ORGANISMO PARITETICO PROVINCIALE
DI MILANO

 

Convention RSPP e RLS, 2 dicembre 2014
Position Paper dell’Organismo Paritetico Provinciale di Milano
 

Premessa
Sulla base delle esperienze maturate dall’OPP di Milano a partire dalla data della sua costituzione, il 27 settembre 1995, e con attenzione particolare alle attività di supporto alle aziende ed ai lavoratori in materia di formazione obbligatoria, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011, si riportano nel presente position paper le considerazioni e le proposte dell’OPP per il miglioramento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il panorama normativo riguardante il tema degli Organismi Paritetici Provinciali, richiamati in numerose disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008, è diventato particolarmente ambiguo, sia dal punto vista della loro individuazione nei diversi ambiti territoriali, sia con riferimento alle funzioni ed al ruolo che dovrebbero ricoprire. A questo aspetto si collega l’importante tematica della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che vede gli OPP attivi su molteplici fronti ma con ancora alcuni punti fondamentali da definire con chiarezza, come ad esempio il vincolo dell’invio o meno della richiesta di collaborazione e il rispetto o meno dei pareri espressi.
Occorre altresì fare chiarezza riguardo la differenza tra OPP e enti bilaterali, peraltro questi ultimi organizzati con risorse proprie, spesso considerati anche dal legislatore come alternativi.

Riconoscibilità e ruolo degli Organismi Paritetici Provinciali
L’OPP di Milano riconosce l’opportunità che il Ministero del Lavoro si faccia promotore della elaborazione di un elenco ufficiale degli OPP; come già enunciato nella Circolare ministeriale n. 20/2011 e ribadito nell’accordo in Conferenza Stato-Regioni del 25 Luglio 2012, i criteri di rappresentatività degli OPP dovrebbero essere così individuati: “essere costituiti da una o più associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative firmatarie del CCNL applicato dall’azienda (…) l’organismo operi nel settore di riferimento e non in diverso settore e che sia presente nel territorio di riferimento e non in diverso contesto geografico”.
Si è, infatti, appurato in questi anni che numerosi soggetti che operano abusivamente come OPP, proponendo servizi a pagamento per le aziende, non rispondono ai più elementari criteri di rappresentatività.
Così come è necessario chiarire “chi sono” gli OPP, altrettanto vale per definire “cosa fanno”: se ritenuta importante, ad esempio, la loro collaborazione per la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici (cfr. Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011).
Se dal Ministero fosse ritenuto un elemento di qualità il fatto che sia erogata congiuntamente dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali, la collaborazione con gli OPP dovrebbe essere resa obbligatoria.
È altrettanto opportuna una maggiore chiarezza sulle altre attività previste dal D.Lgs. n. 81/2008 in capo agli OPP, come ad esempio: la asseverazione della adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza, eventuali protocolli delle aziende con gli OPP per la diffusione di buone pratiche, elementi dei quali gli Enti di controllo potrebbero tenere conto.

Soggetti legittimati a svolgere formazione
In materia di formazione su salute e sicurezza sul lavoro, l’esperienza verificata in questi ultimi anni, ha visto il proliferare di crediti formativi “venduti/regalati” con logiche di mercato/marketing da parte di soggetti formatori, in alcuni casi anche accreditati a livello regionale. Inoltre, si verificano situazioni nelle quali soggetti, né datoriali né sindacali in senso proprio, autorizzano vari individui, privi delle qualifiche di legge ma attivi sul mercato, ad erogare formazione, tramite strani meccanismi (es. marchi o “bollini”).

Anche per ovviare a queste pratiche, l’OPP di Milano chiede che, oltre alle Regioni, le università, l’INAIL e il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, venga esplicitato che i soggetti legittimati a erogare formazione sono le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali che costituiscono ufficialmente gli OPP dell’elenco ministeriale, in quanto in possesso dei già citati criteri di rappresentatività.
Le Associazioni Datoriali e le Organizzazioni Sindacali, come è stato già riconosciuto, erogano la formazione attraverso strutture che sono loro espressione diretta, detenendone la totalità, o almeno la maggioranza, delle quote societarie.
In particolare si ritiene necessario che la formazione del RLS, figura che l’OPP di Milano riconosce come elemento positivo da promuovere internamente a tutte le realtà produttive, venga impartita seguendo le linee di indirizzo ed i contenuti minimi stabiliti dagli OPP, così come era previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994.
Rispetto alla formazione dei RSPP e ASPP, inoltre, l’impostazione dei corsi secondo logiche di “credito formativo”, legato al codice ATECO, non sembra rispondere alle esigenze di valorizzazione della professionalità di questa figura: si propone una razionalizzazione e raggruppamento dei corsi che tenga conto maggiormente degli effettivi livelli di rischio ai quali sono esposti i lavoratori.

Semplificazione - Ruolo degli Enti di controllo e dei soggetti pubblici
L’OPP di Milano ritiene che la cosiddetta “semplificazione” della materia legata alla salute e sicurezza sul lavoro non possa che passare attraverso interventi preliminari di razionalizzazione del rapporto fra la Pubblica Amministrazione e le imprese e lavoratori e lavoratrici.
In particolare, con riferimento al ruolo ed ai compiti degli Enti di controllo, l’OPP di Milano guarda con interesse alle proposte finalizzate ad evitare le duplicazioni e sovrapposizioni degli interventi di vigilanza.
Le riforme normative all’esame delle Istituzioni nazionali dovrebbero consentire ai soggetti pubblici, che svolgono la funzione di indirizzo e vigilanza rispetto all’applicazione delle norme di salute e sicurezza sul lavoro, di operare in stretto coordinamento fra di loro, con compiti chiari ed adeguati strumenti anche per l’aggiornamento dei propri funzionari.
Proprio sul versante “pubblico” a proposito di INAIL, ferma restando l’opportunità della revisione dell’Accordo Interconfederale del 1995 (revisione che rappresenta ora una priorità per poter aggiornare la disciplina del RLS alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 81/2008), si riconosce che la costituzione della banca dati INAIL dei RLS e la possibilità per gli OPP di accedervi, elementi attualmente assenti (così come la previsione di forme di finanziamento), avrebbero consentito all’OPP di Milano di svolgere numerose ulteriori attività di supporto ad imprese e lavoratori, anche con riferimento alla figura del RLST.


Fonte: assolombarda.it