Cassazione Penale, Sez. 4, 24 settembre 2018, n. 40936 - Infortunio ad un lavoratore non regolare attinto da una fiammata di una bomboletta di gas. Indumenti non adatti


 

 

 

... Il ricorrente è stato ritenuto responsabile in forza di un generale profilo di colpa, essendosi ravvisate, nella sua condotta, imprudenza, negligenza e imperizia, oltre che l'inosservanza dell'art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008, in quanto, quale datore di lavoro, era venuto meno all'obbligo (su di lui incombente) di garantire che il lavoratore operasse in condizioni di sicurezza, non assicurandosi, in primo luogo che il R.G.B. fosse adeguatamente protetto dai rischi cui era inevitabilmente esposto con quel tipo di lavorazione, in particolare fornendo allo stesso quantomeno indumenti difficilmente infiammabili, idonei a proteggere le parti più esposte del corpo, né dando specifiche prescrizioni per garantire che la persona offesa evitasse il rischio di ustioni ed in ogni caso non fornendo apposite prescrizioni all'idraulico circa la cautela da utilizzare con le bombolette esauste, nell'uso di fiamma libera.


 

 

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 07/06/2018

 

 

 

Fatto

 

 

 

1. M.T.S., a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 26 settembre 2017 che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale - che lo ha assolto dal reato di cui al capo 2) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato - lo ha dichiarato responsabile dei reati di cui agli artt. 590, commi 1, 2, 3 e 583, comma 1, n. 1 cod. pen., in relazione all'art. 18, lett. d), d. Lgs. n. 81/2008, per avere, nella qualità di titolare della ditta OMISSIS MULTISERVICE, cagionato a R.G.B., lavoratore non regolarizzato, lesioni personali gravi consistite in ustioni di secondo e terzo grado agli arti inferiori; per colpa consistita in imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e, in particolare, per non aver fornito al R.G.B. alcun dispositivo di protezione individuale di sicurezza cosicché questi, intento a svolgere lavori di ristrutturazione presso il cantiere della ditta, veniva attinto agli arti inferiori da una fiammata fuoriuscita da una bomboletta di gas che stava utilizzando il proprio collega di lavoro, DC.A.. Fatto aggravato dall'aver provocato una malattia di durata superiore a 40 giorni e perché commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (accaduto in Genova, il 14 maggio 2010).
Il ricorrente era altresì ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 612, commi 1 e 2, cod. pen. perché aveva inviato il seguente sms sul telefono cellulare della persona offesa: «ti auguro, che il tuo dio ti faccia quello che tu stai facendo a me e domani ti denuncio alla finanza».
Concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, il ricorrente è stato pertanto condannato per il capo 1) alla pena di euro 300 di multa e per il capo 3) alla pena di euro 100 di multa. Veniva altresì condannato al risarcimento dei danni materiali e morali alla costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio, nonché al pagamento di una provvisionale di euro 3.000,00 e alla rifusione delle spese di costituzione.
2. I fatti possono essere così riassunti: il R.G.B., muratore, era stato incaricato dalla ditta dell'imputato di coadiuvare il lavoro dell'idraulico DC.A. che doveva sostituire un tubo situato in un'intercapedine. Al R.G.B. spettava togliere una piastrella al fine di consentire al collega di accedere al pozzetto ove si trovava il tubo da sostituire. Mentre l'idraulico operava, il R.G.B. gli passava gli attrezzi tenendosi pronto a cementare nuovamente la piastrella, una volta terminata la saldatura del tubo. Durante il taglio di una delle bombolette del gas usate per la saldatura, il DC.A. aveva appoggiato il cannello con la fiamma sopra una di queste bombolette esauste dalla quale usciva un residuo di gas che innescava l'incendio. Il R.G.B. (con indosso solo dei pantaloncini corti) veniva attinto dalle fiamme, cercando poi di lenire il dolore cospargendosi di olio di oliva presente nell'appartamento.
3. Il ricorrente articola quattro motivi di ricorso, con i quali tutti deduce vizio di motivazione in ordine: alla richiesta di rinnovazione dibattimentale; alla mancata considerazione dell'eccezionalità ed abnormità delle condotte dei due lavoratori che esclude in radice la responsabilità del datore di lavoro; alla responsabilità per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.
niente affatto provata in termini di certezza; alla richiesta di contenimento della pena negli stretti minimi edittali con riguardo ad entrambi i capi di imputazione.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e perché sostanzialmente fondato su censure che involgono valutazioni di merito, non consentite in sede di legittimità.
