Tipologia: Accordo aziendale
Data firma: 3 marzo 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Granmilano (rappresentata da Assolombarda) e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil e RSU
Settori: Agroindustriale, Alimentaristi, Granmilano
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
1) - Premesse
2) - Relazioni industriali
3) - Sicurezza, ambiente e igiene del lavoro
4) - Formazione
5) - Mercato del lavoro (Occupazione)
6) - Ferie.
7) - Flessibilità
8) - Mensa
9) - Indennità
9.1 Reperibilità
10) - Lavoratori somministrati
11) - Piano sanitario aziendale
 12) - Premio per obiettivi
12.1 Aventi diritto al premio
12.2 Clausole finali
13) - Inscindibilità delle disposizioni contrattuali.
14) - Decorrenza e durata
Allegati
Allegato 1 (parametro Presenza collettivo/individuale peso 35%)
Allegato 2 (parametro Margine operativo lordo peso 20%)
Allegato 3 (parametro Indice di igiene peso 20%)
Allegato 4 (parametro Produttività peso 25%)
Accordo 03.03.08 - Formazione
Integrazione dell’accordo di 2° livello - Agibilità sindacali

Tra l’Assolombarda […] che rappresenta ed assiste la Società Granmilano SpA […] la Fai-Cisl […], la Flai-Cgil […], la Uila-Uil […] con la partecipazione della RSU dello stabilimento di Milano

2) - Relazioni industriali
Le Parti, con l'obiettivo di elevare il livello delle relazioni sindacali, ribadiscono l'importanza del coinvolgimento informativo della RSU su argomenti che investono in modo significativo l'organizzazione complessiva del lavoro con particolare riferimento agli assetti occupazionali.
In tale ottica di rafforzamento delle relazioni in sede aziendale potranno essere effettuati momenti di approfondimento su tematiche ritenute rilevanti ai fini dell'organizzazione del lavoro.
Sulla scorta di tali condivisi principi, in aggiunta a quanto previsto a livello di informativa nazionale, ad iniziativa di una delle Parti, saranno effettuati ogni anno due incontri, di norma ad aprile ed ottobre, nel corso dei quali saranno esaminati i principali temi inerenti il sito di Milano.

3) - Sicurezza, ambiente e igiene del lavoro
L'Azienda, da sempre ha dedicato grande attenzione verso le problematiche relative alla sicurezza, all'igiene ed all'ambiente di lavoro, e pertanto conferma che le risorse umane e il processo produttivo sono da considerare elementi essenziali per il conseguimento di alti standard qualitativi e di sicurezza.
A riprova di quanta sopra, l'Azienda si impegna, con il fattivo supporto degli RLS, a proseguire nelle attività di monitoraggio dell'ambiente di lavoro e nelle iniziative di sensibilizzazione ad ogni livello, per poter elevare ulteriormente i livelli di sicurezza, di igiene e di qualità dell'ambiente di lavoro.
In tale ottica, gli RLS, fermo restando gli obblighi di Legge in materia, verranno preventivamente informati sui grandi interventi programmati e sui tempi di realizzazione degli stessi. Due volte all'anno verrà indetta una riunione tra RSPP, Direzione di Stabilimento ed RLS nel corso della quale verranno analizzate e discusse le attività inerenti i monitoraggi effettuati, le problematiche emerse nonché i programmi di formazione in merito alle tematiche sulla sicurezza.
A maggior garanzia delle prassi in atto inerenti le misure di prevenzione e protezione, in occasione dei corsi di base svolti prima dell’inizio delle produzioni stagionali ed effettuati in favore dei lavoratori con contratti atipici, viene concordata la presenza di un RLS, con un intervento descrittivo del ruolo e delle prerogative dello stesso. Inoltre, al termine dei suddetti corsi, potrà sottoporre all'RSPP eventuali segnalazioni atte a migliorare la completezza dell'informazione.
Qualora si dovessero manifestare esigenze particolari in merito alla sicurezza, tali da dover informare le maestranze e fosse esaurito il monte ore di assemblea a disposizione, l'Azienda concederà la possibilità di fruire di un ulteriore ora di assemblea.
Ai componenti le squadre di primo soccorso ed antincendio, che partecipino alle esercitazioni ed ai corsi programmati dall'azienda ( la non partecipazione a corsi ed esercitazione per due avvenimenti consecutivi provocherà in automatico la decadenza dalla squadra ) , facendo parte delle predette squadre alla data del 31 dicembre e con una permanenza minima nell'anno di riferimento di 6 mesi, verrà riconosciuta la somma lorda di € 80,00 a titolo di una tantum. Tale somma per la propria specificità non avrà effetti su istituti di legge e/o di contratto.

