Tipologia: CCNL
Data firma: 9 novembre 2006
Validità: 01.01.2004 - 31.12.2007
Parti: OO.AA. e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti-Uil
Settori: Trasporti, Logistica
Fonte: CNEL

Sommario:

Indice generale
Verbale di accordo
Parte comune
Premessa
• Dichiarazione congiunta associazioni cooperative/organizzazioni sindacali.
• Dichiarazione congiunta associazioni artigiane/organizzazioni sindacali.
▪ Premessa.
▪ Diritti e agibilità sindacali.
▪ Sistema contrattuale.
▪ Accordi di forfettizzazione.
▪ Rappresentante per la sicurezza (RLS).
Capitolo I - Relazioni industriali
• Livello nazionale.
• Livello regionale.
• Ambito aziendale.
• Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali.
• Commissione nazionale per le pari opportunità.
• Servizi essenziali da garantire.
• Prestazioni da garantire nell'ambito della sicurezza delle persone e degli impianti
Capitolo II - Disposizioni generali
Art. 1 - Decorrenza e durata
Art. 2 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto
Art. 3 - Sostituzione degli usi
Art. 4 - Assunzione
Art. 5 - Periodo di prova
Art. 6 - Classificazione del personale
Art. 7 - Mutamento di mansioni
Art. 8 - Cumulo di mansioni
Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante
• Deroghe.
Art. 10 - Riposo settimanale
Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante
• Accordi collettivi territoriali
▪ 1) Accordo-quadro territoriale.
▪ 2) Accordi per servizi omogenei e/o per bacini di traffico.
Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue
Art. 11 ter - Clausola compromissoria
Art. 12 - Festività abolite
Art. 13 - Indennità di cassa e maneggio denaro
Art. 14 - Indennità di lavoro notturno
Art. 15 - Aumenti periodici di anzianità
Art. 16 - Tredicesima mensilità
Art. 17 - Quattordicesima mensilità
Art. 18 - Assenze, permessi e congedo matrimoniale
Art. 19 - Permessi per gravi e documentati motivi familiari
Art. 20 - Diritto allo studio/formazione continua
Art. 21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi
Art. 22 - Ferie
Art. 23 - Tutela dei disabili
Art. 24 - Tutela etilisti
Art. 25 - Servizio militare
Art. 26 - Indennità varie e alloggio al personale
• Indennità di uso mezzo di trasporto.
• Indennità zona malarica.
• Indennità di alta montagna.
• Indennità di lontananza dai centri abitati.
• Alloggio al personale.
Art. 27 - Volontariato e permessi ai volontari di protezione civile
Art. 28 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta
Art. 29 - Ritiro patente/carta conducente
Art. 30 - Piccola manutenzione e pulizia macchine
Art. 31 - Trasferimenti
Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti
• A) Diritti e doveri del lavoratore.
• B) Provvedimenti disciplinari.
• C) Licenziamenti.
Art. 33 - Indumenti di lavoro
Art. 34 - Trattamento di fine rapporto
Art. 35 - Previdenza complementare
Art. 36 - Cessazione del rapporto di lavoro e liquidazione
Art. 37 - Cessione, trasformazione e cessazione dell'azienda
Art. 38 - Secondo livello di contrattazione
Art. 39 - Controversie
Art. 40 - Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori
Art. 41 - Diritti sindacali
Parte I Imprese con più di 15 dipendenti.
• Cariche sindacali - Permessi e aspettative.
• Diritto di affissione.
• Assemblea.
Parte II Imprese fino a 15 dipendenti.
• Assemblea e delegato di impresa.
Parte III Contributi sindacali.
Art. 42 - Appalto
Art. 42 bis - Cambi di appalto
Art. 43 - Rappresentante per la sicurezza
Art. 44 - Distacco
Art. 45 - Molestie sessuali
Art. 46 - Mobbing
Art. 47 - Trasporti speciali
• Minimi tabellari
• Aumenti salariali.
• Accordo di rinnovo 29 gennaio 2005.
▪ Una tantum
• Accordo di rinnovo 23 giugno 2005.
• Accordo di rinnovo 22 settembre 2005.
Capitolo III - Mercato del lavoro
• Premessa.
• Dichiarazione congiunta premessa all'art. 48.
Art. 48 - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 49 - Contratto a tempo parziale
Art. 50 - Apprendistato professionalizzante
• Profili formativi
Art. 51 - Contratto di inserimento/reinserimento
Art. 52 - Lavoro somministrato
Parte speciale
Sezione I - CCNL Trasporto merci

Art. 1 - Flessibilità
• Deroghe.
Art. 2 - Giorni festivi
Art. 3 - Retribuzione
Art. 4 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali
Art. 5 - Lavoro straordinario e banca ore
• Banca ore
Art. 6 - Rimborso spese - Indennità equivalenti
Art. 7 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza
• A) Malattia.
• B) Infortunio sul lavoro.
▪ Disposizioni normative.
• C) Malattie professionali
• D) Malattia e infortunio sul lavoro.
▪ Disposizioni normative ed economiche comuni.
▪ Disposizioni economiche comuni.
• E) Cure termali.
• F) Tossicodipendenza.
Art. 8 - Tutela della maternità
Art. 9 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Art. 10 - Composizione delle RSU
Art. 11 - Previdenza
Sezione II - CCNL Assologistica
Art. 1 - Rappresentanze sindacali unitarie
Art. 2 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 2 bis - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità
Art. 3 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo
Art. 4 - Giorni festivi
Art. 5 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia
Art. 6 - Retribuzione: corresponsione e divisori
Art. 7 - Elementi della retribuzione
Art. 8 - Mense aziendali/Indennità di mensa
Art. 9 - Indennità di reperibilità
Art. 10 - Trattamento di malattia e infortunio
Art. 11 - Aspettativa
Art. 12 - Tutela tossicodipendenti e loro familiari
Art. 13 - Trattamento di missione e trasferta
Art. 14 - Rimborso spese per rinnovo porto d'armi
Art. 15 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni
Allegati
Linee guida per la forfettizzazione dello straordinario e della indennità di trasferta
Regolamento di conciliazione e arbitrato
Quota contribuzione 'una tantum' per rinnovo CCNL
Ex Fondo di previdenza impiegati magazzini generali (CCNL Assologistica)
Precedente normativa sugli scatti di anzianità (CCNL Assologistica)
Precedente normativa sulla indennità di anzianità (CCNL Assologistica)

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Logistica, trasporto merci e spedizione 29 gennaio 2005 che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai Centri di distribuzione e Centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali ed aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.

Verbale di accordo
In applicazione dell'ipotesi di accordo 29.1.05 e successive integrazioni, addì 9 novembre 2006 in Roma tra Associazione Italiana Traslocatori Internazionali (Aiti) […], Associazione Nazionale Corrieri Espressi (Assoespressi) […], Associazione Italiana Imprese di Logistica, Magazzini Generali e Frigoriferi, Terminal Operators Portuali, Interportuali ed Aeroportuali (Assologistica) […], Federazione Nazionale delle Imprese di Spedizioni Internazionali (Fedespedi) […], Federazione Italiana Trasportatori (Fedit) […], Federazione Italiana Spedizionieri Industriali (Fisi) […], assistite dalla Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica (Confetra) […], Associazione Italiana Trasporti Eccezionali (Aite) […], Associazione Imprese Smaltimento Stoccaggio Trasporto Rifiuti (Asstri) […], Federazione Autotrasportatori Italiani (Fai) […], Federazione Traslocatori Italiani (Federtraslochi) […], Federazione della Logistica (Federlogistica) […], Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali L. (Fiap/L) […], Unione Imprese Trasporti Automobilistici (Unitai) [...], assistite dalla Confederazione Trasporto, Spedizione e Logistica (Conftrasporto) […], Associazione Generale Cooperative Italiane - Produzione e Servizi di Lavoro (Agci) […] con l'assistenza di Agci […], Associazione Nazionale Cooperative Servizi e Turismo (Ancst/Legacoop) […] assistiti da […] Responsabile Relazioni industriali di Legacoop, Associazione Nazionale Imprese Trasporti Automobilistici (Anita) […], Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane (Claai) […], Confartigianato Trasporti […] e con l'assistenza della Confederazione Generale Italiana dell'Artigianato (Confartigianato Imprese) […], Associazione Italiana Trasportatori conto terzi di Rifiuti (Ecotras), Federlavoro e Servizi-Confcooperative […] e assistiti dal Responsabile delle Relazioni industriali di Confcooperative […], Federazione Italiana Autotrasportatori Professionali (Fiap/M) […], Sindacato Nazionale Autotrasportatori Casartigiani (Sna Casartigiani) […] con l'assistenza della Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani (Casartigiani) […], Unione Nazionale Imprese di Trasporto (Fita-Cna) […] e Federazione Italiana Lavoratori Trasporti (Filt-Cgil) […] unitamente a una delegazione di RSA/RSU […], Federazione Italiana Trasporti (Fit-Cisl) […], Uiltrasporti […] è stato sottoscritto il testo unico del CCNL che disciplina il rapporto di lavoro del personale dipendente dalle imprese di spedizione, anche se denominate transitarie e doganali, dalle aziende esercenti l'autotrasporto di merce su strada per conto di terzi, dalle imprese di servizi logistici e ausiliari del trasporto, dalle imprese di trasporto combinato, dalle imprese svolgenti l'attività di commercio elettronico, dalle agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi che esercitano tale attività promiscuamente a quella di spedizione, dalle aziende di magazzini generali, dai terminal, dai depositi, dai Centri di distribuzione e Centri intermodali per conto terzi, dalle aziende produttrici di energia refrigerante, dalle aziende di servizi logistici anche integrati con attività di supporto alla produzione, operanti singolarmente oppure all'interno di infrastrutture interportuali, autoportuali, portuali e aeroportuali, con la sola esclusione delle imprese destinatarie del CCNL dei lavoratori dei porti.

