Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano
Provvedimento 21 dicembre 2000
Accordo tra il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la realizzazione del Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro. (Provvedimento n. 1110)
G.U. 18 gennaio 2001, n. 14
 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Visto l'art. 2, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa conferenza il compito di promuovere e sancire accordi, secondo quanto previsto dall'art. 4 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 4, comma 1, del predetto decreto legislativo, nel quale si prevede che, in questa conferenza, Governo, regioni e province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, possano concludere accordi al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 giugno 2000, con il quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è stato delegato ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri per la realizzazione del piano straordinario per la sicurezza sul lavoro;
Visto l'art. 27 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che attribuisce alle regioni e province autonome il coordinamento degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, al fine di realizzare uniformità di interventi;
Visto lo schema di accordo pervenuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 28 novembre 2000;
Considerato che il 12 dicembre 2000, in sede tecnica, i rappresentanti delle regioni hanno formulato alcune proposte di modifica al testo dell'accordo in oggetto, che sono state accolte dai rappresentanti delle amministrazioni centrali;
Visto lo schema di accordo, pervenuto dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale il 13 dicembre 2000 nella stesura definitiva con le modifiche concordate in sede tecnica;
Acquisito l'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e province autonome, espresso ai sensi dell'art. 4, comma 2, del richiamato decreto legislativo;
 

Sancisce

il seguente accordo nei termini sottoindicati:

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, delegato il 2 giugno 2000 ad esercitare i poteri del Presidente del Consiglio dei Ministri, le regioni e le province autonome, convengono quanto segue:
 

Premesso:

che il fenomeno degli infortuni sul lavoro, con altissima frequenza di casi mortali e di gravissima invalidità, costituisce una perdurante, grave emergenza sociale, di carattere nazionale;
che tale fenomeno è accompagnato e molto spesso alimentato dal permanere di forme di lavoro irregolare e di lavoro sommerso che comportano oltre ad evasione fiscale e contributiva, anche la mancata adozione delle misure prescritte a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
che occorre rilanciare con il massimo vigore l'impegno congiunto delle istituzioni di Governo, a livello centrale e locale, che hanno responsabilità in materia, per realizzare in modo organico una articolata azione che consenta di attivare tutte le iniziative volte, da un lato ad accompagnare e sostenere le imprese che intendono raggiungere il pieno adeguamento ai più elevati livelli di sicurezza e a svolgere la loro funzione economica nella piena legalità, dall'altro a contrastare e reprimere con una più capillare vigilanza le situazioni d'irregolarità;

Rilevato:
che con il documento "Carta 2000 Sicurezza sul lavoro" sono state definite le linee generali degli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro condivise da tutti livelli di governo e delle parti sociali e fondamentalmente incentrate sulle seguenti iniziative:
armonizzazione della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro con quella più recente di recepimento comunitario tenendo conto della specificità del sistema produttivo italiano;
completamento della decretazione prevista dai decreti legislativi n. 277 del 1991, n. 626 del 1994, e n. 494 del 1996, e successive modificazioni;
adozione di specifici provvedimenti per i settori a maggior rischio;
modifica della normativa relativa agli appalti finalizzata ad impedire la compressione dei costi della prevenzione;
attuazione di tutti gli impegni programmatici contenuti nel Piano sanitario nazionale con particolare riferimento al rafforzamento, su tutto il territorio nazionale, dei Dipartimenti della prevenzione, al riordino degli istituti ed organismi centrali con l'obiettivo di garantire supporto tecnico-scientifico al sistema della prevenzione, al coordinamento tra tutti gli enti che hanno competenza in materia;
semplificazione degli adempimenti formali della prevenzione;
valorizzazione della formazione per la sicurezza del lavoro con particolare riferimento alla scuola d'ogni ordine e grado, all'apprendistato, alla formazione professionale, ai tirocini, alla formazione continua, a quella per lavori interinali, per le attività lavorative a maggior rischio, per i rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori (RSL);
valorizzazione del ruolo dei RSL e dei comitati paritetici di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7-octies del decreto legislativo n. 229 del 1999;
incremento quantitativo e qualitativo della vigilanza nei luoghi di lavoro ribadendo il ruolo centrale del Servizio sanitario nazionale e la necessità d'interventi integrati e coordinati con quelli di altri enti che hanno competenza in materia;
maggiore coinvolgimento delle parti sociali nelle scelte che la pubblica amministrazione opera nel settore della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;

