Categoria: Normativa regionale
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Provincia Autonoma Bolzano
Delibera della Giunta provinciale 19 giugno 2018, n. 579
Linee guida per i corsi di formazione e aggiornamento per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili e modifica del regolamento relativo all’ordinamento dell‘artigianato

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Le presenti linee guida disciplinano le modalità di realizzazione dei corsi di formazione e di aggiornamento per l’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER), di seguito denominati impianti FER, ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modifiche, dello Standard formativo adottato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con documento n. 16/153/CR7/C9/C5 del 22 dicembre 2016, di seguito denominato Standard formativo, e del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche.
 

Articolo 2
Destinatari dei corsi

1. I corsi di formazione sono destinati a persone che intendono conseguire l’abilitazione di “installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”/“installatrice e manutentrice straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”.
2. I corsi di aggiornamento sono destinati agli operatori e alle operatrici già abilitati all’installazione e alla manutenzione straordinaria di impianti FER.
 

Articolo 3
Requisiti di ammissione ai corsi di formazione

1. È indispensabile una buona conoscenza della lingua italiana e/o tedesca orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo. Tale conoscenza potrà eventualmente essere verificata attraverso un test di ingresso da effettuarsi presso l'ente di formazione, che conserva agli atti la documentazione relativa all’esito del test.
 

Articolo 4
Articolazione e durata del corso di formazione

1. Vista la diversa tipologia di impianti previsti (caldaie, caminetti e stufe a biomassa, sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, sistemi geotermici a bassa entalpia e pompe di calore) sono individuati quattro standard specifici a valle di un modulo unico propedeutico, di seguito denominato modulo comune:
a) biomasse per usi energetici;
b) pompe di calore per riscaldamento, refrigerazione e produzione di ACS (acqua calda sanitaria);
c) sistemi solari termici;
d) sistemi fotovoltaici e fototermoelettrici.
2. Il corso è articolato in due fasi metodologiche: una teorica, erogabile anche in modalità FAD (formazione a distanza), e una pratica da svolgere presso strutture che rispettino i requisiti di cui all’articolo 8.
3. Il modulo comune ha per oggetto l'inquadramento generale delle problematiche legate allo sfruttamento delle fonti rinnovabili nel panorama nazionale ed europeo, con gli opportuni richiami di normativa generale, tecnica e di sicurezza che riguardano l’installazione e la manutenzione, anche straordinaria, di impianti FER.
4. I moduli specifici per ogni macrotipologia impiantistica prevedono una parte di teoria ed una di pratica. La fase pratica si sostanzia nelle attività inerenti all'installazione fisica degli impianti e alla loro manutenzione straordinaria.
5. L’allegato 1 dello Standard formativo costituisce il punto di riferimento per la progettazione dei percorsi, che dovranno riferirsi specificamente a ciascuna macrotipologia impiantistica.
6. Il percorso formativo ha una durata minima di 80 ore suddivise come segue:
a) 20 ore per il modulo comune;
b) 60 ore per i moduli specifici, di cui almeno 20 di pratica.
 

Articolo 5
Esame finale e attestato di qualificazione

1. Ai fini dell'ammissione all'esame finale del corso di formazione è obbligatoria la frequenza di almeno l'80% delle ore complessive del corso.
2. L’esame finale è costituito da una prova teorica e da una prova pratica, che sono valutate distintamente. La prova pratica mira a verificare la corretta installazione dell'impianto FER.
3. Le prove devono essere organizzate e gestite dall'ente di formazione secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.
4. L’esame finale si intende superato se si ottiene un voto di almeno 6/10 in entrambe le prove. Il voto complessivo è dato dalla media dei voti della prova teorica e della prova pratica.
5. In caso di superamento dell'esame finale viene rilasciato l'attestato di qualificazione professionale di “installatore e manutentore straordinario di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”/“installatrice e manutentrice straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili”.
6. L'attestato di qualificazione deve contenere i seguenti elementi minimi comuni:
a) denominazione del soggetto accreditato e/o autorizzato alla formazione ed alla certificazione;
b) dati anagrafici del/della titolare dell'attestato;
c) titolo del corso e normativa di riferimento;
d) specifica macrotipologia impiantistica cui si riferisce la formazione;
e) durata del corso;
f) firma del formatore/della formatrice.
 

