Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma Bolzano
Delibera della Giunta provinciale 28 agosto 2018, n. 839
Codice di comportamento del personale della Provincia autonoma di Bolzano

Introduzione

La Provincia autonoma di Bolzano è l’azienda leader della pubblica amministrazione altoatesina; noi dipendenti provinciali siamo la colonna portante di questa azienda.
Siamo al servizio delle cittadine e dei cittadini dell’Alto Adige, che si aspettano da noi un comportamento sempre corretto e responsabile nel lavoro quotidiano.
Il presente Codice di comportamento è uno strumento d’ausilio per far fronte a queste responsabilità.
Il nostro Codice di comportamento è indirizzato a tutti i collaboratori, le collaboratrici e i dirigenti, nonché a tutte le persone esterne che lavorano per l’Amministrazione provinciale.
Tra i nostri obblighi di servizio rientra quello di lavorare secondo i principi della buona amministrazione.
Nei rapporti col pubblico ci comportiamo sempre con disponibilità e cortesia, in modo da assicurare parità di trattamento a tutti i cittadini e le cittadine.
In servizio evitiamo qualsiasi comportamento lesivo della dignità umana.
Le dirigenti e i dirigenti applicano i principi del codice di comportamento in modo esemplare e creano un clima di lavoro positivo improntato alla fiducia e stima reciproca.
Per prevenire fenomeni di corruzione non chiediamo né regali né altre utilità. Inoltre, ci atteniamo all’obbligo di informazione, nei confronti dei superiori, previsto dalla normativa in materia.
In caso di conflitto di interessi ci atteniamo al principio dell’astensione.
Adempiamo agli obblighi di servizio nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, sicurezza informatica e social media policy.
La salute e la sicurezza sul posto di lavoro sono per noi valori fondamentali. Pertanto collaboriamo attivamente alla prevenzione dei rischi sul posto di lavoro.
L’Amministrazione provinciale promuove la formazione e l’aggiornamento e noi aderiamo al principio dell’educazione permanente.
 

Art.1
Ambito di applicazione

1. Il presente Codice di comportamento, di seguito denominato Codice, definisce gli obblighi di servizio e di comportamento dei dipendenti provinciali con o senza incarico dirigenziale - di seguito denominati “noi”- e, per quanto compatibile, anche di tutti i collaboratori e le collaboratrici esterni nonché consulenti che collaborano sulla base di qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo con l’Amministrazione provinciale.
2. Il presente Codice si applica inoltre alle persone rappresentanti di organi e titolari di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, ai collaboratori e alle collaboratrici - a qualsiasi titolo - di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’Amministrazione provinciale.
3. A tal fine, negli atti di incarico e nei contratti sono inserite apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice.
 

Art. 2
Obblighi di servizio

1. Noi conformiamo la nostra condotta in servizio ai principi di buon andamento e imparzialità dell’Amministrazione,
anteponendo il rispetto della legge e dell’interesse pubblico agli interessi privati, nostri o di terzi. Garantiamo la migliore qualità del servizio e, in particolare,
a) osserviamo l’orario di lavoro secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione;
b) espletiamo con diligenza i nostri compiti;
c) eseguiamo lealmente e prontamente le disposizioni impartite dai superiori nell’ambito dell’attività istituzionale;
d) manteniamo il segreto d’ufficio.
2. Se intendiamo rifiutare l’esecuzione di disposizioni ritenute illegittime, lo comunichiamo per iscritto al nostro/alla nostra dirigente, specificando i motivi del rifiuto. Se il/la dirigente rinnova le disposizioni per iscritto, le dobbiamo eseguire, salvo che si tratti di attività vietate dal diritto penale.
3. Non trasmettiamo a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti operazioni o provvedimenti amministrativi in corso o conclusi, ovvero notizie di cui siamo venuti a conoscenza nell’esercizio delle nostre funzioni, fatta eccezione per le ipotesi e le modalità previste dalle norme sul diritto di accesso agli atti. Osserviamo le norme sulla tutela dei dati personali, in particolare quelle riguardanti i dati sensibili e giudiziari.
4. Ci asteniamo dallo svolgimento di attività extraservizio senza la relativa autorizzazione dell’Amministrazione.
 