CCNL Logistica, trasporto merci e spedizione
Le Parti hanno inteso con il presente rinnovo dei CCNL autotrasporto merci- spedizioni e CCNL Assologistica dare vita al contratto unico della logistica, trasporto merci e spedizione. A tal fine la struttura del nuovo CCNL è composta da una parte Generale Comune e da una parte Speciale divisa in 2 sezioni. Le Parti si impegnano, in sede del prossimo rinnovo contrattuale, ad unificare tutti gli articoli che non rappresentino specificità settoriali.
[…]

Parte Comune
Rappresentante per la sicurezza (RLS).
In materia di RLS trova applicazione l'Accordo sottoscritto il 3.9.96 tra le Confederazioni artigiane e quelle sindacali dei lavoratori e le relative intese attuative regionali.

Capitolo I - Relazioni industriali
Livello nazionale.

Di norma annualmente, entro l'ultimo trimestre, le associazioni nazionali imprenditoriali, nel corso di appositi incontri in sede nazionale, porteranno a conoscenza di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti:
- i programmi inerenti le prospettive del settore;
- le previsioni degli investimenti complessivi, con eventuale articolazione per i trasporti specialistici più significativi e/o per aree geografiche;
- in riferimento agli investimenti complessivi, l'entità globale dei contributi a fondo perduto o dei finanziamenti a tasso agevolato dello Stato e degli Enti locali nel quadro di apposite leggi;
- i mutamenti causati alle strutture aziendali dalle trasformazioni tecniche e sociali, nonché i programmi di innovazione previsti;
- l'aggiornamento di dati organici sulla struttura del settore, nonché quelli relativi alla produttività nelle sue varie componenti, allo scopo di salvaguardarne le capacità competitive nell'ambito dell'integrazione economica;
- i dati globali occupazionali riferiti ai settori e le informazioni/ previsioni circa le ripercussioni sull'occupazione dei lavoratori subordinati, le condizioni di impiego e di rapporto di lavoro a loro volta articolati per le diverse fasce di età e sesso, nonché le condizioni per il mantenimento e lo sviluppo nel settore delle professionalità esistenti;
- i dati, distinti per settore relativi alla quantificazione e qualificazione del lavoro appaltato/esternalizzato o terziarizzato.

A tal fine le Parti convengono:
a) ciascuna delle Parti, qualora si ravvisasse la necessità di un incontro, invierà le proprie richieste per iscritto. Nella lettera di richiesta si dovranno indicare con chiarezza le questioni da affrontare, anche mediante note esplicative, in modo tale da conoscere preventivamente le motivazioni a sostegno della richiesta.
b) La parte ricevente si impegna a rispondere e fissare una prima riunione in periodo di non oltre 15 giorni dalla richiesta.

Livello regionale.
Di norma annualmente su iniziativa di una delle Parti potranno essere richiesti incontri nel corso dei quali verranno forniti ed esaminati elementi conoscitivi globali sui processi di riorganizzazione della attività sul territorio regionale e sugli investimenti con riferimento alle innovazioni tecnologiche, alle riconversioni, all'andamento occupazionale e alla mobilità, ai programmi di formazione e riqualificazione professionale, all'andamento dell'occupazione giovanile.
In presenza di iniziative di rilevanza generale per il settore in ambito regionale saranno tenuti incontri su richiesta di una delle Parti.

Ambito aziendale.
Le Parti concordano di sviluppare e migliorare l'attuale sistema di relazioni sindacali riaffermando, nei ruoli distinti, attraverso le reciproche autonomie e responsabilità, la capacità di cogliere le modifiche di carattere strutturali in atto nel settore. Tutto ciò nella comune finalità di affermazione dei principi della valorizzazione della prestazione e della formazione e riqualificazione delle risorse umane. In tale contesto le relazioni sindacali devono strutturarsi attraverso momenti di confronto predefiniti tra le Parti con appositi calendari annuali e con tempistiche e procedure del confronto definite contrattualmente.

In questo senso le Parti convengono quanto segue.
Le aziende con più di 150 dipendenti, calcolati su base annuale come media, forniranno ogni anno in appositi incontri le informazioni alle RSA/RSU, unitamente alle Organizzazioni sindacali territoriali, riguardanti i seguenti argomenti:
(1) andamento produttivo e piani di sviluppo aziendali;
(2) politica degli investimenti, preventiva e consuntiva, con l'eventuale specifica della fruizione di forme di incentivazione da parte statale o regionale;
(3) andamento occupazionale in relazione a nuova organizzazione del lavoro riguardante introduzione di nuove tecnologie e sistemi informatici;
(4) organizzazione del lavoro;
(5) applicazione della normativa sulla sicurezza (D.lgs. n. 626/94 e successive modifiche);
(6) applicazione della legge sulle pari opportunità (legge n. 125/91 e successive modifiche);
(7) numero degli addetti, distinti per tipologia di contratto (a tempo pieno o parziale), per sesso, età e livelli professionali, anche per filiali o sedi decentrate ove presenti;
(8) rapporti di lavoro atipici;
(9) informazione, anche per singoli reparti e/o filiali, in merito agli orari straordinari effettuati e ai regimi di orario flessibile;
(10) inquadramenti professionali;
(11) contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei 12 mesi precedenti.
Per le aziende o gruppi industriali articolati con più unità produttive dislocate in più zone sul territorio nazionale, che hanno in organico più di 150 dipendenti, di media calcolati su base annua, le informazioni saranno date in sede nazionale con i medesimi criteri.
Per le imprese con meno di 150 dipendenti saranno date ogni anno informazioni sulle materie suddette in forma aggregata in sede territoriale, ovvero in occasione della contrattazione di 2° livello e dei suoi aggiornamenti.
A livello aziendale con le RSU/RSA si procederà con cadenza annuale ad una valutazione circa le modalità di funzionamento della Banca ore, anche in relazione alla fase di avvio del nuovo istituto, con particolare riferimento ai dati consuntivi concernenti sia il lavoro straordinario sia la fruizione dei permessi contrattuali.

Costituzione dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali.
Le Parti convengono di costituire l'Osservatorio nazionale permanente e Osservatori regionali allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione di problemi economici e sociali del settore e ad orientare l'azione dei propri rappresentati secondo l'esperienza maturata e nella consapevolezza della importanza dello sviluppo di relazioni industriali di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Gli Osservatori hanno il compito di analizzare e valutare le questioni che possono essere rilevanti per l'attività complessiva del settore, al fine di consentire di individuare tempestivamente le occasioni di sviluppo dell'attività, determinandone le condizioni, e di accertare le motivazioni che causano difficoltà allo sviluppo per poterle superare, in tutte le forme possibili.

