Categoria: Documentazione istituzionale
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PROTOCOLLO D'INTESA
tra
INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro
,
con sede legale in Roma, via IV Novembre, 144
nella persona del Presidente Prof. Massimo De Felice
e
CONFINDUSTRIA
con sede legale in Roma Viale dell'Astronomia, 30
nella persona del Direttore Generale Avv. Marcella Panucci

Di seguito definite anche le "Parti"
 

PREMESSO CHE

- il D.lgs. 38/2000 ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale delle lavoratrici e dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, estendendo la tutela anche ad interventi prevenzionali;
- il quadro normativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro (artt. 9, 10 e 11 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) colloca l'Inail nel sistema prevenzionale con compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della prevenzione, rafforzandone e ampliandone le attribuzioni e le competenze;
- il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010, al fine di integrare le funzioni connesse alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed il coordinamento stabile delle attività previste dall'art. 9 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., ha conferito all'Inail le funzioni di unico ente pubblico del sistema istituzionale, con compiti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- l'Inail persegue le suddette finalità privilegiando le sinergie con i diversi soggetti del sistema prevenzionale nazionale, in particolare con le Associazioni rappresentative delle Parti Sociali, datoriali e sindacali;
- per il miglior perseguimento delle finalità istituzionali, l'Inail esercita le proprie competenze in materia di prevenzione anche attraverso la stipula di convenzioni, contratti, protocolli e accordi di collaborazione con partner di comprovata competenza e qualificazione;
- Confindustria è la principale Associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, con una base, ad adesione volontaria, di oltre 150.000 imprese;
- Confindustria rappresenta le imprese e i loro valori presso le Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società
 

PRESO ATTO CHE

- sono obiettivi comuni delle Parti lo sviluppo della cultura della sicurezza e lo sviluppo di attività e progetti volti alla riduzione sistematica degli eventi infortunistici e delle malattie professionali;
- il miglioramento continuo della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro non può prescindere dallo sviluppo e applicazione di buone pratiche di carattere tecnico, organizzativo e formativo, attraverso approcci metodologici innovativi che tengano conto delle evoluzioni tecniche, normative e dell'organizzazione del lavoro;
 

CONSIDERATO CHE

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo d'intesa:
- le sinergie tra Inail e Confindustria costituiscono una modalità funzionale per un'efficace azione prevenzionale in grado di fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro;
- le Parti, per un'efficace azione di prevenzione e per il raggiungimento degli obiettivi sopra indicati, reputano utile ed opportuno favorire il coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali rappresentative dei lavoratori del settore nello sviluppo delle attività congiunte, in un'ottica di partecipazione;
- è obiettivo condiviso dalle parti la trasferibilità dei prodotti/progetti realizzati nell'ambito del presente protocollo;
- la realizzazione delle iniziative progettuali congiunte comporta il trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento Ue n. 679/2016;
- Inail e Confindustria intendono determinare congiuntamente le finalità e i mezzi del citato trattamento, che sarà definito con successivo accordo;
- ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento Ue, quanto due o più titolari del trattamento determinano congiuntamente le finalità e le modalità del trattamento, essi sono Contitolari del trattamento;
 

TUTTO CIÒ PREMESSO SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1
OGGETTO DELLA COLLABORAZIONE

Con il presente Protocollo d'intesa sono definiti gli ambiti e le modalità di attuazione delle attività finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e alla diffusione della cultura della sicurezza che le Parti intendono realizzare congiuntamente, quali, in particolare, quelle di seguito elencate:
- valorizzare la rete delle interazioni tra le Istituzioni e Confindustria in termini sistematici e innovativi, soprattutto attraverso la realizzazione di iniziative informative in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di promozione della cultura della prevenzione con azioni di divulgazione e sensibilizzazione;
- promuovere la più ampia diffusione sul territorio delle migliori buone pratiche individuate a seguito dell'attività di analisi effettuata.
Tali ambiti di collaborazione saranno regolati attraverso la stipula di specifici accordi attuativi, adottati sulla base del presente Protocollo d'intesa, ai quali si applicano le previsioni contenute nei successivi articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, salvo il caso in cui le attività da realizzare comportino esclusivamente apporti di natura professionale delle Parti, che troveranno apposita evidenza nell'ambito di specifici report, a cura del Comitato paritetico di coordinamento di cui al successivo articolo 2.
 

ART. 2
COMITATO PARITETICO DI COORDINAMENTO

Il Comitato paritetico di coordinamento, composto da sei referenti, di cui tre individuati da Inail e tre individuati da Confindustria, svolge le funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei risultati in relazione alle attività oggetto della collaborazione, di cui all'articolo 1; altresì, tale Comitato individua e propone specifiche attività progettuali che, ove ricorrano le condizioni di cui al precedente articolo 1, saranno oggetto di successivi accordi attuativi.
 

ARTICOLO 3
OBBLIGHI DELLE PARTI

Le parti, in funzione delle specifiche competenze e disponibilità, si impegnano a mettere in campo le risorse professionali, tecniche, strumentali e a rendere disponibile il proprio patrimonio di conoscenze in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la realizzazione delle iniziative progettuali e dei piani operativi derivanti dal presente Protocollo d'intesa, in una logica di compartecipazione paritaria, di replicabilità delle iniziative sviluppate e di ampia ricaduta dei risultati perseguiti in termini di numero di destinatari raggiunti direttamente o indirettamente, nella filiera di interesse.
 

