Tipologia: CIA
Data firma: 2002
Validità: 15.02.2002 - 31.12.2003
Settori: Servizi, Portieri, Cassa Forense
Fonte: filcams.cgil.it

Sommario:

 

Campo di applicazione
Diritti sindacali
Orario di lavoro
Integrazione delle indennità e dei rimborsi
Formazione
Trasferimenti
Permessi
Scatti biennali

 

Premio di produttività
Cassa portieri e malattia
Attività assistenziali
Garanzia dell’alloggio e ripulitura
Divise
Periodo pregresso
Validità dell’accordo integrativo


Contratto integrativo nazionale per il personale addetto agli immobili da reddito della Cassa Forense

Campo di applicazione
Il campo di applicazione del presente Contratto Integrativo Aziendale – CIA riferito a tutti i lavoratori impegnati negli stabili da reddito di proprietà della Cassa Forense, cui si applica il contratto privatistico per il personale dipendente dai proprietari di fabbricato rinnovato il 15 dicembre 1999 e seguenti, da Filcams, Fisascat e Uiltucs.

Diritti sindacali
Ferma restando la disciplina dei diritti sindacali previsti dalla legge 300/70, il complesso delle proprietà immobiliari dell’Ente nel territorio, come da CCNL, è considerato unica unità produttiva.
Di conseguenza, quando l’insieme del personale impegnato negli immobili a reddito è superiore a 15 unità nel territorio, si applicano tutte le garanzie previste dalla suindicata legge.
In particolare i lavoratori hanno diritto a riunirsi in assemblea e si dovrà stabilire che le ore a lei riservate a tal fine, siano fissate in 18 ore retribuite annue per ciascun lavoratore. Come previsto dalla legge 300/70 l’Ente metterà a disposizione, per l’assemblea, un locale idoneo; le riunioni devono essere comunicate in tempo utile con preavviso minimo di tre giorni.
Dovranno essere riconosciute, ad ogni organizzazione sindacale, firmataria del presente accordo, permessi retribuiti per ciascun rappresentante sindacale nella misura di 1 ora l’anno per ciascun lavoratore, come previsto dalla legge 300/70.
Saranno concesse, inoltre, 10 ore mensili di permesso sindacale per consentire il raccordo con i lavoratori e con le strutture territoriali. Dette ore hanno scadenza trimestrale.
Infine saranno concesse 3 giornate l’anno ai rappresentanti sindacali membri di Coordinamenti nazionali o di Organismi direttivi territoriali, per partecipare alle riunioni di detti organismi.
Le richieste di permesso saranno effettuate dalle strutture territoriali o nazionali firmatarie del presente accordo.
L’Ente si impegna ad effettuare le trattenute ed i relativi versamenti per gli iscritti alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.

Orario di lavoro
L’apertura e la chiusura del portone determinano i ritmi di lavoro del portiere. Fatto salvo l’orario complessivo, già di per se molto impegnativo, l’articolazione dell’apertura e della chiusura non può essere anticipata prima delle ore 7 ne posticipata dopo le 20. Eventuali situazioni particolari saranno oggetto di specifica trattativa.
La collocazione dell’ora di riduzione prevista per i portieri profilo A2 ed A4 rimarrà collocata il sabato, anticipando la chiusura come da accordi del 26/05/2000.

Integrazione delle indennità e dei rimborsi
Al portiere addetto a più stabili con ingressi non sorvegliabili da un unico posto di vigilanza, viene riconosciuto l’intero trattamento normativo ed economico previsto dal CCNL per il portiere adibito ad uno stabile con più ingressi. […]

Formazione
L’Ente attiverà iniziative di formazione e di aggiornamento anche su richieste specifiche dei lavoratori.