Tipologia: CIA
Data firma: 11 luglio 2018
Validità: 01.08.2018 - 31.07.2021
Parti: Gruppo Synlab e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs, RSA
Settori: Servizi-Medicina, Gruppo Synlab

Sommario:

 

Premesse
Ambito di applicazione
Relazioni sindacali

1. Diritti d’informazione e consultazione su piani di sviluppo e sulla gestione delle risorse umane
2. Funzionamento delle relazioni sindacali
2.1 Assemblee e Permessi Sindacali
2.2 Rappresentanze sindacali aziendali e rappresentanze sindacali unitarie
2.3 Coordinamento Nazionale Aziendale RSA/RSU
Organizzazione del lavoro
3. Trasferimenti
4. Periodo di prova e contratti a tempo determinato
5. Banca ore
6. Fruizione delle ferie e dei permessi
7. Periodo di comporto
8. Integrazione trattamento economico di malattia - periodo di carenza
9. Permessi per malattia del figlio

 

 10. Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro
11. Permessi per lutto e grave infermità
12. Congedi di maternità
13. Permessi per visite specialistiche
14. Indennità Logistica e Indennità Giri
15. Franchigia Multe e Bonus Guida per il reparto Logistica
16. Santo Patrono
Premio di risultato e forme di Welfare aziendale
17. Premio di risultato
18. Banca dei “permessi solidali”
19. Bonus per iscrizione a facoltà universitarie e master universitari
20. Check up gratuiti e sconti sui servizi offerti dalle società del Gruppo
21. Bonus nascite e adozioni
22. Baby sitting
23. Bonus una tantum 2018
Allegati


Contratto Integrativo Aziendale

L’11.7.2018, in Firenze, le Società Synlab Italia srl, Synlab Holding Italy srl, Synlab Analytics and Services Italia srl, Geneticlab srl, SDN spa, Istituto Il Baluardo spa, Baluardo Servizi Sanitari srl, Synlab Toscana srl, Synlab Lazio srl, Laboratorio Analisi Diagnostica Medica IV Miglio srl, Synlab Emilia Romagna srl, Centro Fleming srl, Data Medica Padova spa, Poliambulatorio Euganea Medica srl, Synlab Ecoservice srl, tutte insieme (“il Gruppo Synlab”), in persona del Direttore del Personale, e le OO.SS. Nazionali Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs, le OO.SS. Territoriali Filcams Cgil Campania, Filcams Cgil Lombardia, Filcams Cgil Veneto, Fisascat Cisl Lombardia, Uiltucs Campania, Uiltucs Lombardia, le RSA: RSA Filcams Cgil, RSA Fisascat Cisl, RSA Uiltucs, ed insieme “le Parti”

Premesse:
Le seguenti società del Gruppo Synlab applicano il Contratto Collettivo per i dipendenti da aziende del Terziario (Confcommercio):
- Synlab Italia srl
- Synlab Holding Italy srl
- Synlab Analytics and Services Italia srl;
- Geneticlab srl;
- Centro Fleming srl;
- Poliambulatorio Euganea Medica srl;
- Synlab Ecoservice srl
Le seguenti società del Gruppo Synlab applicano il Contratto Collettivo per i dipendenti degli Studi Professionali (Confprofessioni):
- SDN spa;
- Istituto Il Baluardo spa;
- Baluardo Servizi Sanitari srl;
- Synlab Toscana srl;
- Synlab Lazio srl;
- Laboratorio Analisi Diagnostica Medica IV Miglio srl;
- Synlab Emilia Romagna srl;
- Data Medica Padova spa.
Le società del Gruppo Synlab ritengono essenziale il ruolo delle relazioni sindacali quale efficace strumento volto al miglioramento dell’organizzazione del lavoro, delle politiche retributive e della qualità di vita dei lavoratori coinvolti;
Le Parti hanno raggiunto un’intesa per la sottoscrizione del presente contratto integrativo aziendale (il “Contratto Integrativo Aziendale” o anche solo il “CIA”) che troverà applicazione per tutti i dipendenti delle società del Gruppo Synlab che non siano inquadrati nella categoria dei Dirigenti;
Il presente Contratto Integrativo Aziendale è finalizzato all’innalzamento della qualità dei rapporti di lavoro, all'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori nonché ad incrementare la competitività ed il salario.
Tutto ciò premesso le parti concordano:

Ambito di applicazione
Le Parti concordano che il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica a tutti i dipendenti della società del Gruppo stipulanti il CIA, con esclusione del personale inquadrato nella categoria dirigenti. In caso di future acquisizioni di aziende o di rami d’azienda, le Parti concordano che, nell’ambito delle procedure di legge che saranno espletate nei tempi e secondo le condizioni previste dalla normativa di riferimento, il presente CIA costituirà il quadro di riferimento per la contrattazione di secondo livello anche ai fini di eventuali armonizzazioni.