In particolare saranno oggetto di studio e anche di ricerche specifiche, le seguenti materie:
- l'andamento dell'occupazione complessiva dell'intero settore, l'andamento dell'occupazione femminile con le relative possibili azioni positive dirette ad assicurare le condizioni di pari opportunità, di cui alle leggi nn. 903/77 e 125/91 e successive modificazioni;
- i problemi connessi all'ambiente di lavoro e alla sicurezza in relazione a tutte le fasi del processo logistico e di trasporto;
- la determinazione dei criteri per portare a conoscenza delle imprese e delle RSA/RSU eventuali nuove figure di attività professionale dei lavoratori per meglio interpretare e applicare in modo funzionale la disciplina contrattuale;
- lo studio di nuove possibili forme di organizzazione del lavoro nelle imprese per migliorare la professionalità e la formazione dei lavoratori;
- la promozione della partecipazione delle Associazioni nazionali e delle Organizzazioni sindacali alle attività delle istituzioni europee e delle Organizzazioni territoriali e sindacali degli altri Paesi;
- la raccolta degli elementi per valutare le materie degli orari di lavoro, della formazione e della sicurezza e dell'ambiente di lavoro.
Gli Osservatori territoriali potranno essere costituiti indipendentemente dalla costituzione dell'Osservatorio nazionale ad iniziativa delle associazioni firmatarie il presente CCNL territorialmente competenti con il compito di svolgere, con esclusivo riferimento alla realtà locale, le stesse attività di analisi e valutazione per le materie indicate per l'Osservatorio nazionale.
Gli Osservatori territoriali una volta costituiti definiranno al proprio interno una apposita sezione in relazione alle tematiche della sicurezza del lavoro.
Gli Osservatori definiscono i propri programmi di lavoro impiegando le risorse esistenti nelle strutture delle Organizzazioni stipulanti il presente CCNL e potranno avvalersi di collaborazioni specializzate per particolari programmi di ricerca, previe decisioni assunte di volta in volta.
Gli Osservatori trasmettono alle parti stipulanti il programma e il rapporto circa la loro attività annuale, nonché gli studi e le ricerche compiuti e possono promuovere incontri e manifestazioni pubbliche.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità dai componenti gli Osservatori possono produrre effetti impegnando le Parti interessate.
Gli Osservatori hanno sede presso una delle associazioni imprenditoriali che fornirà i servizi di segreteria. La data delle convocazioni è fissata d'accordo fra i rappresentanti delle Parti e comunque non oltre i 15 giorni dalla presentazione della richiesta di una delle due Parti che costituiscono l'Osservatorio.
Le modalità di finanziamento degli Osservatori territoriali potranno formare oggetto di confronto nell'ambito della contrattazione a livello territoriale.

Commissione nazionale per le pari opportunità.
Le Parti, nel confermare la comune volontà di valorizzare le risorse del lavoro femminile e di promuovere comportamenti coerenti con i principi di parità e di pari opportunità fra donne e uomini nel lavoro, costituiranno la "Commissione paritetica per le pari opportunità" formata fino ad un massimo di 6 rappresentanti per ciascuna delle due parti stipulanti designati, rispettivamente, dalle Associazioni nazionali imprenditoriali e dalle Segreterie nazionali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uiltrasporti, con lo scopo di svolgere attività di studio, ricerca e promozione sui principi di parità di cui alla legge 9.12.77 n. 903 e legge 10.4.91 n. 125 e successive modifiche, e di individuare gli eventuali ostacoli che non consentono una effettiva parità di opportunità tra donne e uomini nel lavoro, nonché le modalità per un loro superamento.
[…]
La Commissione ha il compito di:
[…]
(e) proporre iniziative dirette a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
La Commissione, presieduta a turno da un rappresentante di una delle due Parti, si riunirà di norma ogni 4 mesi e invierà periodicamente, e comunque almeno 1 volta l'anno, alle parti stipulanti un rapporto sulla attività svolta. Essa si potrà avvalere, per lo sviluppo dei propri compiti, del contributo di esperti/e nominati di comune accordo.
Soltanto gli atti approvati all'unanimità possono produrre effetti, impegnando le parti interessate.
Sei mesi prima della scadenza del contratto la Commissione esaurirà il proprio compito presentando alle parti stipulanti un rapporto conclusivo completo del materiale raccolto, degli elaborati e delle esperienze realizzate nell'arco di attività della Commissione, corredato da eventuali proposte che costituiranno oggetto di esame in occasione del rinnovo del presente contratto.
La Commissione avrà sede presso una delle Associazioni nazionali imprenditoriali, che fornirà i servizi di segreteria.

Prestazioni da garantire nell'ambito della sicurezza delle persone e degli impianti:
(a) custodia;
(b) funzionalità e controllo centrali frigorifere, sala macchine, container frigoriferi;
(c) funzionalità e controllo impianti di riciclo, refrigerazione silos;
(d) controllo merci pericolose e/o deperibili.
Dette prestazioni riguardano esclusivamente la funzionalità e sicurezza degli impianti.
A livello aziendale le RSA/RSU o, ove assenti, il sindacato territorialmente competente, indicherà il numero delle unità di lavoratori presenti al fine di garantire quanto sopra.

Capitolo II - Disposizioni generali
Art. 4 - Assunzione.

[…]
4) Prima dell'assunzione le aziende possono, per mezzo delle strutture pubbliche e a proprie spese, sottoporre il lavoratore a visita medica nel rispetto della normativa sulla privacy.
5) È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

Art. 6 Classificazione del personale.
1) Con l'Accordo di rinnovo 23.5.06 le Parti hanno condiviso, nell'ottica di procedere alla novazione contrattuale che ha portato al varo del CCNL della Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, di unificare le classificazioni esistenti nei diversi CCNL che regolavano il settore senza riflessi di natura inquadramentale.
2) Analizzate le evoluzioni del settore e le modifiche organizzative intervenute, le Parti convengono di costituire una Commissione paritetica composta da 12 componenti di parte datoriale e 12 di parte sindacale che, entro il 31.12.07, sviluppi un nuovo sistema classificatorio che dovrà entrare in vigore con il rinnovo della parte normativa del presente CCNL.
3) Nella fase transitoria per i profili professionali evidenziati da specifica area di provenienza troverà applicazione il profilo del CCNL richiamato.
4) Nel caso insorgano ulteriori controversie sul corretto profilo professionale, le Parti, nel dirimerla, prenderanno a riferimento il CCNL di provenienza.
[…]

Art. 7 - Mutamento di mansioni.
[…]
4) In caso di trasferimento collettivo non temporaneo l'azienda fornirà preventiva comunicazione scritta alle RSA/RSU. Queste ultime potranno richiedere per iscritto, entro 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, un incontro con l'azienda allo scopo di esperire al riguardo un esame congiunto.
5) L'esame di cui al comma precedente dovrà essere effettuato entro e non oltre 5 giorni dalla richiesta scritta delle RSA.
6) L'azienda comunque non darà corso al provvedimento prima che siano trascorsi i termini predetti.