Articolo 6
Commissione d’esame

1. La commissione d’esame è nominata dal direttore/dalla direttrice della struttura organizzativa provinciale competente in materia di formazione professionale italiana o tedesca ed è composta da tre membri, e più precisamente da:
a) il direttore/la direttrice di una scuola professionale o un/un’insegnante da questi/questa designato/designata oppure un/una docente del corso;
b) un datore/una datrice di lavoro con una specifica qualifica, nominato/nominata su proposta di una delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello provinciale;
c) un/una dipendente della struttura organizzativa provinciale competente in materia di formazione professionale italiana o tedesca.
2. Nella composizione della commissione d’esame deve essere garantita un’equilibrata rappresentanza dei generi e dei gruppi linguistici. Le deliberazioni della commissione sono adottate a maggioranza dei suoi componenti. Per ogni componente della commissione è nominato un membro supplente, che lo sostituisce nelle sue funzioni in caso di assenza o impedimento.
 

Articolo 7
Riconoscimento di crediti

1. La partecipazione al corso di formazione può prevedere il riconoscimento di crediti formativi.
 

Articolo 8
Requisiti di strutture e attrezzature

1. L'ente di formazione deve disporre delle adeguate strutture e attrezzature per poter impartire la necessaria formazione.
2. Nello specifico i laboratori per l'erogazione delle attività pratiche devono disporre di attrezzature specifiche dedicate ad ogni singolo percorso oggetto di qualificazione.
3. La formazione a carattere pratico si sostanzia in esercitazioni in aula e in laboratorio su attrezzature e circuiti a carattere didattico e/o su simulatori, in condizioni di sicurezza, dimostrative ed esemplificative relative ai processi di lavoro dell'installatore/installatrice:
a) scelta della componentistica;
b) condizioni, controllo e modalità di funzionamento dell'impianto;
c) collaudo;
d) manutenzione.
4. l laboratori devono garantire la realizzazione di esercitazioni finalizzate all'utilizzo di strumenti, procedure e tecniche di montaggio tipici dell'impiantistica idraulica, meccanica ed elettrica, nonché all'effettuazione di misure termoidrauliche, elettriche, di temperatura, di pressione, ecc. Devono disporre inoltre delle attrezzature necessarie ad effettuare le operazioni di intervento meccanico, termoidraulico ed elettrico relative al montaggio dei componenti e di messa in opera dell'impianto.
5. Fatta salva la presenza di attrezzature, macchinari, strumenti di misura, di controllo, di monitoraggio, apparecchiature per la misura delle grandezze elettriche e fisiche, i laboratori si caratterizzano in modo specifico per ogni singolo percorso, mettendo a disposizione di docenti e partecipanti diversi modelli di apparecchi con differenti tecnologie da individuare tra le più attuali e diffuse, sistemi impiantistici completi e potenzialmente funzionanti che prevedano la possibilità di simulare verifiche, montaggi e manutenzioni dei singoli componenti nonché eventuali guasti. Devono inoltre rispettare la vigente normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. I laboratori possono non essere di proprietà dell'organizzatore del percorso formativo, ma all'atto della pubblicazione del corso occorrerà dichiarare quali laboratori saranno utilizzati ed averne regolare disponibilità.
6. La Provincia potrà verificare a campione l’idoneità dei laboratori.
 

Articolo 9
Requisiti di formatori e formatrici

1. I formatori e le formatrici devono essere in possesso sia di una esperienza documentata, almeno quinquennale, nella progettazione e/o gestione e/o manutenzione di impianti FER, sia di una conoscenza adeguata della legislazione e della normativa nell'ambito della specifica tematica oggetto della docenza.
2. Possono svolgere attività di formazione anche i tecnici e le tecniche che operano presso i produttori di tecnologie, con almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore.
 

Articolo 10
Aggiornamento obbligatorio

1. L'aggiornamento è obbligatorio ai sensi dell’articolo 8, comma 5, del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e successive modifiche.
2. La durata minima dei corsi di aggiornamento è pari a 16 ore, suddivise in una parte teorica, erogabile anche in modalità FAD, e una parte pratica. È obbligatoria la frequenza del 100% delle ore del corso. Al termine del corso viene rilasciato un attestato.
3. Per i corsi di aggiornamento non è necessario che siano soddisfatti i requisiti previsti dall’articolo 8 in materia di attrezzature e laboratori. È in ogni caso necessario che il soggetto attuatore dell'aggiornamento disponga di strutture adeguate ai contenuti della formazione prevista per l'aggiornamento stesso. I formatori e le formatrici devono possedere i requisiti di cui all’articolo 9.
 

