Categoria: Giurisprudenza amministrativa (CdS, TAR)
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T.A.R. Veneto, Sez. 1, 10 settembre 2018, n. 883 - Mobbing presso la Guardia di Finanza. Risarcimento danni


 

00883/2018 REG.PROV.COLL.
N. 01045/2017 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA

 


sul ricorso numero di registro generale 1045 del 2017, proposto dal dott.
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti Federico Casa, Fabio Sebastiano e Giovanni Ferasin e con domicilio stabilito presso gli indirizzi di posta elettronica certificata indicati nell'atto introduttivo del giudizio
contro
Ministero dell'Econo-OMISSIS-e delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e domiciliato presso gli Uffici di questa, in Venezia, S. Marco, n. 63
per l'accertamento e la declaratoria
della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Amministrazione resistente per gli atti persecutori e di mobbing patiti dal ricorrente, come dedotto in narrativa
e per la condanna
dell'Amministrazione resistente al risarcimento del danno in favore del ricorrente, quantificato in €
541.796,11 a titolo di danno patrimoniale, € 59.460,59 a titolo di spese -OMISSIS--OMISSIS-mediche, legali ed altro-OMISSIS--OMISSIS- ed € 58.674,74 per danno cd. da mobbing, ed inoltre al risarcimento del danno biologico -OMISSIS--OMISSIS-temporaneo e permanente-OMISSIS--OMISSIS- , come quantificato nella perizia versata in atti e del danno non patrimoniale, liquidato in via equitativa.
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visti il controricorso e la documentazione del Ministero dell'Econo-OMISSIS-e delle Finanze;
Visti gli ulteriori documenti, la memoria conclusiva e la replica del ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Nominato relatore nell'udienza pubblica del 6 giugno 2018 il dott. Pietro De Berardinis;
Uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue
 

 

Fatto

 


