La Corte d'Appello di Bologna, condannava l'INAIL a pagare a G.C. una vendita da ipoacusia professionale, pari all' 11%, avendo il consulente tecnico medico nominato d'ufficio accertato un'invalidità del 10,49 per cento; ricorre in Cassazione l'INAIL.

Il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 74.

Il motivo è manifestamente fondato poichè l'art. 74 cit., richiedendo un'invalidità superiore al dieci per cento, non prevede frazioni di punto onde il grado minimo indennizzabile coincide con l'undici per cento.
La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.


 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. DI NUBILA Vincenzo - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 27206/2005 proposto da:
I.N.A.I.L. - ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell'avvocato LA PECCERELLA Luigi, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PUGLISI LUCIA, giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di ROMA del 13/10/05, rep. 69202;
- ricorrente -
contro G.C.;
- intimato -
avverso la sentenza n. 767/2004 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/05/2005 R.G.N. 549/00;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/01/2009 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso chiedendo alla Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, di accogliere il ricorso per manifesta fondatezza.

Fatto

che con sentenza del 10 maggio 2005 la Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della decisione emessa dal Tribunale di Reggio Emilia, condannava l'INAIL a pagare a G.C. una vendita da ipoacusia professionale pari all'undici per cento, avendo il consulente tecnico medico nominato d'ufficio accertato un'invalidità del 10,49 per cento;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione l'INAIL mentre il G. non si è costituito;
che il Pubblico Ministero ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
 
Diritto

che con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, art. 74;
che il motivo è manifestamente fondato poichè l'art. 74 cit., richiedendo un'invalidità superiore al dieci per cento, non prevede frazioni di punto onde il grado minimo indennizzabile coincide con l'undici per cento (Cass. nn. 2309 del 2003, 7926 del 2005);
che, non essendosi la Corte di merito attenuto a questo principio, la sentenza impugnata va cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda dev'essere rigettata;
che sulle spese dell'intero processo non si provvede si sensi dell'art. 152 disp. att. cod. proc. civ..

P.Q.M.
 
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da G. C. contro l'INAIL; nulla per le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 5 marzo 2009