Art. 9 - Orario di lavoro per il personale non viaggiante.
1) La durata dell'orario di lavoro è di norma 39 ore settimanali con un massimo di 8 ore giornaliere, ripartite fra il lunedì e il venerdì.
L'orario di lavoro potrà altresì essere distribuito fra martedì e sabato salvo quanto previsto dai successivi commi e dalle deroghe in calce al presente articolo.
2) La distribuzione dell'orario normale di lavoro, l'inizio e il termine della giornata lavorativa costituiscono oggetto di esame preventivo tra le Parti.
3) L'orario di lavoro potrà essere distribuito, per le imprese legate alla attività di logistica nonché per quelle che svolgono le attività di cui al D.lgs. n. 261/99, in base a quanto previsto dal comma 5), da lunedì a sabato. I sabati lavorativi dovranno essere contenuti, di norma, in 26 annui; la prestazione minima del sabato non potrà essere inferiore a 4 ore, mentre il restante orario sarà distribuito in maniera uniforme nelle restanti giornate. Le ore di lavoro prestate al sabato saranno retribuite con la maggiorazione del 18%.
4) L'orario di lavoro potrà essere distribuito, in caso di prestazione su 5 giorni, anche in maniera non omogenea nell'arco della settimana, in base a quanto previsto dal comma 5), fermo restando il minimo di 6 e il massimo di 9 ore giornaliere ordinarie. La distribuzione ha carattere strutturale e sarà modificabile solo in presenza di nuovo accordo.
5) L'esistenza delle esigenze organizzative per ripartire l'orario di lavoro su 6 giornate e la distribuzione dello stesso in maniera non omogenea nell'arco della settimana saranno oggetto di accordo tra azienda e le RSU/RSA, le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, le Organizzazioni sindacali nazionali.
[…]
8) Durante la giornata il lavoratore, anche in relazione all'organizzazione del lavoro aziendale, per la consumazione del pasto ha diritto a una pausa non retribuita da un minimo di 30 minuti ad un massimo di 120 minuti.
Eventuali specifiche esigenze produttive saranno oggetto di esame a livello aziendale e/o territoriale e potranno comportare l'estensione della pausa sino ad un massimo di 180 minuti fermo restando il pagamento, a titolo di orario disagiato, di una maggiorazione pari al 10% della retribuzione oraria per il periodo di maggior estensione della pausa, ovvero mensilmente saranno maturate 2 ore di permesso retribuito; l'alternativa è in relazione alle esigenze aziendali, previa verifica delle modalità applicative con le RSU, il delegato d'impresa, le Organizzazioni sindacali territoriali. Nella definizione della pausa si dovrà comunque tenere conto della localizzazione dell'unità produttiva e della situazione dei trasporti pubblici.
9) Gli addetti all'uso di attrezzature munite di videoterminali e dei 'call center' saranno adibiti all'uso dei medesimi in conformità alle normative di cui al D.lgs. n. 626/94.
10) L'eventuale istituzione di turni continuativi di lavoro e/o orari sfalsati della durata di 8 ore giornaliere, nonché l'eventuale distribuzione dell'orario di lavoro in modo non uniforme per i diversi reparti produttivi dovrà essere concordata tra le Parti.
11) Si intendono per orari sfalsati quelli che hanno inizio almeno 2 ore prima o dopo l'inizio dell'orario normale di lavoro fissato ai sensi del comma 2).
12) L'istituzione di detti turni e/o orari sfalsati è finalizzata alla contrazione delle prestazioni straordinarie.
Per i lavoratori qualificati notturni ai sensi dell'art. 1, D.lgs. 8.4.03 n. 66, nonché per i lavoratori operanti in turni continui avvicendati sulle 24 ore, per ciascun turno notturno di 8 ore l'orario di lavoro verrà ridotto di 15 minuti.
Ai lavoratori che effettuano turni continuativi e/o sfalsati con orario continuato, ferma restando la durata dell'orario settimanale, viene accordata per ciascun turno di 8 ore una pausa retribuita di 30 minuti, il cui utilizzo sarà definito di intesa tra le Parti.
13) Nel fissare i turni di lavoro e di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, si curerà che gli stessi, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite fra il personale stesso, garantendo a ciascuno, oltre al riposo giornaliero, 24 ore di ininterrotto riposo per settimana.
14) Nel caso di lavoro a turno il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo, sostituzione che dovrà comunque avvenire entro un tempo massimo di 2 ore.
15) Per il solo personale di magazzino e/o ribalta, fermo restando la durata dell'orario contrattuale e l'intervallo di cui al precedente comma 8), potrà essere anticipato o posticipato l'inizio dell'attività lavorativa per un massimo di 2 ore giornaliere, previo accordo con le RSU.
In ogni caso la diversa distribuzione dell'orario di lavoro non potrà essere richiesta per più di 6 settimane nell'arco dell'anno.
[…]
20) Per il personale addetto alla filiera logistica dell''e-Commerce' (e-Fulfilment), assunto a partire dall'1.7.00, l'orario di lavoro settimanale, calcolato come media nell'arco di 4 mesi, è stabilito in 38 ore dal lunedì al sabato con un minimo di 30 e un massimo di 48 ore settimanali; la prestazione ordinaria giornaliera non potrà essere inferiore alle 5 ore e non superiore alle 10 ore, ferme restando le normative di legge inerenti le pause. Per prestazioni superiori alle 8 ore sarà concessa una pausa retribuita di mezzora. Tra ciascuna prestazione settimanale e un'altra sarà garantito, ogni 2 settimane, un periodo di riposo continuativo di almeno 2 giornate. Resta inteso che si è in presenza di orario multiperiodale, formalmente determinato, solo allorquando l'imprenditore ha programmato il predetto orario e lo ha formalizzato con le modalità di cui all'art. 12, RD 10.9.23 n. 1955 e alle normative di legge in vigore. Non si farà luogo al pagamento di alcuna maggiorazione per le ore lavorate di sabato; restano ferme le maggiorazioni per il lavoro prestato di notte ai sensi degli artt. 4 e 3, rispettivamente della sezione I e II, parte Speciale; restano ferme le maggiorazioni di cui agli artt. 5 e 3, rispettivamente della sezione I e II, parte Speciale per il lavoro straordinario; i permessi di cui al comma 16) del presente articolo sono ridotti a 20 ore in ragione di anno di servizio o frazione di esso.
[…]

Deroghe.
a) Il solo personale esterno che svolge stabilmente ed esclusivamente la propria attività nel settore dei traffici degli ortofrutticoli e dei generi deperibili, operando fisicamente presso gli scali ferroviari e/o le dogane, fermo restando la durata dell'orario normale di cui al presente articolo, è escluso dalla ripartizione in 5 giornate. Conseguentemente per il personale stesso non si farà luogo al pagamento della maggiorazione del 50% per le ore lavorate di sabato.
b) Per il personale addetto ai traslochi la durata normale di lavoro potrà essere ripartita in 5 giornate da martedì a sabato, restando inteso che tutte le norme del presente contratto, relative alla giornata del sabato, varranno integralmente per la giornata di lunedì.
c) Per i dipendenti di aziende produttrici di energia refrigerante e di ghiaccio, l'orario contrattuale di 39 ore settimanali sarà distribuito, normalmente, su 6 giorni settimanali, fatta salva comunque, previa comunicazione preventiva alle RSU/RSA, l'eventuale distribuzione su 5 giorni.
d) Per i magazzini portuali, magazzini interni con dogana, sezione doganale, ufficio doganale, magazzini raccordati, terminal containers, magazzini e Centri logistici e per le aziende o loro comparti omogenei che presentassero particolari necessità operative, la prestazione ordinaria giornaliera può essere compresa in un arco temporale di 10 ore decorrenti da inizio prestazione comprensive della pausa pasto, la cui fruizione deve essere comunque effettiva. L'attuazione di quanto sopra sarà oggetto di un esame congiunto tra azienda e RSU/RSA o strutture territoriali.
[…]

Art. 10 - Riposo settimanale.
1) Il riposo settimanale cadrà di domenica salvo le eccezioni di legge.
2) Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo, salva l'applicazione delle maggiorazioni per lavoro notturno o straordinario, mentre sarà considerato festivo, a tutti gli effetti, il giorno fissato per il riposo compensativo.
3) In caso di modificazioni dei turni di riposo il lavoratore sarà preavvisato entro il 3° giorno precedente a quello fissato per il riposo stesso, con diritto, in difetto - per il giorno in cui avrebbe dovuto avere il riposo - a una maggiorazione del 40%.

Art. 11 - Orario di lavoro per il personale viaggiante.
1) Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 11 bis relativo ai lavoratori addetti a mansioni discontinue, per il personale viaggiante, il cui tempo di prestazione coincide con quello di lavoro effettivo, senza i tempi di disponibilità tipici della prestazione discontinua, l'orario di lavoro settimanale è stabilito in 39 ore, a decorrere dall'1.7.00, come previsto dall'articolo relativo al personale non viaggiante.
2) Le norme previste dal Regolamento UE n. 561/06 del 15.3.06 devono essere integralmente osservate, senza eccezione alcuna, dal datore di lavoro e dal lavoratore.
[…]

Art. 11 bis - Orario di lavoro e modalità di prestazione del personale viaggiante impiegato in mansioni discontinue.
1) In deroga a quanto previsto dall'art. 11, punto 1), il limite di orario ordinario di lavoro è di 47 ore settimanali per il personale viaggiante inquadrato nel livello 3S, il cui tempo di lavoro effettivo non coincide con i tempi di presenza a disposizione in ragione di oggettivi vincoli di organizzazione derivanti dalla tipologia dei trasporti, in genere di carattere extraurbano, che comportino assenze giornaliere continuate per le quali spetti l'indennità di trasferta di cui all'art. 6, sezione I, parte Speciale, per i quali vengono utilizzati automezzi che rientrano nel campo di applicazione dei Regolamenti UE nn. 3821/85 e 561/06 e la cui attività rientri in quella definita al successivo comma 2). Il limite massimo di prestazione per gli autisti di cui al presente articolo è di 250 ore mensili.
[…]

Art. 21 - Interruzioni, sospensioni di lavoro e recuperi.
[…]
4) È ammesso il recupero a salario normale delle ore perdute per le cause di cui ai commi precedenti e per le interruzioni di lavoro concordate fra le Parti, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno oltre l'orario normale e in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le 2 quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 23 - Tutela dei disabili.
[…]
6) La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi retribuiti di cui ai commi 2) e 3), e ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
[…]

Art. 26 - Indennità varie e alloggio al personale.
Indennità zona malarica.

Il lavoratore in zona malarica, riconosciuta tale dalle Autorità sanitarie competenti, ha diritto a un'indennità di rischio, la cui entità deve essere concordata dalle Organizzazioni sindacali territoriali competenti.

Indennità di alta montagna.
Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori dalla loro normale sede di lavoro in località di alta montagna l'azienda corrisponderà una equa indennità da concordarsi fra le Associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 28 - Responsabilità dell'autista e del personale di scorta.

1) L'autista non deve essere comandato né destinato ad effettuare operazioni di facchinaggio. Fermo restando quanto sopra, l'autista deve collaborare a che le operazioni di carico e scarico dell'automezzo affidatogli siano tecnicamente effettuate.
2) L'autista è responsabile del veicolo affidatogli […]
Agli effetti della responsabilità del lavoratore è rilevante l'osservanza delle norme sulla sicurezza della circolazione fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di garantire le condizioni di piena efficienza dei veicoli. A tale scopo il lavoratore è tenuto a comunicare tempestivamente difetti e anomalie da lui riscontrate.
[…]
3) L'autista è inoltre responsabile per le contravvenzioni a lui imputabili per negligenza.
[…]
5) A scanso di ogni responsabilità il conducente, prima di iniziare il servizio, deve in ogni caso assicurarsi che il veicolo stesso sia in perfetto stato di funzionamento, che non manchi del necessario e in caso contrario deve darne immediatamente avviso all'azienda, la quale ha l'obbligo di predisporre le condizioni affinché tali verifiche possano essere effettuate.
6) Prima di interrompere il servizio per i periodi di riposo il conducente deve mettere in opera tutte le strumentazioni fornite dall'azienda e adottare tutte le misure necessarie per prevenire furti e danni al veicolo e alle merci.
[…]

Norma transitoria CCNL Assologistica.
La previsione di cui al comma 1) non trova applicazione agli autisti ex livello 5 provenienti dal CCNL Assologistica.

