Cassazione Penale, Sez. Fer., 08 novembre 2018, n. 50620 - Ponteggio inadeguato. Il solo adempimento delle prescrizioni senza il pagamento della sanzione non consente l'estinzione del reato


Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 16/08/2018

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del Tribunale di Catanzaro del 4 luglio 2016, E.S. veniva condannata alla pena di € 4.400 di ammenda in ordine ai reati di cui agli art. 126-159 comma 2 lett. a del d.lgs. n. 81/2008 (capo A) e 147 comma 1-159 comma 2 lett. b del medesimo decreto (capo B), per avere utilizzato, quale titolare della "G.S. Edilizia di E.S.", nel cantiere edile sito in località Santa Spina di Sellia Marina, un ponteggio posto a un'altezza superiore di due metri sprovvisto, su alcuni lati verso il vuoto, di un robusto parapetto e di tavola fermapiede (capo A), non predisponendo altresì, lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fìsse in costruzione fino alla posa in opera delle ringhiere, parapetti normali con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti (capo B), fatti entrambi accertati il 20 agosto 2008 in Sellia Marina.
2. Avverso la sentenza del Tribunale calabrese, la E.S., tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando un unico motivo, con cui eccepisce la carenza di procedibilità dei reati contestati, per la mancata notifica del verbale che ammetteva la parte al pagamento della sanzione amministrativa, per cui nei suoi confronti non era mai iniziato a decorrere il termine per avvalersi, pagando la sanzione, della causa estintiva del reato, fermo restando che le prescrizioni imposte risultavano comunque adempiute.
 

 

Diritto

 


Il ricorso è infondato.
1. Prima di soffermarsi sulla doglianza difensiva, appare utile una breve ricostruzione dell'iter procedimentale che ha portato alla formulazione delle due imputazioni, in ordine alle quali è stata affermata la colpevolezza della E.S.. Dunque, il 20 agosto 2013 veniva eseguito presso il cantiere dove operava la ditta gestita dall'imputata ("G.S. Edilizia di E.S.") un accertamento ispettivo, in occasione del quale, riscontrate le due violazioni contestate, venivano impartite le dovute prescrizioni alla legale rappresentante della ditta.
In 2 ottobre 2013, all'esito di un sopralluogo di verifica dello S.P.I.S.A.L., veniva accertato l'adempimento delle prescrizioni, cui tuttavia non faceva seguito il pagamento della sanzione amministrativa pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per le contravvenzioni riscontrate, per cui, non essendosi verificata la causa estintiva prevista dall'art. 24 del d.lgs. 758/1994, legittimamente veniva esercitata l'azione penale nei confronti dell'odierna imputata, la quale del resto, nel corso dell'intero procedimento penale, non ha fornito la prova dì aver adempiuto anche l'obbligazione pecuniaria a suo carico.
A tal proposito, in senso ostativo alla configurabilità delle fattispecie oggetto di imputazione, non può ritenersi infatti dirimente la circostanza che, in occasione della verifica del 2 ottobre 2013, non sia stato formalmente comunicato alla E.S. di dover provvedere anche al pagamento della sanzione amministrativa. Ed invero, gli art. 20, 21, 22, 23 e 24 del d. lgs. n. 758 del 19 dicembre 1994, nel disciplinare il procedimento di accertamento delle violazioni in tema di sicurezza sul lavoro, prevedono (art. 20) la necessità di notificare o comunicare al legale rappresentante dell'ente la sola copia della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza, il che nel caso di specie è pacificamente avvenuto.
Sul punto il Tribunale ha infatti richiamato il verbale ispettivo del 18 settembre 2013, in cui è stato chiaramente indicato che "il contravventore, qualora dia adempimento alle prescrizioni impartite nei termini fìssati, dopo verifica da parte del Servizio riguardo alla effettiva eliminazione della violazione, viene ammesso al pagamento di una sanzione amministrativa pari a un quarto del valore massimo della violazione contestata", venendo in tal modo sostanzialmente riprodotta la previsione normativa di cui all'art. 21 comma 2 del d.lgs. 758/1994. Da quest'ultima norma era peraltro chiaramente desumibile che il termine per il pagamento della sanzione era di giorni 30, per cui, a fronte di una sequenza procedimentale puntualmente disciplinata dal legislatore, deve ritenersi non decisivo il fatto che, una volta riscontrato l'adempimento delle prescrizioni imposte con il primo sopralluogo, non sia stata, in via formale, ricordata all'imputata la necessità di provvedere anche al pagamento della sanzione amministrativa, al fine di poter beneficiare della causa estintiva di cui all'art. 24 del d. lgs. n. 758/1994, trovando tale obbligo la sua fonte diretta nella legge, che fìssa sia il termine per il pagamento che l'importo della sanzione, per cui non appare nemmeno necessario approfondire la circostanza che, in sede di verifica delle prescrizioni, il teste A. abbia riferito verbalmente o meno all'imputata che, a partire da quel momento, decorreva il termine per adempiere l'ulteriore obbligo a suo carico, obbligo che in ogni caso era stato già richiamato, stavolta in maniera formale, in occasione del precedente sopralluogo ispettivo.
A fronte del tenore della previsione normativa e del contenuto dell'iniziale verbale del Servizio, deve quindi escludersi che la ricorrente non fosse nelle condizioni di provvedere al tempestivo pagamento della somma dovuta a titolo di sanzione, per cui il conseguente giudizio di colpevolezza dell'imputata non presenta vizi di legittimità rilevabili in questa sede, dovendosi ribadire che il solo adempimento delle prescrizioni senza il pagamento della sanzione non consente l'estinzione del reato (sul punto, cfr. Sez. 3, n. 38942 del 28 settembre 2011).
2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere quindi rigettato, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'alt. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

 

P.Q.M.

 


Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 16/08/2018