Provincia Autonoma Bolzano
Delibera della Giunta provinciale 29 maggio 2018, n. 508
Approvazione delle "Linee guida del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige" - Abrogazione della delibera della Giunta provinciale n. 395 del 31.03.2015

Linee guida del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige
 

A) Definizione
Il Dipartimento di prevenzione è struttura organizzativa dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige preposta a svolgere le funzioni di prevenzione collettiva e sanità pubblica a livello aziendale.
Il D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, e successive modifiche, identifica nel Dipartimento di prevenzione la struttura di riferimento del Servizio sanitario nazionale / provinciale, che garantisce la tutela della salute collettiva, perseguendo obiettivi di promozione della salute, prevenzione delle malattie e delle disabilità, di miglioramento della qualità della vita e conseguentemente l’attuazione del primo Livello essenziale di assistenza (LEA – nella versione vigente), ovvero la “Prevenzione collettiva e sanità pubblica” che comprende tutte le attività di prevenzione rivolte alle collettività ed ai singoli.
Per assolvere questi compiti, il Dipartimento si avvale di strumenti epidemiologici, di iniziative di informazione ed educazione sanitaria e di interventi di vigilanza volti anche a verificare il rispetto della specifica normativa di settore.

B) Competenze del Dipartimento di prevenzione
Il Dipartimento di prevenzione applica il Piano provinciale della prevenzione, il Piano sanitario provinciale e i conseguenti piani di settore ponendo particolare attenzione ai progetti dell’Organizzazione Mondiale alla Sanità (OMS) e ai programmi del Piano sanitario nazionale.
Il Dipartimento valuta e interpreta i dati di natura sanitaria, ambientali o relativi ad altri aspetti nei rispettivi settori di competenza ai fini di tutela della salute pubblica e comunica annualmente i risultati alla Ripartizione Salute, segnalando gli ambiti di rilevante importanza.
Il Dipartimento promuove direttamente interventi di prevenzione, promuove azioni volte a individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia di origine ambientale, umana e animale, coordina o collabora ad interventi promossi da altre strutture sanitarie e non sanitarie, ferme restando le priorità relative all’applicazione di norme comunitarie, nazionali e provinciali, fissa priorità nell’ambito della prevenzione per le materie interdisciplinari che riguardano le strutture e i servizi afferenti al Dipartimento e promuove studi, progetti e ricerche nei rispettivi settori di competenza, anche su indicazione della Giunta provinciale.
Il Dipartimento elabora linee guida, protocolli operativi e programmi per misure di profilassi, tenendo conto delle risultanze epidemiologiche e segnala alle strutture competenti gli ambiti di rilevante importanza.
Accanto ai tradizionali interventi preventivi quali vaccinazioni e diagnosi precoce saranno messi in atto provvedimenti per la prevenzione delle malattie cronico - degenerative, dell’insorgenza di alcuni tipi di tumore, per evitare infortuni e per sensibilizzare sui possibili inquinanti ambientali.
A livello territoriale saranno costantemente mirati, illustrati e messi in atto interventi di educazione sanitaria.
Effettua attività ispettiva in tutti i suoi settori di competenza.
Per quanto attiene alla collaborazione con strutture non aziendali il Dipartimento interagisce:
a) con le strutture competenti della Provincia autonoma di Bolzano;
b) con l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie;
c) con altre specifiche strutture nazionali ed internazionali.

