietro valutazione della Commissione, farsi rappresentare da terzi soggetti muniti di procura speciale a cui va allegato un documento d’identità.
In tal caso è necessaria l’assistenza dell’organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista delegato. Il verbale conclusivo dovrà riportare i nomi dei soggetti coinvolti nel processo di Asseverazione.

Art. 13 Trasmissione documentazione
1. Al termine della fase Pre Asseverazione, la Commissione Istruttoria - Organismo di Certificazione invierà alla Commissione Nazionale a mezzo Pec, A/r o Fax, tutta la documentazione raccolta nonché un giudizio sull’opportunità o meno di concedere il provvedimento di Asseverazione finale. Resta ben inteso che detto giudizio non è in alcun modo vincolante per la Commissione Nazionale la quale resta l’unico organo legittimato all’emanazione del provvedimento di certificazione finale.

Art. 14 Relatori
1. Dopo un sommario esame della documentazione presentata dalle Commissioni Istruttorie - Organismo di Certificazione, il Presidente della Commissione Nazionale potrà anche nominare per ciascuna pratica un relatore scelto tra componenti della Commissione Nazionale.
2. Il relatore riferisce le determinazioni raggiunte ed in merito all’esame della documentazione prodotta dalle Commissioni Istruttorie -Organismi di Certificazione ed in particolare riguardo alla presenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente di riferimento e, laddove si renda necessario, il relatore indica ogni ulteriore elemento e di qualsiasi natura necessario ai fini della concessione del provvedimento finale di Asseverazione
3. Di tutte le fasi del procedimento di Asseverazione deve essere redatto apposito verbale per ogni singola Azienda.

Art. 15 Prerogative della Commissione Nazionale
1. La Commissione può ed in qualsiasi momento apportare modifiche al presente regolamento ed anche in ragione di nuove funzioni che nuove norme potranno demandarle.
2. La Commissione può ricorrere e per analogia a disposizioni che, nell’ambito dell’ordinamento giuridico, reputerà idonee e per l’ottimizzazione dell’intero iter procedurale.
3. La Commissione può avvalersi di personale esterno qualificato in materia e per attività di consulenza. In nessun caso il parere ricevuto sarà vincolante per la concessione o meno del provvedimento di Asseverazione.

Art. 16 Delibere della Commissione e termine del procedimento
1. Terminata la fase di cui all’art. 14, la Commissione Nazionale, tenuto conto dell’eventuale parere dell’Organismo di Certificazione e/o professionista di cui sopra, delibera a maggioranza sulla concessione o meno del provvedimento di Asseverazione. In caso di parità decide il Presidente.
2. Il procedimento deve essere concluso nel termine di giorni 30 a decorrere dal ricevimento dell’istanza o dall’ulteriore documentazione che sia stata richiesta. Il termine resta sospeso nei periodi festivi, intendendosi per tali quelli compresi tra il 23 dicembre e il 7 gennaio, tra il 1° agosto e il 1° settembre, tra il venerdì precedente la Pasqua ed il mercoledì successivo.

Art. 17 Conservazione dei Certificati di Asseverazione
1. I certificati i e atti di Asseverazione ed il relativo fascicolo sono conservati presso la sede della Commissione Nazionale per un periodo di cinque anni dalla data di estinzione, quale risulta dallo stesso contratto o atto. Le parti si impegnano a comunicare alla Commissione Nazionale l’estinzione dei contratti e atti di Asseverazione e privi di rinnovo annuale ovvero nel caso in cui non abbiano superato gli Audit intermedi e\o l’azienda non abbia ottemperato al versamento della quota associativa annuale ;L’azienda riceverà comunicazione ufficiale dalla Commissione Nazionale sulla eventuale Invalidazione dell’Asseverazione e, per conoscenza trasmetterà copia informativa All’Inail territoriale di competenza, le comunicazioni avverano tramite PEC e\o Raccomandata.
2. La conservazione delle Istanze di Asseverazione e relativi atti e verbali di asseverazione (e dei relativi fascicoli) avviene attraverso archiviazione e custodia dei supporti cartacei, ferme restando le corrispondenti registrazioni informatiche, ovvero in via informatica, con modalità tali da garantire comunque la sicurezza dei dati personali.
3. La Commissione Nazionale può fornire copia della richiesta\istanza di asseverazione, dietro richiesta, delle autorità pubbliche nei confronti delle quali l’atto di asseverazione è destinato a produrre effetti.

Art. 19 Modulistica
La Commissione approva gli schemi allegati relativi alla modulistica necessaria all’attività di certificazione.

Art. 20 Entrata in vigore
Il presente regolamento approvato dall’OPTN con delibera n. 01, entra in vigore il 28 dicembre 2016.