Relazioni sindacali
1. Diritti d’informazione e consultazione su piani di sviluppo e sulla gestione delle risorse umane

Le Parti stabiliscono che l’esercizio del presente modello di relazioni sindacali trovi pratica attuazione anche mediante l’assegnazione dei rispettivi ruoli e compiti così come di seguito definiti:
- Livello Nazionale
che avrà come soggetti sindacali riconosciuti: le Federazioni nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, nonché il Coordinamento Nazionale RSU/RSA riconducibili a tali sigle sindacali.
A tale livello è assegnata, in via preferenziale, la competenza per quanto attiene le informazioni di rilevanza generale così come previste alla lettera A) del presente articolo.
- Livello Decentrato
che avrà come soggetti sindacali riconosciuti, laddove costituite, le RSU o le RSA, congiuntamente alle OO.SS. Territoriali di categoria di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs.
A tale livello è assegnata, in via preferenziale, la competenza per quanto attiene alle informazioni come previste alla lettera B) del presente articolo.
A. Livello Nazionale
Di norma entro il primo quadrimestre successivo alla chiusura del bilancio e comunque su richiesta (una volta l’anno), la direzione del Gruppo Synlab incontrerà le Federazioni nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, nonché il Coordinamento nazionale RSU/RSA riconducibili a tali sigle sindacali (come sotto specificato), al fine di effettuare un esame congiunto sulle seguenti tematiche:
- Andamento economico e produttivo del “Gruppo Synlab”;
- Investimenti per lo sviluppo, acquisizioni e/o nuove presenze sul mercato del settore;
- Investimenti per innovazioni tecnologiche, organizzative e promozionali;
- Progetti approvati di riorganizzazione, ristrutturazione e terziarizzazione tramite appalti;
- Progetti approvati di mutamento dell’assetto societario;
- Politiche occupazionali, formative e sullo sviluppo ed il miglioramento professionale;
- Livelli occupazionali disaggregati per sesso, età ed inquadramento professionale;
- Tipologie d’impiego, degli orari di lavoro, delle ore straordinarie e supplementari;
- Applicazione delle norme di legge previste in materia di “Sicurezza e Salute; sul lavoro;
- I meccanismi di salario variabile finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività;
- Verifica dell’attuazione delle politiche di welfare;
- Verifica dell’attività svolta in materia di pari opportunità.
- Verifica degli accordi vigenti ai sensi dell’art. 4 della L. n. 300 del 1970.
Anche se la consultazione ha unicamente carattere informativo, in occasione di tale incontro o in date diverse concordate, le Parti potranno comunque concordare soluzioni volte ad affrontare eventuali problematiche connesse alle materie summenzionate.
Le Parti concordano che, in materia di informazione e consultazione sindacale, le società del Gruppo Synlab continueranno ad applicare tutte le disposizioni di miglior favore previste dal CCNL applicato.
B. Livello Decentrato (Territoriale di singola azienda e/o di singola unità operativa)
Di norma, successivamente agli incontri nazionali si terranno, con cadenza annuale e comunque su richiesta, incontri con le OO.SS. territorialmente competenti unitamente alle RSU/RSA riconducibili alle sigle sindacali di cui in premessa, laddove costituite al fine di effettuare un esame congiunto sulle seguenti tematiche:
- L’approfondimento delle informazioni fornite a livello nazionale, ove la rilevanza delle problematiche abbia dimensioni e specificità tale da essere affrontata a livello territoriale.
- La tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori – l’ambiente e sicurezza dei luoghi di lavoro;
- L’orario di lavoro e la sua distribuzione su turni;
- La flessibilità dell’orario di lavoro;
- Il raggiungimento degli obiettivi di produttività/redditività;
- La verifica dei residui ferie e Rol delle singole unità operative.
- L’analisi dettagliata della forza lavoro [indicazione del numero di lavoratori, della tipologia contrattuale, delle mansioni, del livello di inquadramento contrattuale, dell’orario di lavoro (part time/full time).
Anche se la consultazione ha unicamente carattere informativo, in occasione di tale incontro o in date diverse concordate, le Parti potranno comunque concordare soluzioni volte ad affrontare eventuali problematiche connesse alle materie summenzionate.
Le Parti concordano che, in materia di informazione e consultazione sindacale, continueranno a trovare applicazione tutte le disposizioni di miglior favore previste dal CCNL applicato.

