Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 14 novembre 2018, n. 51454 - Mortale caduta dall'alto durante i lavori di costruzione di due corpi di fabbrica. Responsabilità dei committenti


 

 

Presidente: CAVALLO ALDO Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 15/06/2018

 

 

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 09/03/2017, la Corte di appello di Napoli, pronunciando in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 36398/13 della Corte di Cassazione, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Napoli, sez. dist. di Frattamaggiore, dichiarava estinto per intervenuta prescrizione il reato ascritto a M.G. e D'A.I. al capo V) e rideterminava la pena da infliggersi ai predetti in ordine alla residua imputazione di cui al capo U), relativo al reato di omicidio colposo in danno di C.A. commesso con violazione di norme prevenzionistiche, in mesi sette di reclusione.
Secondo l’accertamento condotto nei gradi di merito, il M.G. e la D'A.I. erano stati i committenti dei lavori edili da eseguirsi presso l’immobile in loro proprietà, appaltati alla ditta Edil M.S. s.a.s., della quale era titolare il coimputato M.S.. A causa della mancata protezione dei lati prospicienti il vuoto delle rampe di scala e dei pianerottoli dell’immobile nel quale si svolgevano i lavori C.A., dipendente della Edil M.S. s.a.s., precipitava al suolo e riportava un gravissimo trauma cranio encefalico che ne determinava la morte.
2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione M.G. e D'A.I., a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173 comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Con il primo motivo deducono violazione degli artt. 627, comma 3 e 628, comma 2, cod.proc.pen., lamentando che la Corte di appello, quale giudice di rinvio, aveva confermato l'affermazione di responsabilità omettendo sostanzialmente di dare seguito alle censure mosse dalla Suprema Corte; in particolare la Corte territoriale aveva valorizzato elementi non rilevati dai precedenti Giudici di merito, afferenti l'omessa verifica da parte degli imputati della adeguatezza dell'Impresa esecutrice dei lavori e dell'organizzazione del cantiere, anche nel corso dell'esecuzione dei lavori, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 d.lvo n. 626/1994.
Con il secondo motivo deducono violazione dell'art. 589, commi 1 e 2, cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale non rispondeva alle censure mosse con l'atto di appello che evidenziavano la circostanza che il requisito dell'adeguatezza dell'impresa esecutrice doveva ritenersi soddisfatto in ragione della non eccessiva complessità dei lavori appaltati; aggiunge che la Corte territoriale non aveva valutato correttamente le emergenze processuali che avrebbero dovuto condurre, invece, alla valutazione della condotta tenuta dagli imputati conforme alla diligenza richiesta dall'ordinamento ed irrilevante sotto il profilo eziologico con l'evento morte del lavoratore.
Con il terzo motivo deducono violazione degli artt. 62 n. 6, 62 bis e 133 cod.pen. e correlato vizio di motivazione, lamentando la mancata applicabilità della circostanza attenuante dell'integrale risarcimento del danno e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Chiedono, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.
 

 

Diritto

 


l. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che, come è noto, i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Invero, nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, pur in presenza di una modifica dell'interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità.
Nel caso, invece, di annullamento anche per vizio di motivazione - come nella specie- il giudice di rinvio conserva la libertà di decisione mediante autonoma vantazione delle risultanze probatorie relative al punto annullato anche se è tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento.
In tale ipotesi, secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez.4, 21 giugno 2005, Poggi, Rv 232019), il giudice di rinvio è vincolato dal divieto di fondare la nuova decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici o carenti dalla Corte di cassazione, ma resta libero di pervenire, sulla scorta di argomentazioni diverse da quelle censurate in sede di legittimità ovvero integrando e completando quelle già svolte, allo stesso risultato decisorio della pronuncia annullata. Ciò in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito il compito di ricostruire i dati di fatto risultanti dalle emergenze processuali e di apprezzare il significato e il valore delle relative fonti di prova, senza essere condizionato da valutazioni in fatto eventualmente sfuggite al giudice di legittimità nelle proprie argomentazioni, essendo diversi i piani su cui operano le rispettive valutazioni e non essendo compito della Corte di cassazione di sovrapporre il proprio convincimento a quello del giudice di merito in ordine a tali aspetti. 
La Corte territoriale ha rispettato il suesposto principio, rivalutando nei sensi auspicati dalla Corte di Cassazione le precedenti acquisizioni probatorie ed individuando quale profilo di colpa addebitabile ai ricorrenti l'omessa verifica della adeguatezza dell'impresa esecutrice dei lavori e del rispetto, nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, dei principi e delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 d.lvo n. 626/1994 (ora trasfuso nell'art 15 del d.lvo n. 81/2008).
In particolare, i Giudici del rinvio hanno valutato la conformazione del cantiere, ove si era verificato l'infortunio mortale, rimarcando che lo stesso aveva ad oggetto la costruzione di due corpi di fabbrica ciascuno di tre piani per un totale complessivo di 700 mq e che la rampa di scala, teatro dell'infortunio, era posta tra i due edifici; uno dei corpi di fabbrica, quello ove si stava svolgendo l'attività di lavoro, compiuto nella struttura grezza, era in via di completamento con installazione di impianti e realizzazione di opere interne; il corpo di fabbrica attiguo era fermo nella realizzazione di pilastri e solai ed era completamente abusivo.
Hanno, quindi, evidenziato che sin dalla fase di progettazione delle opere era immediatamente percepibile la configurabilità di un rischio di caduta dall'alto e che lo stesso era evidentemente oggetto di un potere di controllo generico ed esigibile dai committenti, i quali non avevano neppure inteso nominare un responsabile dei lavori.
Hanno, poi, sottolineato che, nonostante un siffatto rischio, non era stato acquisito alcun dato circa la progettazione delle opere ed era rimasto privo di allegazione il dato della verifica da parte dei committenti dell'adeguatezza della impresa appaltatrice dei lavori, sia in generale, in ordine alle attività edili da eseguire, che con riferimento all'idoneità della stessa (in via preventiva ed all'atto dell'installazione e gestione di un ampio ed articolato cantiere) a garantire il rispetto principi e delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 d.lvo n. 626/1994.
In sintesi, la Corte di appello ha individuato le seguenti circostanze di fatto, comprovanti l'esigibilità da parte dei committenti del obbligo di rispettare la normativa antinfortunistica a fronte di un rischio per i lavoratori di immediata percezione e fondanti la responsabilità concorrente dei committenti: le cospicue dimensioni delle opere, la conformazione del cantiere rilevante per entità e durata dei lavori, l'organizzazione palesemente inadeguata ed elusiva di regole anche solo minimali di prevenzione e presidi a tutela dei lavoratori immediatamente rilevabile, (pag 13 e 14 della sentenza impugnata).
La motivazione è congrua e logica e si sottrae al sindacato di legittimità.
Del resto, questa Corte ha affermato, in tema di infortuni sul lavoro, che il dovere di sicurezza gravante sul datore di lavoro opera anche in relazione al committente, dal quale non può tuttavia esigersi un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori, occorrendo verificare in concreto quale sia stata l'incidenza della sua condotta nell'eziologia dell'evento, a fronte delle capacità organizzative della ditta scelta per l'esecuzione dei lavori, avuto riguardo alla specificità dei lavori da eseguire, ai criteri seguiti dallo stesso committente per la scelta dell'appaltatore o del prestatore d'opera, alla sua ingerenza nell'esecuzione dei lavori oggetto di appalto o del contratto di prestazione d'opera, nonché alla agevole ed immediata percepibilità, da parte del committente, di situazioni di pericolo (Sez.4, n.27296 del 02/12/2016, dep.31/05/2017,Rv.270100).
2. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il motivo prospetta deduzioni del tutto generiche, che non si confrontano specificamente con le argomentazioni svolte (p. 13 e 14) nella sentenza impugnata (confronto doveroso per l'ammissibilità dell'impugnazione, ex art. 581 c.p.p., perché la sua funzione tipica è quella della critica argomentata avverso il provvedimento oggetto di ricorso: Sez. 6, n. 20377 dell'11.3- 14.5.2009 e Sez.6, n. 22445 dell'8 - 28.5.2009).
Trova dunque applicazione il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui, in tema di inammissibilità del ricorso per cassazione, i motivi devono ritenersi generici non solo quando risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.2, n.19951 del 15/05/2008, Rv.240109;Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Rv. 255568; Sez.2, n.11951 del 29/01/2014, Rv.259425).
La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità del ricorso (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).
3. Il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Va ricordato che questa Corte (Sez.2, n.53023 del 23/11/2016,Rv.268714; Sez.4, n.34380 del 14/07/2011, Rv.251508) ha affermato che, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 6 cod. pen., il risarcimento del danno deve essere integrale e che la valutazione sulla sua congruità è rimessa al giudice, che può anche disattendere, con adeguata motivazione, un eventuale accordo transattivo intervenuto tra le parti e finanche ogni dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa. Ciò perché trattasi di una attenuante di natura squisitamente "soggettiva", che trova la sua causa giustificatrice, non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nel rilievo che l'avvenuto risarcimento del danno anteriormente al giudizio assume, quale prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e, quindi, della sua minore pericolosità sociale. In una tale prospettiva, perché possa essere ritenuto il ravvedimento del reo, occorre che il risarcimento del danno sia totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale.
Nella specie, la determinazione di diniego regge al vaglio di legittimità, basandosi sull'apprezzamento fattuale della non integralità del risarcimento, sorretto da argomentazioni congrue e logiche (e in relazione alle quale i ricorrenti neppure si confrontano criticamente).
Del tutto destituita di fondamento, infine è la doglianza avente ad oggetto la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, in quanto smentita dalla stessa lettura della sentenza impugnata che dà atto che tali circostanze sono state già concesse dal giudice di primo grado (cfr pag 5 e pag 16 della sentenza impugnata).
4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi.
5. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso il 15/06/2018