Tipologia: CCNL
Data firma: 21 febbraio 1985
Validità: 01.01.1985 - 30.06.1987
Parti: Ausitra e Fulp
Settori: Trasporti, Portuali, Imbarchi e sbarchi
Fonte: CNEL
Sommario:
Art. 1 - Campo di applicazione Art. 2 - Assunzione Art. 3 - Documenti, residenza e domicilio Art. 4 - Visita medica Art. 5 - Periodo di prova Art. 6 - Diritto di informazione Art. 7 - Riduzione di attività lavorativa Art. 8 - Accordi di solidarietà per l'occupazione Art. 9 - Contrattazione integrativa aziendale Art. 10 - Ambiente di lavoro Art. 11 - Inquadramento professionale Art. 12 - Orario di lavoro • Determinazione della retribuzione oraria • Mansioni discontinue e avviamento al lavoro promiscuo • Orario di lavoro normale in regime di flessibilità • Riduzione orario di lavoro Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Lavorazione a turni • Maggiorazioni per lavoro a turni Art. 14 - Riposo settimanale Art. 15 - Festività Art. 16 - Ferie Art. 17 - Elementi della retribuzione Art. 18 - Corresponsione della retribuzione Art. 19 - Elementi retributivi aventi carattere continuativa Art. 20 - Scatti biennali Art. 21 - Tredicesima e quattordicesima mensilità Art. 22 - Indennità maneggio denaro Art. 23 - Trasferte Art. 24 - Trasferimento Art. 25 - Permessi Art. 26 - Assenze Art. 27 - Interruzione e sospensione del lavoro Art. 28 - Recuperi | Art. 29 - Congedo matrimoniale Art. 30 - Tutela della maternità Art. 31 - Cure termali Art. 32 - Servizio militare Art. 33 - Prevenzione infortuni e malattie professionali Art. 34 - Disposizioni generali riguardanti infortuni e malattie Art. 35 - Trattamento di malattia ed infortunio Art. 36 - Infortuni e malattie professionali Art. 37 - Rapporti in azienda Art. 38 - Aspettativa Art. 39 - Provvedimenti disciplinari Art. 40 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni Art. 41 - Trattamento di fine rapporto Art. 42 - Indennità in caso di morte Art. 43 - Cessione, trasformazione e trapasso di azienda Art. 44 - Previdenze Art. 45 - Restituzione documenti di lavoro e certificato di lavoro Art. 46 - Diritti sindacali • A) Rappresentanze sindacali aziendali • B) Assemblee • C) Permessi per cariche sindacali • D) Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche o a ricoprire cariche sindacali provinciali o nazionali Art. 47 - Versamenti contributi sindacali Art. 48 - Diritto allo studio Art. 49 - Patrocinio legale dei dipendenti Art. 50 - Reclami e controversie Art. 51 - Fondo di solidarietà Art. 52 - Inscindibilità delle norme regolamentate e condizioni di miglior favore Art. 53 - Norma generale Art. 54 - Quota di servizio sindacale Art. 55 - Decorrenza e durata |
Contratto collettivo nazionale di lavoro (21 febbraio 1985) per dipendenti dalle imprese per operazioni portuali (Art. 196 RCN) - Imbarchi e sbarchi
A Roma, il giorno 21 febbraio 1985 tra la Federazione Nazionale Ausiliari del Traffico e Trasporti Complementari (Ausitra) […] con la partecipazione: della Associazione fra gli Industriali della Provincia di Livorno […], della Associazione fra le Imprese Imbarchi e Sbarchi di Livorno, aderente alla predetta Associazione Industriali […], della Unione Industriali della Provincia di La Spezia […] e la Segreteria Nazionale della Fulp rappresentata: per la Filt-Cgil […], per la Filp-Cisl […], per la Uiltrasporti-Uil […], unitamente alla delegazione dei lavoratori in rappresentanza della categoria, è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro a valere per il personale dipendente dalle imprese Esercenti Imbarchi e Sbarchi.
Art. 1 - Campo di applicazione
Il presente contratto collettivo regola i rapporto tra le imprese portuali esercenti imbarchi e sbarchi, servizi di guardianaggio, noleggio pontoni bigo, semoventi e attività similari ausiliarie del traffico portuale ed il personale da esso dipendente.
Art. 4 - Visita medica
Il lavoratore, prima della costituzione del rapporto di lavoro, può essere sottoposto a visita medica per l'accertamento della sua idoneità alle mansioni cui sarà destinato.
Art. 6 - Diritto di informazione
Annualmente o su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Nazionali o Territoriali competenti, dalle Associazioni Territoriali saranno fornite informazioni sui programmi di investimento e sui problemi di ristrutturazione del settore.