2. Funzionamento delle relazioni sindacali
Per la realizzazione pratica del sistema di relazioni sindacali, le Parti concordano di istituire idonei strumenti che permettano, a tutti i livelli, un adeguato ed efficace funzionamento delle relazioni sindacali.
Al riguardo, in coerenza con gli impegni/obiettivi sopra richiamati ed in coerenza con quanto in materia è regolato dalle specifiche norme di legge, nonché dalle disposizioni contrattuali nazionali ed aziendali vigenti, le Parti, con il presente accordo, hanno convenuto quanto segue.

2.1 Assemblee e Permessi Sindacali
Le OO.SS. firmatarie del presente accordo potranno effettuare assemblee sindacali in ogni unità produttiva dell’azienda.
Quale trattamento di miglior favore, per l’espletamento delle suddette assemblee sindacali, verrà reso disponibile un numero di ore tale per cui ciascun lavoratore avrà diritto, in totale, a 15 ore annue di permesso retribuito (in luogo di quelle previste dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali in vigore).
La comunicazione dell’assemblea, fermo il disposto dall’art. 20 della Legge n. 300 del 20.5.1970, dovrà pervenire alla Direzione del Personale del Gruppo Synlab entro due giorni (lavorativi) antecedenti alla effettuazione dall’assemblea.

2.2 Rappresentanze sindacali aziendali e rappresentanze sindacali unitarie
Fermo restando l’applicazione di quanto previsto da:
- Legge 300/70;
- Accordo interconfederale del 27.7.1994 Confcommercio;
- CCNL Terziario (Confcommercio) vigente;
- CCNL Studi Professionali (Confoprofessioni) vigente;
- Protocolli aggiuntivi Anisap al CCNL Studi Professionali (Confprofessioni) del 28.1.2008 e del 30.7.2013, ove applicabili.
Le Rappresentanze sindacali (RSA o RSU), riconducibili alle sigle Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs potranno indire e svolgere le assemblee dei lavoratori, a prescindere dal numero di lavoratori subordinati impiegati nell’unità produttiva. In assenza di tali RSA/RSU, tale diritto è garantito alle OO.SS. territoriali firmatarie del presente accordo.
Con riferimento al sistema di agibilità sindacali (permessi retribuiti) applicabili alle RSA/RSU, per tutte le società del Gruppo Synlab troverà applicazione quanto previsto dal CCNL Terziario (Confcommercio).
Le Società del Gruppo Synlab garantiscono, in ogni unità produttiva in cui sono addetti più di 10 dipendenti, la predisposizione di bacheche riservate alle OO.SS. per la pubblicazione dei comunicati e delle informative di carattere sindacale inerenti materie di interesse aziendale o dei lavoratori.
Quanto sopra si applica a tutti i lavoratori dipendenti delle aziende di cui in premessa e facenti parte del Gruppo Synlab, indipendentemente dai Contratti Collettivi Nazionali summenzionati.

2.3 Coordinamento Nazionale Aziendale RSA/RSU
Il Coordinamento Nazionale Aziendale RSA/RSU è composto da delegati nominati, in proporzione, dalle Federazioni nazionali di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs e scelti nell’ambito delle RSA o RSU già in carica e riconducibili a tali sigle sindacali, nella seguente misura:
- n. 12 delegati (4 per ciascuna Federazione nazionale di categoria di cui in premessa) sino a 2.000 dipendenti;
- n. 1 delegato aggiuntivo (per ciascuna Federazione nazionale di categoria di cui in premessa) ogni ulteriori 1.000 dipendenti.
Ai fini del calcolo dei dipendenti di cui sopra, si farà riferimento al numero di dipendenti complessivamente occupati dalle società del Gruppo Synlab alla data del 31/12 dell’anno precedente a quello di nomina.
I nominativi dei delegati di cui sopra saranno comunicati dalle Federazioni nazionali di categoria.
Fermo restando il monte ore di cui sopra, le Federazioni nazionali di categoria potranno sostituire i delegati con altri delegati sempre nell’ambito delle RSA/RSU riconducibili alle predette sigle sindacali.
Resta inteso che al Coordinamento Nazionale Aziendale RSA/RSU potranno partecipare esclusivamente i membri appositamente nominati dalle Federazioni nazionali di categoria summenzionate.
Per il funzionamento del Coordinamento Nazionale Aziendale RSA/RSU, a titolo di agibilità specifica, l’azienda riconoscerà a ciascun membro n. 40 ore all’anno di permessi retribuiti, in aggiunta a quanto già previsto dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali già in vigore. Dal monte di detti permessi non verranno decurtate le ore di permesso che i membri del Coordinamento Nazionale Aziendale RSA/RSU utilizzeranno per la partecipazione alle procedure sindacali obbligatorie di cui alla L. n. 223/1991, alla L. n. 428/1990, nonché alle procedure di rinnovo del presente CIA.