Rilevato:
A) che il Piano sanitario nazionale:
individua fra le priorità programmatiche la riduzione dell'incidenza degli infortuni sul lavoro per almeno il 10 per cento, con particolare riferimento ai settori lavorativi a maggior rischio ed agli infortuni di maggior gravità, e la riduzione del numero di malattie correlate al lavoro;
definisce quali strategie d'intervento per il conseguimento di tali finalità il potenziamento e coordinamento di tutte le attività di prevenzione e vigilanza, la piena applicazione del decreto legislativo n. 626 del 1994, la promozione di iniziative che favoriscono l'aggiornamento, informazione e formazione di tutti i soggetti della prevenzione, la sistematica verifica della qualità degli interventi effettuati, la costruzione di sistemi di sorveglianza epidemiologica finalizzati a monitorare la patologia da lavoro;
B) che il decreto legislativo n. 229 del 1999, individua le strutture organizzative del Servizio sanitario regionale cui compete la tutela dell'igiene e sicurezza del lavoro all'interno dei dipartimenti di prevenzione ribadendo la necessità di attuare, per iniziativa delle regioni uno stretto coordinamento operativo tra tutti gli enti che hanno competenze, dirette o indirette in tema di tutela della salute dei lavoratori;
Considerato: che nell'ambito della prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi delle disposizioni vigenti in materia:
a) il Governo e il Parlamento:
pianificano, definiscono gli indirizzi e indicano gli obiettivi strategici;
definiscono i livelli minimi di intervento;
assegnano adeguate risorse agli enti ed organismi dipendenti dal livello centrale, quali direzioni del lavoro, INAIL, INPS, Guardia di finanza, VV.FF.;
emanano e aggiornano la normativa al fine di armonizzare compiutamente il quadro legislativo degli anni cinquanta con quello di derivazione comunitaria e ad evitare la sovrapposizione di competenze tra i vari enti riconfermando quindi, in via prioritaria, il controllo e la vigilanza sul rispetto della normativa di prevenzione alle aziende UU.SS.LL.;
verificano il raggiungimento degli obiettivi di prevenzione che competono alle regioni;
b) le regioni e le province autonome, nell'ambito del quadro di riferimento sopra disegnato:
individuano le priorità, definiscono gli obiettivi specifici e la conseguente programmazione degli interventi;
integrano le politiche di settore finalizzate alla miglior tutela delle condizioni di lavoro attraverso iniziative tese a facilitare l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, stimolare con politiche incentivanti la ristrutturazione dei luoghi e degli ambienti di lavoro;
concertano le iniziative di cui sopra con gli enti locali, in particolare province e comuni, che in tali ambiti hanno poteri di iniziativa e di intervento;
coordinano tutti gli enti ed istituti che a vario tipo hanno competenze dirette o indirette in tema di tutela della salute dei lavoratori quali, in particolare, aziende unità sanitarie locali, direzioni regionali e provinciali del lavoro, sedi periferiche di INPS e INAIL, comandi provinciali dei VV.FF. e Guardia di finanza, nel rispetto della legislazione vigente e delle competenze di ciascun organo. Tale coordinamento in capo al presidente della giunta regionale e della provincia autonoma si attua attraverso i comitati regionali di coordinamento previsti all'art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994, che nella predisposizione delle proposte di politica preventiva di livello regionale tengono conto degli indirizzi e degli obiettivi strategici individuati dal Governo e dal Parlamento sulla base delle indicazioni della commissione centrale di vigilanza di cui all'art. 79 della legge n. 448 del 1998, della Commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e del comitato e delle Commissioni di cui all'art. 78 della legge n. 448 del 1998;
individuano risorse adeguate ed armoniche con le indicazioni del PSN da destinare alle aziende UU.SS.LL, per gli interventi di prevenzione e di tutela della salute dei lavoratori in particolare;

Rilevato:
che alle aziende UU.SS.LL. compete di rendere operativi gli indirizzi regionali provvedendo alla destinazione finale delle risorse assegnate dalle regioni in modo finalizzato per la prevenzione nei luoghi di lavoro potenziando tutti gli interventi rivolti alla informazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo sul rispetto delle norme di prevenzione poste a tutela della salute dei lavoratori;
che agli altri enti o istituti che hanno competenze collegate, anche indirettamente, con la tutela della salute dei lavoratori compete l'espletamento del proprio mandato curando il collegamento, al momento della programmazione e della realizzazione degli interventi, con le aziende UU.SS.LL. che hanno la titolarità primaria nell' ambito della salute dei lavoratori;