2. Quanto alla doglianza afferente la mancata rinnovazione istruttoria richiesta, questa Corte Suprema ricorda che nel giudizio di appello, la rinnovazione dell'Istruttoria dibattimentale è istituto di carattere eccezionale, in relazione al quale vale la presunzione che l'indagine istruttoria abbia ormai raggiunto la sua completezza nel dibattimento svoltosi innanzi al primo giudice.
L'articolo 603, comma 1, cod. proc. pen., non riconosce carattere di obbligatorietà all'esercizio del potere del giudice d'appello di disporre la rinnovazione del dibattimento, anche quando è richiesta per assumere nuove prove, ma vincola e subordina tale potere, nel suo concreto esercizio, alla rigorosa condizione che il giudice ritenga, nella sua discrezionalità, di non poter decidere allo stato degli atti. In una tale prospettiva, se è vero che il diniego dell'eventualmente invocata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale deve essere spiegato nella sentenza di secondo grado, la relativa motivazione (sulla quale, nei limiti della illogicità e della non congruità, è esercitabile il controllo di legittimità) può anche ricavarsi per implicito dai complessivo tessuto argomentativo, qualora il giudice abbia dato comunque conto delle ragioni in forza delle quali abbia ritenuto di potere decidere allo stato degli atti (Sez. 6, sent. n. 40496 del 21 maggio 2009, Messina ed altro, Rv. 245009). Il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, infatti, si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fondi su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità.
3. Ciò che nella specie deve ritenersi essersi verificato, avendo il Giudice di merito esplicitato con adeguata chiarezza il proprio convincimento tanto da rendere superfluo ed inutile un ulteriore approfondimento. La Corte di territoriale, invero, respingeva la richiesta rinnovazione istruttoria (relativa all'escussione dell'ufficiale di P.G. che aveva redatto l'annotazione sul sinistro, intervenuto successivamente al fatto) sull'assunto che la dinamica dell'infortunio appariva incontestata. Con la prova richiesta, sottolinea la sentenza, si sarebbe sostanzialmente voluto demandare al teste indicato ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. una valutazione sulla responsabilità dell'imputato. Per la medesima ragione, la Corte genovese rigettava altresì il motivo con cui si prospettava un comportamento eccezionale ed abnorme del lavoratore, prospettato quale unica causa dell'evento.
4. La motivazione della impugnata sentenza appare congrua, completa e logica laddove, tra le altre cose, evidenzia che il ricorrente è stato ritenuto responsabile in forza di un generale profilo di colpa, essendosi ravvisate, nella sua condotta, imprudenza, negligenza e imperizia, oltre che l'inosservanza dell'art. 18, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 81/2008, in quanto, quale datore di lavoro, era venuto meno all'obbligo (su di lui incombente) di garantire che il lavoratore operasse in condizioni di sicurezza, non assicurandosi, in primo luogo che il R.G.B. fosse adeguatamente protetto dai rischi cui era inevitabilmente esposto con quel tipo di lavorazione, in particolare fornendo allo stesso quantomeno indumenti difficilmente infiammabili, idonei a proteggere le parti più esposte del corpo, né dando specifiche prescrizioni per garantire che la persona offesa evitasse il rischio di ustioni ed in ogni caso non fornendo apposite prescrizioni all'idraulico circa la cautela da utilizzare con le bombolette esauste, nell'uso di fiamma libera.
5. Anche in ordine alla responsabilità per il reato di cui all'art. 612 cod. pen., la Corte territoriale offre una motivazione adeguata, del tutto corrispondente ai canoni della logica. Ricorda, al riguardo, come l'imputato, in sede di interrogatorio ex art. 415 cod. proc. pen., abbia sostanzialmente ammesso di aver inviato il messaggio minaccioso e come, del resto, il prevenuto fosse l'unico soggetto che aveva interesse a profferire quelle parole nei confronti della persona offesa.
6. Anche sotto il profilo del trattamento sanzionatorio, l'impugnata sentenza è esente da vizi poiché dà adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il Giudice di appello a confermare la pena pecuniaria (la sola irrogata) disposta dal Tribunale. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra, peraltro, nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio, se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'articolo 133 c.p. è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico. Ciò che qui deve senz'altro escludersi, avendo del resto il giudice evidenziato come già il trattamento sanzionatorio fosse stato determinato, in primo grado, in termini assolutamente benevoli.
6.1. Inammissibile è altresì la doglianza sul contenimento della pena nei minimi edittali quanto al capo 3) di imputazione stante che, nell'atto di appello, il ricorrente non ha dedotto questo specifico punto.
7. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 7 giugno 2018