C) Funzioni del Dipartimento di prevenzione
Il Dipartimento di prevenzione esercita le seguenti funzioni definite nell’art. 7-ter del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992:
a) il coordinamento delle prestazioni di prevenzione, promozione e tutela della salute erogate dalle strutture del Dipartimento nonché degli interventi non erogati direttamente, mediante lo sviluppo di una rete di collegamenti fra il Dipartimento e i diversi erogatori di prestazioni;
b) la prevenzione e il controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie nella popolazione;
c) la prevenzione e il controllo dei fattori di rischio presenti negli ambienti di vita e di lavoro;
d) la sorveglianza e la prevenzione nutrizionale;
e) la tutela igienico-sanitaria degli alimenti di origine animale e non animale;
f) la sanità pubblica veterinaria, compresa la sorveglianza epidemiologica delle popolazioni animali e profilassi delle malattie infettive e parassitarie, farmacovigilanza veterinaria, igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche, tutela igienico-sanitaria dei mangimi;
g) la tutela della salute nelle attività sportive;
h) la promozione della salute e prevenzione delle malattie cronico - degenerative anche in collaborazione con gli altri servizi e dipartimenti aziendali;
i) ferme restando le priorità relative all’applicazione di norme internazionali, nazionali e provinciali, stabilisce programmi ed indagini aventi carattere di priorità e coinvolgenti i servizi afferenti al Dipartimento, ne segue la relativa attuazione ed individua le connessioni tra i vari servizi ed istituzioni.

D) Composizione del Dipartimento e modello organizzativo
Il Dipartimento di prevenzione è composto dalle seguenti strutture sanitarie:
a) igiene e sanità pubblica, compresa la sezione di medicina ambientale;
b) prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro;
c) igiene e sicurezza degli alimenti di origine non animale e della nutrizione;
d) igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale;
e) sanità animale;
f) igiene degli allevamenti, dei mangimi e delle produzioni zootecniche;
g) medicina dello sport;
h) prevenzione delle malattie croniche, screening, promozione ed educazione alla salute.
Il Dipartimento di prevenzione opera al suo interno con forme di collaborazioni aziendali definite nell’atto aziendale.
Nell’atto aziendale è definita la collaborazione vincolante tra la struttura igiene e sicurezza degli alimenti di origine non animale e della nutrizione e la struttura igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale per quanto attiene la sicurezza alimentare e tutto il settore delle ispezioni.
È prevista inoltre nel Dipartimento di prevenzione una struttura tecnico-amministrativa con funzioni di:
1. segreteria;
2. coordinamento fra le strutture e gli Uffici provinciali competenti;
3. supporto alla gestione del personale;
4. collaborazione nella gestione del budget assegnato al Dipartimento;
5. collaborazione nel controllo di gestione;
6. predisposizione di atti amministrativi;
7. procedure sanzionatorie;
8. indizione e verbalizzazione delle riunioni del Comitato di Dipartimento.
Lo svolgimento delle funzioni del Dipartimento di prevenzione è garantito mediante le strutture e le loro articolazioni organizzative.

E) Il Comitato di Dipartimento
Il Dipartimento si avvale di un Comitato che costituisce organo collegiale e consultivo con funzioni d’indirizzo, di proposizione, di monitoraggio e di verifica. Il Comitato è composto dal Direttore di Dipartimento che lo presiede, dai responsabili delle strutture direttamente afferenti al Dipartimento e dal coordinatore di Dipartimento. Al Comitato di Dipartimento può partecipare un componente della struttura tecnico-amministrativa per la verbalizzazione degli incontri.
Lo stesso si riunisce periodicamente in via ordinaria e in via straordinaria su invito del Direttore di Dipartimento e qualora ne venga fatta richiesta dalla maggioranza dei membri del Comitato stesso. Copia della convocazione e del verbale delle riunioni del Comitato va inviata alla Direzione aziendale.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza semplice dei componenti del Comitato (50%+1). Il Comitato approva gli argomenti all’ordine del giorno con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.
Il Comitato di Dipartimento deve dotarsi di un regolamento di funzionamento in conformità a quanto stabilito nell’atto aziendale.
Hanno diritto a partecipare alle riunioni del Comitato, senza diritto di voto, un rappresentante della Direzione sanitaria, un rappresentante della Direzione tecnico-assistenziale e un rappresentante delle rispettive strutture della Provincia autonoma di Bolzano, competenti in materia.
In caso di necessità, il Direttore di Dipartimento ha facoltà, anche su proposta del Comitato di Dipartimento, di invitare alle riunioni altri operatori afferenti ai servizi ed esperti esterni nelle singole materie, un rappresentante dei pediatri di libera scelta e un rappresentante dei MMG, che non hanno diritto di voto.
La nomina dei componenti del Comitato di Dipartimento avviene con provvedimento del Direttore generale dell’Azienda sanitaria ed è correlata alla durata dell’incarico del Direttore di Dipartimento.