Art. 30 - Piccola manutenzione e pulizia macchine.
1) Il conducente deve curare la piccola manutenzione del veicolo intesa questa a conservare lo stesso in buono stato di funzionamento e nella dovuta pulizia. Dette operazioni rientrano nell'orario normale di lavoro.
Qualora siano effettuate oltre l'orario normale di lavoro saranno considerate come prestazioni straordinarie.
2) Restano ferme le norme di cui sopra per dette mansioni anche se eseguite da altro personale.

Art. 32 - Diritti e doveri del lavoratore - Provvedimenti disciplinari - Licenziamenti.
B) Provvedimenti disciplinari.
1) Le mancanze del lavoratore potranno essere punite con i seguenti provvedimenti disciplinari:
(a) rimprovero verbale;
(b) rimprovero scritto;
(c) multa in misura non superiore a 3 ore di retribuzione da versarsi all'Inps;
(d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo da 1 a 10 giorni.
2) L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando l'entità del danno.
3) A titolo indicativo:
1) il rimprovero verbale o scritto può essere inflitto al lavoratore che commetta durante il lavoro lievi mancanze.
2) Il provvedimento di cui al punto c) potrà essere adottato a carico:
- del lavoratore che si presenti in ritardo al lavoro più volte nello stesso mese, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo […];
- del lavoratore che esegua il lavoro affidatogli con provata negligenza;
- del lavoratore che arrechi danno per incuria al materiale e/o alla merce che deve trasportare, o che comunque abbia in consegna, al veicolo o a terzi oppure non avverta subito l'azienda degli eventuali danni arrecati;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto, salvo i più gravi provvedimenti previsti al numero 3) del presente articolo;
[…]
- del lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda.

3) Il provvedimento di cui al punto d) potrà essere adottato a carico:
[…]
- del lavoratore che si presenti o si trovi in servizio in stato di ubriachezza;
- del conducente che ometta di fare il rapporto al rientro del veicolo per gli incidenti accaduti nel corso del Servizio […];
- del lavoratore che persista a commettere mancanze previste con la multa;
- del lavoratore che sia sorpreso a fumare nei locali di deposito di cotone, seta, legname, iuta, foraggi, merci imballate con paglia o carta, carta e infiammabili in genere.
4) Nei casi non elencati le sanzioni saranno applicate riferendosi per analogia di gravità a quelli elencati.
5) Nel caso di recidività potranno essere applicate le sanzioni di grado immediatamente superiore a quelle applicate per le mancanze precedenti.
[…]

Art. 33 - Indumenti di lavoro.
1) Le aziende, oltre alla fornitura di indumenti e dispositivi individuali previsti dal D.lgs. n. 626/94 e successive modificazioni, forniranno una volta l'anno, a proprie spese, 2 tute o 2 completi di 2 pezzi ciascuno a tutto il personale operaio dipendente, 1 invernale e 1 estivo salvo esigenze particolari.
[…]
3) L'azienda terrà in dotazione impermeabili con relativo copricapo a disposizione di quei lavoratori che siano costretti a svolgere la loro attività sotto la pioggia. I lavoratori sono tenuti a curare la buona conservazione degli indumenti loro affidati.
[…]

Art. 38 - Secondo livello di contrattazione.
1) Il 2° livello di contrattazione, nel rispetto di quanto previsto al comma 3), capitolo "Assetti contrattuali", Protocollo 23.7.93, riguarda materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli già disciplinati dal presente CCNL e verrà pertanto svolto per le materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
[…]

Art. 39 - Controversie.
1) Le controversie individuali, anche se plurime, che sorgessero nello svolgimento del rapporto di lavoro in relazione all'applicazione del presente contratto, qualora non venissero conciliate con la Direzione dell'azienda, tramite le rappresentanze aziendali dei lavoratori, entro 15 giorni verranno sottoposte all'esame delle competenti Organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori le quali dovranno pronunciarsi in merito entro i successivi 30 giorni ferma restando, in caso di disaccordo, la facoltà di esperire l'azione giudiziaria.
2) Le controversie collettive sulla interpretazione del presente contratto saranno esaminate dalle competenti Organizzazioni territoriali e, in caso di mancato accordo, da quelle nazionali.

Art. 40 - Compiti delle rappresentanze aziendali dei lavoratori.
1) Le Parti convengono sulla necessità di incontri tra le Direzioni e le rappresentanze aziendali dei lavoratori per la definizione dei seguenti problemi:
- la distribuzione degli orari di lavoro (CCNL Trasporto merci);
- l'eventuale articolazione dei turni (CCNL Trasporto merci);
- l'inizio e il termine del nastro lavorativo, ferme le condizioni di miglior favore (CCNL Trasporto merci);
- le condizioni ambientali, la prevenzione delle malattie e degli infortuni, in attuazione dell'art. 9 dello Statuto dei lavoratori;
- l'eventuale istituzione e il funzionamento delle mense aziendali e interaziendali;
[…]
- gli indumenti di lavoro, nonché per tutti gli altri problemi specificatamente previsti dal presente contratto o da norme di legge;
- l'inquadramento delle mansioni non esemplificate nella classificazione (CCNL Assologistica);
- la corretta applicazione di quanto previsto dall'articolo sull'orario di lavoro (CCNL Assologistica);
- l'effettuazione di lavoro straordinario oltre i limiti di cui all'art. 3, sezione II, parte Speciale (CCNL Assologistica);
[…]
Nota a verbale.
Le Organizzazioni sindacali hanno comunicato alle Organizzazioni imprenditoriali la loro decisione di procedere, a livello aziendale, alla elezione di Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Nel momento in cui saranno costituite le RSU avranno i compiti, le tutele e le libertà sindacali oggi previste per le RSA e queste ultime decadranno.

Art. 41 - Diritti sindacali.
Parte I Imprese con più di 15 dipendenti.
Diritto di affissione.

1) Presso i posti di lavoro l'impresa collocherà un unico albo per l'affissione di comunicazioni a disposizione delle Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie del presente contratto.
2) Tali comunicazioni, firmate dai responsabili delle Segreterie nazionali, provinciali o territoriali e dai dirigenti delle RSA dovranno riguardare esclusivamente materia sindacale attinente alla regolamentazione del rapporto di lavoro. L'impresa consentirà altresì l'affissione della stampa sindacale periodica regolarmente autorizzata dalle competenti autorità.
[…]

Assemblea.
1) Le assemblee retribuite di cui all'art. 20, legge n. 300 del 20.5.70, potranno essere convocate con un preavviso di almeno 24 ore, salvo casi di gravissima ed estrema urgenza, dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL e/o dalle RSU/RSA nei limiti di quanto previsto alla parte I, art. 4, lett. a), Accordo interconfederale 20.12.93.

Parte II Imprese fino a 15 dipendenti.
Assemblea e delegato di impresa.

1) Nelle unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti saranno concesse a ciascun dipendente 8 ore annue retribuite per assemblee da tenersi fuori dell'orario di lavoro per le quali le imprese forniranno l'uso dei locali, compatibilmente con le disponibilità aziendali.
2) Presso le predette unità produttive è eletto un delegato d'impresa in rappresentanza dei lavoratori nei confronti del datore di lavoro (CCNL Trasporto merci).
3) Compito fondamentale del delegato d'impresa è quello di concorrere a mantenere normali i rapporti tra i lavoratori e il datore di lavoro per il regolare svolgimento dell'attività produttiva, in uno spirito di collaborazione e di reciproca comprensione (CCNL Trasporto merci).
4) Per l'esercizio delle sue funzioni di rappresentanza del personale spetta al delegato d'impresa (CCNL Trasporto merci):
(1) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta osservanza delle norme di legislazione sociale e di igiene e sicurezza del lavoro;
(2) intervenire presso il datore di lavoro per l'esatta applicazione dei contratti di lavoro e degli accordi sindacali, tentando in prima istanza la composizione delle controversie collettive e individuali relative;
(3) esaminare con il datore di lavoro anche preventivamente e al fine di una auspicabile soluzione di comune soddisfazione, gli schemi di regolamenti interni aziendali, la programmazione delle ferie disposta dall'azienda tenuto conto dei desideri espressi dai lavoratori, la distribuzione del normale orario di lavoro.

