Tipologia: Accordo Smart Working
Data firma: 3 maggio 2018
Parti: Società Cattolica di Assicurazione e RSA
Settori: Credito Assicurazioni, Società Cattolica di Assicurazione
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:


Verbale di accordo

Il giorno 3 maggio 2018, in Verona, tra Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa (di seguito, per brevità, “Cattolica” o “l’Azienda”), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, in proprio e in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo. di seguito, per brevità, la o le Società” e le Rappresentanze sindacali aziendali e la delegazione sindacale di Gruppo tutti congiuntamente “le Parti”

Premesso che:
• la Società e le Rappresentanze sindacali aziendali e la delegazione sindacale di Gruppo si sono incontrate in data 14 novembre 2017, al fine di disciplinare di comune accordo l’introduzione in azienda in via sperimentale del lavoro agile (di seguito «Smart Working»), di cui alla L. n. 81/2017, per il periodo novembre 2017/marzo 2018 e successivamente prorogato, d’intesa tra le Parti, fino al 30 aprile 2018;
• tale sperimentazione ha avuto esito positivo, sia per l’organizzazione aziendale, sia per i lavoratori che vi hanno effettivamente aderito, trovando ampio consenso tra i dipendenti;
• pertanto, è interesse della Società implementare ulteriormente la sperimentazione di tale tipologia di svolgimento del rapporto di lavoro, in parte, prorogando l’efficacia delle intese precedentemente raggiunte con le OO.SS., ed in parte, ampliandone la portata, sino ad arrivare, nell’arco del Piano Industriale 2018/2020, ad una progressiva estensione dello Smart Working a tutta la popolazione aziendale;
• parimenti è interesse anche delle OO.SS. incentivare tale iniziativa aziendale, volta principalmente a migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti favorendo la conciliazione tra i tempi di vita e di lavoro (work life balance), sulla quale le stesse organizzazioni hanno già espresso parere positivo nel corso dei precedenti incontri con la Società.
tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

1. Finalità del presente accordo
1.1. In adempimento agli impegni assunti nel precedente accordo del 14 novembre 2017, le Parli si danno reciprocamente atto dell'andamento positivo del periodo di sperimentazione dello Smart Working in azienda e pertanto intendono con il presente verbale fissare definitivamente i principi generali in materia di lavoro agile, in vista della progressiva estensione della relativa disciplina a tutta la popolazione aziendale.

2. Disciplina generale
2.1. Il presente accordo fissa i principi generali in merito all’attuazione dello Smart Working da parte della Società.
2.2. Lo Smart Working consiste in una prestazione dì lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
• esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente in parte all’Interno dei locali aziendali e in parte all’esterno;
• possibilità, da parte del dipendente, di utilizzo di strumenti tecnologici aziendali per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
• assenza di una postazione fissa durante i periodi di lavoro effettuati all’esterno dei locali aziendali;
• assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro e comunque in coerenza con la legislazione e la contrattazione collettiva vigenti.
2.3. Lo Smart Working non rappresenta una modifica della sede di lavoro del dipendente, ma solo ed unicamente un'opportunità di poter svolgere l’attività lavorativa anche all’esterno dei locali aziendali senza che questo incida sull’inserimento del dipendente nell’organizzazione aziendale e sul conseguente assoggettamento al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
2.4. L’attivazione dello Smart Working avverrà esclusivamente su base volontaria e sarà subordinato alla stipula di un accordo sottoscritto tra dipendente e Società, del quale il presente accordo ed il documento c.d. Smart Working policy, costituiscono a tutti gli effetti parte integrante. Per accedere allo Smart Working il lavoratore deve aver svolto la formazione obbligatoria sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008. L’accesso allo Smart Working non dovrà comunque influire sulla regolare fruizione del Piano Ferie.
2.5. Ai fini della progressiva estensione del Lavoro Agile a tutta la popolazione aziendale, la Società provvederà a proporre mensilmente/bimestralmente l’accesso allo Smart Working al personale addetto a specifiche Direzioni aziendali/Unità organizzative di volta in volta individuate dalla stessa, compatibilmente alle esigenze organizzative aziendali e alla dotazione tecnologica del momento, informando anticipatamente le Rappresentanze Sindacali aziendali. Nei limiti del possibile, verrà data priorità alle Unità Organizzative nelle quali sono inseriti dipendenti con comprovate gravi esigenze di salute proprie o di stretti congiunti.
2.6. Per l’attivazione dello Smart Working le Parti (Società e lavoratori) sottoscriveranno appositi accordi individuali di accesso al Lavoro Agile a tempo indeterminato, nell’ambito dei quali sarà previsto un periodo di libera recedibilità, in favore di entrambe le parti, della durata di 4 mesi, nel corso dei quali ciascuna delle parti potrà recedere previa comunicazione della propria volontà.
2.7. Nel predetto periodo di 4 mesi di libera recedibilità, così come sopra indicato, i lavoratori potranno svolgere in modalità Smart Working il proprio lavoro, per un massimo di una giornata lavorativa alla settimana.
2.8. Decorsi i 4 mesi, con la stabilizzazione dello svolgimento del lavoro in regime di Smart Working, i lavoratori potranno svolgere la propria prestazione con le predette modalità, per un massimo di n. 2 giornate lavorative alla settimana.
2.9. Nelle giornate di Smart Working i dipendenti avranno diritto al buono pasto, secondo le norme contrattuali vigenti.
2.10. Il lavoratore che aderisce al programma di Smart Working potrà utilizzare ferie/ex festività e permessi alle stesse condizioni e con le stesse modalità in vigore per il personale che presta attività con modalità tradizionale.
2.11. Lo Smart Working può essere pianificato solo a giornate intere. Ai fini del computo delle giornate in Smart Working, la giornata di venerdì sarà considerata intera giornata.
2.12. Al lavoratore impiegato in forme di lavoro agile viene riconosciuto il diritto alla formazione continua; viene demandata alla Commissione Formazione la definizione dei contenuti e delle modalità di erogazione.

3. Disposizioni finali
3.1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo, troveranno applicazione le disposizioni previste dalla legge, dall’accordo individuale sullo Smart Working e dalle policy aziendali vigenti in materia (allegati).
3.2. L’Azienda esercita il potere di controllo sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 4 e 7 L. n. 300/70 e ribadisce, così come da questi previsto, che nessuno strumento di controllo a distanza verrà installato e/o utilizzato.
3.3. le Parti concordano fin d’ora nel prevedere degli incontri di verifica ed aggiornamento, indicativamente con cadenza trimestrale, in cui le Società forniranno adeguata informativa sul numero delle adesioni e di recessi e sul processo di progressiva estensione dello Smart Working a tutta la popolazione aziendale. Con lo stesso spirito di confronto e collaborazione, eventuali criticità individuali legate alla nuova modalità di prestazione lavorativa, saranno comunque oggetto di preventivi specifici incontri con le organizzazioni sindacali nell'intento di prevenire eventuali anioni dirette.