Articolo 11
Contenuti dei corsi di aggiornamento

1. Fanno parte dei contenuti obbligatori dei corsi di aggiornamento le seguenti aree tematiche:
a) tutela del clima (cambiamento climatico, sfruttamento energetico, economicità delle misure energetiche);
b) disposizioni legislative (normativa statale, legislazione provinciale, con particolare attenzione all’ordinamento dell’artigianato, prevenzione incendi, funzionamento degli impianti termici), norme tecniche nazionali e internazionali.
2. I contenuti dei quattro macrosettori sono i seguenti:
a) biomassa
1) combustibile: caratteristiche materiali e qualitative del legno, cippato e pellet, conversione tra unità e misura, sistemi di certificazione (EN Plus);
2) camino: esempi di installazione scorretta di impianti di scarico di fumi, denominazione di materiali e prodotti, controllo del sistema di aerazione, documenti e requisiti per l’installazione e la manutenzione dell’impianto, combustione di biomassa solida: procedimento, reazioni principali, calcoli, descrizione di un impianto termico a biomassa;
3) idraulica: soluzioni impiantistiche: sistema di espansione e accumulatore (dimensionamento e configurazione idraulica), circuito di distribuzione idraulica, messa in funzione, formazione dell’utente, circuiti e dispositivi di sicurezza idraulici, separatori del fango e dell’aria;
4) progettazione e configurazione di sistemi ibridi: schema dell’impianto, caldaia a biomassa e energia solare termica, progetto per l’integrazione di caldaie a biomassa, prestazioni idrauliche in relazione al fabbisogno, trattamento delle acque;
b) pompe di calore
1) principi della fisica e del funzionamento di una pompa di calore nonché principi del circuito delle pompe di calore;
2) collegamento tra temperature basse del condensatore, temperature alte dell’evaporatore ed efficienza del sistema;
3) individuazione dell’indice di efficienza energetica e del fattore di potenza in relazione al periodo dell’anno, conoscenza di componenti, compressore, valvola di espansione, evaporatore, condensatore, accessori, olio lubrificante, refrigeranti, surriscaldamento e ipotermia;
4) modalità di raffreddamento con pompe di calore;
5) risorse aerotermiche, geotermiche e idrotermiche e disposizioni per il loro utilizzo;
6) temperature del suolo, delle falde acquifere e delle sorgenti delle varie Regioni;
7) identificazione del suolo e della roccia per determinarne la conducibilità termica;
8) utilizzabilità delle pompe di calore in edifici;
9) scelta del sistema di pompe di calore più adatto e requisiti tecnici;
10) disposizioni in materia di sicurezza e misure di sicurezza;
11) filtraggio dell’aria;
12) allacciamento alla fonte di calore e progettazione del sistema;
13) misurazioni dei tre sistemi di calore (aerotermico, geotermico e idrotermico);
14) analisi degli errori;
15) coefficiente di prestazione (COP) e disposizioni di rendimento;
c) energia solare termica
1) fattori di utilizzo dell’energia solare termica;
2) possibilità di utilizzo dei diversi sistemi di produzione di acqua calda tramite energia solare e sostegno al riscaldamento;
3) tubature, armature e scambiatori di calore;
4) pompe solari e dispositivi di sicurezza;
5) regolazione, sensori;
6) fluido termovettore;
7) messa in funzione e manutenzione;
d) energia fotovoltaica
1) funzionamento degli impianti, componenti, dimensione e conseguente necessaria potenza, energia, produzione e consumo annuali;
2) disposizioni in materia doganale (produzione di elettricità, accise, risparmi, calibratura, registro);
3) manutenzione dell’impianto: periodo, tipologia, accesso agli impianti; manutenzione futura: trasmissione dati, calibratura successiva, registro di produzione.
 

Articolo12
Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalle presenti linee guida si rinvia a quanto contenuto nello Standard formativo.