Tipologia: CCNL
Data firma: 14 ottobre 2002
Validità: 01.06.2002 - 31.05.2006
Parti: Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero e Ugl -Terziario
Settori: Istituti per il Sostentamento del Clero
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione.
Titolo II - Assunzione
Art. 2 - Assunzione.
Art. 3 - Periodo di prova.
Titolo III - Classificazione del personale
Art. 4 - Classificazione del personale.
Titolo IV - Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro.
Art. 6 - Turni di lavoro.
• Indennità di turno giornaliera
Titolo V - Lavoro straordinario
Art. 7 - Lavoro straordinario.
Titolo VI - Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale.
Art. 9 - Festività nazionali e infrasettimanali.
Art. 10 - Festività lavorate.
Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale.
Art. 12 - Permessi retribuiti per festività abolite.
Titolo VII - Ferie
Art. 13 - Ferie.
Art. 14 - Decorso ferie - Sopravvenienza malattia.
Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie.
Titolo VIII - Assenze, permessi e congedi
Art. 16 - Assenze.
Art. 17 - Congedo matrimoniale.
Art. 18 - Permessi ai lavoratori studenti, ai lavoratori chiamati a svolgere funzioni elettorali e permessi per formazione continua.
Art. 19 - Permessi per eventi familiari.
Art. 20 - Ulteriori permessi retribuiti.
Art. 21 - Permessi retribuiti per motivi sanitari.
Art. 22 - Congedi giornalieri retribuiti.
Art. 23 - Aspettativa.
Titolo IX - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 24 - Chiamata e richiamo alle armi.
Titolo X - Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Art. 25 - Controlli prenatali.
Art. 26 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro.
Art. 27 - Congedo di paternità.
Art. 28 - Riposi orari per assistenza al bambino.
Art. 29 - Trattamento economico.
Art. 29 bis - Altri istituti a tutela e sostegno della maternità e paternità.
Titolo XI - Malattia e infortunio
Art. 30 - Trattamento di malattia e di infortunio.
Art. 31 -Aspettativa per periodi di malattia e di infortunio superiori a 180 giorni.
Titolo XII - Missioni
Art. 32 - Trattamento di missione.
Titolo XIII - Anzianità di servizio
Art. 33 - Anzianità di servizio.
Art. 34 - Scatti di anzianità.
Titolo XIV - Passaggi di qualifica e di livello
Art. 35 - Passaggi di qualifica e di livello.
 Titolo XV - Trattamento economico
Art. 36 - Trattamento economico.
Art. 37 - Indennità di contingenza.
Art. 38 - Tredicesima mensilità.
Art. 39 - Quattordicesima mensilità.
Titolo XVI - Servizio di mensa
Art. 40 - Servizio di mensa.
Titolo XVII - Trattamento di famiglia
Art. 71 - Trattamento di famiglia.
Titolo XVIII - Rapporto di lavoro a tempo parziale

Art. 42 - Definizione del rapporto.
Art. 43 - Instaurazione e disciplina del rapporto.
Art. 44 - Riproporzionamento.
Art. 45 - Retribuzione oraria.
Art. 46 - Festività.
Art. 47 - Permessi retribuiti.
Art. 48 - Ferie.
Art. 49 - Lavoro supplementare.
Art. 50 - Applicazione dei principi contrattuali.
Titolo XIX - Telelavoro
Art. 51 - Prestazione lavorativa.
Art. 52 - Retribuzione.
Art. 53 - Sistema di comunicazione.
Art. 54 - Riunioni e convocazioni della struttura lavorativa.
Art. 55 - Controlli a distanza.
Art. 56 - Diritti sindacali.
Art. 57 - Organizzazione della struttura lavorativa.
Art. 58 - Diligenza e riservatezza.
Art. 59 - Diritti di informazione.
Art. 60 - Postazioni di lavoro.
Art. 61 - Interruzioni tecniche.
Art. 62 - Misure di protezione e prevenzione.
Art. 63 - Infortunio.
Titolo XX - Norme disciplinari
Art. 64 - Norme disciplinari.
Titolo XXI - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 65 - Risoluzione del rapporto e termini di preavviso.
Art. 66 - Indennità di mancato preavviso.
Art. 67 - Trattamento di fine rapporto (TFR).
Titolo XXII - Anticipazione sul TFR
Art. 68 - Anticipazione sul TFR.
Titolo XXIII - Previdenza integrativa
Art. 69 - Previdenza integrativa.
Titolo XXIV - Diritti sindacali
Art. 70 - Diritti sindacali.
Titolo XXV - Norme generali
Art. 71 - Rinvio alle norme generali.
Titolo XXVI - Condizioni di miglior favore
Art. 72 - Condizioni di miglior favore.
Titolo XXVII - Decorrenza e durata del contratto
Art. 73 - Decorrenza e durata del contratto.
Tabella A Retribuzione base
Tabella B Indennità di contingenza