F) Funzioni del Comitato di Dipartimento
Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) vigila sulla corretta esecuzione dei percorsi di prevenzione e di assistenza intra e interdipartimentali omogenei su tutto il territorio provinciale, validati a livello di Direzione aziendale;
b) fornisce indicazioni per la programmazione e lo svolgimento delle attività di informazione e formazione negli ambiti di competenza;
c) propone soluzioni per il superamento delle difficoltà legate al raggiungimento degli obiettivi;
d) provvede a dare indicazioni per il perseguimento della qualità e delle modalità di rendicontazione sull’attività svolta;
e) propone referenti e responsabili di progetti aziendali nell’area prevenzione;
f) esprime pareri non vincolanti su protocolli diagnostici e/o di prevenzione e procedure e standards operativi volti a rendere uniformi le modalità e i contenuti delle collaborazioni aziendali, proposti dalle strutture afferenti, dai gruppi di lavoro interni appositamente costituiti o da altri soggetti.
Ulteriori funzioni specifiche sono stabilite nell’atto aziendale dell’Azienda sanitaria.

G) Il Direttore di Dipartimento
Il Direttore di Dipartimento è sovraordinato, sul piano organizzativo, ai responsabili delle strutture afferenti al Dipartimento.
Il Direttore di Dipartimento viene nominato dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria, scelto tra i direttori delle strutture complesse componenti il Dipartimento con almeno cinque anni di anzianità di servizio in tale funzione. Il Direttore di Dipartimento individua il proprio vicario tra i responsabili delle strutture con incarico di direzione di struttura complessa, affinché siano rappresentati in modo equilibrato i gruppi professionali.
L’incarico di Direttore di Dipartimento ha una durata massima di cinque anni ed è rinnovabile.
L’incarico è revocabile con giudizio motivato prima della scadenza fissata nell’atto di nomina per decisione del Direttore generale dell’Azienda sanitaria, sentiti il Direttore sanitario e il Direttore tecnico-assistenziale.
Il Direttore di Dipartimento risponde al Direttore generale dell’assetto organizzativo, della gestione, nonché del perseguimento degli obiettivi aziendali, in relazione alle risorse assegnate. Il Direttore di Dipartimento esercita potere di coordinamento, nonché attività di supporto nei confronti dei responsabili delle strutture afferenti al Dipartimento.
Al Direttore di Dipartimento, coadiuvato dal Coordinatore di Dipartimento, compete in particolare, in base alle risorse assegnate con gli atti aziendali di pianificazione strategica e di programmazione annuale nonché agli obiettivi concordati con il Direttore generale, sentiti gli altri componenti della Direzione aziendale, l’efficiente ed efficace erogazione delle prestazioni sanitarie di competenza del Dipartimento di prevenzione, nonché la negoziazione e valutazione degli indirizzi, obiettivi, attività e risorse con i responsabili delle strutture afferenti al Dipartimento e con i relativi coordinatori delle professioni sanitarie. Entro il mese di luglio dell’anno successivo a quello di riferimento il Direttore generale assieme agli altri componenti della Direzione aziendale procede alla verifica dei risultati conseguiti dal Direttore di Dipartimento.
Al Direttore del Dipartimento di prevenzione compete in particolare:
a) la responsabilità dell’assetto organizzativo complessivo della struttura e del suo funzionamento attuando modelli organizzativi concordati con la Direzione aziendale;
b) il compito di proporre, discutere e determinare con la Direzione aziendale, sentito anche il Comitato, gli obiettivi annuali e pluriennali e di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
c) il coordinamento delle attività relative alle strutture e delle forme di collaborazione aziendali al fine del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal piano annuale;