L'odierno ricorrente, dott. -OMISSIS-, espone di essere -OMISSIS- -OMISSIS- della Guardia di Finanza, in “congedo assoluto” dall' 11 settembre 2013 per accertata infermità.
Come si legge nel verbale del Dipartimento Militare di Medicina Legale tipo A di -OMISSIS- n. ACMO II145889 del 26 gennaio 2015, reso nell'ambito del procedimento avviato ai fini del riconoscimento della dipendenza della predetta infermità da causa di servizio, l'infermità in questione è derivata da “sindrome ansioso-depressiva reattiva all’ambiente lavorativo conflittuale ”. L'esponente soggiunge che l'ambiente lavorativo “conflittuale” sarebbe quello del Comando -OMISSIS- della Guardia di Finanza di -OMISSIS- - Sezione Logistico-Amministrativa, presso cui egli sarebbe stato forzatamente trasferito dal settembre 2009.
In particolare, il deducente osserva di essere stato assunto nel 1989 quale -OMISSIS- -OMISSIS- della Guardia di Finanza e di aver percorso i diversi gradini della carriera fino ad essere trasferito, dal 1° aprile 2003, presso la Sezione Informazioni “I” del Comando -OMISSIS- di -OMISSIS-, per svolgervi attività informativa verso colleghi e nei settori istituzionali della Guardia di Finanza, ivi conseguendo il grado di -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-.
Il -OMISSIS- -OMISSIS- precisa che per svolgere il servizio presso la Sezione “I” gli era stato rilasciato il cd. “Nulla Osta di Segretezza - N.O.S. Segretissimo Nazionale ”, a riprova della sua affidabilità e della fiducia di cui egli godeva: fiducia testimoniata anche dall'ampia autono-OMISSIS-operativa accordatagli nei confronti del Comandante di Sezione, cosicché egli avrebbe svolto di fatto il proprio servizio alle dirette dipendenze del Comandante -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-Col. -OMISSIS-- OMISSIS--OMISSIS-.
Il contesto lavorativo, tuttavia, sarebbe repentinamente mutato con il subentro, nell'ottobre del 2008, di un nuovo Comandante -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-Col. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-: infatti, a partire da quel momento l'esponente non solo avrebbe perso la sua autono-OMISSIS-di azione, ma soprattutto avrebbe subito la privazione dei compiti che normalmente svolgeva, vedendo drasticamente ridotta la propria opera di indagine prima effettuata all'-OMISSIS-rno degli uffici e limitata la propria attività informativa alla mera ricerca su banche dati e quotidiani, senza più il compito di tenere i rapporti con le cariche istituzionali, civili, militari e religiose del territorio di -OMISSIS-.
Il ricorrente espone poi che nell'agosto del 2009 veniva insistentemente invitato dal Comandante di Sezione -OMlSsiS--OMISSIS-con modalità rovinose per la sua serenità familiare-OMISSIS--OMISSIS- ad interrompere le ferie ed a rientrare in servizio e, una volta rientrato, apprendeva della comunicazione al Comando -OMISSIS- della Guardia di Finanza -OMISSIS--OMISSIS-ad opera della Procura della Repubblica presso il Tribunale di -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS- dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico.
La “scoperta” di detto procedimento, peraltro risalente al 2002 e definito dal Tribunale di -OMISSIS- con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti n. 610/2004, portava ad una denuncia del dott. -OMISSIS-, da parte dei suoi superiori -OMISSIS--OMISSIS-in specie: del Luog. -OMISSIS-- OMISSIS- e del Ten. Col. -OMISSIS--OMISSIS--OMISSIS-, alla Procura della Repubblica avente ad oggetto la partecipazione del medesimo ricorrente, nel 2005, alla procedura di valutazione per l'avanzamento di grado a -OMISSIS- -OMISSIS-: procedura, nel corso della quale egli ometteva di riferire al proprio Comando l'esistenza a suo carico della sentenza penale appena menzionata.
Tuttavia - aggiunge il deducente - detta omissione, sebbene vera, era motivata dalla circostanza che, all'epoca dei fatti, egli non aveva avuto contezza della sentenza stessa, essendogli stata quest'ultima notificata presso la propria residenza familiare in un periodo in cui - per ragioni personali - dimorava altrove e non essendogli stata la notifica riferita dalla moglie -OMISSIS--OMISSIS-a cui la sentenza era stata consegnata-OMISSIS--OMISSIS-. Ciò, tanto è vero che il relativo processo penale, avviato nel 2009, si è concluso con l'assoluzione piena del dott. -OMISSIS-, dapprima con sentenza del Tribunale monocratico di -OMISSIS- del 2012 e poi con sentenza della Corte di Appello di Venezia del 2015. Anche il parallelo procedimento promosso dinanzi alla Corte dei conti per responsabilità erariale si è concluso con l'archiviazione nel febbraio del 2016.
Ma - lamenta l'esponente - ben prima di siffatti esiti processuali a lui favorevoli, l'Amministrazione avrebbe potuto agevolmente verificare la fondatezza delle sue ragioni: l'Amministrazione, invece, avrebbe “abusato” delle informazioni ricevute dalla Procura sulla sentenza penale del 2004 per porre in essere nei suoi confronti azioni punitive e comportamenti persecutori.
Tali azioni e comportamenti si sarebbero espressi - oltre che nella sospensione del “ Nulla Osta di Segretezza” - nell'irrogazione di sanzioni disciplinari e nel trasferimento d'autorità dell'esponente dalla Sezione “I” all'Ufficio Comando - Sezione Logistico-Amministrativa -OMISSIS--OMISSIS-alle dipendenze di uno degli ufficiali che lo avevano denunciato-OMISSIS--OMISSIS-, con l'incarico di “Scrivano”. Il dr. -OMISSIS- lamenta di aver patito, inoltre, una serie di affiancameli a colleghi con grosse problematiche personali o di servizio, trattandosi, nell'un caso, di un ufficiale poi morto suicida e, negli altri casi, di colleghi con problemi giudiziari -OMISSIS--OMISSIS-il primo indagato e l'altro sottoposto a processo penale-OMISSIS--OMISSIS-: affiancameli che, perciò, egli ritiene riconducibili ad una chiara volontà di perseguitarlo, imponendogli relazioni di colleganza assai difficoltose.
Oltre alle circostanze suesposte, il deducente lamenta di essere stato sottoposto, nel nuovo settore di appartenenza, ad altre umiliazioni, basate sul suo palese demansionamento, in un clima che sarebbe stato spiccatamente punitivo e vessatorio. A riprova di dette doglianze, egli evidenzia: di essere stato adibito a svolgere attività di piantonamento delle ditte che eseguivano lavori di ristrutturazione nella Caserma “-OMISSIS-’ di -OMISSIS-; che dalla primavera del 2011 e per circa un anno gli veniva ordinato di svolgere attività di scarto d'archivio dello Schedario Generale presso la Caserma “¬OMISSIS-’ di -OMISSIS-, consistente nel pesare fascicoli archiviati e sistemarli fisicamente in appositi garage in vista della loro distruzione; ancora, di essere stato adibito all'attività di pesatura delle divise da dismettere, la quale, oltre che di livello inferiore alle mansioni del ricorrente, sarebbe rientrata nei compiti di una Sezione diversa da quella di appartenenza di quest'ultimo.
