Cassazione Civile, Sez. 6, 26 Settembre 2018, n. 23062 - Infortunio in itinere e azione di surroga


 

RILEVATO CHE

L'Inail, in via di surroga ex art. 1916 cod. civ., ha instaurato dinanzi al giudice di pace di Roma un giudizio nei confronti di G. s.p.a. al fine di ottenere il rimborso della somma di circa €  8.000,00 pagata a titolo di indennizzo per infortunio in itinere occorso a terzo trasportato nel veicolo condotto da soggetto assicurato dalla predetta compagnia; nell'ambito di tale giudizio il Giudice di pace ha dichiarato la propria incompetenza per valore, ritenendo la causa riservata alla cognizione del Tribunale, in considerazione dell'importo della somma richiesta e del rilievo che il combinato disposto di cui agli artt. 7, 10 co. 1 e 14 co. 1 c.p.c. limitava la trattazione dell'organo adito alle sole controversie con valore superiore a € 5.000,00; avverso l'ordinanza ha proposto regolamento di competenza l'Inail; G. s.p.a. non ha svolto attività difensiva; la Procura generale presso la Corte di Cassazione ha formulato istanza di accoglimento del ricorso, ravvisando la competenza a decidere sulla controversia in capo al giudice di pace di Roma;

CONSIDERATO CHE

Ritiene questa Corte che, diversamente dalle conclusioni del P.G. di accoglimento del ricorso, vada dichiarata l'inammissibilità dello stesso; Ric. XXXXXX sez. ML - ud. XXXX a norma dell'art. 46 c.p.c., rimasto immutato a seguito della riforma di cui al D.Lgs. n. 40 del 2006, infatti, la decisione con la quale il giudice di pace statuisca sulla propria competenza, ove non abbia natura meramente interlocutoria ma abbia contenuto decisorio, non è impugnabile col regolamento di competenza, ma può essere soltanto appellata, nei limiti e secondo le previsioni di cui all'art. 339 cod. proc. civ. (Cass. n. 14185 del 29/05/2008); che in base alle svolte argomentazioni il ricorso va dichiarato inammissibile; che nessun provvedimento deve essere adottato con riferimento alle spese di giudizio in mancanza di svolgimento di attività difensiva da parte dell'Inail;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma il 3/7/2018