Decreto Ministeriale 19 Marzo 1990
Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri.
G.U. 27 marzo 1990, n. 76

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 63 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 luglio 1931, n. 733;
Visto l'art. 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 recante le norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego e la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;
Vista la circolare del Ministero dell'interno n. 10 del 10 febbraio 1969 relativa ai distributori stradali di carburante;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 novembre 1983 recante termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi;
Visto l'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Sentita la commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili del Ministero dell'interno;
Rilevata la necessità di integrare l'art. 82 del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 e disciplinare in maniera organica la materia relativa al rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri;
 

Decreta:

È consentita l'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per liquidi di categoria C esclusivamente per il rifornimento di macchine ed auto all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, alle seguenti condizioni:
- il contenitore deve avere capacità geometriche non superiore a 9.000 litri;
- il "contenitore-distributore" deve essere "di tipo approvato" dal Ministero dell'interno ai sensi di quanto previsto dal titolo I, n. XVII, del decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934;
- il "contenitore-distributore" deve essere provvisto di bacino di contenimento di capacità non inferiore alla metà della capacità geometrica del contenitore, di tettoia di protezione dagli agenti atmosferici realizzata in materiale non combustibile e di idonea messa a terra;
- devono essere osservate una distanza di sicurezza interna ed una distanza di protezione non inferiore a 3 m;
- il "contenitore-distributore" deve essere contornato da un'area, avente una profondità non minore di 3 m, completamente sgombra e priva di vegetazione che possa costituire pericolo di incendio;
- devono essere osservati i divieti e le limitazioni previsti dal decreto del Ministro dell'interno 31 luglio 1934 citate in premessa;
- in prossimità dell'impianto devono essere installati almeno tre estintori portatili di "tipo approvato" dal Ministero dell'interno, per classi di fuochi A-B-C c on capacità estinguente non inferiore a 39A-144B-C, idonei anche all'utilizzo su apparecchi sotto tensione elettrica;
- gli impianti e le apparecchiature elettriche devono esse re realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186;
- il "contenitore-distributore" deve essere trasportato scarico.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 marzo 1990
 

Il Ministro dell'interno GAVA
Il Ministro delle finanze FORMICA
Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA