Cassazione Civile, Sez. Lav., 25 ottobre 2018, n. 27102 - Caricamento di un forno fusorio senza alcun indumento protettivo. Domanda di regresso dell'Inail


Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CALAFIORE DANIELA Data pubblicazione: 25/10/2018

 

 

 

Fatto

 


1. Con sentenza n. 182 del 2012, la Corte d'appello di Venezia ha accolto l'appello proposto dall'Inail nei confronti della società in liquidazione Simp s.r.l. e del suo liquidatore e legale rappresentante W.B., avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda di regresso proposta dall'Inail nei riguardi dei medesimi soggetti, in relazione alla rendita costituita a seguito dell'infortunio sul lavoro occorso al dipendente A.M. in data 20 ottobre 1998.
2. La Corte territoriale, dopo aver respinto l'eccezione di inammissibilità dell'appello per genericità, ha ritenuto che il giudice di primo grado avesse fatto non corretta applicazione della regola di riparto dell'onere della prova in tema di azione di regresso da parte dell'Inail per cui, anche se il giudizio penale svoltosi nei riguardi del datore di lavoro si era concluso con l'assoluzione, trattandosi di accertare la responsabilità civile ai sensi dell'art. 2087 cod.civ., si sarebbe dovuto applicare il principio secondo il quale all'Istituto spettava di allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale tra questo e la prestazione, mentre al datore di lavoro spettava la prova che il danno non fosse a sé imputabile e cioè di aver adempiuto al proprio obbligo di sicurezza.
Ciò premesso, nel merito, come era stato accertato dal servizio SPISAL, il lavoratore si era procurato delle ustioni mentre effettuava un'operazione di caricamento del forno fusorio con scarti di lavorazione in alluminio, senza indossare alcun indumento protettivo che, pure, era stato messo a sua disposizione e che solo dopo l'incidente il sistema di caricamento era stato modificato con l'inserimento di un nastro trasportatore. Dunque, non era stata offerta la prova di una efficace vigilanza sul rispetto delle misure di protezione da parte del lavoratore e la sua condotta non poteva definirsi abnorme.
3. Per la cassazione della sentenza, ricorrono gli eredi di W.B., Stefano ed Amos B., quest'ultimo anche n.q. di liquidatore della SIMP s.r.l. in liquidazione sulla base di sei motivi illustrati da memoria. Resiste l'Inail con controricorso.
 

 

Diritto

 


1. Con il primo motivo di censura, i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione dell'art. 434 cod. proc. civ. con riferimento alla reiezione dell'eccezione di inammissibilità del ricorso in appello dell'Inail per mancanza di specificità dei motivi.
2. Il secondo motivo denuncia la nullità della sentenza o del procedimento in relazione alla circostanza che la Corte d'appello ha ritenuto rispondente al requisito di specificità dei motivi il ricorso in appello dell'Inail.
3. Il terzo motivo denuncia violazione e o falsa applicazione dei principi in tema di legittimazione passiva con riferimento alla posizione di W.B. nonché dell'art. 2087 cod. civ. poiché la Corte territoriale ha ritenuto che la responsabilità ex art. 2087 cod. civ. fondi necessariamente ull'ipotesi di reato colposo e che l'Inail fosse appellato e non appellante; inoltre, dalla prima affermazione aveva dedotto erroneamente l'irrilevanza dell'assoluzione del legale rappresentante della SIMP s.r.l. (provata mediante produzione della sentenza del Tribunale di Rovigo) per non aver commesso il fatto, giacché l'infortunio si era verificato per la condotta abnorme del lavoratore.
4. Il quarto motivo deduce carenza di motivazione sul fatto controverso e decisivo della rilevazione di elementi di fatto idonei a provare l'abnormità e l'esorbitanza della condotta del lavoratore vittima dell'infortunio con riferimento all'omesso uso da parte dell'infortunato di un nastro trasportatore.
5. Il quinto motivo ha ad oggetto la carenza di motivazione sul fatto controverso e decisivo della rilevazione di elementi di fatto idonei a provare l'abnormità ed esorbitanza della condotta del lavoratore vittima dell'infortunio con riferimento al mancato rispetto di regole di sicurezza da parte del lavoratore.
6. Con il sesto motivo viene denunciata la violazione e o falsa applicazione dell'art. 116 cod. proc. civ. laddove la sentenza impugnata non avrebbe utilizzato affatto, al fine di giungere alla formazione del proprio convincimento, le risultanze del procedimento penale che si era concluso con la pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste, che avrebbe dovuto, almeno, considerare quale prova < atipica>.
7. I primi due motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in quanto speculari, sono infondati. Questa Corte di cassazione, pronunciando a Sezioni Unite con sentenza n. 8077 del 22 maggio 2012, ha affermato che quando col ricorso per cassazione venga denunciato un vizio che comporti la nullità del procedimento o della sentenza impugnata, sostanziandosi nel compimento di ull'attività deviante rispetto ad un modello legale rigorosamente prescritto dal legislatore, ed in particolare un vizio afferente alla nullità dell'atto introduttivo del giudizio per indeterminatezza dell'oggetto della domanda o delle ragioni poste a suo fondamento, il giudice di legittimità non deve limitare la propria cognizione all'esame della sufficienza e logicità della motivazione con cui il giudice di merito ha vagliato la questione, ma è investito del potere di esaminare direttamente gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda, purché la censura sia stata proposta dal ricorrente in conformità alle regole fissate al riguardo dal codice di rito (ed oggi quindi, in particolare, in conformità alle prescrizioni dettate dagli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ.).
Dunque, ha pure precisato la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( Cass. n. 22880 del 29 settembre 2017, Cass. n. 20405 del 2006), l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare (a pena, appunto, di inammissibilità) il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche specificamente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, e tale specificazione deve essere contenuta nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di specificare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione del giudice di appello e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto a quel giudice, e non può limitarsi a rinviare all'atto di appello, ma deve riportarne il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità.
8. Nel caso di specie, il motivo, pur riportando il passo della sentenza impugnata ove si osserva che < [...] il ricorso in appello dell'Inail contiene una specifica ed articolata esposizione delle ragioni di censura della sentenza impugnata, sotto il profilo della ripartizione tra le parti degli oneri probatori e delle circostanze di fatto specificamente accertate nel corso del giudizio di primo grado con l'esclusione di profili di responsabilità esclusiva del lavoratore nella causazione dell'infortunio [...]> non si fa carico di riportare il contenuto del ricorso in appello che critica, con ciò non consentendo in questa sede di verificare la censura di genericità. Peraltro, dalla sentenza impugnata e dallo stesso tenore della comparsa di costituzione in appello degli odierni ricorrenti, si evince che comunque il gravame investiva la valutazione del primo giudice quanto alla effettiva abnormità della condotta del lavoratore, al fine di escludere la responsabilità datoriale, e ciò sarebbe, comunque, stato sufficiente a specificare le ragioni d'impugnazione perché dalla abnormità della condotta il primo giudice aveva tratto la ragione fondante del proprio convincimento.
9. I motivi successivi, dal terzo al sesto, sono infondati e vanno trattati congiuntamente in quanto connessi perché, per aspetti concorrenti, mirano ad intaccare la motivazione della sentenza impugnata laddove la stessa ha ritenuto che l'istruttoria espletata, in mancanza di pregiudizialità del giudizio penale e di opponibilità all'Inail della sentenza penale di assoluzione, fosse idonea a fondare la pretesa dell'Istituto che ha agito in regresso, ai sensi degli artt. 10 e 11 del t. u. n. 1124 del 1965, a seguito dell'infortunio occorso il 20 ottobre 1998 al lavoratore A.M. ed alla erogazione allo stesso delle previste prestazioni economiche.
10. E' evidente, in particolare, che laddove (pag. 10) la sentenza impugnata parla di <responsabilità dell'appellante> anziché dell'appellato, nei confronti dell'Istituto, è integrato un palese mero errore materiale che non inficia in alcun modo la correttezza della decisione quanto al profilo della legittimazione passiva, come pare adombrare il terzo motivo di ricorso.
11. La motivazione della Corte territoriale, dunque, dopo una premessa di carattere generale, relativa agli orientamenti della giurisprudenza di legittimità espressi da Corte di cassazione nn. 10529 del 2008; 9817 del 2008; 4184 del 2006 e 23162 del 2007, giunge all'affermazione della natura contrattuale della responsabilità del datore di lavoro derivante dalla violazione dell'art. 2087 cod. civ., intesa come norma di chiusura del sistema di tutela della salute del lavoratore, ed afferma l'operatività della regola di riparto dell'onere probatorio, consequenziale alla natura contrattuale della responsabilità, che viene individuata nello schema generale di cui all'art. 1218 cod. civ. In particolare, il datore di lavoro, debitore dell'obbligo di sicurezza, deve provare l'assenza di colpa, dimostrando di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'evento lesivo o provando che il fatto si è verificato a causa di un comportamento anomalo o abnorme del lavoratore. Su tali basi, ricordati i limiti di operatività dell'esonero da responsabilità ex art. 10 d.p.r. n. 1124 del 1965, la sentenza ha ripercorso la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ( Cass. n. 10529 del 2008) in ordine alla comunanza di principi, quanto alla distribuzione dell'onere probatorio, tra azione di responsabilità esperita dal lavoratore ex art. 2087 cod. civ. nei confronti del datore di lavoro ed azione di regresso dell'INAIL.
12. La questione è stata, dunque, risolta nel merito attraverso la ricostruzione degli accadimenti che condussero all'infortunio nel senso che, ad avviso della Corte, l'utilizzo da parte del A.M. di uno strumento a forma di rastrello per spingere gli scarti di alluminio posti all'interno di un cassone nell'adiacenza del bordo della bocca di caricamento del forno, senza indossare specifici indumenti di protezione, seppure forniti dal datore di lavoro che non ne imponeva l'uso, non costituisce atto abnorme del lavoratore, del tutto avulso dal normale processo produttivo. In particolare, la Corte ha sottolineato che quello realizzato nel caso di specie, come emerso dall'istruttoria svolta dallo SPISAL in sede ispettiva e confermato in sede giudiziale civile, costituiva l'ordinario modo di procedere del lavoratore e solo dopo l'infortunio la datrice di lavoro si munì di un nastro trasportatore per alimentare la bocca del forno di fusione.
13. Pertanto, l'accertamento della effettiva responsabilità datoriale ex art. 2087 cod. civ. doveva ritenersi positivamente affermato dal momento che il datore di lavoro non aveva provato il carattere abnorme della condotta del lavoratore, né di aver in concreto preteso l'osservanza delle misure antinfortunistiche idonee ad evitare l'evento dannoso. Tale accertamento, sia dell'aspetto oggettivo della condotta omissiva che soggettivo stante la natura colposa della medesima, nella motivazione della sentenza, integra anche gli estremi dell'accertamento della astratta sussistenza di una ipotesi di lesioni colpose a carico del legale rappresentante della società datrice di lavoro che non è terzo rispetto alla nozione di datore di lavoro in virtù del principio di immedesimazione organica tra persona giuridica e legale rappresentante.
14. In questo senso va, dunque, intesa la laconica affermazione della pagina 15 della sentenza impugnata relativa alla sussistenza del < [...] requisito della intervenuta condanna penale > dell'appellante (rectius appellato).
15. Così ricostruito l'iter argomentativo che sorregge la sentenza impugnata, non possono condividersi le critiche mosse dai ricorrenti.
In primo luogo, infatti, non assume alcun rilievo, al fine dell'azione di regresso, la circostanza che il legale rappresentante della società datrice di lavoro sia stato assolto in sede penale per il reato di lesioni colpose. Infatti, a seguito alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 102 del 1981, secondo cui à costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., il combinato disposto dagli art. 10 e 11 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 nella parte in cui preclude in sede civile l'esercizio del diritto di regresso delll'I.N.A.I.L. nei confronti del datore di lavoro qualora il processo penale nei confronti di questi o di suo dipendente del cui fatto egli debba rispondere si sia concluso con sentenza di assoluzione nonostante l'istituto assicuratore non sia stato posto in grado di parteciparvi, costituisce consolidato convincimento di questa Corte di cassazione il principio della autonomia del giudizio di regresso rispetto a quello condotto in sede penale. In tal senso, infatti, Cass. n. 16874 del 2004 ha affermato che, in base all'art. 295 cod. proc. civ., il giudizio instaurato dall'INAIL nei confronti del datore di lavoro, ex art. 11 d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, per ottenere il rimborso di quanto corrisposto al lavoratore per effetto di un infortunio sul lavoro non è soggetto a sospensione necessaria in attesa dell'esito del procedimento penale a carico del datore di lavoro per i medesimi fatti, giacché, in applicazione dell'art. 654 cod. proc. pen., l'efficacia della emananda sentenza penale di condanna o di assoluzione non potrà mai fare stato nei confronti dell'INAIL, che non è parte nel giudizio penale e che non era legittimato a costituirsi, trattandosi non della proposizione di ull'azione civile per le restituzioni e il risarcimento del danno da reato, ma dell'azione di regresso, diversa da quelle considerate dall'alt. 74 cod. proc. pen.
Peraltro, in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del sorgere del credito dell'INAIL nei confronti della persona civilmente obbligata, è necessario che il fatto costituisca reato perseguibile d'ufficio, ma l'accertamento giudiziale, sempre che si renda necessario in mancanza di adempimento spontaneo del soggetto debitore o di bonario componimento della lite, può avvenire sia in sede penale che in sede civile (Cass. n.2138 del 2015; 11986 del 2010).
16. Su tali basi, dunque, la sentenza impugnata ha proceduto correttamente ad un autonomo accertamento dell'astratta configurabilità della fattispecie di reato corrispondente alla condotta datoriale di violazione dell'obbligo di sicurezza imposto dall'art. 2087 cod. civ.
17. La concreta ricostruzione del fatto, peraltro, costituisce tipica espressione dei poteri di apprezzamento del giudice di merito e per tale ragione non possono accogliersi le critiche formulate in ricorso relativamente alla motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 360, primo comma n.3, con riferimento alla violazione dell'art. 116 cod. proc. civ., e 360, primo comma n. 5, cod. proc. civ.
18. Invero, per il tramite del vizio di violazione dell'art. 116 cod.proc.civ. per l'omessa valutazione dei fatti indicati nella sentenza penale di assoluzione, si tende a pervenire ad una rivisitazione degli approdi ai quali è giunta la Corte di merito sulla esegesi del quadro delineato nel corso dell'Istruttoria, inammissibile in questa sede di legittimità (cfr. Cass. 11/1/2016 n. 195).
19. Il giudice dell'impugnazione, con motivazione coerente con i canoni sanciti dall'art. 360 cod.proc.civ., comma 1, n. 5, nella versione di testo antecedente a quella introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b) conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, e non rispondente al requisiti dell'omissione di alcun fatto essenziale ed oggetto di discussione tra le parti, che avrebbe potuto giustificare l'esercizio del sindacato di legittimità, ha interpretato i dati istruttori acquisiti giungendo alla conclusione che l'evento infortunistico occorso al dipendente, si era verificato a causa: a) di una procedura di alimentazione del forno non automatizzata alla quale era stato adibito il lavoratore; b) della omessa vigilanza da parte del datore di lavoro, sulla effettiva utilizzazione da parte del dipendente dei dispositivi di sicurezza.
20. Gli approdi ai quali è pervenuto il giudice del gravame, congruamente motivati per quanto sinora detto, si pongono in continuità con l'indirizzo tracciato da questa Corte secondo cui ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, ex art. 2087 c.c. - la quale non configura ull'ipotesi di responsabilità oggettiva - al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno e, tra queste, di aver vigilato circa l'effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo il datore medesimo essere esonerato da responsabilità in forza dell’eventuale concorso di colpa del lavoratore, se non quando la condotta di quest'ultimo, in quanto del tutto imprevedibile rispetto al procedimento lavorativo "tipico" ed alle direttive ricevute, rappresenti essa stessa la causa esclusiva dell'evento (vedi ex plurimis, Cass. 17/2/09 n. 3786 con cui questa Corte ha confermato la sentenza impugnata che - con riferimento all' infortunio occorso ad un portalettere caduto dal ciclomotore a causa del peso esorbitante della corrispondenza e della sua cattiva distribuzione sul veicolo - aveva affermato la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. sul presupposto che i dirigenti del servizio avessero omesso di controllare che i portalettere si avvalessero effettivamente dell'ausilio fornito dai motofurgoni aziendali per il trasporto dei plichi più pesanti ed avessero lasciato che l'utilizzo di detto supporto fosse rimesso interamente alla scelta individuale del singolo dipendente, cui adde Cass. 29/1/2013 n. 2038).
21. In definitiva, la statuizione impugnata, in quanto sorretta da motivazione congrua e conforme a diritto per quanto sinora detto, resiste alle censure all'esame ed il ricorso deve essere rigettato.
22. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo. Deve darsi, altresì, atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento del doppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002.
 

 

P. Q. M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5000 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater D.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19 giugno 2018.