L'ordine di eseguire detti compiti non si spiegherebbe - si duole l'esponente - se non con la volontà di svilirlo sul piano professionale. In aggiunta a tutto ciò, egli sarebbe stato illegittimamente denigrato nella redazione delle note caratteristiche per gli anni 2010/2011 e 2011/2012, tant'è vero che tali note sono state annullate da questo Tribunale, adito dall'odierno ricorrente, con sentenza n. 924/2013. Non paga di tanto, l'Amministrazione avrebbe ignorato tale sentenza, redigendo nuove schede valutative ancora illegittime e che, perciò, sono state annullate dal Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza n. 5584/2015, perché emessi in violazione dei dettami della sentenza da eseguire. Peraltro - aggiunge il dr. -OMISSIS- - neanche la suindicata decisione del Consiglio di Stato sarebbe stata ottemperata dalla P.A., la quale avrebbe insistito nel predisporre schede di contenuto identico alle precedenti annullate in sede giurisdizionale.
Ma vi sarebbe dell'altro: l'esponente, dal trasferimento presso la Sezione Logistico-Amministrativa, sarebbe stato privato degli “strumenti di lavoro”, non ricevendo copia delle chiavi degli armadi che contengono il materiale -OMISSIS--OMISSIS-compresi i buoni per l'acquisto di benzina e gasolio per le auto di servizio, sebbene fosse stato nominato “Gestore -OMISSIS- degli Automezzi’-OMISSIS-- OMISSIS- e non ottenendo l'accesso alla rete internet, nonostante la funzione di “ Gestore dei beni mobili’ del Comando -OMISSIS- di -OMISSIS-. Né egli avrebbe più partecipato, dal trasferimento e fino al congedo - e, pertanto, per quattro anni - alle esercitazioni di tiro con l'arma in dotazione di servizio, pur a fronte dell'obbligo di far svolgere almeno due esercitazioni all'anno.
Tutti questi elementi sarebbero, ad avviso del ricorrente, sintomatici dell'intento persecutorio avuto nei suoi confronti da vari esponenti dell'Amministrazione e, in primis, dal Comandante della Sezione Informazioni “I”, che lo avrebbe isolato dai colleghi e dal mondo -OMISSIS- sino ad allora frequentato per ragioni professionali: anche la notizia del procedimento penale conclusosi con la sentenza n. 610 del 2004 sarebbe stata acquisita dal ridetto Comandante all'interno del procedimento per l'elevazione del livello del “N.O.S.” attribuito al deducente, da “Segreto” a “Segretissimo”, ma, in realtà, utilizzata per un altro scopo, e cioè per punire quest'ultimo. Altri graduati avrebbero fatto un uso distorto della notizia, denunciando il -OMISSIS- -OMISSIS- alla Procura della Repubblica e facendolo, così, imputare per falso ideologico e per truffa militare, con l'esito a lui favorevole -OMISSIS-- OMISSIS-assoluzione per entrambi i reati-OMISSIS--OMISSIS- più sopra ricordato.
Il procedimento per falso e truffa artatamente avviato sarebbe stato poi usato per trasferire d'autorità l'esponente alla Sezione Logistico-Amministrativa, dove egli avrebbe patito le ulteriori condotte di mobbing che si sono riferite, con il risultato di a-OMISSIS-arsi per una sindrome ansioso-depressiva causa del suo congedo assoluto. Inoltre, dall'apparire della malattia -OMISSIS--OMISSIS-con i sintomi tipici dello stress-OMISSIS--OMISSIS- il dott. -OMISSIS- sarebbe stato costretto a periodi di necessaria pausa lavorativa, di accertamenti medico-legali e di cura, finché l'infermità si sarebbe cronicizzata e stabilizzata, ma al prezzo dell'esclusione dello stesso esponente dal mondo lavorativo.
Per conseguenza, il ricorrente avrebbe patito, anzitutto, un danno patrimoniale, poiché dalla suesposta infermità sarebbe derivata, con il congedo assoluto -OMISSIS--OMISSIS-irreversibile-OMISSIS-- OMISSIS-, la fine della sua vita professionale, a far data dall' 11 settembre 2013. Egli perciò chiede, a titolo di danno patrimoniale, le retribuzioni che avrebbe percepito ove la sua vita lavorativa fosse proseguita normalmente -OMISSIS--OMISSIS-fino al 2029-OMISSIS--OMISSIS-, nonché il diverso trattamento pensionistico -OMISSIS--OMISSIS-di quiescenza per età-OMISSIS--OMISSIS- che ne sarebbe derivato, quantificando il dovuto, sulla base di una perizia di parte, in complessivi € 541.796,11.
Sempre a titolo di danno patrimoniale, domanda il ristoro delle somme pagate per far fronte alle spese mediche ed a quelle legali, quantificandole, rispettivamente, in € 12.274,31 ed in € 47.186,28, per un totale di € 59.460,59.
Ancora, il ricorrente domanda il pagamento di € 58.674,74 a titolo di danno da cd. mobbing, anche stavolta in base ad una perizia di parte e dando conto della sussistenza di tutti gli elementi strutturali della fattispecie del cd. mobbing da lavoro.
Quanto al danno non patrimoniale, il ricorrente chiede il pagamento del danno biologico temporaneo e permanente, per la sindrome ansioso-depressiva da cui è affetto e che dipenderebbe dalle condotte di mobbing a cui sarebbe stato sottoposto, nonché del danno cd. esistenziale, per il disagio psicologico particolarmente grave patito.
L'esponente fa valere, sul punto, la responsabilità contrattuale della P.A. datrice di lavoro, invocando la violazione sia dei comuni principi civilistici ex artt. 1218 e 2087 c.c., sia della normativa specifica contenuta nel regolamento di disciplina militare di cui al d.P.R. n. 545/1986, che, all'art. 21, prevede i doveri dei superiori gerarchici nei confronti dei sottoposti.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Econo-OMISSIS-e delle Finanze, depositando controricorso con documentazione sui fatti di causa -OMISSIS--OMISSIS-tra cui una relazione del Comando Regionale Veneto della Guardia di Finanza: v. doc. 54-OMISSIS--OMISSIS- e resistendo alle domande attoree.
In vista dell'udienza pubblica il ricorrente ha depositato memoria conclusiva, ulteriori documenti ed una replica al contenuto della relazione dell'Amministrazione.
Egli ha depositato, altresì, un prospetto di aggiornamento della so-OMISSIS-richiesta quale risarcimento del danno patrimoniale per il collocamento a riposo anticipato, che considera i potenziali sviluppi di carriera del militare fino al 2029, con il conseguimento del grado di -OMISSIS-.
All'udienza pubblica del 6 giugno 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
 

 

Diritto

 


Forma oggetto del gravame in epigrafe l'accertamento del diritto del ricorrente al risarcimento del danno patrimoniale e di quello non patrimoniale patito dallo stesso a causa della condotta vessatoria che sarebbe stata serbata dell'Amministrazione nei suoi confronti -OMISSIS--OMISSIS-cd. mobbing- OMISSIS--OMISSIS-, con conseguente condanna dell'Amministrazione stessa al pagamento della so- OMISSIS-dovuta a titolo risarcitorio, di cui l'interessato effettua un'analitica elencazione, depositando altresì, a supporto delle proprie pretese, le perizie di taluni professionisti.
Ciò evidenziato, occorre a questo punto premettere, in linea generale, che, secondo la giurisprudenza -OMISSIS--OMISSIS-cfr. C.d.S., Sez. VI, 28 gennaio 2016, n. 284; id., 12 marzo 2015, n. 1282- OMISSIS--OMISSIS-, “il mobbing, nel rapporto di impiego pubblico, si sostanzia in una condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico, complessa, continuata e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del dipendente nell’ambiente di lavoro, che si manifesta con comportamenti intenzionalmente ostili, reiterati e sistematici, esorbitanti od incongrui rispetto all’ordinaria gestione del rapporto, espressivi di un disegno in realtà finalizzato alla persecuzione o alla vessazione del medesimo dipendente, tale da provocare un effetto lesivo della sua salute psicofisica”.
Una recente pronuncia -OMISSIS--OMISSIS-cfr. C.d.S., Sez. IV, 27 ottobre 2016, n. 4509-OMISSIS-- OMISSIS- ha, quindi, specificato, che, ai fini della configurabilità della condotta lesiva da mobbing, va accertata la presenza di una pluralità di elementi costitutivi, dati in particolare:
a-OMISSIS--OMISSIS- dalla molteplicità e globalità di comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche di per sé leciti, posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente, secondo un disegno vessatorio;
b-OMISSIS--OMISSIS- dall'evento lesivo della salute psicofisica -OMISSIS--OMISSIS-e della personalità morale: v. C.d.S., Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1945-OMISSIS--OMISSIS- del dipendente;
c-OMISSIS--OMISSIS- dal nesso eziologico tra la condotta del datore o del superiore gerarchico e la lesione dell'integrità psicofisica -OMISSIS--OMISSIS-e della personalità-OMISSIS--OMISSIS- del lavoratore;
d-OMISSIS--OMISSIS- dalla prova dell'elemento soggettivo, cioè dell'intento persecutorio unificante i singoli fatti lesivi, che rappresenta elemento costitutivo della fattispecie -OMISSIS--OMISSIS-Cass. civ., Sez. lav., 16 marzo 2016, n. 5230; id., 19 febbraio 2016, n. 3291; C.d.S, Sez. VI, n. 1945/2015, cit.-OMISSIS--OMISSIS-.
Come si legge in tale pronuncia, “ la sussistenza di condotte c.d. mobbizzanti deve essere qualificata dall’accertamento di precipue finalità persecutorie o discriminatorie, poiché proprio l’elemento soggettivo finalistico consente di cogliere in uno o più provvedimenti e comportamenti, o anche in una sequenza frammista di provvedimenti e comportamenti, quel disegno unitario teso alla dequalificazione, svalutazione o emarginazione del lavoratore pubblico dal contesto organizzativo nel quale è inserito che è imprescindibile ai fini della configurazione del mobbing -OMISSIS--OMISSIS-cfr. Cons. Stato, sez. III, 12 gennaio 2015, n. 28; id., sez. III, 4 febbraio 2015, n. 529; id., sez. VI, 12 marzo 2015, n. 1282; id., sez. III, 14 maggio 2015, n. 2412; id, sez. VI, n. 284/2016, cit-OMISSIS-OMISSIS-.
-OMISSIS--OMISSIS-....-OMISSIS--OMISSIS- Conseguentemente un singolo atto illegittimo o anche più atti illegittimi di gestione del rapporto in danno del lavoratore, non sono, di per sé soli, sintomatici della presenza di un comportamento mobbizzante -OMISSIS--OMISSIS-cfr. Cons. Stato, sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1945; id., sez. VI, n. 284/2016, cit-OMISSIS-OMISSIS-.
Tanto premesso, si evidenzia che il ricorrente ha allegato e comprovato talune circostanze in grado di dimostrare la presenza, nel caso in esame ed a suo danno, dei suesposti elementi costitutivi del cd. mobbing, nei termini e nei limiti che di seguito si vanno ad esporre.
In particolare, ad avviso del Collegio sintomatici di una condotta persecutoria dell'Amministrazione nei confronti del -OMISSIS- -OMISSIS- sono gli episodi di demansionamento subiti dal medesimo una volta trasferito presso la Sezione Logistico-Amministrativa del Comando -OMISSIS-: episodi che, nella loro realtà storica, non vengono nemmeno negati nella relazione versata in atti dall'Amministrazione resistente. A ben vedere, anzi, tali fatti sono pacificamente riconosciuti dalla P.A., la quali si limita - poco convincentemente - a negarne la portata svilente e di sostanziale demansionamento a danno del ricorrente.
Al riguardo, il Collegio ritiene di dover prescindere da quanto affermato dall'interessato in altra sede - OMISSIS--OMISSIS-e precisamente, nel giudizio di appello penale-OMISSIS--OMISSIS-, che - secondo la relazione della P.A. - dimostrerebbe le contraddizioni in cui egli sarebbe incorso, avendo in detta sede valorizzato -OMISSIS--OMISSIS-anche-OMISSIS--OMISSIS- i servizi svolti presso la Sezione Logistico-Amministrativa: ciò che conta è, infatti, l'obiettiva considerazione degli incarichi affidati al militare nel periodo di servizio presso l'ora vista Sezione, alla luce delle mansioni che, ai sensi dell'art. 34 del d.lgs. n. 199/1995 -OMISSIS--OMISSIS-contenente il nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza-OMISSIS--OMISSIS-, competono alla figura del -OMISSIS- -OMISSIS-.
In dettaglio, l'art. 34 cit. -OMISSIS--OMISSIS-rubricato “ Funzioni del personale appartenente al ruolo «ispettori»”-OMISSIS--OMISSIS- così recita:
“1. Agli appartenenti al ruolo «ispettori» sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia tributaria, di ufficiale di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.
2. Il personale di cui al co-OMISSIS-1:
a-OMISSIS--OMISSIS- collabora con il superiore diretto, che può sostituire in caso di impedimento o di assenza;
b-OMISSIS--OMISSIS- assolve, in via prioritaria, funzioni di polizia tributaria, con particolare riguardo all’attività di ricerca e di constatazione delle violazioni tributarie, finanziarie ed economiche;
c-OMISSIS--OMISSIS- svolge funzioni di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all’attività investigativa;
d-OMISSIS--OMISSIS- di norma è preposto al comando di unità operative, di reparti territoriali o di addestramento e di mezzi tecnici;
e-OMISSIS--OMISSIS- svolge, di norma, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di insegnamento formazione e di istruzione del personale del Corpo;
f-OMISSIS--OMISSIS- espleta attività di studio e pianificazione, nonché mansioni la cui esecuzione richiede continuità di impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di strumentazioni tecnologiche.
3. Ai marescialli aiutanti, oltre alle funzioni di cui ai precedenti commi, sono di norma attribuite mansioni che implicano, nell’àmbito del ruolo di appartenenza, maggiori livelli di responsabilità e di apporto professionale, nonché incarichi di comando ed operativi di più elevato impegno. Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresì funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.
-OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS-”.
C'è da aggiungere che, poiché non risulta in atti che la P.A. abbia mai inteso annullare, o revocare, o sospendere il conferimento al militare del grado di -OMISSIS- -OMISSIS-, sebbene la denuncia penale a suo carico fosse stata originata proprio dall'omessa dichiarazione, ad opera del ricorrente, nel corso della procedura di avanzamento a detto grado, dell'emissione nei propri confronti di una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti -OMISSIS--OMISSIS-n. 610/2004-OMISSIS--OMISSIS-, ap-OMISSIS- senz'altro corretto confrontare le mansioni in concreto affidategli nel periodo di servizio considerato -OMISSIS--OMISSIS-presso la Sezione Logistico-Amministrativa del Comando -OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- con le mansioni proprie del grado da lui rivestito: quello, appunto, di -OMISSIS- - OMISSIS-.
Orbene, la relazione della P.A. si sforza di dimostrare che tutte le attività affidate al -OMISSIS- - OMISSIS- e di cui costui si lamenta -OMISSIS--OMISSIS-il “piantonamento", rectius: il controllo delle ditte che eseguivano lavori di ristrutturazione; lo scarto d'archivio; le operazioni di concentramento di capi di vestiario non più in uso al Corpo; la cd. attività “da scr/Vano”-OMISSIS--OMISSIS- sarebbero, in realtà, coerenti con le mansioni dello stesso e con i compiti propri della Sezione. A dimostrazione di ciò, la P.A. adduce che alcuni degli incarichi -OMISSIS--OMISSIS-ad es. quello di “scr/Vano”-OMISSIS- -OMISSIS- costituirebbero “la canonica attribuzione matricolare del Corpo, riferita indistintamente ai militari in forza alle articolazioni di staff, fatta eccezione per quelli di grado più elevato -OMISSIS-- OMISSIS-....-OMISSIS--OMISSIS-”, mentre altri -OMISSIS--OMISSIS-ad es. il controllo delle imprese incaricate di lavori di ristrutturazione-OMISSIS--OMISSIS- costituirebbero funzioni delicate -OMISSIS-- OMISSIS-per i riflessi sul piano del controllo della spesa pubblica-OMISSIS--OMISSIS-, svolte indistintamente da tutti i membri della Sezione, a prescindere dal grado. Quanto allo scarto d'archivio, anch'esso integrerebbe in realtà una delicata attività di previa individuazione degli atti da sottoporre al vaglio della competente Commissione per la formulazione della proposta di scarto e, comunque, avrebbe occupato una minima parte -OMISSIS--OMISSIS-n. 16 giornate lavorative-OMISSIS-- OMISSIS- del lavoro del ricorrente. Infine, il militare potrebbe aver coordinato, ma non certo eseguito di persona, l'attività di concentramento dei capi di vestiario non più in uso al Corpo.
Neppure la doglianza di mancato accesso ai più semplici strumenti di lavoro sarebbe fondata, poiché, da un lato, l'incarico di “Responsabile-OMISSIS- degli Automezzi’ sarebbe stato conferito, a partire dal 28 febbraio 2012, a due militari diversi dal ricorrente e ciò - par di capire - nelle difese della P.A. spiegherebbe la mancata consegna a quest'ultimo di una copia delle chiavi degli armadi contenenti il materiale. D'altro lato, in ordine all'incarico di “Gestore dei materiali", che gli sarebbe stato conferito nel triennio 2010-2012, siffatto incarico non comporterebbe per nulla - come erroneamente sostiene l'interessato - il compito di eseguire acquisti di beni e servizi utili al Corpo attraverso il “M.E.P.A." e, dunque, non sarebbe ad esso strumentale l'accesso alla rete internet, che il -OMISSIS- -OMISSIS- lamenta di non avere ottenuto: e, del resto, l'abilitazione a tale accesso sarebbe stata attribuita a tutti i militari solo nel novembre 2014, quindi ben dopo il suo congedo.
Da ultimo, la mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro, che si ridurrebbe a tre anni, rispetto ai quattro anni lamentati dall'interessato, dipenderebbe solo dall'impossibilità di garantire un'adeguata turnazione a tutto il personale in forza al Comando -OMISSIS- di -OMISSIS-, per la limitata disponibilità del poligono di tiro concesso in uso dalla Polizia di Stato.
Così riportate le difese dell'Amministrazione, osserva il Collegio che - come già accennato - le stesse sono, invero, assai poco convincenti.
In primo luogo, alcune delle affermazioni della P.A. sono francamente poco credibili, o, comunque, sfornite di supporto probatorio. Così, non si comprende in che cosa possa essere consistita l'attività di “coordinamento” delle operazioni di concentramento dei capi di vestiario non più in uso al Corpo: operazioni, la cui portata svilente e demansionante per il -OMISSIS- -OMISSIS- ap-OMISSIS- di palmare evidenza, ove messe a confronto con il “mansionario” del -OMISSIS- -OMISSIS- previsto dall'art. 34 del d.lgs. n. 199/1995. Né detta portata svilente sarebbe sminuita ove tale “coordinamento”
- di cui la P.A. non fornisce, si ripete, alcuna prova - vi fosse davvero stato.
Analogamente l'Amministrazione afferma, ma non comprova che il compito di “ controllo" delle ditte che eseguono lavori -OMISSIS--OMISSIS-ad es. di ristrutturazione della caserma-OMISSIS--OMISSIS- sarebbe svolto “indistintamente” da tutti i membri della Sezione Logistico-Amministrativa: anche questa, però, è affermazione che, oltre a non essere supportata da prova, ap-OMISSIS- poco credibile, ove a detto compito di “controllo" si attribuisca - come fa il ricorrente, che parla di “piantonamento” - il significato di mere funzioni di sorveglianza delle attività materiali eseguite dai dipendenti delle ditte incaricate delle lavorazioni.
A tal proposito, non può non censurarsi l'equivoco e la confusione che sono ingenerati dal richiamo, da parte della P.A., alla circolare del Comando Generale della Guardia di Finanza n. 90000/310 del 2011, la quale assegna alle Sezioni Logistico-Amministrative dei Comandi Provinciali le attività di
“coordinamento, gestione e monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi infrastrutturali della Guardia di Finanza” ed il controllo tecnico-logistico “di concordanza sulle forniture e sulle prestazioni di pertinenza del Comando -OMISSIS- e reparti dipendenti’.
Non è chi non veda, infatti, che una cosa sono le menzionate attività di “ coordinamento, gestione e monitoraggio”, nonché il controllo “ di natura tecnico logistica ”, che possono certamente implicare l'assolvimento di funzioni delicate e dal contenuto complesso; tutt'altro cosa sono, invece, le attività materiali di sorveglianza e “piantonamento” dei dipendenti delle ditte incaricate dei lavori, nel corso dell'esecuzione degli stessi: ma è a qu-OMISSIS- ultime che il -OMISSIS- -OMISSIS- afferma di essere stato adibito, e non già a quelle di contenuto più elevato previste dalla circolare sopra indicata, e la P.A. non confuta detta affermazione, ingenerando, invece, l'equivoco ora descritto -OMISSIS-- OMISSIS-quello per il quale anche le attività di materiale sorveglianza rientrerebbero nel controllo e nel monitoraggio di cui parla la circolare del 2011-OMISSIS--OMISSIS-.