Art. 42 - Appalto.
1) Le Parti si impegnano ad operarsi per il pieno rispetto della disciplina dei lavori di facchinaggio.
2) In caso di necessità le aziende potranno ricorrere all'utilizzo di cooperative che risultino iscritte nel registro imprese di facchinaggio istituito presso le Camere di Commercio.
3) Le imprese verificheranno l'idoneità dei soggetti economici appaltatori interessati da eventuale terziarizzazione, fornendo preventivamente alle RSA/RSU e alle Organizzazioni sindacali le informazioni circa l'applicazione del contratto di lavoro e/o delle normative previdenziali di legge.
A fronte di accertate inadempienze economiche e/o previdenziali le aziende interromperanno i rapporti con detti appaltatori garantendo l'occupazione al lavoratore e ai lavoratori interessati che provvederanno a collocarsi presso altra cooperativa che offra garanzie di pieno rispetto dei diritti contrattuali e di legge dei lavoratori.
4) Nel caso in cui nell'unità produttiva si manifesti la necessità di procedere ad assunzioni di personale di ribalta con mansioni di facchinaggio, la precedenza va attribuita al personale di cooperativa che ha maturato la maggiore anzianità nell'unità produttiva stessa.
5) Restano ferme le condizioni di miglior favore esistenti. Chiarimento a verbale.
Si precisa che i servizi svolti per conto delle aziende dalle cooperative, regolarmente iscritte nei registri di cui al comma 2), in autonomia e con propria Organizzazione aziendale, non sono vincolati dalla normativa di cui sopra.

Art. 42 bis - Cambi di appalto.
1) In caso di cambio di gestione nell'appalto l'azienda appaltante darà comunicazione alle Organizzazioni sindacali competenti di tale operazione con un preavviso di almeno 15 giorni.
2) Su richiesta delle Organizzazioni sindacali competenti l'azienda appaltante informerà in uno specifico incontro sulle problematiche relative al subentro, con particolare riferimento a questioni di organizzazione del lavoro e sicurezza e all'applicazione da parte della gestione subentrante del CCNL sottoscritto da Organizzazioni sindacali aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative.
3) L'azienda appaltante farà includere nel contratto di appalto con l'impresa subentrante l'impegno di questa, nel rispetto della autonomia imprenditoriale, a parità di condizioni di appalto e a fronte di obiettive necessità operative e produttive dell'impresa subentrante, a dare preferenza, a parità di condizioni, ai lavoratori della gestione uscente.

Art. 43 - Rappresentante per la sicurezza (RLS).
1) La figura del RLS è disciplinata dall'art. 18, D.lgs. n. 626/94, in base al quale detta figura è eletta o designata in tutte le aziende o unità produttive, nonché dall'Accordo interconfederale 24.7.96.
2) Nelle aziende o unità produttive fino a 15 dipendenti il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno. Ai sensi del citato art. 18, D.lgs. n. 626/94, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il RLS può altresì essere individuato per più aziende nell'ambito territoriale; la disciplina del rappresentante territoriale per la sicurezza e le relative modalità di nomina saranno stabilite in sede di contrattazione integrativa territoriale anche nell'ambito degli Osservatori regionali.
3) Nelle aziende o unità produttive con più di 15 dipendenti i RLS si individuano tra i componenti della RSU. La procedura di elezione è quella applicata per le elezioni della RSU. Nei casi in cui la RSU non sia stata ancora costituita (e fino a tale evento) e nell'unità produttiva operino le RSA, i RLS sono eletti dai lavoratori al loro interno.
4) I RLS restano in carica 3 anni.

Art. 45 - Molestie sessuali.
1) Le Parti concordano sull'esigenza di favorire la ricerca di un clima di lavoro improntato al rispetto e alla reciproca correttezza, ritenendo inaccettabile qualsiasi comportamento indesiderato basato sul sesso e lesivo della dignità personale e convengono di recepire i principi del Codice di Condotta, relativo ai provvedimenti da adottare nella lotta contro le molestie sessuali, D.lgs. n. 145 del 30.5.05.
2) Sono considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.
3) Il datore di lavoro è chiamato a mettere in atto tutte le misure per prevenire il verificarsi di comportamenti configurabili come molestie sessuali e di promuovere e diffondere la cultura del rispetto della persona.
4) Qualora si verifichi un atto o un comportamento indesiderato a sfondo sessuale, sul posto di lavoro, la persona oggetto di molestie può rivolgersi alle RSU/RSA e alla Direzione del Personale, per la trattazione formale del caso ai sensi della normativa vigente in materia di responsabilità disciplinare e/o presso gli uffici legali competenti.

Art. 46 - Mobbing.
1) Le Parti, riconoscendo l'importanza di un ambiente di lavoro improntato alla tutela della dignità della persona, ritengono che debba essere evitata ogni forma di violenza psicologica o morale. Il datore di lavoro si impegna a prevenire, scoraggiare e neutralizzare qualsiasi comportamento di questo tipo, posto in essere dai superiori o da lavoratori/lavoratrici nei confronti di altri, sul luogo di lavoro.
2) In assenza di un provvedimento legislativo in materia di 'mobbing', le Parti convengono di affidare alla Commissione nazionale per le pari opportunità di cui al capitolo I del presente CCNL il compito di analizzare la problematica, con particolare riferimento alla individuazione delle condizioni di lavoro o dei fattori organizzativi che possano determinare l'insorgenza di situazioni persecutorie o di violenza morale, e di formulare proposte alle parti firmatarie il presente CCNL per prevenire e reprimere tali situazioni.

Art. 47 - Trasporti speciali.
1) Per i trasporti di carne, latte e generi di monopolio, nonché per i trasporti complementari e sussidiari dei trasporti ferroviari, se esercitati in forma esclusiva, non trova applicazione l'istituto degli accordi integrativi provinciali e le norme relative alla distribuzione dell'orario settimanale di lavoro in 5 giorni lavorativi, salva diversa pattuizione in sede locale in relazione alle esigenze del servizio.
2) Tenuto presente la non applicazione degli accordi integrativi per i settori di cui al comma precedente delle presenti disposizioni particolari, le imprese di detti settori corrisponderanno una indennità sostitutiva nella misura del 9,80% minimo contrattuale conglobato.
[…]

Capitolo III - Mercato del lavoro
Premessa.

I seguenti articoli disciplinano il ricorso al mercato del lavoro. Le Parti convengono che per le attività ricorrenti e prevedibili la forma contrattuale prevista è quelle del lavoro a tempo pieno e indeterminato, utilizzando gli strumenti di flessibilità del mercato del lavoro per cogliere le opportunità di crescita e sviluppo aziendale.
Pertanto, concordando che i rapporti di lavoro flessibile sono utilizzabili a livello aziendale secondo le norme del presente CCNL previa informativa alle strutture sindacali competenti, le Parti convengono che l'insieme dei lavoratori assunti con contratti atipici (tempo determinato, somministrazione) non potrà superare il 27% dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato a livello aziendale e del 47% a livello di ogni unità produttiva.
Per i lavoratori mobili la percentuale del 27% potrà essere raggiunta anche attraverso la sola stipula di contratti a tempo determinato.
È comunque consentita l'attivazione di contratti di cui sopra sino a 10 unità, purché non risulti superato il totale dei contratti a tempo indeterminato in atto nell'unità produttiva.
Tale percentuale potrà essere derogata, in fase di 'start up', per i primi 2 anni di avvio della nuova attività lavorativa con accordi sindacali da stipularsi a livello aziendale/territoriale.
Le Parti convengono che quanto convenuto nei seguenti articoli esaurisce la necessità di flessibilità del mercato del lavoro.
Per quanto attiene il lavoro a chiamata e la somministrazione a tempo indeterminato, considerata la novità degli strumenti e stante la situazione congiunturale del settore, le Parti convengono di non applicarli al settore. Le Parti, inoltre, convengono di riesaminare le misure di flessibilità del mercato del lavoro in sede di rinnovo del CCNL per valutarne l'efficacia e la diffusione alla luce delle esigenze delle imprese, della difesa dei diritti delle persone che vi lavorano e della eventuale evoluzione normativa.

