Cassazione Civile, Sez. 6, 08 novembre 2018, n. 28569 - Rendita per inabilità permanente in conseguenza di infortunio o genesi extralavorativa della malattia


 

 

Presidente: DORONZO ADRIANA Relatore: ESPOSITO LUCIA Data pubblicazione: 08/11/2018

 

 

 


RILEVATO
che la Corte d'appello di Lecce confermava la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato la domanda proposta da L.S. e diretta al riconoscimento di una rendita per inabilità permanente in conseguenza di infortunio occorso il 4/10/2010;
che la Corte d'appello, sulla scorta dell'espletata CTU, accertava la genesi extralavorativa della malattia denunciata dal ricorrente, da ricondurre a preesistente degenerazione cronica;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il L.S. sulla base di unico motivo;
che l'Inps ha resistito con controricorso;
che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
 

 

CONSIDERATO
Che con l'unico motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c. Nullità della sentenza: omessa motivazione per errata valutazione di risultanze processuali, in specie della ctu. Osserva che la motivazione della sentenza <non è convincente sotto il profilo della consequenzialità logica dei vari passaggi motivazionali in cui si valutano le risultanze processuali;
Che il motivo è infondato, non essendo espressamente dedotta con la censura, né ravvisabile nella motivazione della sentenza, alcuna carenza o contraddizione irrimediabile atta a integrare violazione dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., disposizione che - per il tramite dell’art. 132, n. 4, cod. proc. civ. - dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante : si veda al riguardo Cass. Sez. U. n. 22232 del 03/11/2016, secondo cui la mancanza della motivazione (con conseguente nullità della pronuncia per difetto di un requisito di forma indispensabile) si verifica nei casi di radicale carenza di essa, ovvero del suo estrinsecarsi in argomentazioni non idonee a rivelare la "ratio decidendi" (cosiddetta motivazione apparente), o fra di loro logicamente inconciliabili, o comunque perplesse od obiettivamente incomprensibili, e sempre che i relativi vizi emergano dal provvedimento in sé";
che il motivo, nel resto, propone, sub specie violazione di legge, una nuova valutazione delle circostanze di merito (cfr. Cass. n. 8758 del 04/04/2017 : <È inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito. (Principio affermato dalla S.C. con riferimento ad un motivo di ricorso che, pur prospettando una violazione degli artt. 1988 c.c. e 2697 c.c., in realtà tendeva ad una nuova interpretazione di questioni di mero fatto, quali l'avvenuta estinzione dei crediti azionati, già esclusa dal giudice d'appello alla luce dei rapporti commerciali di fornitura intercorsi tra le parti e dei pagamenti effettuati tramite cambiali ed altri titoli di crediti riferibili a precedenti fatture non oggetto di causa)>;
che, pertanto, il ricorso va rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio;
 

 

P.Q.M. 

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 1.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15 % e accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11/9/2018