Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 6 marzo 2015
Parti: General Motors Powertrain - Europe/Amma e Fim-Cisl, Fiom-Cgil, Uilm-Uil, RSU
Settori: Metalmeccanici, GM
Fonte: fim-cisl.it


In data 6 marzo 2015, presso la sede dell’Amma di Torino, si sono incontrate la General Motors Powertrain - Europe srl (di seguito, la Società) […], assistita dalla […] Amma; la Fim-Cisl […], la Fiom-Cgil […], la Uilm - Uil […], presenti le RSU aziendali.

Premesso:
• che lo “smart work” è una forma di lavoro flessibile in virtù della quale i lavoratori sono autorizzati ad effettuare, in maniera occasionale, le loro attività lavorative da un’ubicazione diversa dalla loro postazione di lavoro abituale, vale a dire a distanza rispetto alla sede di lavoro, con il prevalente supporto di tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
• che lo “smart work” è una forma di lavoro che, nell’ottica della mobilità sostenibile, contribuisce alla diminuzione dell’inquinamento atmosferico e delle emissioni di gas serra, dell’inquinamento acustico, della congestione stradale e dell’incidentalità;
• che è intendimento della Società avviare un progetto pilota volto a fornire ai propri dipendenti, così accogliendo le richieste pervenutele in tal senso, tramite gli RSU, l’opportunità di prestare la propria attività lavorativa secondo il modello “smart work”;
• che il modello “smart work” si applica unicamente ai luoghi diversi da altre sedi GM (propria abitazione, abitazione altrui, hotel, etc.) e non si riferisce alle situazioni in cui il lavoratore è in trasferta o in distacco;
• che la scelta di fruire dello “smart work” è a discrezione di ciascun lavoratore e che tale modalità è intesa dalle parti come trattamento di maggior favore per i lavoratori dipendenti della Società;
si conviene e si stipula quanto segue:
a. le OO.SS. e le RSU prendono atto e convengono che il modello “smart work” offerto dalla Società è legittimo e motivato dalla volontà di consentire ai propri lavoratori di svolgere l’attività lavorativa in maniera più flessibile e rispondente alle loro esigenze;
b. in considerazione di quanto al punto che precede, ciascun lavoratore della Società può fruire del modello “smart work' fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni all’anno;
c. possono fruire del modello “smart work' tutti i lavoratori della Società che, nello svolgimento della loro attività, non si avvalgono di materiali o attrezzature disponibili esclusivamente presso la sede della Società;
d. sono altresì escluse dal modello “smart work” le attività che richiedono programmi e sistemi informatici tali per cui lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede della Società determinerebbe un aggravio in termini di efficienza e di costi;
e. le giornate lavorative in cui si fruisce del modello “smart work” non sono frazionabili;
f. al fine di fruire del modello “smart work”, è necessario:
1. ottenere la preventiva autorizzazione da parte del proprio supervisore, da richiedersi, via e-mail, con almeno un giorno lavorativo di preavviso, salvo i casi urgenti;
2. inserire nel sistema di rilevazione presenze E-sipert, entro il terzo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è fruito del modello “smart work”, il codice smart work;
3. utilizzare la strumentazione standard fornita dall’azienda e, qualora le apparecchiature e/o i servizi Internet non vengano fomiti dalla Società, essi saranno a carico del lavoratore;
g. nel fruire del modello “smart work”, i lavoratori debbono:
1. nelle ore centrali della giornata, essere raggiungibili telefonicamente o mediante il servizio di messaggistica istantanea aziendale;
2. in caso di non funzionamento, malfunzionamento o problemi legati all’hardware e/o al software aziendale, avvisare tempestivamente il proprio supervisore ed adoperarsi per la risoluzione del problema; in caso di impossibilità ad operare, il dipendente sarà tenuto a rientrare in sede, salvo giustificato motivo documentabile sulla base e nei termini previsti dalle disposizioni del CCNL.
h. per le giornate in cui fruiscono del modello “smart work” i lavoratori hanno diritto di ricevere i ticket restaurants;
i. data l’impossibilità del datore di lavoro di controllare i luoghi dì svolgimento della prestazione lavorativa in regime di “smart work” la Società adempierà all’obbligo di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori mediante la consegna a tutti i dipendenti aventi diritto a prestare la propria attività lavorativa in regime di “smart work” di un’informativa nella quale sono individuati i rischi generali ed i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione;
j. i dipendenti aventi diritto a prestare la propria attività lavorativa in regime di “smart work” dovranno prendere visione dell’informativa di cui alla lettera precedente e confermare per iscritto tale presa visione;
k. nella fruizione del modello “smart work” lavoratori debbono svolgere la loro attività lavorativa all'interno di un luogo sicuro, sano e conforme a quanto previsto dalle policy GM a loro già note e dalla legislazione vigente in materia dì salute e sicurezza sul lavoro, attenendosi scrupolosamente a quanto ivi prescritto ed avvalendosi degli strumenti di lavoro (ad es. notebook e dispositivi elettrici) a norma di legge messi a disposizione dalla Società o di loro proprietà. A tal fine si dà atto che i lavoratori hanno già ricevuto una formazione mirata sugli strumenti tecnici di lavoro messi a disposizione dalla Società;
l. la Società monitorerà con cadenza annuale, di concerto con l’RSPP e gli RLS, gli aspetti della prevenzione dei rischi relativi alle modalità di svolgimento della prestazione in “smart work”;
m. i dipendenti, in caso di incidente occorso nello svolgimento della loro prestazione lavorativa in regime di “smart work” che necessita l’assenza dal lavoro, debbono avviare l’apertura della pratica per malattia, fermo restando che avranno diritto di beneficiare della copertura assicurativa prevista dalla polizza collettiva stipulata dalla Società con MetLife Europe Limited;
n. il progetto “smart work” avrà avvio a decorrere dal 16 marzo 2015;
o. trattandosi di un progetto pilota, entro il termine del primo anno di attivazione del progetto, le Parti si incontreranno per verificarne l’andamento e valutare l’opportunità di apportarvi variazioni determinate dai mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti;
p. per quanto non qui disciplinato, si rinvia alle norme di legge e del contratto collettivo applicato.