Art. 48 - Contratto di lavoro a tempo determinato.
7) L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa nei casi seguenti:
[…]
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni.
[…]
16) Al lavoratore con contratto a tempo determinato è assicurata una formazione sufficiente e adeguata alle caratteristiche delle mansioni rivestite, al fine di prevenire rischi specifici connessi all'esecuzione del lavoro.
[…]

Art. 50 - Apprendistato professionalizzante.
1) A decorrere dal 18.10.05 il presente articolato sostituisce l'art. 5, CCNL Trasporto merci e l'art. 63, CCNL Assologistica. Per quanto concerne le altre tipologie di apprendistato previste dal D.lgs. n. 276/03 si rinvia alle relative disposizioni legislative di attuazione.
2) In attuazione della legge 14.5.05 n. 80, che ha aggiunto all'art. 49, D.lgs. 10.9.03 n. 276, il seguente comma 5 bis) "fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5), la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale", le Parti concordano la seguente disciplina dell'istituto dell'apprendistato professionalizzante, al fine di consentire, anche nelle more delle leggi regionali in materia di profili formativi, l'assunzione di lavoratori con tale tipo di contratto.
[…]
14) Per tutta la durata del contratto il lavoratore assunto con il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà essere accompagnato da un "tutor". Per quanto concerne l'apprendistato professionalizzante per i profili degli autisti inquadrati nei livelli 3 e 3S (livelli 3 e 4 per CCNL Assologistica), considerando che per la guida dei veicoli industriali è già necessario il possesso di una serie di requisiti di legge che attestano la specifica idoneità tecnica, le Parti concordano che quanto previsto dal presente comma sia realizzato prescindendo dall'affiancamento fisico del tutor.
15) Nei confronti di ciascun apprendista l'azienda è tenuta ad erogare un monte ore di formazione formale, interna o esterna all'azienda stessa, di 120 ore per anno per l'acquisizione di competenze di base e tecnico- professionali. La formazione può essere erogata, in tutto o in parte, all'interno dell'azienda interessata, presso altra azienda del gruppo o presso altra struttura di riferimento.
16) Le attività formative sono articolate in contenuti a carattere trasversale e in contenuti a carattere professionalizzante. La formazione a carattere trasversale, alla quale sarà dedicato il 35% della formazione formale complessiva, ha contenuti omogenei per tutti gli apprendisti; quella a carattere professionalizzante ha invece contenuti specifici in relazione alla qualificazione professionale da conseguire.
[…]
18) Conformemente al DM 20.5.99 le attività formative trasversali sono così articolate:
(a) competenze relazionali
(b) competenze in materia di organizzazione ed economia
(c) competenze riguardanti la disciplina del rapporto di lavoro e del CCNL
(d) competenze in materia di sicurezza sul lavoro
La formazione relativa alla disciplina del rapporto di lavoro e alla sicurezza sul lavoro di cui alle lett. c) e d) che precedono sarà effettuata nel 1° anno.
19) La formazione formale a carattere professionalizzante è finalizzata al conseguimento di qualificazioni professionali, corrispondenti ai profili formativi individuati dalle parti stipulanti il presente accordo. In particolare per ciascun profilo formativo sono elencate le relative competenze tecnico-professionali - generali e specifiche - che l'apprendista dovrà acquisire nel corso del rapporto, ferma restando la possibilità di integrare e/o modificare i profili e il Piano formativo in relazione alle specificità e alla tipologia dell'attività svolta dall'azienda solo a seguito di accordo stipulato a livello territoriale o nazionale con le Organizzazioni sindacali firmatarie del presente CCNL. La formazione effettuata e le competenze acquisite durante l'apprendistato saranno registrate nel libretto formativo del cittadino, secondo le modalità definite dalla normativa in materia.
20) Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle disposizioni di legge.
21) I profili formativi saranno definiti nell'allegato che formerà parte integrante del presente articolo.
22) Con cadenza annuale, a livello aziendale, verrà fornita informativa alle RSA/RSU, sui contratti di apprendistato attivati, scaduti, cessati e confermati nei 12 mesi precedenti.
[…]

Profili formativi
I seguenti profili formativi si articolano in una parte uguale per tutti attinente alle competenze tecnico-professionali generali e in una parte differenziata attinente alle competenze tecnico-professionali specifiche.
Competenze tecnico-professionali generali
- parte Comune a tutti i profili:
[…]
- conoscere la normativa del lavoro, del CCNL e della sicurezza.

Competenze tecnico-professionali specifiche dei profili formativi:
5) addetti alle risorse umane:
- conoscenza normativa del lavoro e del CCNL
[…]
- sicurezza sul lavoro

6) addetti all''internal auditing':
- conoscenza normativa del lavoro
- individuazione e applicazione dei meccanismi di sorveglianza
- attività di prevenzione e/o riduzione rischi
[…]

18) addetti al magazzino:
- gestione spazi attrezzati di magazzino
- movimentazione e lavorazione merci
[…]
- tecniche/attrezzature di magazzinaggio e lavorazione merci
- rapporti con il personale terzo
- nozioni su merci pericolose

20) autisti di mezzi di trasporto:
- conoscenza di base della normativa relativa al trasporto merci
[…]
- conoscenza di nozioni sulla circolazione e sicurezza
- attività inerenti alla corretta gestione del veicolo
- conoscenza delle tipologie/tecniche di trasporto

21) addetti alla manutenzione dei veicoli:
- conoscenza tecnica dei veicoli;
- conoscenza principi base in tema di attrezzature d'officina/carrozzeria e loro manutenzione;
- primaria manutenzione e preparazione del veicolo;
- conoscenza principi base di meccanica/carrozzeria;
- interventi di riparazione;

22) addetti alle macchine di movimentazione:
- acquisizione abilitazione all'utilizzo di macchine operatrici di movimentazione, salvo quelli per cui è prevista la patente;
[…]
- conoscenza tecnica delle macchine di movimentazione;

23) addetti alla gestione impianti:
- conoscenza base di meccanica, elettronica ed impiantistica
- conoscenza sistemi tecnologici e manutenzione
- conoscenza processo distributivo

24) addetti alle attività di guardie particolari giurate:
[…]
- addestramento maneggio delle armi;

27) addetti alle operazioni di trasloco:
- tecniche di imballaggio
- carico e stivaggio
- scarico, movimentazione e collocazione materiali a destino
- smontaggio dei mobili
[…]

Art. 51 - Contratto di inserimento/reinserimento.
1) In conformità all'Accordo interconfederale 11.2.04 i contratti di inserimento disciplinati dal D.lgs. 10.9.03 n. 276 e dal presente accordo sono attivabili per tutte le figure professionali mediante un progetto individuale diretto a realizzare l'inserimento o il reinserimento di un lavoratore.
2) Il contratto di inserimento/reinserimento è stipulato in forma scritta con la specifica indicazione del progetto individuale. […]
Nel progetto saranno indicati:
[….]
- durata e modalità formative.
[…]
4) Il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore a 24 ore ripartito tra nozioni di prevenzione antinfortunistica e disciplina del rapporto di lavoro e organizzazione aziendale. In attesa della definizione delle modalità di attuazione dell'art. 2, lett. i), D.lgs. n. 276/03, in materia di "libretto formativo", la registrazione delle competenze sarà effettuata a cura del datore di lavoro o suo delegato e sarà messa a disposizione del lavoratore a richiesta.
[…]

Art. 52 - Lavoro somministrato.
1) La somministrazione a tempo determinato è una formula residuale rispetto alle altre forme del rapporto di lavoro.
[…]
4)
Il contratto di lavoro somministrato è vietato nei seguenti casi:
[…]
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4, D.lgs. 19.9.94 n. 626 e successive modificazioni.
5) L'Azienda utilizzatrice comunica alle RSU/RSA e, in mancanza, alle Organizzazioni sindacali territoriali di categoria aderenti alle Confederazioni dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
- il numero e i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette comunicazioni entro i 5 giorni successivi;
- ogni 12 mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce il mandato, il numero e i motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei lavoratori interessati.
[…]

Parte Speciale
Sezione I - CCNL Trasporto merci.

Le disposizioni contenute nella presente Sezione si applicano alle aziende aderenti alle Organizzazioni firmatarie il CCNL Trasporto merci 13.6.00 ovvero a quelle rientranti nel relativo campo di applicazione.

Art. 1 - Flessibilità.
1) Qualora siano preventivamente concordati con le RSU, ovvero in loro mancanza con i sindacati territoriali, periodi annuali di flessibilità dell'orario di lavoro, l'impresa può stabilire in tali periodi regimi diversi di orario contrattuale.
2) La diversa modulazione dell'orario settimanale potrà riguardare sia singoli gruppi di lavoratori sia la totalità dei dipendenti dell'impresa.
3) La maggiore prestazione lavorativa settimanale resa in regime di flessibilità non potrà superare complessivamente le 150 ore annue, suddivisibili al massimo nell'arco di 6 mesi, e dovrà essere recuperata mediante corrispondente rimodulazione dell'orario contrattuale, anche individuale, in periodi di minore intensità produttiva, sulla base di programmi prestabiliti.
[…]
5) I riposi compensativi potranno essere goduti anche anticipatamente e comunque, se goduti successivamente, dovranno essere usufruiti entro 180 giorni dalla effettuazione della maggiore prestazione.
[…]

Deroghe.
1) In considerazione di particolari situazioni produttive, collegate a incrementi di attività di carattere stagionale, è comunque consentito alle imprese di ripartire, per un massimo di 5 settimane consecutive, la durata normale dell'orario di lavoro su 6 giorni, con un limite massimo di 48 ore settimanali da recuperare mediante corrispondente rimodulazione dell'orario settimanale nelle precedenti o successive 5 settimane.
Tale deroga potrà essere attivata per una sola volta nell'anno. La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le Parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le Parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.
2) In considerazione delle particolarità attinenti al personale strettamente collegato al trasporto completo e ai traslochi internazionali, per la misura massima del 50% della sua consistenza, è consentito alle imprese di attuare regimi di flessibilità relativamente alla prestazione del sabato, per un massimo di 4 ore giornaliere, col limite di 200 ore cumulative nell'anno. Tale limite non è cumulabile con le 150 ore di cui al comma 3) del presente articolo.
La retribuzione di tali ore verrà corrisposta con la maggiorazione del 20%.
Le Parti concordano che, a livello aziendale, saranno oggetto di verifica le modalità di attuazione della presente deroga con le RSU, RSA, le Organizzazioni sindacali territoriali.
Le Parti si danno atto che la mancata definizione di quanto sopra non pregiudica l'applicazione della suddetta deroga.