Dette informazioni in particolare riguarderanno:
- programmi di investimento, finanziamento e quantificazione dello sviluppo produttivo;
[…]
- piani di riorganizzazione e potenziamento dei servizi tesi alla soluzione dei problemi infrastrutturali, tecnologici e produttivi;
- organizzazione del lavoro;
- interventi sui fattori ambientali ed infortunistici per la salvaguardia della salute e della incolumità dei lavoratori.
Su richiesta delle parti potrà far seguito un esame congiunto sulle materie oggetto dell'informazione.
Art. 9 - Contrattazione integrativa aziendale
[…]
La contrattazione integrativa non potrà avere per oggetto materie già definite in altri livelli di negoziazione.
Art. 10 - Ambiente di lavoro
Sono previste visite periodiche ogni anno presso istituti specializzati locali scelti di comune accordo. Il costo delle visite è a carico dell'azienda.
Saranno istituiti:
a) il libretto personale sanitario,
b) il registro dei dati ambientali,
c) il registro dei dati biostatici.
Art. 12 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è di 40 ore settimanali per i lavoratori non turnisti distribuito normalmente su 5 giorni lavorativi (dal lunedì al venerdì) e di 39 ore per i turnisti. Per i turnisti la distribuzione dell'orario di lavoro è di 6 ore e 30 minuti al giorno da lunedì a sabato.
L'orario di lavoro settimanale potrà essere articolato in 6 giorni con possibilità di alternare turni di 6 ore e 30 minuti e di 8 ore per il lavoro a orario spezzato, fermo restando il massimo di 39 ore.
Nel caso di esigenze produttive che richiedono un utilizzo degli impianti su 24 ore di lavoro è stabilito in 36 ore da lunedì a sabato.
Mansioni discontinue e avviamento al lavoro promiscuo
Per il personale avviato al lavoro in maniera promiscua sia a giornata che in turni l'orario di lavoro è di 39 ore settimanali.
Per il personale addetto a mansioni discontinue o di semplice attesa e custodia l'orario di lavoro è pari a 40 ore settimanali.
Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Le parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno, possono avere esigenze di maggiore o minore servizio.
Con riferimento a quanto sopra - di norma con un preavviso di almeno 24 ore al lavoratore interessato - le aziende realizzeranno orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario di lavoro settimanale nei periodi di maggiore richiesta di servizio fino al limite di 80 ore per anno solare con un massimo di 2 ore giornaliere.
In corrispondenza del limite di 80 ore saranno riconosciuti equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore richiesta di servizio.
Nell'eventualità che nella giornata di flessibilità la prestazione dovesse proseguire oltre le 2 ore, le ulteriori saranno compensate con la maggiorazione prevista all'art. 13 del presente contratto.
I periodi di flessibilità saranno comunicati alle strutture sindacali aziendali.
[…]
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro tre mesi compatibilmente con le esigenze di servizio.
[…]
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni continuativi.
Art. 13 - Lavoro straordinario, notturno e festivo - Lavorazione a turni
Qualora particolari esigenze di servizio lo richiedano e previo accordo tra le parti il dipendente è tenuto a prestare, nei limiti consentiti dalla legge, la sua opera anche oltre il normale orario sia di giorno che di notte.
L'orario contrattuale è pari a 39 ore settimanali per i turnisti e 40 per i non turnisti. È considerato lavoro straordinario quello effettuato oltre i limiti predetti. Il dipendente è tenuto altresì a prestare servizio nei giorni festivi sempreché sia consentito dalle disposizioni di legge vigenti in materia. È considerato lavoro straordinario quello disposto dalla Azienda ed eseguito oltre il predetto limite delle 40 ore settimanali.
2a nota a verbale
Si conferma la consuetudine di retribuire il proseguimento di 45 minuti e oltre, per navi a finire, con due ore di straordinario del tipo emergente.
Art. 14 - Riposo settimanale
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica salvo le eccezioni di legge.
Per i lavoratori ai quali è richiesto di prestare servizio alla domenica questa sarà considerata giornata lavorativa ed il riposo compensativo sarà effettuato in altro giorno della settimana, scelto di comune accordo tra il lavoratore e l'Impresa. Sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
Uguale maggiorazione spetterà nel caso che la giornata di riposo compensativo debba essere spostata in altro giorno della settimana, rispetto al turno di riposo prestabilito all'inizio della settimana stessa.
Art. 16 - Ferie
[…]
Il diritto alle ferie è irrinunciabile.
Art. 28 - Recuperi
È ammesso il recupero a trattamento economico normale delle ore di lavoro perdute per le cause di cui all'articolo precedente o per le interruzioni di lavoro concordate tra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le due quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.
