• Datore di Lavoro
  • Infortunio sul Lavoro

Responsabilità di due datori di lavoro per infortunio occorso a dipendente.

Ricorrono entrambi in Cassazione affermando che l'infortunio fosse assolutamente accidentale e in alcun modo etiologicamente rapportabile al luogo di lavoro.

Osserva la corte che questa ipotesi del crollo imprevedibile e repentino del malfermo Q. - fisicamente debole per tossicodipendenza e per precedenti fratture - è assolutamente astratta, non confortata da precisi accertamenti medico-legali, mentre i concreti accertamenti medici effettuati nel procedimento danno conferma alla tesi di accusa, integrando e rafforzando altrettanto concreti dati di fatto storicamente fissati nello scenario dell'incidente.

Inoltre rileva che gli imputati non hanno contestato le contravvenzioni alle norme antinfortunistiche, in particolare quella (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, punto 9, che imputava loro di aver mantenuto in esercizio il piano di calpestio del forno: sebbene "costituito da listelli di diversa composizione (legno, lamiera) che, accostati gli uni agli altri, creano una pavimentazione disomogenea, presentando piccoli dislivelli".

Pienamente aderente alle risultanze processuali e a una loro logica lettura è quindi la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui la caduta è stata determinata dal blocco del piede del Q. causato da un ostacolo presente nel pavimento.
Di questo stato di irregolare tenuta del piano di calpestio del luogo di lavoro sono responsabili i datori di lavoro, che sono ugualmente responsabili dei fatti causati dalla infrazione delle relative norme di prevenzione antinfortunistiche.

Annulla la sentenza senza rinvio perchè il reato è estinto per prescrizione.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCALI Piero - Presidente -
Dott. ZECCA Gaetanino - Consigliere -
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere -
Dott. IZZO Fausto - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) G.N. N. IL (OMISSIS);
2) P.R. N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 22/06/2007 CORTE APPELLO di PERUGIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BEVERE ANTONIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fraticelli Mario che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Guerriero Michele.

Fatto Diritto

Con sentenza 22.6.2007, la corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza 20.3.2006 emessa dal tribunale di Orvieto, con la quale G.N. e P.R. erano stati dichiarati colpevoli del reato di lesioni colpose, ex art. 590 c.p., comma 3 in danno del dipendente Q.L. e condannati alla pena di Euro 300,00 di multa, al risarcimento dei danni subiti dalla parte civile, da liquidarsi in separato giudizio e al pagamento di una provvisionale di Euro 6.500,00.

Gli imputati hanno presentato ricorso, fondato sui seguenti motivi:
violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2. - Illogicità, contraddittorietà ed erroneità della motivazione - violazione dell'art. 546 c.p.p., lett. e).
Le censure si incentrano sulla critica alla dinamica del sinistro ricostruita dai giudici di merito e specificamente sulla evidente contraddittorietà tra le risultanze medico legali esposte dal consulente del pubblico ministero e quelle esposte dal consulente della parte civile.
Difatti, il consulente del p.m. assume che la frattura del femore, si era verificata a causa del blocco del piede del lavoratore nella parte metallica dissestata del pavimento del forno, con conseguente torsione del ginocchio e successiva caduta.
Secondo i ricorrenti, il consulente della parte civile "in un moto di onestà intellettuale...pur confermando la propria tesi circa l'origine della frattura occorsa al Q., ha riconosciuto come possibile una ricostruzione dinamica compatibile con un evento assolutamente accidentale e in alcun modo etiologicamente rapportabile al luogo di lavoro".
Questa ipotesi di accidentalità dell'evento viene individuata dai ricorrenti nell'improvvisa rottura del legamento del ginocchio e/o nella rifrattura sul precedente trauma nella medesima gamba del Q..
"E che tale evenienza non fosse remota emerge dalle condizioni mediche generali del Q. (conclamato tossicodipendente, all'epoca dei fatti in cura al Sert, a testimonianza di un fisico obbiettivamente indebolito), oltre che dai pregressi traumi ossei subiti sul medesimo arto".
Secondo i ricorrenti, la corte di merito non ha tenuto conto che la dinamica della torsione dell'arto è stata esclusa dalla stessa ricostruzione del fatto compiuta dalla persona offesa, avendo rappresentato uno spostamento lineare in avanti del busto e di entrambi gli arti.
A ciò va aggiunta la rilevante circostanza che Q. si trovava con le mani libere e pertanto era in condizioni di attenuare gli effetti della caduta "Per contro, esclusivamente un evento tanto repentino ed imprevedibile quanto doloroso, determinatosi senza intervento causale esterno, quale appunto l'improvvisa rottura del legamento del ginocchio e/o la rifrittura sul precedente trauma documentalmente riconosciuto, si pongono in rapporto logico con una rovinosa caduta in terra senza possibilità alcuna di istintivo intervento protettivo".
Osserva la corte che questa ipotesi del crollo imprevedibile e repentino del malfermo Q. - fisicamente debole per tossicodipendenza e per precedenti fratture - è assolutamente astratta, non confortata da precisi accertamenti medico-legali, mentre i concreti accertamenti medici effettuati nel procedimento danno conferma alla tesi di accusa, integrando e rafforzando altrettanto concreti dati di fatto storicamente fissati nello scenario dell'incidente.
Innanzitutto la corte di merito razionalmente nega rilevanza alle incertezze di alcuni testi sull'individuazione del forno in cui è avvenuta la caduta del Q.: essi hanno deposto dopo circa cinque anni dalla data del fatto e l'indicazione del forno n. (OMISSIS) effettuata dalla persona offesa è da ritenere credibile sulla base di risultanze processuali compiutamente descritte dalla corte di merito e valutate con lineare consequenzialità logica.
Fissato il luogo dell'infortunio, questo si presenta con le irregolarità del pavimento assolutamente confermative della ipotesi della caduta e delle conseguenti lesioni descritta dai consulenti.
Ha osservato la corte di appello che le foto riproducenti il forno n. (OMISSIS) dimostrano il dissesto del pavimento.
Inoltre rileva che gli imputati non hanno contestato le contravvenzioni alle norme antinfortunistiche, in particolare quella (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 8, punto 9, che imputava loro di aver mantenuto in esercizio il piano di calpestio del forno: sebbene "costituito da listelli di diversa composizione (legno, lamiera) che, accostati gli uni agli altri, creano una pavimentazione disomogenea, presentando piccoli dislivelli".
A fronte di queste imputazioni, i ricorrenti hanno estinto il reato attraverso l'oblazione.
Questi dati storicamente incontestabili, come già detto, sono stati correttamente coordinati e uniti ai dati emergenti dagli accertamenti medico-legali: trauma discorsivo(non avvertito dalla persona offesa nel repentino e doloroso impatto al suolo, ma tecnicamente accertato), frattura della dialisi femorale sinistra al terzo medio, ininfluenza di una precedente frattura localizzata in un punto diverso del femore; accorciamento di due centimetri della gamba sinistra, indebolimento della funzione deambulatoria.
Pienamente aderente alle risultanze processuali e a una loro logica lettura è quindi la conclusione della sentenza impugnata, secondo cui la caduta è stata determinata dal blocco del piede del Q. causato da un ostacolo presente nel pavimento.
Di questo stato di irregolare tenuta del piano di calpestio del luogo di lavoro sono responsabili i datori di lavoro, che sono ugualmente responsabili dei fatti causati dalla infrazione delle relative norme di prevenzione antinfortunistiche.
Comunque dalla data del commesso reato è maturato il termine di prescrizione di sette anni e sei mesi e pertanto il reato è estinto per questa causa.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2009