Ministero per il lavoro e la previdenza sociale
Decreto 9 agosto 1960
Modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative  alla prima verifica delle gru di cui al D.M. 12 settembre 1959

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 12 settembre1959, concernente l'attribuzione dei compiti e la determinazione delle modalità e delle documentazioni ralative all'esercizio delle verifiche e dei controlli previste dalle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
Considerata la necessità di procedere ad una modificazione del suddetto decreto 12 settembre 1959 limitatamente alle modalità per l'effettuazione delle prove di carico delle autogru, delle gru a torre ed apparecchi assimilabili, onde assicurare una più adeguata efficienza di tali prove;
Sentito il parere della Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro;
 

Decreta:

Articolo unico

Le modalità per l'effettuazione delle prove di carico relative alla prima verifica delle gru di cui al decreto ministeriale 12 settembre 1959 ed al modello allegato I sono sostituite dalle modalità di cui al modello allegato al presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
 

Allegato

Modalità per l'effettuazione delle prove di carico

1. - Le prove di carico devono essere eseguite disponendo la gru nelle posizioni di prestazione massima in altezza e sbraccio.
Il carico di prova deve corrispondere a quello dichiarato dal costruttore, per le diverse condizioni di impiego, aumentato del:
- 25% per le autogru;
- 20% per le gru a torre ed apparecchi assimilabili;
- 10% per tutti gli altri apparecchi.
Il carico di prova deve essere staticamente applicato per un tempo di 15 minuti primi.
2. - Frecce massime di deformazione elastica:
Il rilevamento della freccia massima di deformazione elastica è limitato alle gru a ponte ed apparecchi assimilabili.
Sotto il carico di prova le frecce devono risultare contenute nei limiti di seguito indicati:
- per travi ad anima piena laminate con argani
- per azionamento meccanico................................................ fa £ 1/750 luce
- per travi ad anima piena, composite,
- con argani ad azionamento meccanico
- con velocità di manovra<=25 m/min.................................... f £ 1/750 luce per travi ad anima piena, composite,
- conargani ad aziona mento meccanico
- con velocità di manovra > 25m/minf.................................... f £1/1000 luce
- per travi a struttura reticolare.............................................. f £ 1/1000 luce

Nel caso di travi a mensola si considera una luce teorica pari alla lunghezza della mensola; nel caso di travi con aggetto (e simili) si assume come luce teorica la lunghezza complessiva somma dell'aggetto e della distanza tra i due punti di appoggio più vicini all'aggetto: la distanza maggiore tra la trave inflessa e la linea retta passante per le due estremità della trave rappresenterà la freccia da rilevare che dovrà risultare compresa nei limiti precedentemente indicati.
3. - Per gli impianti in esercizio prima del 1 gennaio 1960 qualora manchi l'indicaone della portata massima dichiarata dal costruttore, la prova di carico deve essere effettuata applicando un carico di valore crescente, a partire dal 50% della portata massima di uso dichiarata dall'utente e fino alle maggiorazioni percentuali indicate al punto 1. La prova deve cessare quando si manifestino irregolarità nella tenuta del carico e, comunque, nel caso di gru a ponte ed apparecchi assimilabili, quando la freccia massima di deformazione elastica raggiunge i valori indicati dal precedente punto 2.
4. - Per le gru in esercizio prima del 31 marzo 1960 e non sottoposte in precedenza a verifiche dall'ENPI, la prova di carico della prima verifica potrà essere omessa qualora l'utente presenti all'atto della denuncia prescritta dall'art. 7 del decreto ministeriale 12 settembre 1959 all'ufficio competente per territorio dell'ENPI, una relazione tecnica in doppio originale, di prova di carico eseguita e firmata da un laureato in ingegneria abilitato, a norma di legge, all'esercizio della professione, effettuata secondo le modalità stabilite dal presente modello con i relativi risultati in data non anteriore ad un anno prima della denuncia.
Detta relazione tecnica deve rimanere allegata al libretto delle verifiche formandone parte integrante.
5. - Le prove di carico effettuate nel corso della prima verifica devono essere ripetute ogni qualvolta risultino sostanzialmente variate le caratteristiche dimensioni, strutturali o di servizio delle gru.