Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 Settembre 2018, n. 23028 - Azione di regresso



 

 

Fatto

 

Si controverte dell'azione di regresso esercitata dall'Inail nei confronti della I. per il rimborso delle somme corrisposte a D. M., dipendente della stessa società, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorsogli il XXXXXXX. Il Tribunale di Perugia, accertata la responsabilità civile della predetta società, la condannò a pagare all'I. la somma di C 68.700,48, oltre accessori di legge. Impugnata tale decisione dalla I., la Corte d'appello di Perugia (sentenza del XXXXXXX) ha rigettato il gravame, confermando la sentenza di primo grado e precisando che la predetta somma era nel frattempo aumentata ad euro 72.935,29 per effetto degli incrementi del costo dell'infortunio come documentato dall'attestato di credito prodotto dall'Inail. Per la cassazione della sentenza ricorre la società I. con due motivi. Resiste l'Inail con controricorso illustrato da memoria.

 

Diritto

 

1. Col primo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del DPR n. 1124/1965, dell'art. 2697 cod. civ., nonché per omessa motivazione (art. 360 n.n. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente contesta che nella fattispecie fosse stata accertata la sua responsabilità civile nei confronti del lavoratore infortunato atta a giustificare l'azione di regresso esercitata a suo carico dall'Inail, dopo che tale istituto aveva indennizzato il medesimo dipendente: invero, secondo la ricorrente, non sarebbero state specificate le norme antinfortunistiche asseritamente violate con riferimento al verificarsi del predetto infortunio. 2. Il motivo è infondato. Infatti, con motivazione adeguata ed esente da vizi di ordine logico-giuridico, la Corte d'appello di Perugia ha posto ben in evidenza che la responsabilità della datrice di lavoro era rappresentata, da un lato, dalla violazione delle norme antinfortunistiche, contestata dagli ispettori della ASL di Terni alla I. subito dopo l'infortunio di cui trattasi, e, dall'altro, dall'adeguamento della società alle prescrizioni impartite dagli stessi ispettori, con l'inserimento nel proprio piano di sicurezza dell'obbligo di impiego della piattaforma aerea con cestello per l'esecuzione della stenditura dei cavi, in precedenza non previsto dal medesimo piano aziendale. Al riguardo la Corte aggiunge che è certo che l'ASL prescrisse l'impiego, per interventi come quello compiuto dal M. il giorno dell'incidente, di una piattaforma aerea, ossia di un cestello montato su un braccio meccanico, prescrizione, questa, alla quale la I. si conformò, così implicitamente riconoscendo che le istruzioni fino a quel momento impartite al personale non erano idonee a scongiurare il rischio di infortuni. Precisa, altresì, la Corte di merito che non era condivisibile la tesi difensiva dell'appellante circa l'esistenza di un comportamento abnorme del dipendente consistito nell'utilizzo della scala a libretto, in quanto solo se fosse emerso che il M. avesse ricevuto l'ordine di non usare quella scala o di usarne una diversa, si sarebbe potuto ipotizzare una sua eventuale colpa esclusiva o un suo concorso di colpa nella verificazione dell'incidente, mentre ciò non era emerso. 2.a. Al riguardo è utile ricordare che l'art. 2087 cod. civ., come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato. (v. in tal senso Cass. sez. lav. n. 20142 del 23/9/2010) Si è, infatti, precisato (Cass. Sez. Lav. n. 27127 del 4.12.2013) che «in materia di tutela dell'integrità fisica del lavoratore, il datore di lavoro, in caso di violazione della disciplina antinfortunistica, è esonerato da responsabilità soltanto quando la condotta del dipendente abbia assunto i caratteri dell'abnormità, dell'imprevedibilità e dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute. Ne consegue che, qualora non ricorrano detti caratteri della condotta del lavoratore, l'imprenditore è integralmente responsabile dell'infortunio che sia conseguenza dell'inosservanza delle norme antinfortunistiche, poiché la violazione dell'obbligo di sicurezza integra l'unico fattore causale dell'evento, non rilevando in alcun grado il concorso di colpa del lavoratore, posto che il datore di lavoro è tenuto a proteggerne l'incolumità nonostante la sua imprudenza e negligenza».
3. Col secondo motivo, formulato per violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c. e degli artt. 10 e 11 del d.p.r. n. 1124/1965, nonché per omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura l'impugnata sentenza laddove la Corte territoriale ha affermato che non poteva essere presa in considerazione la sua contestazione riferita alle somme liquidate in favore dell'Inail in quanto si trattava di deduzione formulata per la prima volta in appello; sostiene, invece, la ricorrente che la questione sollevata altro non era che una mera difesa attraverso la quale aveva denunziato l'erroneo riconoscimento del diritto di regresso in favore dell'Inail per l'intera somma corrisposta all'assicurato, con la precisazione che l'errore in cui era incorso il giudice del gravame era quello di aver ritenuto che oggetto della rivalsa potesse essere tutta la somma che l'Inail aveva corrisposto al lavoratore, laddove la stessa avrebbe dovuto essere limitata all'entità del danno che il datore di lavoro avrebbe dovuto risarcire in base ai principi generali di diritto civile in tema di risarcimento del danno.
4. Il motivo è infondato, stante la genericità della censura che non scalfisce la "ratio decidendi" dell'impugnata sentenza, sostanzialmente incentrata sulla constatazione che la ricorrente si era limitata a contestare genericamente la somma richiesta dall'Inail e a disconoscere l'efficacia probatoria dell'attestazione da tale ente depositata, senza neppure indicare la somma cui sarebbe ammontato il danno civilistico, per cui l'allegazione stessa appariva generica e sfornita di prova.
5. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza della ricorrente. Ricorrono, altresì, i presupposti per la liquidazione, come da dispositivo, del contributo unificato di cui all'art. 13 del d.p.r. n. 115/02 che va posto a carico della soccombente.
 

 

P.Q.M.

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese nella misura di C XXXXX, di cui C XXXXX per compensi professionali, oltre spese generali al 15 % ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma il 10 aprile 2018.