Tipologia: Accordo integrativo provinciale
Data firma: 15 luglio 2008
Validità: 01.07.2006 - 30.06.2010
Parti: Confcooperative e Fai-Cisl, Flai-Cgil Mantova e RSU/RSA
Settori: Agroindustriale, Caseifici, Mantova, Coop
Fonte: CGIL

Sommario:

 Parte normativa
Art. 1 - Relazioni sindacali
Art. 2 - Osservatorio / Commissione di conciliazione
Art. 3 - Ambiente e tutela della salute
Art. 4 - Classificazione del personale
• Nuova scala parametrale

Art. 5 - Formazione professionale
Art. 6 - Banca ore
Art. 7 - Ore straordinarie e notturne
Art. 8 - Lavoro domenicale
Art. 9 - Pause
Art. 10 - Tutela professionale del Casaro e del Responsabile della porcilaia
Art. 11 - Ritiro patente
Art. 12 - Acconto TFR
Parte economica
 Art. 13 - Premio qualitativo per il casaro capo tecnico
Art. 14 - Conduttori caldaie
Art. 15 - Generi in natura
Art. 16 - Salario provinciale
Art. 17 - Obiettivo sulla redditività
Art. 18 - Obiettivo sulla qualità
Art. 19 - Obiettivo sulla produttività
Art. 20 - Diritti sindacali
Art. 21 - Contributi sindacali
Art. 22 - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato n. 1
• Tabella salariale vigente al 1 aprile 2008
• Tabella salariale vigente al 1 gennaio 2009
Allegato n. 2 Una tantum
Allegato n. 3 Concorso spese contrattuali

Accordo integrativo provinciale per i lavoratori del settore lattiero caseario della provincia di Mantova - Mantova, 1 luglio 2006 - 30 giugno 2010

In data 15 luglio 2008, presso la sede di Confocooperative - Unione provinciale di Mantova tra la Confcooperative - Unione provinciale di Mantova […]; e la segreteria territoriale di Fai Cisl Mantova […]; la segreteria Flai Cgil Mantova […]; il coordinamento provinciale delle RSU/RSA del settore lattiero caseario, […] si è raggiunto la seguente ipotesi di accordo

Parte normativa
Art. 1 - Relazioni sindacali

[…]
Il tema del lavoro, della professionalità e la formazione, saranno obiettivi comuni da perseguire, individuando anche strumenti innovativi, con una particolare attenzione alle politiche che riguardano il ricambio generazionale degli occupati, un'attenzione mirata, verso i giovani ed i lavoratori stranieri, in un settore in cui l'età media dei lavoratori è alta ed è in aumento la presenza di lavoratori extracomunitari.

Art. 2 - Osservatorio / Commissione di conciliazione
Le Parti concordano che l'Osservatorio Provinciale, composto in modo paritetico da due componenti Confcooperative - Unione provinciale di Mantova, 1 componente la segreteria Fai Cisl Mantova, 1 componente la segreteria Flai Cgil Mantova, è lo strumento privilegiato, così come viene demandato dal vigente CCNL, per l'approfondimento, lo scambio di informazioni e l'analisi sui temi di supporto al confronto.
Per rendere efficace tale strumento, entro trenta giorni dalla firma del presente accordo, le Parti indicheranno i componenti dell'Osservatorio.
Le Parti nel comune convincimento del ruolo fondamentale che la formazione dei lavoratori riveste, come investimento strategico per il miglioramento sia della qualità del lavoro che dei processi e dei prodotti, convengono, che in sede di Osservatorio saranno condotti approfondimenti e ricercate soluzioni condivise, con lo scopo di perseguire un impegno costante per la diffusione della “Cultura della Formazione”, un impegno comune per attuare in modo strutturale e continuativo la formazione e l'aggiornamento professionale.
L'impegno comune, si colloca in uno scenario di più ampio respiro, che sarà attentamente seguito e monitorato dall'Osservatorio stesso attraverso:
▪ la formazione professionale, analisi e monitoraggio delle professionalità presenti nel settore e loro coerente evoluzione;
▪ una valutazione e il miglioramento della qualità dei sistemi formativi, con particolare riferimento all'esigenza di promuovere e valorizzare una adeguata professionalità dei lavoratori in relazione, sia, al tipo di attività svolta, che alla fascia di età, a fronte anche dell'evoluzione tecnologica ed organizzativa;
▪ la ricerca di adeguati strumenti di coinvolgimento dei giovani nei processi formativi per l'acquisizione delle necessarie professionalità e per la loro preparazione all'inserimento professionale in azienda;
▪ la crescita della competitività delle imprese attraverso la qualificazione delle risorse umane;
▪ la sicurezza dei luoghi di lavoro, ivi compresa la dinamica infortunistica verificatesi nel settore;
▪ la sicurezza alimentare, la rintracciabilità e la qualità;
▪ nuove iniziative produttive, nuove tecnologie innovative di prodotto e di processo.
L'Osservatorio si attiverà anche per la ricerca di strumenti adeguati che consentano di accedere alle forme di finanziamento specificatamente previste a livello comunitario, nazionale e regionale, finalizzati a promuoverne una corretta informazione e formazione all'interno del sistema produttivo lattiero caseario della nostra provincia, finalizzando progetti specifici mirati al settore.
L'Osservatorio Provinciale si riunirà, di norma, a cadenza quadrimestrale, e ogni qualvolta se ne ravvisi ulteriore esigenza.
Le parti concordano altresì di affidare all'osservatorio provinciale il compito di risolvere eventuali divergenze applicative e/o interpretative delle norme contrattuali vigenti, al fine di offrire ad aziende e dipendenti un più agevole ambito di componimento, alternativo, non sostitutivo di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.
A tal proposito, in seno all'Osservatorio è istituita la Commissione Provinciale di Conciliazione, composta da tre componenti le parti firmatarie, indicati entro 30 giorni dalla firma del presente accordo.
Le Parti definiranno la sede e un regolamento che ne espliciti modalità applicative e regole condivise per il corretto funzionamento, vincolando reciprocamente i propri associati ad utilizzare la commissione in via preventiva in caso di controversie (individuali, collettive e plurime) cessione d'azienda o di ramo d'azienda, modifica assetti societari e relative ricadute occupazionali.
La convocazione della Commissione sarà richiesta direttamente dalla cooperativa, tramite Confcooperative - Unione provinciale di Mantova o dai lavoratori tramite le loro rispettive federazioni sindacali di categoria; la Commissione si riunirà entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di convocazione.

