Cassazione Civile, Sez. 6, 08 novembre 2018, n. 28612 - Esposizione alle radiazioni di una lampada germicida: richiesta di risarcimento


Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: DE MARINIS NICOLA Data pubblicazione: 08/11/2018

 

Rilevato
- che con sentenza del 31 gennaio 2017, la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta da A.M.DR. nei confronti dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù nonché delle compagnie assicuratrici dell'Ente, Chubb Insurance Company of Europe SE e Reale Mutua Assicurazioni S.p.A., avente ad oggetto il risarcimento del danno patito a seguito dell'infortunio sul lavoro dato dall'esposizione alle radiazioni di una lampada germicida posta nei locali ove era stata comandata di recarsi;
- che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto a fronte delle allegazioni della lavoratrice, comunque tenuta, se non all'indicazione delle regole di condotta violate dal lavoratore, a provare il fatto costituente l'inadempimento, adeguatamente soddisfatto l'onere gravante sul datore di dimostrare di aver adottato misure Idonee ad evitare il danno;
- che per la cassazione di tale decisione ricorre la A.M.DR., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui, a fronte dell'intimazione di tutti gli originari convenuti, resistono, con controricorso, l'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù e la Chubb Insurance Company of Europe SE;
- che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- che l'Ospedale pediatrico controricorrente ha poi presentato memoria;
 

 

Considerato
- che, con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., lamenta a carico della Corte territoriale il malgoverno delle regole sulla distribuzione dell'onere della prova sotteso alla norma de qua;
- che il motivo deve ritenersi infondato atteso che, mentre l'approccio in diritto da parte della Corte territoriale non evidenzia il censurato scostamento dalle regole sulla distribuzione dell'onere della prova quali precisate nella giurisprudenza di questa Corte secondo cui grava sul soggetto datore la dimostrazione di aver adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi del danno, la valutazione in fatto circa l'idoneità delle misure in concreto adottate all'indicato fine si sottrae alle censure mosse, in particolare sotto il profilo della consapevolezza del potenziale lesivo della strumentazione presente nei locali ove la ricorrente era stata richiesta di rendere in via eccezionale la prestazione, non risultando specificamente confutato il dato asseverato dalla Corte territoriale per il quale l'utilizzo straordinario della ricorrente presso la farmacia, subordinato al rilascio di una apposita autorizzazione da parte della Direzione sanitaria, era stato consentito sul presupposto che la stessa fosse esperta nelle operazioni richieste, per essersi la ricorrente limitata ad opporre a tale rilievo la valorizzazione della preventiva autorizzazione come pure della circostanza di non aver mai operato presso la farmacia al contrario fine di attestare la propria impreparazione; che, pertanto conformandosi alla proposta del relatore, il ricorso va rigettato;
che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2018