Organizzazione del lavoro
5. Banca ore
(con decorrenza dall’1.10.2018)
5.1 Con il presente accordo, le Parti introducono in ciascuna delle società del Gruppo Synlab l’utilizzo del sistema della Banca Ore. La Banca Ore definita nella seguente clausola è finalizzata al miglioramento delle condizioni di lavoro attraverso forme di flessibilità in linea con le esigenze di produttività, competitività, efficienza e redditività dell’impresa. Il sistema della Banca Ore non sarà applicabile agli addetti al reparto Logistica.
Il sistema della Banca Ore del Gruppo Synlab prevede che, su richiesta del dipendente da inviare al proprio responsabile entro la fine del mese di riferimento, le ore di lavoro straordinario o supplementare effettuate nell’anno civile di riferimento confluiranno nella banca ore a titolo di riposo compensativo, fermo restando il riconoscimento, nel mese di competenza, della sola maggiorazione prevista dal CCNL applicato per ogni singola ora effettuata. Tali riposi compensativi potranno essere fruiti ad ore e a giorni nei mesi successivi a quello di maturazione ed in accordo con i responsabili di riferimento ovvero, in caso di mancata fruizione, saranno monetizzati con il cedolino di competenza del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di accantonamento. Nel caso di richiesta di un riposo compensativo, i responsabili di riferimento dovranno dare approvare/rifiutare la richiesta entro 5 giorni dal suo ricevimento. In caso di mancato feedback entro tale termine, la richiesta si intenderà approvata. Ad ulteriore tutela, la Direzione del Personale del Gruppo Synlab vigilerà sulle ragioni di eventuali mancate approvazioni di richieste di riposo compensativo.
5.2 La maturazione delle ore di straordinario avverrà solo a frazioni di 15 minuti e solo dietro espressa autorizzazione della società. Fermo restando quanto sopra, le Parti demandano alla contrattazione territoriale la definizione di intese specifiche in relazione al summenzionato sistema di Banca Ore, anche con riferimento al numero di ore di straordinario da effettuare nei singoli reparti aziendali.