Art. 3
Rapporti con il pubblico

1. Nei rapporti con il pubblico ci comportiamo sempre con correttezza, disponibilità e cortesia. Assicuriamo parità di trattamento a tutti i cittadini e le cittadine, in modo da stabilire un rapporto di piena fiducia e di leale collaborazione tra questi e l’Amministrazione.
2. Nelle comunicazioni scritte e orali usiamo un linguaggio chiaro, semplice e comprensibile. Inoltre garantiamo ai cittadini e alle cittadine il diritto di usare la propria madrelingua ai sensi della normativa vigente.
3. Nei rapporti con il pubblico ci adoperiamo per superare difficoltà linguistiche e culturali e per instaurare un rapporto di reciproca fiducia e rispetto.
 

Art. 4
Obblighi di comportamento in servizio

1. Improntiamo il nostro comportamento ad uno spirito di leale collaborazione nei rapporti con superiori, colleghe e colleghi e abbiamo la massima cura di tutto quanto appartiene alla Provincia.
2. Ci asteniamo dal prendere parte, direttamente o indirettamente, ad appalti, forniture, concessioni e attività in cui sia parte interessata la Provincia, se non per ragioni di servizio.
3. Ci asteniamo dal prendere parte a decisioni o ad attività che possano generare un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 7.
4. Ci asteniamo da atti, comportamenti o molestie lesivi della dignità della persona. Evitiamo pertanto ogni azione od omissione che comporti una discriminazione per motivi di sesso, origine etnica, religione, ideologia, disabilità, età e orientamento sessuale.
5. Non ci assentiamo dal servizio per motivi estranei ai nostri obblighi di servizio, salvo nei casi consentiti.
6. In ufficio non attendiamo ad attività o ad occupazioni estranee al servizio e non usiamo l’ufficio per motivi privati.
7. Non asportiamo dall’ufficio documenti, salvo che per ragioni di servizio.
 

Art. 5
Prevenzione della corruzione

1. Non richiediamo né sollecitiamo, per noi o per altri, regali o altre utilità. Tanto meno accettiamo regali o altre utilità, per noi o per altri, salvo che siano occasionali e di modico valore e rientranti nell’ambito delle normali relazioni di cortesia.
2. Siamo tenuti a comunicare tempestivamente al dirigente preposto/alla dirigente preposta l’adesione o l’appartenenza ad associazioni o a organizzazioni i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell’attività d’ufficio. Tale obbligo non sussiste nel caso di adesione a partiti politici o sindacati.
3. All’atto dell’assegnazione all’unità organizzativa informiamo per iscritto il dirigente preposto/la dirigente preposta di nostre partecipazioni azionarie e di nostri interessi di qualsiasi natura, finanziaria e non, collegati ad attività o a decisioni direttamente inerenti all’unità organizzativa e che possano comportare un conflitto di interessi con l’attività che andremo a svolgere, e ne segnaliamo eventuali modifiche successive. L’obbligo di informazione e di eventuale successiva integrazione, da parte nostra, sussiste anche nel caso in cui le partecipazioni azionarie e gli interessi di qualsiasi natura in attività e decisioni dell’unità organizzativa riguardino nostri parenti o affini sino al secondo grado, coniugi o conviventi. Su motivata richiesta della dirigente preposta/del dirigente preposto o dell’amministrazione del personale, forniamo ulteriori informazioni sulla nostra situazione patrimoniale e reddituale.
4. Rispettiamo le prescrizioni contenute nel vigente piano per la prevenzione della corruzione e, all’occorrenza, collaboriamo con il/la responsabile per la prevenzione della corruzione. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria, segnaliamo alla dirigente preposta/al dirigente preposto eventuali situazioni di illecito nell’Amministrazione, di cui siamo venuti a conoscenza.
 

Art. 6
Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. Ci asteniamo dal prendere decisioni o dallo svolgere attività inerenti alle nostre mansioni in situazioni di conflitto con interessi personali, con interessi della nostra/del nostro coniuge, di conviventi o di parenti e affini sino al secondo grado.
2. Ci asteniamo dal partecipare a decisioni o ad attività che possano coinvolgere:
a) nostri interessi, ovvero interessi di parenti o affini sino al secondo grado, della/del coniuge, di conviventi, oppure di persone con le quali abbiamo rapporti di frequentazione abituale;
b) interessi di soggetti od organizzazioni con cui noi o la nostra/il nostro coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o di debito significativi;
c) interessi di soggetti od organizzazioni di cui siamo tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero interessi di enti, associazioni (anche non riconosciute), comitati, società o stabilimenti di cui siamo amministratori, gerenti o dirigenti.
3. Informiamo immediatamente il dirigente preposto/la dirigente preposta di ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza per un’astensione. Il dirigente preposto/La dirigente preposta decide sull’eventuale astensione.
 