d) la verifica periodica dei risultati raggiunti al fine del conseguimento degli obiettivi annuali;
e) la negoziazione, secondo le intese intercorse con i responsabili delle strutture afferenti al Dipartimento e con i relativi coordinatori delle professioni sanitarie, del budget di Dipartimento con la Direzione aziendale e l’assegnazione delle risorse finanziarie ed umane a ciascuna struttura, sulla base degli obiettivi e dei piani di attività concordati con la Direzione aziendale;
f) la verifica del perseguimento degli obiettivi, dei risultati di attività e della qualità delle prestazioni erogate, nonché i relativi carichi di lavoro del personale;
g) la promozione e il coordinamento dell’attività programmatoria generale del Dipartimento e di promozione ed educazione alla salute in ambito aziendale;
h) il coordinamento dei programmi complessi di sanità pubblica, non riconducibili all’operatività delle singole strutture;
i) l’istituzione di gruppi di lavoro permanenti o temporanei costituiti da operatori delle diverse strutture, sentito il Comitato di Dipartimento;
j) la gestione diretta della quota di risorse per lo svolgimento delle attività della struttura tecnico-amministrativa del Dipartimento di prevenzione;
k) l’organizzazione e la gestione delle attività di competenza del Dipartimento di prevenzione in caso di eventi che determinano emergenze generali per la popolazione, a valenza pluridisciplinare. I relativi provvedimenti assumono valenza aziendale e sono vincolanti per tutte le strutture coinvolte;
l) rappresentare il Dipartimento nei rapporti con il Direttore generale, gli Organismi ed Enti esterni. Il Direttore del Dipartimento è membro della Conferenza dei presidenti delle comunità comprensoriali;
m) la convocazione del Comitato di Dipartimento, da esso presieduto;
n) l’attuazione delle decisioni definite in sede di Comitato verso l’interno e verso l’esterno con poteri e con assunzione diretta di responsabilità;
o) la definizione per ogni struttura afferente, del contenuto delle attività erogabili, al fine di garantire prestazioni e soluzioni organizzative sul territorio provinciale omogenee e coerenti con la normativa di riferimento.
Il modello organizzativo del Dipartimento di prevenzione è disciplinato nell’atto aziendale per quanto non regolamentato dalle suddette Linee Guida. Il Dipartimento di prevenzione deve dotarsi di un regolamento approvato con delibera del Direttore generale, la quale è sottoposta al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell’art. 5 della L.P. 21 aprile 2017, n. 3.

H) Il Coordinatore di Dipartimento
Il Coordinatore di Dipartimento è nominato dal Direttore generale dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige su proposta del Direttore tecnico-assistenziale, scelto tra i coordinatori del personale sanitario non medico delle strutture che costituiscono il Dipartimento di prevenzione. Il Coordinatore di Dipartimento è componente del Comitato di Dipartimento, rappresentando, all’interno dello stesso, il settore di afferenza.
La durata in carica del Coordinatore di Dipartimento è legata alla durata del Direttore di Dipartimento ed è rinnovabile.
L’incarico è revocato con giudizio motivato prima della scadenza fissata nell’atto di nomina per decisione del Direttore generale dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, sentito rispettivamente il Direttore sanitario o il Direttore tecnico-assistenziale.
Al Coordinatore di Dipartimento sono attribuite le seguenti funzioni:
a) coadiuva il Direttore di Dipartimento in tutti gli ambiti di competenza per l’efficace raggiungimento degli obiettivi annuali e pluriennali di cui ne è anche responsabile.
b) discute gli obiettivi annuali e pluriennali con i coordinatori del personale sanitario non medico afferenti alle strutture del Dipartimento di Prevenzione;