Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 3, 08 novembre 2018, n. 28510 - Operaio investito da una pala cingolata. Polizza assicurativa


 

Presidente: DE STEFANO FRANCO Relatore: D'ARRIGO COSIMO Data pubblicazione: 08/11/2018

 

Fatto

 


In data 25 luglio 2002 M.B. veniva investito, nel cantiere nel quale si trovava a lavorare, da una pala cingolata manovrata da P.R.. L'INAIL riconosceva l'incidente sul lavoro e indennizzava M.B. per l'incidente subito.
Successivamente l'INAIL agiva in surrogazione, ex art. 1916 cod. civ., nei confronti di P.R., perché ne fosse accertata la responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., e di A.B., padre del danneggiato, alle cui dipendenze lavorava il P.R., ai sensi dell'art. 2049 cod. civ.
I convenuti si costituivano in giudizio e chiamavano, a loro volta, a comparire l'assicuratore Allianz s.p.a. La società, costituendosi, eccepiva l'inoperatività della polizza assicurativa.
Il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree nei confronti di entrambi i convenuti.
La decisione veniva appellata in via principale dell'INAIL, che contestava la totale imputazione del fatto illecito a M.B. ed insisteva nelle domande originarie. Contestava altresì la condanna alle spese a favore di Allianz s.p.a., atteso che la pretestuosità della chiamata in causa dell'assicuratore, accertata già in fase stragiudiziale anteriormente all'instaurazione del contenzioso, doveva essere fatta gravare unicamente sul chiamante A.B..
La Allianz s.p.a. proponeva appello incidentale relativamente alla statuizione di condanna alle spese, lamentandone l'inferiorità alle soglie dettate dal D.M. n. 55/2014.
La Corte d'appello di Milano rigettava i motivi dell'appello principale concernenti l'accertamento della responsabilità del sinistro, mentre accoglieva quello relativo alla condanna dell'INAIL alle spese a favore dell'Allianz s.p.a. Accoglieva altresì l'impugnazione incidentale della compagnia assicuratrice.
Avverso tale sentenza l'INAIL ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. L'Allianz s.p.a. ha resistito con controricorso e ha depositato memorie ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.
 

 

Diritto

 