Art. 7
Trasparenza, tracciabilità e social media

1. Assicuriamo l’adempimento degli obblighi di trasparenza secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, nel reperimento e nella trasmissione dei dati sottoposti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale della Provincia.
2. Garantiamo in ogni caso la tracciabilità degli iter procedurali e dei processi decisionali adottati dall’Amministrazione attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
3. Per l’utilizzo dei social media e delle piattaforme ufficiali della Provincia, ci atteniamo ai principi del presente Codice, alle linee guida provinciali sull’utilizzo dei social media, nonché alla “social media policy” interna.
 

Art. 8
Disposizioni particolari per il personale dirigente

1. Noi dirigenti svolgiamo con diligenza le funzioni a noi spettanti, perseguiamo gli obiettivi che ci sono stati assegnati e adottiamo misure organizzative idonee all’assolvimento del nostro incarico.
2. Prima di assumere l’incarico dirigenziale, comunichiamo eventuali nostre partecipazioni azionarie ed altri nostri interessi finanziari che possano comportare un conflitto di interessi con la funzione pubblica che ci accingiamo a svolgere. A tal fine forniamo le necessarie informazioni sulla nostra situazione patrimoniale e reddituale.
3. Inoltre dichiariamo se abbiamo parenti e affini entro il secondo grado, il/la coniuge o il/la convivente che:
a) esercitino attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con l’unità organizzativa che andremo a dirigere,
b) siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti alla stessa.
4. Adottiamo un comportamento leale e trasparente. Ci rapportiamo in modo imparziale con colleghe e colleghi, collaboratrici e collaboratori e con il pubblico.
5. Nella nostra unità organizzativa promuoviamo un clima di lavoro positivo e di reciproco rispetto, contrastiamo ogni tipo di discriminazione e interveniamo nelle situazioni conflittuali per individuare soluzioni sostenibili.
6. Favoriamo l’autonomia e la responsabilizzazione di collaboratori e collaboratrici e li sosteniamo nel loro sviluppo professionale.
7. Teniamo conto delle necessità familiari del personale, per quanto conciliabili con le esigenze lavorative, applicando tutte le possibilità consentite dai contratti collettivi in riferimento all’orario di lavoro e ai modelli lavorativi.
8. Assegniamo attività e compiti sulla base di un’equa ripartizione del carico di lavoro.
9. Effettuiamo annualmente colloqui con i collaboratori e le collaboratrici, al fine di valutarne le prestazioni e il raggiungimento degli obiettivi nonché per determinare i comuni obiettivi. Garantiamo inoltre la trasparenza nell’assegnazione dei premi di produttività e di quelli individuali, nonché di altri elementi retributivi.
10. Se veniamo a conoscenza di un illecito, intraprendiamo tempestivamente tutte le iniziative necessarie. In particolare, attiviamo e concludiamo, se di nostra competenza, il procedimento disciplinare, ovvero segnaliamo tempestivamente l’illecito all’autorità disciplinare, prestando, ove richiesta, la nostra collaborazione; provvediamo altresì ad inoltrare tempestiva denuncia penale all’autorità giudiziaria o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze. Nel caso in cui un collaboratore/una collaboratrice ci segnali un illecito nell’Amministrazione, adottiamo ogni cautela di legge per tutelare la persona che ha effettuato la segnalazione. La sua identità non deve essere indebitamente rivelata né nel procedimento disciplinare né in ogni contesto successivo alla segnalazione.
11. Noi dirigenti vigiliamo sull’applicazione del presente Codice nella nostra unità organizzativa.
 