Quanto alle attività di scarto d'archivio, la P.A. cerca di sminuirne la valenza evidenziando la ridotta portata temporale del loro svolgimento ad opera del militare: ma in disparte la correttezza in punto di fatto dell'osservazione - efficacemente contrastata dall'interessato nella memoria di replica -, non è chi non veda come a detta attività in nessun modo può riconoscersi l'importanza che la relazione della P.A. pretende, con scarsissima verosimiglianza, di riconnettervi. In ogni caso, trattasi di attività che, al pari di quelle di cui ai punti precedenti, assai difficilmente potrebbe ascriversi tra le mansioni che l'art.
34 del d.lgs. n. 199/1995 assegna alla figura del -OMISSIS- -OMISSIS-.
Eloquente, peraltro, circa il contenuto delle operazioni di scarto d'archivio affidate all'interessato, è la documentazione versata in atti sia dal medesimo -OMISSIS--OMISSIS-all. 39 al ricorso-OMISSIS-- OMISSIS-, sia dall'Amministrazione -OMISSIS--OMISSIS-doc. 44-OMISSIS--OMISSIS-: dalla stessa si evince che l'incarico conferito al -OMISSIS- -OMISSIS-, lungi dal comportare operazioni di complessa elaborazione e scelta dal materiale da proporre per lo scarto -OMISSIS--OMISSIS-come fa intendere la P.A.-OMISSIS--OMISSIS-, sono consistite, anche in questo caso, in compiti di mera sorveglianza e controllo delle operazioni di distruzione.
In secondo luogo, alcune delle argomentazioni difensive della P.A. risultano contraddittorie ed anzi finiscono per supportare le tesi del ricorrente.
Ci si riferisce, in particolare, all'incarico di “ Responsabile -OMISSIS- degli Automezzi”, in merito al quale è la stessa Amministrazione - come sopra visto - ad affermare che detto incarico, di indubbia rilevanza in assoluto e che comunque è indiscutibilmente di ben maggiore importanza rispetto a quelli attribuiti al -OMISSIS- -OMISSIS-, una volta introdotto con la menzionata circolare del 2011, è stato assegnato ad altri due militari. Ma così facendo, la P.A. non si avvede di quanto strida la circostanza che, quasi contestualmente, mentre il citato militare veniva adibito a compiti svilenti e non riconducibili a quelli propri del suo “mansionario”, gli incarichi più importanti e delicati della Sezione venivano assegnati ad altri componenti della stessa.
Soprattutto, ci si richiama all'incarico di “ Gestore dei materiali", che la relazione versata in atti dalla P.A. afferma essere stato conferito al ricorrente nel triennio 2010/2012 e che, ad avviso del Collegio, avrebbe dovuto comportare naturaliter l'assegnazione a costui di una copia delle chiavi degli armadi contenenti i suddetti materiali: assegnazione che, come si è visto, il militare nega essere mai avvenuta, senza che di tale circostanza la P.A. fornisca adeguata confutazione -OMISSIS--OMISSIS-ed anzi, - OMISSIS-ndo per certi versi darne conferma, almeno implicita-OMISSIS--OMISSIS-. E ben a ragione l'interessato adduce il fatto a sostegno della sue doglianze, trattandosi di vicenda che sembrerebbe dimostrare un'evidente mancanza di fiducia - non adeguatamente motivata - dei superiori nei suoi confronti.
Si tralascia la questione della mancata abilitazione per l'accesso ad internet - su cui, peraltro, il - OMISSIS- -OMISSIS- torna nella memoria di replica, contestando puntigliosamente la ricostruzione della P.A. -, in quanto si ritiene più importante la circostanza che al militare per ben tre anni -OMISSIS- -OMISSIS-secondo la P.A.-OMISSIS--OMISSIS- o, addirittura, quattro -OMISSIS--OMISSIS-secondo le sue doglianze-OMISSIS--OMISSIS- non è stato consentito di parteci-OMISSIS- alle esercitazioni di addestramento al tiro: circostanza che è pacificamente ammessa dalla P.A. nelle sue difese ed in relazione alla quale tutte le giustificazioni offerte dalla stessa P.A. -OMISSIS--OMISSIS-basate sulla limitata disponibilità del poligono-OMISSIS--OMISSIS- appaiono assolutamente vane, oltre che prive - ancora una volta - del benché minimo supporto probatorio.
Più in generale - e la riflessione vale anche per gli affiancamenti del ricorrente con colleghi “ difficili’ - la P.A. non si avvede minimamente del fatto che gli indizi addotti dal militare a sostegno dell'accusa di comportamenti persecutori posti in essere a suo danno, se rilevano anche individualmente presi, tanto più hanno valore ove considerati nel loro complesso.
Invero, ciò che più colpisce è la presenza del ricorrente in ciascuna ed in tutte le vicende poc'anzi descritte: “tutti’ svolgerebbero le mansioni di sorveglianza delle lavorazioni commissionate alle ditte, ma intanto è il -OMISSIS- -OMISSIS- a svolgerle; “tutti’ i militari sarebbero stati lesi, nelle turnazioni per le esercitazioni di tiro, ma intanto è il citato militare ad esserne stato escluso per ben tre anni; a costui, guardacaso, è toccato l'affiancamento con colleghi aventi una situazione professionale tutt'altro che semplice -OMISSIS--OMISSIS-ci si riferisce ai due affiancameli del 2011 e del 2012, non certo a quello con lo sfortunato militare morto suicida-OMISSIS--OMISSIS-, ecc.: la sistematicità delle condotte della P.A. è il sintomo più rilevante, per il Collegio, del cd. mobbing, mostrando essa la sussistenza di un intento dei superiori volto, se non a perseguitare, quantomeno a dequalificare e ad emarginare l'interessato, svilendolo soprattutto tramite una continua opera di demansionamento.
A conclusione di tali riflessioni, ap-OMISSIS- difficile, perciò, non concordare con il militare sul significato punitivo nei suoi confronti degli episodi sopra rammentati, che concretano un demansionamento ed uno svilimento della sua professionalità, se non addirittura un vero e proprio mobbing.
Ed è altrettanto difficile non collegare tali episodi con la vicenda penale descritta nella parte “ in fatto”, che ha visto coinvolto il -OMISSIS- -OMISSIS-, per cogliervi una conferma indiretta del significato “punitivo” del trattamento inflitto a quest'ultimo dalla P.A., quale ulteriore punizione, illegittima, per le condotte che egli avrebbe posto in essere.
Ancora di recente, la giurisprudenza ha evidenziato che “ ai fini della configurabilità della condotta lesiva -OMISSIS--OMISSlS-mobbing-OMISSIS--OMISSIS- posta in essere dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore nell’ambiente di lavoro, idonea a fondare il diritto al risarcimento del danno dalla stessa derivante, deve emergere, in sede processuale, la molteplicità di comportamenti di carattere persecutorio, illeciti o anche leciti se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio, l’evento lesivo della salute o della personalità del dipendente, il nesso eziologico tra la condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all’integrità psico-fisica del lavoratore e la sussistenza del disegno o dell’intento persecutorio, da ravvisarsi in ipotesi di comportamenti materiali o di provvedimenti contraddistinti da finalità di volontaria e organica vessazione nonché discriminazione, con connotazione emulativa e pretestuosa, indipendentemente dalla violazione di specifici obblighi contrattuali, identificabile quale elemento soggettivo della fattispecie illecita" -OMISSIS--OMISSIS-v. T.A.R. Ca-OMISSIS-ia, Napoli, Sez. VII, 6 giugno 2017, n. 3014-OMISSIS--OMISSIS-.