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli istituti per il sostentamento del clero (1 giugno 2002-31 maggio 2006)

L'anno 2002, il giorno 14 ottobre in Roma tra l'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero, nella persona del suo Presidente […] in rappresentanza anche degli Istituti Diocesani e Interdiocesani per il Sostentamento del Clero e l'Unione Generale del Lavoro - Federazione Nazionale Terziario (Ugl /Terziario) […] e i rappresentanti del personale dell'Istituto Centrale per il Sostentamento del Clero […] visto il CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero stipulato il 9.4.99 e pervenuto a scadenza, per la parte economica, il 30.5.00 si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti degli Istituti per il Sostentamento del Clero.

Titolo I - Sfera di applicazione del contratto
Art. 1 - Campo di applicazione.

Il presente contratto disciplina in maniera unitaria i rapporti di lavoro del personale dipendente degli Istituti per il Sostentamento del Clero previsti dal paragrafo 1 del canone 1274 del Codice di Diritto Canonico e dall'art. 21, legge 20.5.85 n. 222.

Titolo II - Assunzione
Art. 2 - Assunzione.

[…]
È in facoltà dell'Istituto di sottoporre, prima dell'assunzione, il lavoratore ad accertamenti sanitari.

Titolo IV - Orario di lavoro
Art. 5 - Orario di lavoro.

La durata dell'orario di lavoro ordinario è di 40 ore settimanali. La distribuzione dell'orario di lavoro può essere articolata in 5 o 6 giorni lavorativi.
Nel caso di orario articolato su 5 giorni lavorativi gli stessi saranno determinati in relazione a specifiche esigenze di servizio, con possibilità di distribuzione non omogenea nei confronti del personale e, conseguentemente, che il giorno di riposo e di libertà non siano consecutivi.

Art. 6 - Turni di lavoro.
In relazione ad esigenze preindividuate di assicurare, in determinati settori, lo svolgersi di attività lavorative anche in orario anteriore all'inizio o successivo al termine del normale orario di lavoro, può essere istituito un turno di lavoro, della durata di 8 ore, collocato in una fascia oraria che ha inizio prima delle ore 8 o termine entro le ore 22.
Durante il turno il personale ha diritto ad un riposo intermedio, retribuito, di mezz'ora.
Il riposo suddetto non può essere fruito nella fascia oraria in cui si colloca l'intervallo previsto nell'ambito del normale orario di lavoro.
Al personale turnista compete una specifica indennità, rappresentata dalle 8 ore di turno, come dalla tabella riferita ai soli livelli le cui attività possono comportare esigenze di turnazione.

Titolo V - Lavoro straordinario
Art. 7 - Lavoro straordinario.

Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge è facoltà del datore di lavoro di richiedere prestazioni straordinarie.
Le ore di lavoro straordinario verranno retribuite con una quota oraria del trattamento economico globale di cui all'art. 36 con le seguenti maggiorazioni da calcolare sulla quota oraria suddetta:
[…]

Titolo VI - Riposo settimanale - Festività - Festività abolite
Art. 8 - Riposo settimanale.

Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale nei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, alle quali il presente contratto fa esplicito riferimento.

Art. 11 - Lavoro prestato nel giorno di riposo settimanale.
Le ore di lavoro prestate nei giorni di riposo settimanale di cui alla legge 22.2.34 n. 370, dovranno essere retribuite con la sola maggiorazione del 30% sulla quota oraria del trattamento economico globale di cui all'art. 31, fermo restando il diritto del lavoratore di godere il riposo compensativo nel giorno successivo, avuto riguardo alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo VII - Ferie
Art. 15 - Irrinunciabilità delle ferie.
Le ferie sono irrinunciabili e devono essere godute entro il 18° mese successivo alla fine dell'anno di maturazione.
[…]
Nota a verbale.
Le parti, in considerazione delle finalità alle quali sono preordinate le ferie s'impegnano a realizzare tutte le condizioni per il loro integrale godimento, provvedendo alla loro programmazione entro aprile di ciascun anno.

Titolo X - Tutela e sostegno della maternità e della paternità
Art. 25 - Controlli prenatali.

Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi devono essere eseguiti durante l'orario di lavoro.
Per la fruizione dei predetti permessi le lavoratrici presentano al datore di lavoro apposita richiesta e, al rientro in servizio, la relativa documentazione giustificativa attestante la data e l'orario di effettuazione degli esami.

