ISPESL
Circolare 3 ottobre 1986, n. 69
Ponte sviluppabile su ruote a sviluppo verticale a mezzo funi.

 

Sono pervenute a questa Sede segnalazioni in ordine ad incidenti verificatisi durante lo sviluppo con operatore a bordo delle macchine in oggetto, scaturenti essenzialmente da inadeguata manutenzione delle macchine stesse in relazione all'ambiente di lavoro nel quale operano (presenza di polveri, malte, residui di lavorazione, ecc.).
Nelle more che venga messa a punto una normativa adeguata che miri essenzialmente a contemplare le situazioni anomale di funzionamento che possano scaturire dalla inadeguata utilizzazione della macchina, e al fine di garantire la sicurezza degli operatori, il Consiglio tecnico relativo agli "Apparecchi di sollevamento persone per uso industriale" ha disposto che l'operatore a bordo, durante la fase di sviluppo e di rientro del ponte, potrà essere consentito a condizione che, oltre ai normali dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, tali macchine vengano corredate di dispositivi che in ogni caso impediscano la discesa incontrollata della piattaforma in qualunque assetto (piattaforma che sfila, che rientra, in posizione di lavoro), ovvero in conseguenza della rottura di un qualunque organo meccanico.
Inoltre, per gli organi a motore e di trasmissione del moto, deve essere rilasciata da parte del Costruttore una dichiarazione di responsabilità opportunamente supportata da relazione tecnica probante, atta a garantire che gli organi sopra citati siano idonei a sopportare anche sollecitazioni eccezionali che derivino da condizioni anomale di esercizio da cui possano derivare rilevanti incrementi di attrito e presenza di deformazioni sugli elementi di guida.
In relazione a quanto sopra, qualora le macchine in oggetto non rispondano, in sede di omologazione, ai requisiti di cui sopra, sul "Certificato di omologazione" dovrà essere specificato che la macchina non è idonea per lo sviluppo ed il rientro con l'operatore a bordo.