Protocollo d'intesa tra
INAIL- DIREZIONE REGIONALE SICILIA
E
O.P.R.A. SICILIA

 

Inail - Direzione regionale per la Sicilia, con sede in Palermo, viale del Fante 58/D, rappresentata dal Direttore regionale pro tempore dott. Giorgio Soluri, ***

E

O.P.R.A. - Organismo Paritetico Regionale per l'Artigianato Sicilia rappresentato dai: Coordinatori regionali Sig. Manganello Leonardo *** e Sig.. Bellamacina Paolo ***
 

PREMESSO CHE

- il D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38 ha rimodulato e ampliato i compiti dell’Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche a interventi prevenzionali;
- l'Inail, in base al quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si colloca nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza, promozione della cultura della prevenzione, della progettazione della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare nei confronti delle medie, piccole e micro imprese;
- l'Inail persegue, quali obiettivi prioritari della propria attività in campo prevenzionale, la promozione e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e la crescita dei livelli di informazione e formazione nella specifica materia;
- l'Inail promuove, per lo sviluppo della propria funzione, interazioni e sinergie con gli altri attori istituzionali e con le Parti Sociali, per valorizzare ruoli ed esperienze e rendere fruibili conoscenze, soluzioni, strumenti, metodologie, in particolare nei riguardi di settori ed aree individuate quali critiche e/o emergenti per specificità e complessità;
- l'O.P.R.A. svolge funzioni di;
• promozione, monitoraggio e coordinamento della rete regionale degli Organismi paritetici territoriali e di supporto all'attività dei RLST;
• promozione, orientamento e coordinamento delle attività di prevenzione, di programmazione delle attività formative, di raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici, di sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro;
• promozione, attraverso la collaborazione con le Istituzioni e gli enti locali, della realizzazione di progetti e programmi di prevenzione della salute e della sicurezza sul lavoro, anche individuando forme di sinergia professionali ed economiche per le attività di prevenzione.
 

TENUTO CONTO

- dei ruoli rispettivamente affidati dal sopra citato D.Lgs. n. 81/2008 alle Parti, in particolare dagli artt. 9 e 10 che, tra l'altro, riconoscono all'Inail un ruolo attivo per il sostegno e la diffusione della cultura della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da conseguire anche mediante convenzioni con altri attori istituzionali, tra cui gli Organismi paritetici, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese;
- del Piano nazionale della Prevenzione 2014-2018, approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, della relazione Programmatica 2017-2019 del Consiglio di indirizzo e Vigilanza dell'Inail, delle Linee d'indirizzo Operative per la Prevenzione 2017 (LIOP) per lo sviluppo della funzione prevenzionale, in una logica di consolidamento del sistema delle interazioni con Istituzioni, Enti e Parti Sociali.
 

CONSIDERATO CHE

- in coerenza con il quadro normativo di riferimento e per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione nei luoghi di lavoro è centrale la collaborazione fra gli Enti, le Istituzioni e le Parti Sociali, operando per valorizzare e sostenere la pariteticità quale modello qualificante il sistema prevenzionale;
- in data 9 maggio 2017 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa tra l'Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e l'Organismo Paritetico Nazionale dell'Artigianato;
- il predetto Protocollo si pone la finalità di sviluppare iniziative sinergiche per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza dei lavoratori del settore artigianato avviando, in particolare, attività di comunicazione sia a livello nazionale che a livello territoriale per migliorare il livello di competenze e di conoscenze dei rischi specifici del settore;
- il presente Atto convenzionale costituisce l'attuazione, per il territorio della regione Sicilia, del suddetto Protocollo nazionale;
 

tutto quanto sopra premesso e considerato, le Parti
 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Finalità

Il presente Protocollo è finalizzato alla realizzazione di iniziative congiunte rivolte alla promozione della salute e sicurezza sul lavoro, in considerazione anche delle specificità di settore, attraverso gli interventi che potranno ritenersi efficaci per il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi oggetto del presente Atto convenzionale.
 