Orbene, tali elementi costitutivi dell'illecito causativo del cd. danno da mobbing sono ravvisabili, ad avviso del Collegio, nei comportamenti sopra descritti dell'Amministrazione, dai quali si evincono la progressiva discriminazione e la pretestuosa vessazione inflitte al ricorrente: comportamenti i quali, perciò, sono fonte di responsabilità contrattuale per la P.A. ai sensi dell'art. 2087 c.c., in quanto lesivi della personalità morale del dipendente.
Ad avviso del Collegio, invece, non può riconnettersi alcun significato persecutorio e/o punitivo alla predisposizione, da parte della P.A., di schede valutative inferiori alle aspettative del militare, né alla circostanza che, una volta da lui ottenuto l'annullamento giurisdizionale di dette schede, la P.A. abbia reiterato nel predisporle con un contenuto pressoché identico alle precedenti, in violazione del dictum giudiziale.
Si tratta, infatti, di episodio senz'altro deprecabile, ma che può spiegarsi con la resistenza - talvolta ostinata - della P.A. ai comandi ad essa i-OMISSIS-titi dal Giudice, o addirittura con l'incomprensione dei medesimi. Questo è un fenomeno certo censurabile e tuttavia ben noto in linea generale - tanto che, in relazione ad esso, il Legislatore ha predisposto l'apposito rimedio del giudizio di ottemperanza - OMISSIS--OMISSIS-v. artt. 112 e ss. c.p.a.-OMISSIS--OMISSIS- -, il quale, perciò, più che alla problematica dei rapporti tra P.A. datrice di lavoro e dipendenti, si riferisce a quelle del rapporto tra Amministrazione e Giurisdizione e dell'effettività della tutela giurisdizionale nei confronti della P.A..
Ancora, non può riconoscersi valore sintomatico di condotta persecutoria e di mobbing nei confronti del -OMISSIS- -OMISSIS- alla circostanza, in sé considerata, del suo trasferimento dalla Sezione Informazioni “I” alla Sezione Logistico-Amministrativa, poiché la P.A. ha spiegato le ragioni di tale trasferimento, legate alla perdita, da parte del militare, dei requisiti prescritti per il personale in forza alle Sezioni “I” del Corpo. Neppure può attribuirsi valore sintomatico del mobbing al drastico ridimensionamento dei compiti assegnati all'interno della Sezione “I” al ricorrente che, a detta di costui, sarebbe avvenuto con l'avvicendamento ai vertici del Comando -OMISSIS-: invero, è dallo stesso contenuto del ricorso che si evince come fosse stato il precedente contesto lavorativo in cui operava il militare ad aver dato luogo all'attribuzione di fatto, a quest'ultimo, di margini di autono-OMISSIS- assolutamente extra ordinem e, c'è da aggiungere, di difficile co-OMISSIS-ibilità con un ordinamento improntato a principi fortemente gerarchici, quale quello militare.
Infine, in merito alla condotta processuale tenuta dall'Amministrazione nel procedimento giudiziario che ha coinvolto il ricorrente e che si è concluso con la sua assoluzione, non -OMISSIS- potersi dire che tale condotta abbia mostrato intenti persecutori, perché, da un lato, la denuncia all'Autorità giudiziaria di possibili fatti di reato era condotta doverosa per i superiori del militare -OMISSIS-- OMISSIS-come lo era la segnalazione per responsabilità amministrativo-contabile-OMISSIS-- OMISSIS-; dall'altro, l'impugnazione delle sentenze favorevoli al -OMISSIS- -OMISSIS- non esorbita i limiti delle normali condotte processuali e non può configurarsi - come fa il ricorrente nella memoria conclusiva - quale atto “incomprensibile”.
Quanto da ultimo esposto ha riflessi concreti, giacché limita temporalmente le condotte persecutorie individuabili a danno del -OMISSIS- -OMISSIS- al periodo in cui costui ha prestato servizio presso la Sezione Logistico-Amministrativa e, per conseguenza, diminuisce la rilevanza che tali condotte possono avere rivestito sul piano causale rispetto ai pregiudizi lamentati dal ricorrente.
Infatti, da un lato - senza entrare nella sfera di competenza degli organi deputati al riconoscimento o meno della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, nel parallelo procedimento amministrativo di ottenimento del cd. equo indennizzo avviato dall'interessato - alle condotte persecutorie più sopra esposte, per il limitato arco temporale del loro svolgimento, può attribuirsi, al più, un ruolo di fattore aggravante della suddetta infermità, ma non certo di fattore determinativo di questa. Peraltro, la P.A. ha documentato come il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con -OMISSIS-re espresso in data 19 ottobre 2017, nell'adunanza n. 659, abbia denegato la dipendenza della predetta infermità da fatti di servizio -OMISSIS--OMISSIS-v. doc. 37-OMISSIS--OMISSIS-, in particolare negando la sussistenza di situazioni conflittuali relative al servizio non dovute a responsabilità del richiedente.
In questa prospettiva, la configurabilità del cd. danno da mobbing residua solo, come si è già riferito, quale effetto della lesione della personalità morale del dipendente -OMISSIS--OMISSIS-cfr. C.d.S.,
Sez. VI, n. 1945/2015, cit.; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, Sez. I, 10 marzo 2015, n. 145-OMISSIS-- OMISSIS-.
D'altro lato, anche a dissentire dall'ora visto -OMISSIS-re -OMISSIS--OMISSIS-per l'imputabilità alla P.A. delle ridette situazioni conflittuali nell'ambiente lavorativo-OMISSIS--OMISSIS-, non si deve tralasciare il ruolo preponderante che possono avere giocato, nell'insorgenza e negli sviluppi della patologia -OMISSIS--OMISSIS-“sindrome ansioso-depressiva”-OMISSIS--OMISSIS-, altri fattori, che emergono diffusamente dalla stessa ricostruzione dei fatti contenuta nel ricorso -OMISSIS--OMISSIS- le vicissitudini personali e familiari del militare, nonché la stessa sua sottoposizione al procedimento penale, e, in parallelo, a quello per responsabilità amministrativo-contabile-OMISSIS--OMISSIS-.
Tutti questi elementi conducono a riconoscere in via equitativa al ricorrente una so-OMISSIS- a titolo di risarcimento del cd. danno da mobbing, di € 30.000,00, pari a circa il 50% dell'importo domandato a tale titolo con il ricorso -OMISSIS--OMISSIS-€ 58.674,74-OMISSIS--OMISSIS- e che, peraltro, deve considerarsi comprensiva di tutte le voci di danno non patrimoniale chi-OMISSIS- dal militare - OMISSIS--OMISSIS-incluso il danno esistenziale, che, a partire dalla nota sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione dell'11 novembre 2008, n. 26972, non va più liquidato separatamente, ma deve essere ricompreso all'interno della più ampia categoria del danno non patrimoniale-OMISSIS-- OMISSIS-.
Tale liquidazione omnicomprensiva tiene poi conto, per quanto riguarda la domanda di liquidazione del danno biologico, del fattore ostativo costituito dal già ricordato -OMISSIS-re negativo del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio del 19 ottobre 2017. Ciò, senza dimenticare il recente orientamento giurisprudenziale, che afferma il divieto di cumulo tra il cd. equo indennizzo e la so-OMISSIS- riconosciuta eventualmente a titolo di danno biologico -OMISSIS--OMISSIS-C.d.S., A.P., 23 gennaio 2018, n. 1-OMISSIS--OMISSIS-.