Art. 30 - Tutela della maternità
Il trattamento di maternità e di puerperio è disciplinato dalle leggi vigenti in materia. […]
Art. 33 - Prevenzione infortuni e malattie professionali
La prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali ed il rispetto delle relative norme di legge e di quelle a tal fine emanate dagli Organi competenti costituiscono un preciso dovere delle aziende e dei lavoratori.
In particolare l'azienda deve:
1) sottoporre il lavoratore a visita medica prima della sua assunzione, quando questi è destinato a lavorazioni con caratteristiche di nocività al fine di accertarne preventivamente l'idoneità fisica per quelle particolari lavorazioni;
2) dotare il lavoratore di mezzi di difesa eventualmente necessari contro l'azione di agenti che, per la loro specifica natura, possono riuscire nocive alla salute del lavoratore.
Da parte sua il lavoratore è tenuto all'osservanza scrupolosa delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia, nonché delle direttive e accorgimenti disposti al riguardo dall'Azienda.
Art. 34 - Disposizioni generali riguardanti infortuni e malattie
[…]
L'infortunio sul lavoro, anche se consente la continuazione dell'attività lavorativa, deve essere segnalato immediatamente dal lavoratore al proprio superiore diretto affinché possano essere prestate le cure di pronto soccorso ed effettuate le denunce di legge.
[…]
Art. 36 - Infortuni e malattie professionali
Si richiamano le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi di assistenza e pronto soccorso.
[…]
Art. 39 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni disciplinari, a seconda della gravità, potranno essere punite con i provvedimenti seguenti:
1) richiamo verbale o scritto;
2) multa;
3) sospensione fino ad un massimo di tre giorni;
4) licenziamento con preavviso;
5) licenziamento senza preavviso.
I suddetti provvedimenti disciplinari, salvo quello del richiamo, potranno essere adottati nei limiti e con le procedure previste dalla legge 20 maggio 1970 n. 300, art. 7 (Statuto dei lavoratori) e dalla legge 15 luglio 1966 n. 604.
A titolo meramente esemplificativo si indicano le sottonotate fattispecie di mancanze disciplinari che possono dar luogo all'applicazione dei singoli provvedimenti:
1) richiamo verbale o scritto: può essere inflitto al dipendente che commetta, durante il lavoro, mancanze di lieve entità, non meglio specificabili;
2) multa: può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi l'inizio del lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute, oppure lo esegua con negligenza;
c) guasti per incuria il materiale e la merce che abbia in consegna, oppure non avverta tempestivamente l'azienda degli eventuali danni verificatisi;
d) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'azienda.
Le predette infrazioni, nei casi di maggiore gravità, comportano la sospensione.
3) La sospensione, fino ad un massimo di tre giorni, può essere inflitta al dipendente che:
[…]
b) per negligenza nel servizio arrechi danni, non gravi, al materiale o alle persone;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con multa.
4) Il licenziamento con preavviso, o senza preavviso nel caso che la mancanza sia tale da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto, può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il posto di lavoro senza giustificato motivo e/o si faccia sostituire da personale non dipendente nello svolgimento delle mansioni;
b) si renda colpevole di grave insubordinazione o vie di fatto verso superiori o clienti;
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi ai materiali o alle merci;
[…]
f) ometta di fare rapporto per qualsiasi incidente accaduto durante il turno di servizio o trascuri di provvedere a raccogliere le testimonianze atte a suffragare ogni eventuale azione di difesa
g) nei casi di recidiva entro l'anno nelle stesse mancanze già punite con la sospensione.
Art. 46 - Diritti sindacali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolo, si rinvia alla legge 20.5.1970 n. 300.
B) Assemblee
Nelle unità produttive con più di 15 dipendenti possono essere promosse, anche durante l'orario di lavoro, congiuntamente o singolarmente dalle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente contratto o dalle Rappresentanze Sindacali Aziendali, assemblee del personale per la trattazione di problemi sindacali attinenti al rapporto di lavoro.
Le assemblee durante l'orario di lavoro possono essere effettuate nei limiti di 10 ore annue. […]
Art. 50 - Reclami e controversie
Le controversie in materia d'interpretazione delle norme del presente contratto, se non definite a livello territoriale verranno sottoposte all'esame delle Organizzazioni stipulanti.
Le controversi individuali, plurime o collettive aventi per oggetto l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro dovranno passare attraverso una fase di composizione pacifica a livello aziendale, prima dell'espletamento delle procedure previste dagli Accordi Interconfederali e dalle particolari disposizioni di legge e comunque prima del prosieguo dell'azione davanti all'Autorità Giudiziaria.
Art. 53 - Norma generale
Per quanto non contemplato dal presente contratto valgono le norme contenute nelle legge, nei Principi Generali del Diritto, negli Accordi Sindacali e Locali di categoria.