Art. 2 - Oggetto della collaborazione

Inail Sicilia e O.P.R.A Sicilia concordano di porre in atto una proficua collaborazione rafforzando l'impegno comune attraverso interventi finalizzati ad una sempre maggiore riduzione degli infortuni e delle malattie professionali con contestuale riduzione dei rischi lavorativi.
Per realizzare questi obiettivi le Parti indicano quali azioni prioritarie comuni:
- iniziative di sensibilizzazione sulle tematiche di sicurezza sul lavoro per RLST e RLS delle aziende del settore artigianato;
- iniziative informative/formative per particolari categorie di lavoratori a maggior rischio infortunistico per migliorare la conoscenza dei rischi nello svolgimento delle attività lavorative;
- sostegno all'Introduzione di sistemi di gestione della sicurezza nelle micro e piccole imprese, in sinergia con le associazioni datoriali e sindacali;
- collaborazione in progetti di elaborazione e diffusione di conoscenze e buone pratiche relative alla sicurezza sul lavoro;
- progettazione di linee di indirizzo per indicare alle Parti sociali e alle aziende del settore efficaci percorsi e azioni per migliorare la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- promozione di azioni di studio c di approfondimento tecnico sui rischi lavorativi per comparto anche al fine di individuare strumenti che aiutino le imprese artigiane nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ricerca, realizzazione e diffusione di buone pratiche in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
- attività di informazione e assistenza alle imprese, coinvolgendo le associazioni datoriali e sindacali, i RLS e RLST.
 

Art. 3 - Modalità di svolgimento della collaborazione

Per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali, nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, Inail Sicilia e O.P.R.A. Sicilia si impegnano a definire in forma coordinata un programma di collaborazione.
 

Art. 4 - Tavolo tecnico di coordinamento

Inail Sicilia e O.P.R.A. Sicilia costituiscono un Tavolo tecnico di coordinamento composto da n. 8 referenti, di cui n. 4 designati per Inail Sicilia dal Direttore regionale e n. 4 designati da O.P.R.A Sicilia e comunicati dai relativi Coordinatori regionali.
Al Tavolo tecnico di coordinamento viene affidato il compito di definizione degli indirizzi della collaborazione, di programmazione, coordinamento e monitoraggio delle fasi di sviluppo delle iniziative progettuali.
Le Parti condividono la possibilità di valutare l'eventuale partecipazione al Tavolo di esperti che possano fornire il loro apporto professionale e di esperienza su specifici argomenti, contribuendo al buon andamento dei lavori.
 

Art. 5 - Obblighi delle parti

Le Parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche e strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze per la realizzazione delle iniziative progettuali derivanti dal presente Protocollo d'intesa in una logica di paritaria partecipazione.
Nell'ambito di successivi Accordi attuativi del presente Protocollo verranno definite le attività operative propedeutiche alla realizzazione degli obiettivi declinati dal precedente articolo 2, nonché le eventuali risorse economiche destinate a tali fini, in una logica di paritaria partecipazione.
 

Art. 6 - Accordi attuativi

Ciascun Accordo attuativo di cui all'art. 5 dovrà specificare:
- gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
- gli oneri diretti e indiretti in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione di specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in una logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e le modalità di rendicontazione;
- gli oneri economici a carico di O.P.R.A. per l'eventuale richiesta dì programmazione di interventi formativi di cui all'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto tali interventi sono realizzati da Inail a titolo oneroso;
- la durata dell'Accordo, che non può eccedere la durata del presente Protocollo.
 

Art. 7 - Durata

Il presente Protocollo ha durata triennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e decade automaticamente decorsi tre anni dalla predetta data.
 

Art. 8 - Recesso unilaterale

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo con comunicazione scritta e motivata, da Inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con lettera A.R.
 

Art. 9 - Controversie

Le Parti accettano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'attuazione del presente Protocollo d'intesa. Nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Palermo.
 

Art. 10 - Consenso al trattamento dei dati

Le Parti provvedono al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi al presente Protocollo per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e per il perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dai regolamenti attuativi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
La condivisione dei dati con i terzi potrà avvenire - a titolo gratuito - solo con il consenso delle Parti, nel rispetto e nei limiti consentiti dalla vigente normativa in tema di riservatezza dei dati e solo per lo svolgimento delle attività connesse al tema della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Palermo, 19 settembre 2018


Fonte: inail.it