10. Contrasto alle molestie sessuali e violenza nei luoghi di lavoro (con decorrenza dall’1.10.2018)
10.1 Il Gruppo Synlab e le OO.SS. firmatarie del presente Contratto Integrativo Aziendale ritengono inaccettabile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia o violenza nel luogo di lavoro, e si impegna ad adottare misure adeguate nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere.
Il rispetto reciproco della dignità degli altri a tutti i livelli all’interno dei luoghi di lavoro è una delle caratteristiche fondamentali delle organizzazioni di successo. Le Parti firmatarie il presente Contratto Integrativo Aziendale condannano tali comportamenti in tutte le loro forme e ritengono che sia interesse reciproco contrastare tutte le forme di molestie e di violenza che possono presentarsi sul luogo di lavoro. Queste possono essere di natura fisica, psicologica e/o sessuale e costituire episodi isolati o comportamenti più sistematici tra colleghi, tra superiori e subordinati o da parte di terzi, come ad esempio, i clienti e variare da casi di semplice mancanza di rispetto ad atti più gravi, ivi inclusi reati che richiedono l’intervento delle pubbliche autorità. È interesse e ferma volontà di tutte le parti firmatarie il presente accordo, agire in caso di segnalazione o denuncia di molestia o violenza, con la necessaria discrezione per proteggere la dignità e la riservatezza di ciascuno; nessuna informazione deve essere resa nota a persone non coinvolte nel caso; i casi segnalati devono essere esaminati e gestiti senza indebito ritardo; tutte le parti coinvolte devono essere ascoltate e trattate con correttezza e imparzialità; i casi segnalati devono essere fondati su informazioni particolareggiate; particolare attenzione dovrà essere riservata al rischio della formulazione di accuse strumentali e false, che qualora accertate, potranno essere sanzionate, nel rispetto della L. n. 179 del 2017 in materia di “whistleblowing”.
10.2 Qualora venga accertato che si sono verificate delle molestie o violenze, occorre che il Gruppo Synlab adotti misure adeguate, anche di natura sanzionatoria, nei confronti di colui o coloro che le hanno poste in essere. Le vittime riceveranno sostegno e, se necessario, verranno assistite nel processo di reinserimento.
Ove opportuno, le disposizioni del presente capitolo possono essere applicate nei casi di violenza esterna posta in essere, ad esempio, da parte di clienti.
10.3 Fermo restando quanto previsto dall'art. n. 24 del D.Lgs. 80/2015 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), le Parti convengono di introdurre le seguenti condizioni di miglior favore per le donne vittime di violenza di genere:
1. la lavoratrice dipendente di una società del Gruppo Synlab inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri antiviolenza o dalle case rifugio di cui all'articolo 5-bis decreto-legge 14.8.2013, n. 93 convertito, con modificazioni, dalla legge 15.10.2013, n. 119, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al suddetto percorso di protezione per un periodo massimo di 2 mesi, in aggiunta a quelli già previsti dalla legge;
2. tale congedo potrà essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni;
3. durante il periodo di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire l'intera retribuzione di fatto corrispondente all'ultima retribuzione percepita;
4. tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità, del trattamento di fine rapporto e del premio aziendale.
5. ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la lavoratrice, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuta a comunicare all'azienda l’intenzione di fruire di tale congedo, con un termine di preavviso non inferiore a cinque giorni, con indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e la necessaria certificazione di cui al punto 1;
6. la lavoratrice rientrante nei casi descritti al punto 1 ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale, compatibilmente con le possibilità offerte dall’organizzazione aziendale. Il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.
10.4 L’Azienda, inoltre, si impegna a valutare con la massima urgenza e priorità un’eventuale richiesta di mobilità territoriale che dovesse pervenire dalla lavoratrice, laddove tale mobilità sia coerente con il percorso di protezione. Il mancato accoglimento della richiesta è da considerarsi eccezionale.
10.5 Le Parti, avendo da tempo posto al centro della propria azione il tema della lotta alla violenza di genere, ritengono fondamentale attivare azioni tese a prevenire ed a contrastare la violenza contro le donne, poiché il mondo del lavoro può fare molto per combattere la violenza verso le donne.
Per quest’ultime l’ambiente lavorativo può essere infatti l’ambito della vita dove non solo possono esprimere le loro capacità, ma anche costruire relazioni di rispetto e fiducia. Molti sono i segnali di disagio legati alla violenza che possono essere intercettati nei luoghi di lavoro. In merito a ciò l’azienda si propone di favorire/organizzare attività di sensibilizzazione che coinvolgano tutta la popolazione aziendale e orientare le dipendenti verso i Centri Anti Violenza e le risorse del territorio.
10.6 L’azienda si doterà, in collaborazione con i Centri Anti Violenza di materiale informativo utilizzabile per le dipendenti.

13. Permessi per visite specialistiche (con decorrenza dall’1.10.2018)
13.1 Le parti concordano che ai dipendenti delle società del Gruppo Synlab verranno riconosciute, per l'effettuazione di visite mediche specialistiche aventi carattere diagnostico e terapeutico, 5 ore all’anno di specifici permessi retribuiti. Resta inteso che le eventuali ore eccedenti saranno considerate permessi non retribuiti, o Ferie/ex festività se richieste dal dipendente e concordate con il proprio responsabile.
13.2 Il lavoratore, per avere diritto ai permessi di cui sopra, deve presentare la certificazione da parte del personale di accettazione del centro polidiagnostico con l’indicazione dell’orario di inizio e di fine della visita a cui si è sottoposto il dipendente.
13.3 Le richieste dovranno avere carattere preventivo, con un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.
13.4 I permessi di cui sopra potranno essere utilizzati solo ed esclusivamente per visite specialistiche effettuate presso centri polidiagnostici del Gruppo Synlab.
13.5 Per il personale impiegato nelle unità produttive della Provincia di Brescia, le visite saranno effettuate presso il centro polidiagnostico di Monza/Como/Lecco fino a quando il Gruppo Synlab non aprirà un centro polidiagnostico in tale provincia. Fino ad allora, per il personale impiegato nelle unità produttive della Provincia di Brescia, il numero di ore di permesso di cui al punto 13.1 sarà di 8 e non di 5 ore.