1. Va esaminata preliminarmente l'eccezione, formulata dalla controricorrente, di inammissibilità del ricorso per carenza del requisito di specificità e per omessa esposizione dei fatti di causa, in violazione di quanto previsto dall'art. 366, primo comma, n. 3 e 6, cod. proc. civ.
L'eccezione deve essere rigettata in quanto il ricorso contiene la compiuta esposizione dei fatti di causa e la specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali si fonda.
2.1 Con il primo motivo l'INAIL lamenta, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1916, 2043, 2054 cod. civ., nonché dell'art. 54 del codice della strada.
In particolare, la corte d'appello avrebbe ritenuto apoditticamente insussistente qualsiasi profilo di colpa in capo al P.R., contravvenendo ai principi che regolano la responsabilità extracontrattuale. Si sarebbe limitata ad accertare l'assenza di contravvenzioni disposte dall'ASL, senza accertare in concreto la diligenza tenuta dallo stesso nel condurre il mezzo meccanico. Ed invece il giudice del merito avrebbe dovuto verificare in modo particolarmente penetrante la condotta dal P.R., atteso che il danneggiante stava ponendo in essere una manovra in retromarcia con una pala meccanica, il che avrebbe richiesto una particolare attenzione ai sensi dell'art. 154 c.d.s., anche perché egli era a conoscenza della presenza di M.B. nell'area cantieristica.
Dunque, il fatto che M.B. avesse tenuto un comportamento imprudente non determinerebbe l'automatica esclusione di colpa in capo al P.R., dovendo quest'ultimo comunque rispettare le regole di prudenza nel manovrare il mezzo meccanico.
Il motivo è inammissibile.
2.2 Va premesso che la corte d'appello ha inquadrato il fatto nell'alveo della responsabilità extracontrattuale generale, anziché in quella ex art. 2087 cod. civ., che avrebbe comportato una diversa regola di giudizio.
Infatti, la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. ha natura contrattuale, sicché il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio, o l'Istituto assicuratore che agisca in via di regresso, deve allegare e provare l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione, mentre il datore di lavoro deve provare che il danno è dipeso da causa a lui non imputabile, e cioè di aver adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure per evitare il danno, e che gli esiti dannosi sono stati determinati da un evento imprevisto ed imprevedibile (Sez. L, Sentenza n. 10529 def 23/04/2008, Rv. 602947).
Tuttavia, l'erronea qualificazione della vicenda in termini di responsabilità contrattuale non costituisce oggetto di censura da parte dell'INAIL, sicché alla stessa non può procedersi d'ufficio.
Consegue che il riparto dell'onere della prova che dovrà applicarsi nel caso di specie è quello tipico della responsabilità aquilana, anziché quello - che sarebbe stato più favorevole per l'ente previdenziale - della responsabilità contrattuale. 
Pertanto, spettava all'agente in surroga o regresso l'onere di provare la carenza di diligenza del danneggiante nella conduzione della pala.
Alla luce di queste considerazioni, le doglianze con cui l'INAIL si lamenta di un non sufficiente approfondimento della tematica della colpa in capo al P.R. sono inammissibili, giacché semmai avrebbe dovuto essere lo stesso Istituto a fornire elementi positivi di prova della condotta colposa del convenuto.
2.3 In ogni caso, l'accertamento dell'elemento soggettivo dell'illecito è necessariamente riservato all'apprezzamento del giudice del merito.
Il motivo è, dunque, inammissibile anche sotto questo diverso profilo, ossia perché prospetta una ricostruzione alternativa in punto di fatto, che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità.
Peraltro, non risponde al vero che la corte d'appello avrebbe omesso di motivare sulla diligenza tenuta dal P.R. nel manovrare il mezzo meccanico. Al contrario, la corte territoriale ha fondato la propria decisione sugli univoci accertamenti di cui al verbale dell'ASL; sul fatto che il cantiere fosse abbastanza ampio da consentite senz'altro di porre in essere le ordinarie manovre richieste per il tipo di operazione condotta, tra le quali le continue retromarce; sulla considerazione che M.B., operatore del settore, fosse a conoscenza ed era stato comunque specificamente edotto dei rischi e delle regole di sicurezza da osservare nel cantiere. Sulla base di tali elementi ha ritenuto che la condotta del M.B. fu la causa esclusiva della produzione dell'evento dannoso.
3.1 Con il secondo motivo l'INAIL denuncia la violazione degli artt. 106 e 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., nonché degli artt. 91 ss. cod. proc. civ. La censura riguarda il capo della sentenza di secondo grado che ha condannato l'Istituto al pagamento delle spese di lite in favore dell'Allianz s.f in garanzia da A.B.. In particolare, la corte avendo accertato come palesemente arbitraria la chiamata in garanzia, avrebbe dovuto porre le spese liquidate in favore della compagnia assicurativa esclusivamente a carico del chiamante, anziché dell'INAIL.
Oltretutto, la stessa corte d'appello aveva, a sua volta, annullato l'analoga statuizione contenuta nella sentenza del tribunale, ritenendola ingiusta per le medesime ragioni che avrebbero dovuta indurla a conformarsi al suo stesso decisum al momento di liquidare le spese del grado.
3.2 Il motivo è fondato.
La corte territoriale ha definitivamente accertato la sostanziale pretestuosità della chiamata in garanzia dell'assicuratore operata da A.B.. Infatti, già nella fase pre-contenziosa l'Allianz s.p.a. aveva eccepito l'inoperatività della polizza, che testualmente escludeva i figli conviventi dalla cerchia dei terzi danneggiati.
Questa Corte ha più volte affermato, in tema di spese processuali, che la palese infondatezza della domanda di garanzia proposta dal convenuto nei confronti di un terzo chiamato in giudizio comporta l'applicabilità del principio di soccombenza nel rapporto processuale instauratosi fra di loro, anche quando l'attore sia, a sua volta, soccombente nei confronti del convenuto chiamante, atteso che quest'ultimo sarebbe stato soccombente nei confronti del terzo anche in caso di esito diverso della causa principale (Sez. 6-3, Ordinanza n. 10070 del 21/04/2017, Rv. 643991; Sez. 3, Sentenza n. 8363 del 08/04/2010, Rv. 612528).
La corte di merito ha fatto corretta applicazione di tali principi nel riformare il capo della sentenza di primo grado che condannava l'INAIL alla refusione delle spese del giudizio nei confronti dell'Allianz s.p.a.
Tuttavia, non ha applicato il medesimo criterio al momento di liquidare le spese del giudizio d'appello sul presupposto che la compagnia assicurativa, nel giudizio di appello, avesse insistito per il rigetto dell'impugnazione e per la conferma del provvedimento appellato.
Invero la corte d'appello, una volta rigettato l'appello principale e dichiarata assorbita la domanda di manleva, avrebbe dovuto verificare quale sarebbe stato l'esito della lite fra il chiamante e il terzo chiamato nella diversa ipotesi in cui il primo fosse stato condannato nei confronti dell'Istituto attore.
Poiché la domanda di garanzia impropria sarebbe stata in ogni caso destinata al sicuro rigetto, quale che fosse stato l'esito della domanda principale, secondo il principio della causalità le spese di lite del grado d'appello sostenute dalla Ajlianz s.p.a. andavano poste a carico di A.B., anziché dell'INAIL.
Non conduce ad una diversa conclusione la posizione assunta dall'Allianz s.p.a. nel giudizio d'appello, ove ha concluso per il rigetto dell'impugnazione principale. Infatti, il gravame proposto dall'INAIL non riguardava il rapporto fra A.B. e l'Allianz s.p.a. e, in particolare, l'INAIL non ha mai proposto alcuna domanda nei confronti della società assicurativa.
4. In conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ma il secondo va accolto.
In relazione al motivo accolto, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, è possibile decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., ponendo a carico di A.B. le spese processuali sostenute dall'Allianz s.p.a. in grado d'appello, nella stessa misura già liquidata dalla corte d'appello e previa compensazione delle stesse per un terzo (statuizione contenuta nella sentenza d'appello e non impugnata).
Quanto al giudizio di legittimità, stante il parziale accoglimento del ricorso, va disposta la compensazione delle spese di lite.
 

 

P.Q.M.

 


dichiara inammissibile il primo motivo e accoglie il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna A.B. al pagamento, in favore dell'Allianz s.p.a., delle spese del giudizio d'appello, compensate per un terzo e per la restante parte liquidate in euro 6.000,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge.
Compensa le spese del giudizio dì legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.