4)- Formazione
Nell'ambito degli incontri previsti tra Azienda e RSU verrà data visibilità sulla politica formativa messa in atto.
Per il personale neoassunto (anche con contratti a tempo determinato) verrà implementata l'attività che prevede -anche mediante il ricorso alla formazione "on the job"- dei momenti formativi incentrati sia sulle tematiche attinenti alla sicurezza ed all'igiene, sia su aspetti tipicamente operativi.
Il personale di produzione che partecipando a momenti formativi dovesse prolungare la propria presenza oltre l'orario previsto per il proprio turno di appartenenza, vedrà riconosciute le ore eccedenti come retribuzione ordinaria.

7) - Flessibilità
Le giornate di flessibilità vengono confermate in 10 (+3 concordabili).
Eventuali ulteriori necessità di produzione saranno concordate con le RSU.
I periodi di utilizzo e recupero di un minimo di 5 flessibilità, saranno oggetto di presentazione alle RSU, in occasione della definizione del calendario annuo delle chiusure collettive.
Qualora le restanti giornate di flessibilità venissero comunicate con un preavviso inferiore ai 15 giorni di calendario agli interessati verrà corrisposta una maggiorazione ulteriore del 7%.

9) -Indennità
Ferme restando le condizioni di maturabilità previste dagli accordi e dalle prassi in vigore, con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo alla sottoscrizione del presente accordo vengono adeguati i valori delle seguenti indennità:
Indennità di cella: ad € 4,60 lordi incrementati ad € 4,8 lordi a decorrere dal l gennaio 2010
Disagio domenicale: ad € 21 lordi incrementati ad € 23 lordi a decorrere dal l gennaio 2010
[…]

Milano, 03 marzo 2008
Tra la Granmilano SpA […] la RSU della Granmilano SpA (Stabilimento di Milano)

Premesso
- che il 12 giugno 2001 è stato sottoscritto in azienda una accordo (integrato dal successivo del 30 novembre 2006) inerente lo sviluppo professionale dei lavoratori;
- che, pur confermando la correttezza e la positività della pattuizioni contenute nell' accordo sopracitato, nel corso degli incontri effettuati in azienda, sono state evidenziate delle situazioni anomale in merito alle durate dei periodi di formazioni;
- che tali situazioni si sono create per motivazioni indipendenti dalle caratteristiche professionali e/o di presenza del personale;
- che l'analisi di quanto sopra ha permesso di individuare delle condizioni per le quali si è ritenuto necessario intervenire sugli aspetti gestionali dei periodi di formazione;
tutto quanto sopra premesso le Parti concordano quanto segue:
1) le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo e ne assumono il medesimo vigore;
2) ad integrazione di quanto previsto al punto 3) dell'accordo 12 giugno 2001, nel caso di periodi di formazione che per esigenze di servizio si protraessero oltre il 50% della stessa, dal giorno successivo a tale limite e sino al termine del periodo di addestramento del lavoratore, l'Azienda corrisponderà allo stesso un compenso di importo pari alla differenza tra la retribuzione di fatto percepita e quella minima del livello da acquisire al termine della formazione,
3) Qualora il personale in formazione dimostrasse di essere in possesso dei requisiti professionali prima del termine della formazione stessa sarà considerato chiuso il processo formativo cori conseguente acquisizione del livello superiore.