ENPI
Circolare 21 luglio 1973, n. 52
Verifiche ponti mobili sviluppabili.
 

Nel fare seguito alla circolare n. 42 del 24 maggio 1973, si precisa quanto segue:

1 - Piattaforma di lavoro montata per carrello elevatore
Le disposizioni di cui al punto 1 della citata circolare valgono anche per piattaforme di lavoro applicate a carrelli elevatori: in tali casi la procedura risulta semplificata, dato che la struttura di sostegno (carrello) non è soggetta di per sé a verifiche obbligatorie; sarà sufficiente pertanto compilare un regolare libretto mod. E per ponte mobile sviluppabile, rappresentato dal complesso carrello-piattaforma.
Ciò vale a maggior ragione nel caso in cui la piattaforma di lavoro costruttivamente sia solidale al carrello.
Per la fatturazione, si applicheranno al complesso carrello-piattaforma le tariffe vigenti per i ponti mobili sviluppabili.

2 - Disposizioni sostitutive di sicurezza - Termini di applicazione
Tenendo presenti le precisazioni di cui sopra, si ritiene opportuno estendere la deroga alla disposizione di cui al punto 1.d), con l'applicazione della misura di sicurezza sostitutiva di cui all'ultimo comma del punto 1, alle apparecchiature comunque in servizio prima del 1° gennaio 1974 o presentate al collaudo entro tale data.
Si precisa inoltre che come misura sostitutiva di sicurezza può essere accettata anche l'installazione sul cestello di un comando di blocco, facilmente azionabile, dei movimenti del braccio.

3 - Parapetti - Fascia ferma-piede
Al punto 1.a) viene indicata in 15 cm l'altezza della fascia ferma-piede dei parapetti dei cestelli; si è ritenuto infatti più esatto uniformarsi, per i parapetti di ponti mobili, al disposto generale dell'art. 26 del D.P.R. n. 547/1955 anziché al disposto dell'art. 24 del D.P.R. n. 164/1956, che si riferisce in particolare a parapetti di opere provvisionali fisse.
Tale interpretazione ha pertanto carattere generale e può essere estesa a tutti i tipi di ponti sviluppabili, a modifica di quanto indicato alla voce "parapetti" a pag. 22 del fascicolo n. 2 delle istruzioni per verifiche e collaudi.