Art. 3 - Ambiente e tutela della salute
Le parti convengono sulla necessità di implementare un livello di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori dipendenti del settore, in osservanza a quanto disposto dalle norme di legge vigenti in materia.
Al fine di migliorare ulteriormente l'attuale situazione le parti firmatarie del presente accordo effettueranno congiuntamente una verifica costante del livello di formazione dei lavoratori e negli incontri previsti dall'Osservatorio valuteranno le eventuali carenze che si manifesteranno promuovendo se necessario, opportuni corsi formativi di aggiornamento.
A tal proposito le parti individuano in capo all'Osservatorio la realizzazione di esigenze informative e formative inerenti le novità legislative introdotte dalla legge delega 123/2007 e dal conseguente “Testo unico salute e sicurezza sul lavoro”.
Infine, le parti convengono di adottare azioni positive atte a a promuovere l'elezione del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza (RLS) in tutte le realtà produttive del settore.

Art. 4 - Classificazione del personale
Nuova scala parametrale

[…]
Entro il mese di aprile di ogni anno solare, in sede di Osservatorio, le parti realizzeranno un monitoraggio della classificazione provinciale presente nel settore. Alla luce dei dati emersi, qualora se ne ravvisi l'esigenza, le parti adotteranno congiuntamente azioni propedeutiche alla promozione di ulteriore sviluppo professionale. In caso di controversie le parti ricorreranno alla commissione di conciliazione prevista in sede di Osservatorio provinciale.

Art. 5 - Formazione professionale
Le Parti ribadiscono l'importanza ed il ruolo strategico che riveste lo strumento della formazione professionale per favorire lo sviluppo ed il rilancio del Settore Lattiero caseario Cooperativo.
Si concorda che la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori siano indirizzati al raggiungimento ed al miglioramento degli obiettivi generali, che le Parti hanno condiviso, in particolare riferiti alla qualità della produzione, all'igiene e sicurezza alimentare e alle condizioni di Lavoro e ambiente.
In sede di Osservatorio Provinciale, le Parti, almeno una volta all'anno, si incontreranno per:
▪ definire la programmazione dei percorsi formativi;
▪ verificare l'inquadramento professionale dei lavoratori e in base alla nuova scala parametrale definita nel contratto provinciale, esaminare i passaggi di categoria dei lavoratori che non hanno trovato un corretto riconoscimento professionale a livello aziendale;
▪ valutare e individuare i criteri di merito per l'inquadramento professionale dei lavoratori tenendo conto, anche, dell'esito positivo del corso di formazione dagli stessi effettuata.
Si conviene inoltre che i lavoratori che partecipano ai corsi di formazione possono accedere al monte ore previsto per il diritto allo studio.
Si conviene altresì di cogliere tutte le opportunità formative provenienti dal fondo nazionale Foncoop.
A tal proposito, con riferimento all'articolo 6, lettera E del CCNL vigente, le parti concordano la costituzione del Comitato per la Formazione a livello provinciale, predisponendone regolamenti e modalità applicative.

Art. 8 - Lavoro domenicale
A tutti i lavoratori che effettueranno la prestazione lavorativa in coincidenza della domenica o festività, con relativo riposo compensativo, sarà riconosciuta a decorrere dal mese di luglio 2008, per le ore compensate con riposo, una maggiorazione del 50% da calcolarsi sulla retribuzione globale, di fatto, fatto salvo la maggiorazione aggiuntiva già prevista del 25% in concomitanza di lavoro notturno, tutto ciò in deroga a quanto previsto dal CCNL vigente.

Art. 9 - Pause
Con riferimento alle norme di legge vigenti in materia, tutti i lavoratori che per la loro attività devono lavorare in modo continuativo per oltre cinque ore, hanno diritto ad una pausa continuativa e retribuita di almeno trenta minuti giornalieri. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle norme dell'articolo 30 del CCNL vigente.
Diverse esigenze inerenti le modalità di fruizione saranno oggetto di confronto e successivo accordo sindacale in sede aziendale, alla presenza delle parti firmatarie il presente accordo.

Parte economica
Art. 14 - Conduttori caldaie

Al lavoratore conduttore di caldaia a vapore, dotato di regolare patente, verrà concessa un'indennità mensile di importo pari a € 15,49 mensili.

Art. 20 - Diritti sindacali
Fermo restando quanto previsto dalle legge n. 300 del 20 maggio 1970 e dal CCNL vigente, si concorda di riconoscere ai lavoratori il diritto di beneficiare di permessi retribuiti per partecipare ad assemblee anche in aziende con meno di dieci dipendenti, purché le riunioni siano effettuate al di fuori dell'orario di lavoro.
[…]