Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 26 settembre 2018, n. 41712 - Mancanza dei dispositivi di protezione individuale. Effetto estintivo del reato


 

Il meccanismo di elisione degli effetti penali della predetta condotta, disciplinato dagli artt. da 19 a 25 del dlgs n. 758 del 1994, non comprende solo l'apprestamento, per effetto dell'adempimento delle prescrizioni imposte, dei presidi antinfortunistici in precedenza omesso, ma impone, altresì, affinché si realizzi l'effetto estintivo del reato, al datore di lavoro il pagamento, a sostanziale titolo di oblazione amministrativa, di una somma di danaro sostitutiva della sanzione penale.


 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: GENTILI ANDREA Data Udienza: 18/06/2018

 

 

Fatto

 

Con sentenza del 23 novembre 2017 il Tribunale di Asti ha mandato assolta M.P.L. dalla imputazione di cui agli artt. 77, commi 3, e 87, comma 2, lettera d), del dlgs n. 81 del 2008, per avere omesso, nella sua qualità di titolare di un'impresa commerciale, di fornire ad un lavoratore suo dipendente i dispositivi idonei a tutelarlo dai rischi sul lavoro.
Il Tribunale, nell'affermare la insussistenza del fatto di reato ascritto alla imputata, ha osservato che, essendo stato riscontrato, in occasione di un infortunio sul lavoro patito da una dipendente della imputata, che questa non aveva fornito ai propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale, la stessa veniva intimata ad adempire all'obbligo pretermesso entro il termine di 15 giorni.
Non essendo stata data comunicazione da parte della M.P.L. dell'avvenuto adempimento a quanto intimatole entro il termine fissato, il procedimento giudiziario a carico della stessa veniva, pertanto, proseguito ad istanza dell'organo di vigilanza.
In esito al giudizio celebrato nei confronti della medesima, il Tribunale astigiano ha, tuttavia, ritenuto di dovere assolvere la imputata, osservando che, sebbene non fosse stata data dalla stessa la comunicazione dell'avvenuto tempestivo adempimento delle prescrizione a lei imposte, la stessa vi aveva dato attuazione, come era emerso nel corso della istruttoria dibattimentale; poiché la norma incriminatrice non punisce l'omessa comunicazione dell'adempimento delle prescrizioni ma il fatto di non avere dato corso alle stesse, la circostanza che, sebbene per propria dimenticanza di ciò non avesse informato gli organi competenti, le prescrizioni erano state adempite dalla imputata, escludeva la ricorrenza del reato a lei contestato.
Avverso la predetta sentenza ha interposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo la erronea applicazione della legge penale operata dal giudice di primo grado.
Ha, infatti, rilevato il ricorrente,che il Tribunale ha confuso il profilo di rilevanza penale della condotta, consistente nella mancata fornitura da parte della imputata delle protezioni individuali atte a preservare il personale addetto alle sue dipendenze dal rischio di infortuni sul lavoro, con quello connesso, in applicazione del dlgs n. 758 del 1994, alla possibilità di elidere le conseguenze del reato in caso di adempimento, entro il termini all'uopo fissato, alle prescrizioni imposte, ivi compreso il pagamento di una sanzione pecuniaria, sostitutiva di quella penale.
 

 

Diritto

 


Il ricorso è fondato e, pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata.
Osserva, infatti, la Corte come la disciplina vigente in tema di prevenzione degli infortuni preveda la possibilità, per il soggetto nei cui confronti sia stata riscontrata la violazione di taluno degli obblighi antinfortunistici su di esso gravanti, di liberarsi dalle conseguenze penali del fatto, dando corso, entro un dato termine, all'adempimento delle prescrizioni che gli erano state impartite in occasione dell'avvenuto accertamento della violazione stessa e di versare quindi, una volta verificata dall'organo accertatore l'avvenuto adempimento alle prescrizioni imposte, una somma pari ad un quarto della sanzione pecuniaria massima prevista per le violazioni accertate.
Di tutta evidenza è, pertanto, da un lato che, diversamente da quanto parrebbe avere ritenuto il Tribunale di Asti, il fatto avente rilevanza penale non è la mancata ottemperanza entro il dato termine da parte del datore di lavoro alle prescrizioni che gli sono state imposte in occasione dell'avvenuto accertamento della violazione della normativa in materia antinfortunistica (e tanto meno la mancata comunicazione riguardante l'avvenuto adempimento di tale incombente), ma il mancato originario apprestamento delle misure antinfortunistiche previste dalla legislazione in materia, di tal che non può dirsi insussistente il fatto sol perché, comunque, il datore di lavoro ha dato corso alle prescrizioni a lui imposte, atteso che la condotta omissiva penalmente rilevante già, in linea astratta, si era perfezionata prima della imposizione delle prescrizioni.
Per altro verso è altrettanto evidente che il meccanismo di elisione degli effetti penali della predetta condotta, disciplinato dagli artt. da 19 a 25 del dlgs n. 758 del 1994, non comprende solo l'apprestamento, per effetto dell'adempimento delle prescrizioni imposte, dei presidi antinfortunistici in precedenza omesso, ma impone, altresì, affinché si realizzi l'effetto estintivo del reato, al datore di lavoro il pagamento, a sostanziale titolo di oblazione amministrativa, di una somma di danaro sostitutiva della sanzione penale.
Solo il compimento, e ovviamente l'accertamento dell'avvenuto compimento, dei diversi momenti di tale complessa procedura è fattore idoneo a rimuovere la rilevanza penale della omissione in precedenza verificata in sede amministrativa.
Ha, pertanto, fatto cattivo governo delle disposizioni vigenti in materia il Tribunale di Asti nel ritenere, per un verso, che la integrazione del reato de quo si determini una volta non intervenuto, entro il termine fissato, l'adempimento alle prescrizioni imposte al datore di lavoro dall'organo preposto alla vigilanza antinfortunistica, e, per altro verso, nel ritenere non sussistente il reato in questione (correttamente si dovrebbe, beninteso, parlare non di insussistenza del fatto ma di estinzione del reato a seguito di oblazione amministrativa) per il semplice adempimento delle prescrizioni imposte al datore di lavoro in occasione della verifica operata nei suoi confronti, e non, invece, solo a seguito anche del versamento da parte di costui della somma, pari ad un quarto del massimo della sanzione pecuniaria, da lui dovuta successivamente all'adempimento elle predette prescrizioni.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata, con rinvio alla Corte di appello di Torino, trattandosi di ricorso per saltum, che, alla luce dei principi illustrati, provvederà a rivalutare la rilevanza penale della condotta dell'imputata.
 

 

P.Q.M.
 

 

Annulla la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Torino. Così deciso in Roma, il 18 giugno 2018