Art. 9
Salute e sicurezza sul posto di lavoro

1. L’Amministrazione provinciale considera la salute e la sicurezza sul posto di lavoro un bene primario e auspica pertanto una collaborazione fattiva da parte di tutto il personale, al fine di garantire un costante miglioramento delle condizioni di sicurezza
2. Il/La dirigente - in qualità di datore/datrice di lavoro ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro - nonché il preposto/la preposta:
a) adempiono agli obblighi previsti dalla normativa;
b) organizzano l’attività del personale nel rispetto della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e vigilano sulla osservanza degli obblighi di legge da parte del personale;
c) partecipano ai corsi di formazione in materia di sicurezza sul posto di lavoro per essi previsti.
3. Insieme al datore di lavoro ai sensi della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, siamo parte attiva del processo di prevenzione e protezione dai rischi sul posto di lavoro.
4. Osserviamo le norme in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e, in particolare, le disposizioni e le istruzioni impartite dal preposto/dalla preposta.
5. Ci prendiamo cura della salute e sicurezza, nostre e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sulle quali ricadono gli effetti delle nostre azioni od omissioni, conformemente alla nostra formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal preposto/dalla preposta.
6. Segnaliamo al preposto/alla preposta comportamenti non sicuri da parte di colleghi e colleghe, pericoli non adeguatamente protetti, situazioni di rischio presenti sul posto di lavoro, nonché eventuali misure di prevenzione e protezione non adeguate all’attività svolta.
7. Proponiamo misure di miglioramento delle condizioni di lavoro in relazione alla tutela della salute e alla sicurezza nostre e di colleghi e colleghe.
8. Partecipiamo a corsi di formazione e di aggiornamento e ci sottoponiamo ai controlli sanitari eventualmente necessari, sulla base della valutazione dei rischi.
 

Art. 10
Sicurezza informatica

1. Utilizziamo tutti gli strumenti informatici, sia software che hardware, messi a disposizione dall’Amministrazione esclusivamente per le necessità lavorative. Fanno eccezione gli strumenti destinati espressamente anche ad un utilizzo personale.
2. L’utilizzo degli strumenti informatici comporta un rischio costante per la sicurezza del sistema informatico. Adottando i seguenti comportamenti si evitano situazioni che possono mettere a rischio la sicurezza dei dati delle singole persone e dell’Amministrazione:
a) non fornire informazioni di natura riservata; spesso c’è chi cerca di ottenere queste informazioni con mezzi fraudolenti;
b) evitare di accedere ai dati provinciali utilizzando un dispositivo informatico sprovvisto di protezione e di firewall;
c) non lasciare incustodite o accessibili informazioni interne all’ufficio e, in particolare, dati sensibili appartenenti all’Amministrazione;
d) bloccare computer e telefoni cellulari quando non in uso;
e) proteggere con password i dispositivi mobili e i file contenenti dati sensibili;
f) utilizzare l’account di posta elettronica
dell’Amministrazione provinciale
esclusivamente per lo svolgimento dei propri doveri d’ufficio. Non aprire e-mail di provenienza sospetta e dal contenuto sospetto e tanto meno link sospetti. In caso di dubbio contattare il Call-Center;
g) non utilizzare software di proprietà personale sui dispositivi dell’Amministrazione provinciale, anche se si tratta di applicazioni regolarmente acquistate e registrate.
3. Per lo svolgimento del nostro lavoro siamo tenuti ad usare strumenti informatici di proprietà della Provincia; tuttavia, possiamo usare anche dispositivi di proprietà personale (BYOD - Bring Your Own Device), purché garantiscano misure minime di sicurezza ICT, ai sensi della vigente disciplina in materia di utilizzo dei servizi informatici.
4. Tutti noi siamo responsabili del rispetto delle prescrizioni dell’Amministrazione in merito al corretto utilizzo del sistema informatico della Provincia autonoma di Bolzano; siamo inoltre responsabili del corretto utilizzo delle credenziali che ci sono state assegnate.
 

Art. 11
Attività formative e di aggiornamento

1. Per approfondire la conoscenza dei contenuti del presente Codice, in particolare in materia di etica, prevenzione della corruzione e trasparenza, partecipiamo ad attività formative di base e di aggiornamento.
 

Art. 12
Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice

1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice costituisce comportamento contrario ai doveri d’ufficio ed è fonte di responsabilità disciplinare, ferme restando le ipotesi in cui la violazione possa dar luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente/della pubblica dipendente.


Verhaltenskodex für das Personal der Autonomen Provinz Bozen