ARTICOLO 4
ACCORDI ATTUATIVI

Ciascun accordo attuativo di cui all'articolo 1 dovrà indicare:
• gli obiettivi da conseguire, le specifiche attività da espletare, gli impegni da assumere e la relativa tempificazione;
• la composizione paritetica del tavolo di gestione con indicazione dei referenti per Inail e Confindustria;
• i profili professionali/amministrativi dei componenti del suddetto tavolo di gestione;
• gli oneri in termini di risorse economiche, finanziarie e strumentali necessari per la realizzazione delle specifiche attività oggetto dell'Accordo attuativo, ripartiti in logica di paritaria partecipazione, nonché i tempi e modalità di rendicontazione;
• i locali e le strutture destinate allo svolgimento delle iniziative, nel rispetto dei regolamenti interni dei soggetti sottoscrittori;
• la durata, che non può superare quella del presente Protocollo d'intesa;
 

ARTICOLO 5
TRATTAMENTO DEI DATI

Con i successivi Accordi attuativi di cui al precedente articolo 4 le Parti determinano le rispettive responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi in materia di protezione dei dati personali e stabiliscono i rispettivi obblighi in merito all'esercizio dei diritti degli interessati, nel pieno rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE n. 679/2016 e del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.
Resta inteso tra le Parti che, ai sensi dell'articolo 26, comma 3 del predetto Regolamento UE, indipendentemente dalle disposizioni del presente Protocollo, l'interessato ha facoltà di esercitare i propri diritti nei confronti di e contro ciascun Contitolare del trattamento.
 

ARTICOLO 6
PROPRIETÀ INTELLETTUALE

La proprietà intellettuale sarà disciplinata nei successivi accordi attuativi. La divulgazione dei prodotti sviluppati potrà essere realizzata senza scopo di lucro, neanche indiretto, dalle Parti, per finalità di studio, di ricerca e di promozione della conoscenza del patrimonio culturale e scientifico anche attraverso la pubblicazione in internet, previo rilascio della liberatoria degli autori coinvolti nell'elaborazione.
 

ARTICOLO 7
COPERTURA ASSICURATIVA

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi ognuna rispettivamente per i propri dipendenti e collaboratori impegnati nelle attività oggetto del presente Protocollo d'intesa.
 

ARTICOLO 8
DURATA

Il presente Protocollo d'intesa avrà durata triennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione e non è a titolo oneroso per le parti, fatte salve le attività realizzate nell'ambito degli Accordi attuativi i cui oneri - comunque rientranti nella programmazione economica delle Strutture dei due Enti competenti per materia - saranno ripartiti in logica di paritaria partecipazione.
 

ARTICOLO 9
RECESSO UNILATERALE

Ciascuna delle Parti può recedere anticipatamente dal presente Protocollo d'intesa previa comunicazione scritta e motivata, da inviarsi con un preavviso di almeno 30 giorni a mezzo posta elettronica certificata o con raccomandata con ricevuta di ritorno.
 

ARTICOLO 10
TUTELA DELLA RISERVATEZZA

Le Parti reciprocamente si impegnano a garantire la massima riservatezza riguardo alle informazioni tecniche, scientifiche e finanziarie, direttamente o indirettamente collegate alle attività oggetto del presente Protocollo ("Informazioni Confidenziali"), a non divulgarle a terzi senza il preventivo consenso scritto di chi le ha rilasciate e ad utilizzarle esclusivamente per il raggiungimento delle finalità oggetto del presente atto, per tutta la sua durata.
La natura riservata delle Informazioni Confidenziali dovrà essere evidenziata, mediante apposita indicazione o con simile legenda; le informazioni trasmesse verbalmente saranno considerate Informazioni Confidenziali. L'assenza di tali legende, tuttavia, non precluderà la qualificazione dell'informazione come "riservata", se il divulgante è in grado di provare la sua natura confidenziale e/o se il ricevente conosceva o avrebbe dovuto conoscere la sua natura confidenziale, proprietaria o segreta per il divulgante.
Resta inteso tra le Parti che in nessun caso possono essere considerate Informazioni Confidenziali quelle che siano già di pubblico dominio al momento della loro divulgazione alla Parte ricevente. Inoltre, ogni informazione che può essere considerata "confidenziale" secondo le previsioni del presente atto può cessare di essere tale dal momento in cui l'informazione:
i) diventa pubblica per cause indipendenti dalla volontà e dal contegno della Parte che l'ha ricevuta nell'ambito del presente atto;
ii) viene acquisita dal ricevente per il tramite di terzi non vincolati alla riservatezza, sempreché tale acquisizione non sia stata illecitamente conseguita
e la Parte ricevente possa fornire la prova di essere venuta in possesso di tali informazioni per mezzo di terze parti;
iii) viene sviluppata dal ricevente in modo indipendente, sempreché la Parte ricevente possa fornire la prova di aver autonomamente sviluppato detta informazione.
Le Parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la massima confidenzialità e riservatezza sulle informazioni confidenziali, nonché la diligenza necessaria a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
La Parte che riceve le informazioni confidenziali deve usare lo stesso grado di diligenza richiestogli per proteggere le proprie informazioni confidenziali a propria disposizione e di eguale natura, in ogni caso non inferiore comunque ad un livello di diligenza atta a prevenire usi non autorizzati, divulgazioni interne o esterne indebite.
 

ARTICOLO 11
CONTROVERSIE

Per eventuali controversie, in ordine al presente Protocollo d'intesa, il Foro competente è quello di Roma.
 

ARTICOLO 12
REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della Tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni a cura e spese della Parte richiedente.
Le spese di bollo e registrazione sono a carico del richiedente.
 

Per Confindustria
Il Direttore Generale
Avv. Marcella Panucci
  Per Inail
Il Presidente
Prof. Massimo De Felice

Fonte: inail.it