Inoltre, non può essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da pensionamento anticipato presentata dal -OMISSIS- -OMISSIS-, dovendosi sul punto condividere le obiezioni formulate dalla P.A. nella sua relazione sui fatti di causa.
Invero, l'Amministrazione eccepisce condivisibilmente che detta domanda è infondata, poiché essa si basa sull'erroneo assunto che l'infermità per la quale il militare è stato posto in congedo avrebbe comportato un'incapacità assoluta di lavorare e, così, la sua esclusione dal mondo lavorativo, mentre in realtà il collocamento a riposo è il frutto di una libera scelta del lavoratore.
Quest'ultimo, infatti, è stato giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato ed al servizio di istituto nella Guardia di Finanza dalla Commissione Medica Ospedaliera di -OMISSIS- con verbale n. ACMOII135077 dell' 11 settembre 2013. La Commissione ha, tuttavia, giudicato il ricorrente “idoneo al servizio nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile del Ministero dell’Econo-OMISSIS-e delle Finanze -OMISSIS--OMISSIS-art. 14 legge 266/99-OMISSIS--OMISSIS-”. Nonostante ciò, in pari data il dipendente ha reso dichiarazione di “rinunciare al transito nei ruoli del personale civile del Ministero dell’Econo-OMISSIS-e delle Finanze” -OMISSIS--OMISSIS-v. docc. 31 e 32 della difesa erariale-OMISSIS--OMISSIS-.
Come giustamente rileva la P.A., il militare ha, quindi, volontariamente rinunciato alla possibilità di proseguire l'attività lavorativa in altro settore del Ministero, conservando, ai sensi dell'art. 4, co- OMISSIS-3, del d.m. 18 aprile 2002 -OMISSIS--OMISSIS-regolante il “transito di personale della Guardia di finanza, giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, nelle aree funzionali del personale del Ministero dell’econo-OMISSIS-e delle finanze, a norma dell’art. 14, co-OMISSIS-5, della L. 28 luglio 1999, n. 266”-OMISSIS--OMISSIS-, un trattamento equivalente a quello goduto nella Guardia di Finanza e maturando, in tal modo, ulteriori contributi pensionistici, oltre ad un maggior trattamento di fine servizio. Il pregiudizio patrimoniale derivante dall'anticipato collocamento a riposo è, quindi, da ascrivere unicamente al comportamento dell'interessato, dovendosi escludere al riguardo qualsiasi responsabilità della P.A., in base al principio generale ex art. 1227 c.c..
In una fattispecie analoga, infatti, questa Sezione ha già avuto modo di affermare:
“La patologia accertata nel ricorrente -OMISSIS--OMISSIS- -OMISSIS--OMISSIS- ha comportato,
comunque, la dispensa del ricorrente dal servizio militare, ma lo stesso non ha optato, come avrebbe potuto, per l’impiego in altre amministrazioni civili dello Stato, così da evitare il pregiudizio patrimoniale accusato.
Infatti, l’art. 14 della legge 28 luglio 1999, n. 266 ed il relativo Decreto Interministeriale 18 aprile 2002, attuativo della citata norma -OMISSIS--OMISSIS-oggi l’art. 930 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 - codice dell'ordinamento militare --OMISSIS--OMISSIS-, consentiva e consente al personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio di transitare, a domanda, nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della Difesa, secondo modalità e procedure definite con decreto del Ministro della Difesa, di concerto con i Ministri dell’econo-OMISSIS-e delle finanze e della pubblica amministrazione e innovazione e secondo la tabella di co-OMISSIS-azione allegata al predetto D.I..
Ebbene la omessa elezione, da parte del ricorrente, di subordinate possibilità di impiego presso altre amministrazioni pubbliche consente di escludere la sussistenza di residuali ed eventuali pregiudizi patrimoniali subiti dal ricorrente, proprio in ossequio al generale principio di cui all’art. 1227 c.c.” - OMISSIS--OMISSIS-T.A.R. Veneto, Sez. I, 21 giugno 2013, n. 885-OMISSIS--OMISSIS-.
Da ultimo, non può neppure essere accolta la domanda di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche e quelle legali sostenute. Per quanto riguarda le prime, infatti, si rinvia a quanto sopra detto circa la domanda di risarcimento del danno biologico, mentre relativamente alle seconde, non si rinviene un nesso di causalità con i comportamenti vessatori e persecutori ascritti alla P.A., essendo altra cosa, evidentemente, la liquidazione delle spese sostenute per il patrocinio difensivo nel presente giudizio.
In conclusione, pertanto, il ricorso è parzialmente fondato e da accogliere, essendo fondata la sola domanda di risarcimento del danno cd. da mobbing, inteso quale danno non patrimoniale per lesione della personalità morale del dipendente pubblico -OMISSIS--OMISSIS-comprensivo altresì del danno esistenziale-OMISSIS--OMISSIS-: danno che si liquida, in via equitativa, in complessivi € 30.000,00.
Detta so-OMISSIS-dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria ed interessi legali, in applicazione dei correnti criteri civilistici -OMISSIS--OMISSIS-cfr. C.d.S., Sez. VI, 19 gennaio 2011, n. 365, che richiama in proposito Cass. civ., Sez. Un., 12 febbraio 1995, n. 1712; v., altresì, T.A.R. Veneto, Sez. II, 14 marzo 2018, n. 308-OMISSIS--OMISSIS-. Considerato, inoltre, che con la liquidazione giudiziale il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sulla so-OMISSIS-complessiva ora indicata dovranno poi essere corrisposti gli interessi legali, con decorrenza dalla data di pubblicazione della sentenza e fino all'effettiva soddisfazione del credito risarcitorio -OMISSIS-- OMISSIS-cfr. T.A.R. Veneto, Sez. I, 28 aprile 2017, n. 418; id., 24 ottobre 2016, n. 1168; T.A.R. Lo- OMISSIS-dia, Milano, Sez. III, 3 dicembre 2013, n. 2681-OMISSIS--OMISSIS-.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto della parziale fondatezza del ricorso.
 

 

P.Q.M.

 


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto - Sezione Prima -OMISSIS--OMISSIS-IA-OMISSIS- -OMISSIS-, così definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte, nei termini specificati in motivazione e, per conseguenza, condanna l'Amministrazione intimata al pagamento, in favore del ricorrente, della so-OMISSIS-di € 30.000,00 -OMISSIS--OMISSIS- trentamila/00-OMISSIS--OMISSIS-, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di risarcimento del cd. danno da mobbing.
Condanna l'Amministrazione al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese ed onorari di causa, che liquida in misura forfettaria in € 1.500,00 -OMISSIS--OMISSIS-millecinquecento/00-OMISSIS-- OMISSIS-, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per ogni eventuale valutazione di competenza.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 22, co-OMISSIS-8, del d.lgs. n. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, ad oscurare le generalità nonché qualunque dato idoneo a rivelare le generalità o lo stato di salute del ricorrente, o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia, nella Camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018, con l'intervento dei magistrati:
Omissis