Cassazione Civile, Sez. Lav., 19 novembre 2018, n. 29763 - Percentuale di invalidità inferiore al 6%: nessuna condanna dell'Inail al pagamento dell'indennizzo




 

 

Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: RIVERSO ROBERTO Data pubblicazione: 19/11/2018

 

RITENUTO CHE
la Corte d'Appello di Palermo con la sentenza n. 1573/2012 In parziale riforma della sentenza di primo grado, accogliendo l'appello dell'Inail, rideterminava nella misura del 4% la percentuale di inabilità derivata dall'infortunio sul lavoro occorso a V.M. e condannava l'Inail a corrispondere il relativo indennizzo in capitale;
a fondamento della pronuncia la Corte riteneva che le due ctu disposte in grado di appello avevano concluso affermando che V.M. presentasse per le conseguenze dell'infortunio occorsogli una riduzione della capacità lavorativa in misura non superiore al 5%, con ciò rettificando l'avviso espresso dal sanitario nominato nel corso del giudizio di primo grado; e poiché risultava un quadro invalidante insufficiente a superare la soglia di indennizzabilità andava conseguentemente riformata la sentenza impugnata e rigettata della domanda proposta dal lavoratore con pronuncia di integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi restando a carico dell'Inail l'onere delle consulenze espletate; si dava perciò atto nella motivazione della stessa sentenza che, per un evidente errore materiale, il dispositivo letto in udienza, come sopra indicato, recasse una statuizione difforme, oltreché contraddittoria nella parte in cui condannava l'Inail al pagamento dell'indennizzo in capitale in ragione della percentuale di invalidità accertata pari al 4%, nonché alla rifusione dei due terzi delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio;
contro la sentenza proposto ricorso per cassazione l'Inail con quattro motivi; V.M. è rimasto intimato;
 

 

CONSIDERATO CHE
col primo motivo si denuncia la nullità della sentenza per contrasto tra motivazione e dispositivo, articolo 156, 2 comma c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.;
col secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo numero 38 del 23 febbraio 2000 in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c., non potendo essere pronunciata una condanna relativa all'inabilità permanente in misura del 4% dato che la norma prevede l'indennizzo delle menomazioni di grado pari o superiore al 6%; inoltre la stessa sentenza era censurabile in quanto in contrasto con l'orientamento giurisprudenziale in ordine all'inammissibilità delle sentenze di mero accertamento;
col terzo motivo si lamenta la violazione dell'articolo 91 c.p.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c. posto che, pur dichiarandosi nella motivazione respinta la domanda proposta dal V.M., nel dispositivo si condanna l'Istituto appellante al pagamento di 2/3 delle spese legali di entrambi i gradi di giudizio violando in tal modo la regola della soccombenza;
col quarto motivo il ricorso denuncia l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 numero 5 c.p.c. considerato che il giudice non ha in alcun modo evidenziato la ragione per cui ha considerato l'INAIL soccombente, condannandolo al pagamento dei 2/3 delle spese processuali di entrambi i giudizi.
i motivi di ricorsi, da esaminare unitariamente per la connessione delle censure, sono fondati, venendo in esame un caso paradigmatico di insanabile contrasto fra motivazione e dispositivo della sentenza che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr. sentenza n. 8894 del 14/04/2010), determina, nel rito del lavoro, la nullità della sentenza, da far valere mediante impugnazione, restando esclusa l'applicabilità del principio dell'integrazione del dispositivo con la motivazione, nonché del procedimento di correzione degli errori materiali, il cui ambito è limitato alle ipotesi di contrasto solo apparente tra dispositivo e motivazione;
è evidente inoltre che, nel caso in esame, essendo stato accertato in appello tramite una doppia ctu l'esistenza di un'invalidità permanente a carico del lavoratore nella percentuale del 4%, l'INAIL non potesse essere condannato né all'erogazione dell'indennizzo, condizionato dall’articolo 13 del decreto legislativo numero 38 del 23 febbraio 2000 alla presenza di una percentuale di invalidità minima del 6%; né al pagamento delle spese processuali, per le quali secondo l'art.91 c.p.c. occorre la soccombenza ed a cui, perciò, non può mai essere assoggettata la parte totalmente vittoriosa;
per le esposte ragioni la sentenza deve essere quindi cassata e non essendo necessari ulteriori accertamento di fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda svolta da V.M.; le spese dell'intero processo possono essere compensate considerata l'alternanza dei giudizi fondati su differenti giudizi medico legali e le stesse ragioni del ricorso in cassazione; deve darsi atto,infine, che non 
sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito , rigetta la domanda proposta da V.M.. Compensa le spese dell'intero processo.
Roma, così deciso nella adunanza camerale del 24.5.2018.