Art. 26 - Astensione obbligatoria e facoltativa dal lavoro.
Durante lo stato di gravidanza la lavoratrice ha diritto ad assentarsi dal lavoro:
(a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
(b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
(c) per i 3 mesi successivi al parto;
(d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
Ferma restando la durata complessiva dei periodi di astensione obbligatoria dal lavoro indicati alle lett. a), b) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del SSN o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
[…]

Art. 28 - Riposi orari per assistenza al bambino.
L'Istituto deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata. Tale disposizione si applica anche nel caso di adozione e di affidamento.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui ai precedenti commi hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'Istituto.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]

Art. 29 - Trattamento economico.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge vigenti.

Titolo XIX - Telelavoro
Art. 56 - Diritti sindacali.

Ai lavoratori che espletino telelavoro viene riconosciuto il diritto di accesso all'attività sindacale che si svolge nella struttura lavorativa, tramite l'istituzione di una bacheca elettronica, o altro sistema di connessione del datore di lavoro.
Tale diritto è finalizzato a consentire ai telelavoratori di accedere alle informazioni di interesse sindacale e lavorativo, ivi compresi i dibattiti di natura sindacale in corso nella struttura lavorativa.
L'ammontare delle ore di assemblea non sarà inferiore a quanto definito dal vigente CCNL.

Art. 57 - Organizzazione della struttura lavorativa.
Le parti si danno atto che il telelavoro, nella configurazione prospettata, rappresenta una mera modifica del luogo di adempimento della prestazione lavorativa, non incidendo sull'inserimento del lavoratore nella organizzazione della struttura lavorativa e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.

Art. 59 - Diritti di informazione.
Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa, a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa.
[…]
Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacale, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia, potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

Art. 60 - Postazioni di lavoro.
Il datore di lavoro provvede all'installazione - in comodato d'uso ex art. 1803 CC e ss., salvo diversa pattuizione - di una postazione di telelavoro idonea alle esigenze dell'attività lavorativa.
La scelta e l'acquisizione dell'attrezzatura sono di competenza del datore di lavoro.
Le spese connesse all'installazione e gestione della postazione di telelavoro presso il domicilio del lavoratore sono a carico dell'azienda.
[…]

Art. 62 - Misure di protezione e prevenzione.
In ottemperanza a quanto previsto dal D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche e integrazioni dell'Accordo interconfederale sulla sicurezza dei luoghi di lavoro 18.11.96, saranno consentite, previa richiesta, visite da parte del responsabile del Servizio di prevenzione e protezione della struttura lavorativa e da parte del delegato alla sicurezza per verificare la corretta applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza, relativamente alla postazione di lavoro e delle attrezzature tecniche ad essa collegate.
Ciascun addetto al telelavoro è tenuto ad utilizzare con diligenza la postazione di lavoro nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, a non manomettere gli impianti e a non consentire ad altri l'utilizzo degli stessi.
In ogni caso, ai sensi dell'art. 5, D.lgs. n. 626/94, ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone in prossimità del suo spazio lavorativo, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni relative ai mezzi e agli strumenti di lavoro utilizzati.
Il datore di lavoro è sollevato da ogni responsabilità qualora il lavoratore non si attenga alle suddette disposizioni. Il datore di lavoro procederà alla stipula di una apposita convenzione per l'assicurazione dei locali in cui si svolge la prestazione di telelavoro, nonché della persona e di terzi che fisicamente vi accedono.
In caso di telelavoro con postazione fissa è previsto che sia installato un personal computer con video fisso o comunque con monitor a matrice attiva.
I lavoratori dovranno essere informati sul corretto uso degli strumenti, in particolare - alla luce del D.lgs. n. 626/94 - circa le pause necessarie da parte di chi utilizza videoterminali.

Art. 63 - Infortunio.
Le parti convengono di svolgere un'azione congiunta nei confronti dell'Inail e delle istituzioni preposte ai fini di esaminare e definire le conseguenze derivanti dallo svolgimento del telelavoro nei locali domestici.

Titolo XXIV - Diritti sindacali
Art. 70 - Diritti sindacali.
Per quanto riguarda i diritti sindacali si fa riferimento alle apposite norme stabilite dalla legge 20.5.70 n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività nei luoghi di lavoro e norme di collocamento".

Titolo XXV - Norme generali
Art. 71 - Rinvio alle norme generali.

Per quanto non previsto nel presente contratto valgono le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali sulla disciplina di rapporto di lavoro, nonché di previdenza e di assistenza sociale.