Art. 4 - Lavoro notturno - Lavoro domenicale con riposo compensativo - Lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
1) Il lavoratore non può rifiutarsi, salvo giustificati motivi di impedimento, di compiere, nell'ambito del proprio orario normale, lavoro notturno, lavoro domenicale con riposo compensativo e lavoro nelle festività nazionali e infrasettimanali.
2) È considerato lavoro notturno quello compiuto dalle ore 22 alle 6.
3) È considerato compreso in turni avvicendati quello eseguito a turni regolari e alternativi.
4) È considerato lavoro domenicale con riposo compensativo il lavoro compiuto la domenica dal lavoratore che goda di riposo settimanale in altro giorno della settimana, stabilito con preavviso di almeno 3 giorni rispetto alla domenica lavorata.
[…]

Art. 5 - Lavoro straordinario e banca ore.
1) Il lavoro straordinario ha carattere saltuario o eccezionale, e non può superare il limite massimo complessivo di 165 ore annuali individuali.
1 bis) Per le ore di straordinario prestate tra il limite di 165 ore e sino al limite massimo annuale di 250 ore il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi mediante versamento in una "banca ore" individuale, ferma restando, in tal caso, la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti.
1 ter) L'eventuale superamento del limite massimo annuale di cui al punto (precedente) darà luogo - ferma restando la sola corresponsione delle maggiorazioni di cui al presente articolo in quanto spettanti - alla conseguente trasformazione in riposi compensativi delle ore eccedenti mediante versamento in una "banca ore" individuale.
2) Il lavoratore, se necessario, è tenuto, nei limiti e nelle condizioni sopra detti, ad effettuare il lavoro straordinario, salvo motivi di impedimento.
[…]
9) Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il lavoratore è tenuto a prestare il lavoro straordinario a condizione che nel periodo di 9 settimane consecutive il numero totale delle ore di lavoro straordinario non sia superiore a 36.
10) Le aziende comunicheranno mensilmente alle RSU le ore straordinarie complessivamente effettuate dal personale dipendente, suddivise per settore omogeneo.
11) La comunicazione di cui al comma precedente dovrà essere effettuata entro il 15° giorno del mese successivo a quello in cui vengono retribuite le ore straordinarie.
12) Le aziende legate alla distribuzione alimentare e di generi di largo consumo hanno facoltà di richiedere, in relazione a particolari esigenze di mercato legate alla stagionalità, 3 gruppi di 8 ore di straordinario collettivo da attuarsi il sabato, previa verifica sulle modalità di attuazione con le RSU, RSA, le Organizzazioni sindacali territoriali.
[…]

Banca ore
1) Le Parti convengono di istituire, dall'1.1.06, una banca ore costituita da conti individuali nei quali confluiscono:
(a) le ore di riposo compensativo realizzate oltre il limite di cui al comma 1) del presente articolo qualora il lavoratore abbia optato per il godimento di riposi compensativi sulla base di quanto previsto dal successivo punto 3);
(b) tutti i riposi compensativi delle ore realizzate oltre il limite di 250 ore annuali.
2) Le prestazioni di straordinario superiori a quanto previsto dal comma 1) del presente articolo sono ammesse solo previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore.
3) Per le ore di prestazione straordinaria svolte oltre il limite di 165 ore e sino al limite di 250 ore il lavoratore potrà richiedere di fruire, in alternativa al relativo trattamento economico, di corrispondenti riposi compensativi. Di tale scelta il lavoratore dovrà darne comunicazione scritta all'azienda entro il mese di dicembre di ogni anno. Tale opzione avrà validità per l'intero anno successivo.
[…]
5) La fruizione delle ore inserite nel conto individuale avverrà su richiesta scritta del lavoratore, da effettuarsi con un preavviso di almeno 20 giorni. Tale fruizione avrà priorità rispetto all'utilizzo dei ROL in caso di richiesta relativa a giornata intera. La fruizione dei riposi compensativi non potrà avvenire a luglio e dicembre, salvo diverso accordo a livello aziendale sulla collocazione dei 2 mesi.
[…]

Art. 7 - Malattia, infortunio, cure termali, tossicodipendenza.
B) Infortunio sul lavoro.
Disposizioni normative.

[…]
2) Le disposizioni di legge circa gli obblighi assicurativi, di prevenzione e soccorso costituiscono un preciso dovere dell'azienda e dei lavoratori (DPR 30.6.65 n. 1124, DPR 27.4.55 n. 547).
3) Il lavoratore è obbligato - salvo cause di forza maggiore - a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro di qualsiasi infortunio che gli accada, anche se di lieve entità. Il datore di lavoro è tenuto a denunciare all'Inail e all'autorità di Pubblica sicurezza gli infortuni da cui siano colpiti i propri dipendenti e che siano prognosticati non guaribili entro 3 giorni.
[…]

C) Malattie professionali.
1) In materia di eventuali malattie professionali si richiamano le disposizioni di legge (DPR 30.6.65 n. 1124).

F) Tossicodipendenza.
[…]
5) Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso all'impiego, nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi. Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza alla incolumità e la salute dei terzi sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, e sono sottoposti a cura di strutture pubbliche nell'ambito del SSN e a spese del datore di lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e successivamente ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
6) In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
[…]

Sezione II - CCNL Assologistica
Le disposizioni contenute nella presente sezione si applicano alle aziende aderenti all'Assologistica, ovvero a quelle rientranti nel campo di applicazione del relativo CCNL 7.7.00.

Art. 2 - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
1) Le Parti riconoscono che le aziende, in uno o più periodi dell'anno o dell'esercizio produttivo, possono avere esigenze produttive connesse a fluttuazioni di mercato e/o punte di lavorazione.
2) Con riferimento a quanto sopra le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità, per tutta l'unità produttiva o per singoli reparti, consistenti nel prolungamento a regime normale dell'orario settimanale di lavoro nei periodi di maggiore intensità produttiva fino ad un massimo di 100 ore per anno solare (o per esercizio) e sino al limite delle 48 ore settimanali, ai quali corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore intensità produttiva.
In tal caso l'orario normale di lavoro sarà articolato prevedendo settimane con prestazioni lavorative superiori all'orario contrattuale.
[…]
5) Previo incontro con le RSU/RSA saranno comunicati i periodi previsti di maggiore e di minore intensità produttiva e le ore necessarie per l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
6) I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 180 giorni medi dalla data prevista dei programmi per le ore prestate in flessibilità.
7) La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali e festive, salvo accordo fra le Parti.

Art. 2 bis - Orario di lavoro normale in regime di flessibilità.
1) Il presente regime di flessibilità è utilizzabile unicamente nelle imprese che organizzano il lavoro sulla base di una programmazione mensile dei turni, previo esame congiunto con le RSU/RSA.
Resta inteso che le eventuali variazioni saranno comunicate alle RSU/RSA con almeno 24 ore di anticipo.
2) Le aziende potranno realizzare orari settimanali di lavoro in regime di flessibilità consistenti in settimane lavorative da 24 a 48 ore, senza alcuna corresponsione di maggiorazioni per lavoro straordinario ove non si superi la media di 40 ore settimanali.
[…]

Art. 3 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[…]
2) L'azienda ha facoltà di far effettuare a ciascun dipendente non addetto a mansioni discontinue salvo giustificati impedimenti, prestazioni straordinarie o supplementari con un massimo di 2 ore giornaliere e di 25 ore mensili. Ulteriori prestazioni straordinarie o supplementari potranno essere effettuate previo accordo con le RSA.
[…]

Art. 5 - Disposizioni per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o a mansioni di semplice attesa o custodia.
1) Per i lavoratori addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia, quali custodi, portieri e guardiani, l'orario normale lavorativo è di 44 ore settimanali, con un massimo di 9 ore giornaliere.
[…]

Art. 9 - Indennità di reperibilità.
1) Al lavoratore che, per esigenze tecnico-produttive, è soggetto ad essere reperibile in ore non lavorative, l'azienda corrisponderà un'indennità minima di reperibilità di € 25,82 lorde mensili, per 12 mensilità.
[…]
3) Le professionalità interessate e i tempi di reperibilità verranno individuati aziendalmente dopo esame congiunto con le RSU/RSA.
[…]