Considerato altresì:
che, ferme restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legge agli ispettori del lavoro, con legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e con il decreto legislativo n. 626 del 1994, la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è affidata alle regioni e province autonome;
che la programmazione delle attività delle ASL e degli altri enti ed organismi che hanno competenza in materia di prevenzione del lavoro deve raccordarsi nell'ambito delle attività del comitato di coordinamento ai sensi dell'art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 1997, prevede che le regioni e le province autonome istituiscano comitati di coordinamento, al fine di realizzare sul territorio l'uniformità degli interventi della pubblica amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e di necessario raccordo con la commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994;
che il decreto legislativo n. 112 del 1998, prevede l'attivazione dello sportello unico per le attività produttive e che le regioni devono provvedere, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, al coordinamento ed al miglioramento dei servizi e della assistenza alle imprese;
che con l'art. 78 della legge n. 448 del 1998, sono state assunte misure organizzative a favore dei processi di emersione con la costituzione del comitato per l'emersione del lavoro non regolare in capo al Presidente del Consiglio dei Ministri e con l'indicazione di costituire a livello regionale e provinciale apposite commissioni nominate dal competente organo regionale;
che con l'art. 79 della legge n. 448 del 1998, sono state adottate misure organizzative intese alla repressione del lavoro non regolare e sommerso ed è stata costituita la commissione centrale di vigilanza, in cui si coordinano le amministrazioni centrali e gli organi regionali competenti nelle materie della regolarità dei rapporti di lavoro, degli adempimenti fiscali e contributivi della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro;
che con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stata istituita la task force per la vigilanza speciale, la quale effettuerà interventi integrati e raccordati con quelli degli altri enti che hanno competenza in materia;
che occorre superare rapidamente i punti critici emersi nella formazione dei predetti organismi, nell'insediamento e nella regolarità del loro funzionamento, nel coordinamento e nell'integrazione delle azioni;

Preso atto:
che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 12 maggio 2000, ha approvato il "Piano straordinario per la sicurezza sul lavoro" con il quale si stabilisce di:
affidare il coordinamento degli interventi nel settore della prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro ad un comitato interministeriale presieduto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale che si interfaccia con le regioni definendo obiettivi ed azioni conseguenti e ricercando criteri uniformi di intervento da ratificarsi in apposito protocollo d'intesa;
valorizzare il ruolo che tutta la pubblica amministrazione è chiamata a svolgere nell'ambito dell'assistenza alle imprese, soprattutto di quelle medio piccole;
prevedere l'adozione di misure d'incentivazione per la realizzazione d'interventi di miglioramento delle condizioni d'igiene e sicurezza del lavoro;
 

Convengono sui punti di seguito indicati:

1) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni si impegnano ad utilizzare le risorse rispettivamente a loro disposizione, in una strategia di più forte integrazione, cooperazione e coordinamento al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di prevenzione e vigilanza sui fenomeni oggetto del presente protocollo;
2) i presidenti delle regioni e delle province autonome, esercitano il coordinamento regionale delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e alla emersione del lavoro irregolare. Tale coordinamento viene attuato attraverso il comitato di coordinamento di cui all'art. 27 del decreto legislativo n. 626 del 1994 che, nella predisposizione delle proposte di politica di prevenzione di livello regionale, tiene conto degli indirizzi e degli obiettivi strategici individuati dal Governo e dal Parlamento sulla base delle indicazioni della commissione consultiva permanente di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e del comitato e delle commissioni di cui agli articoli 78 e 79 della legge n. 448 del 1998;
3) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni si impegnano a:
definire le linee generali delle iniziative di sostegno alle imprese finalizzate al miglioramento delle condizioni di lavoro;
stabilire le modalità attraverso le quali le strutture periferiche di enti centrali (direzioni regionali e provinciali del lavoro, INPS, INAIL, Guardia di finanza e VV.FF.) si integrano nella programmazione operativa;
potenziare in modo consistente gli apparati destinati a svolgere le azioni di informazione, sviluppando appositi sportelli integrati, anche presso lo sportello unico per le imprese di cui al decreto legislativo n. 112 del 1998 e quelle di vigilanza attraverso:
l'aumento del controllo sugli aspetti attinenti la regolarità contributiva e dei rapporti di lavoro da attuarsi anche con un rafforzamento degli organici degli enti preposti;
l'adeguata considerazione del livello delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale al fine di consentire il pieno rispetto delle quote riservate alla prevenzione e alle azioni di vigilanza conseguenti, secondo le indicazioni del Piano sanitario nazionale;
la reciproca messa a disposizione degli archivi dei vari enti che hanno competenza su regolarità e sicurezza del lavoro in modo da poter acquisire elementi conoscitivi nuovi finalizzati alla programmazione delle attività;
la sistematica informazione agli altri enti dell'attività svolta nei confronti delle imprese da parte degli organi ispettivi in modo da fornire elementi utili alla programmazione delle attività;
4) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e le regioni si impegnano, altresì, a:
individuare i settori a rischio più rilevante al fine di programmare interventi integrati fra i vari enti che hanno competenza in materia, anche utilizzando gli archivi INPS ed INAIL;
definire, nell'ambito delle priorità che devono essere rese operative a livello territoriale, iniziative di assistenza, formazione ed informazione rivolte in primo luogo ai RSL e ai lavoratori stessi, ma anche ad imprenditori e tecnici di prevenzione che operano nelle aziende (responsabili dell'S.P.P., medici competenti, coordinatori per la progettazione, coordinatori per l'esecuzione dei lavori, responsabili dei lavori, etc.) nella convinzione che adeguati standards di prevenzione nei luoghi di lavoro possono essere conseguiti solo con il concomitante impegno di tutti i soggetti pubblici e privati che hanno competenza in materia e tra i quali devono realizzarsi fruttuose sinergie;
definire interventi di formazione per la sicurezza sul lavoro rivolti alla scuola dell'obbligo e secondaria, all'apprendistato e alla formazione professionale;
5) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale si impegna, altresì:
a far sì che nel bilancio dello Stato sia previsto un apposito fondo per le piccole e medie imprese, da ripartire e gestire a livello regionale, volto a sostenere piani di adeguamento ed il raggiungimento di più elevati livelli di sicurezza nei luoghi di lavoro e le misure rivolte all'emersione del lavoro irregolare. Il Fondo, che può essere integrato dalle regioni con risorse proprie, sarà ripartito sulla base di criteri essenziali e tali da premiare il congiunto impegno regionale. La regione determinerà gli ulteriori criteri per la individuazione dei beneficiari. Una quota del fondo sarà riservata alle iniziative rivolte alla formazione e allo sviluppo di informazione e di cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.
1) Le regioni ancora inadempienti, nei sessanta giorni successivi alla sottoscrizione del presente protocollo, nomineranno ed insedieranno gli organismi previsti dalla vigente legislazione e assumeranno il ruolo di coordinamento che loro compete.
2) Il Governo e le regioni realizzeranno rapidamente il protocollo quadro, previsto da Carta 2000, da implementare a livello regionale e locale, per definire le procedure di consultazione preventiva e tempestiva delle parti sociali e degli organismi paritetici di cui all'art. 20 del decreto legislativo n. 626 del 1994.
3) Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emanerà apposite direttive per favorire la stipula di specifici protocolli d'intesa, tra le regioni, l'INPS e l'INAIL, al fine di una più forte integrazione e coordinamento di tutti gli istituti preposti alla vigilanza sulle condizioni generali e sulla regolarità dei rapporti di lavoro, nonché quelle necessarie a stabilire che le strutture periferiche ministeriali e degli istituti centrali attuino i programmi concordati a livello regionale.
4) Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente protocollo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale che esercita per delega le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri nel coordinamento di tutte le amministrazioni aventi competenze in materia, d'intesa con la conferenza dei presidenti delle regioni, definisce, con apposito atto le linee di programmazione generale, gli indirizzi e gli obiettivi strategici, unitamente ai livelli minimi di intervento e le modalità per la verifica del raggiungimento degli obiettivi di prevenzione che consentano alle regioni di predisporre le politiche preventive di intervento sul proprio territorio.
Il presente accordo per le province di Trento e Bolzano è attuato in conformità alle norme statutarie.

Roma, 21 dicembre 2000

Il presidente: Loiero

Il segretario: Carpani