Tipologia: Protocollo
Data firma: 5 maggio 2008
Validità: 05.05.2008 - 04.05.2011
Parti: Sviluppo Sistema Fiera Spa e Cgil-Cisl-Uil e Filcams-Fisascat-Uiltucs e RSU
Settori: Servizi, Fiera di Milano
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
Dichiarazione dell'azienda
Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Protocollo d'intenti in materia di responsabilità sociale dell'impresa
Elementi di partecipazione
 • A) Elementi relativi alla gestione della norma SA8000
• B) Elementi relativi alla gestione delle specifiche intese di protocollo
Decorrenza e durata
Appendice - atti internazionali di riferimento
Allegato

Protocollo in materia di responsabilità sociale dell'impresa

Il giorno 5 maggio 2008, in Milano, presso la sede di Sviluppo Sistema Fiera Spa, tra Sviluppo Sistema Fiera Spa […] e le organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil di Milano […], con le rispettive federazioni di categoria Filcams-Fisascat-Uiltucs […] e con la RSU aziendale […] si è stipulato il presente protocollo in materia di responsabilità sociale dell'impresa.
 

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 41

Premessa
Il presente protocollo trae origine dall'accordo 1 dicembre 2004 per il nuovo contratto integrativo aziendale di Sviluppo Sistema Fiera e, successivamente, dall'impegno sottoscritto in data 18 aprile 2007 da Sviluppo Sistema Fiera Spa e dalla RSU con le organizzazioni sindacali di categoria congiuntamente alla sottoscrizione dell'ipotesi del successivo contratto integrativo aziendale, che riportava quanto segue.
In materia di responsabilità sociale, che si definisce come "integrazione volontaria delle problematiche sociali e ambientali nelle operazioni commerciali e nei rapporti dell'azienda con le parti interessate", le parti riconfermano l'opportunità di dar corso a una specifica intesa, da definirsi nei dettagli in separata sede una volta stipulato il nuovo contratto integrativo aziendale 2007-2010, che si traduca in un formale protocollo d'intenti.
Il presupposto di una detta intesa è che l'azienda riconosce l'opportunità e l'esigenza di tener conto degli effetti che le proprie politiche, nelle diverse loro articolazioni, possono determinare sull'ambiente esterno e particolarmente sui relativi portatori sociali d'interesse.
Il privilegio conferito ad azioni e comportamenti socialmente responsabili risulta anche dalla consapevolezza che tali comportamenti virtuosi sono essi stessi strumenti per la creazione di valore in termini di accrescimento del prestigio aziendale, di realizzazione di efficaci strumenti gestionali, di miglioramento dell'ambiente di lavoro nonché di posizionamento strategico nei rapporti col territorio, con le relative comunità, con le amministrazioni, con le entità economiche di ogni genere.

Dichiarazione dell'azienda
Sviluppo Sistema Fiera, nella tradizione che identifica l'operare di Fondazione Fiera Milano, intende le responsabilità sociali dell'impresa non come elemento estraneo, ma al contrario come ideale complemento della propria missione aziendale e produttiva. Per questo si propone di promuovere e di favorire iniziative e impegni che concretamente considerino anche gli aspetti umani del mondo del lavoro, in particolare quelli che per correlazione con valori etici essenziali e contesto di riferimento richiedono une speciale e continuativa
Una tale sensibilità, in un privato soggetto che per sua stessa natura non ne è istituzionalmente o normativamente vincolato, integra una opzione valoriale di cultura d'impresa: non è riducibile al rango di strumento d'immagine anche se la sua divulgazione non deve subirne limitazioni per malinteso senso di modestia, costituisce piuttosto un importante strumento potenziale di gestione e definisce un posizionamento strategico dell'impresa che, forte nella convinzione delle scelte, distingue il suo operare economico per l'ambizione a un'eccellenza nella qualità sociale che ne fa distinguibile punto di riferimento nel mare magnum della competizione di mercato.
Sviluppo Sistema Fiera Spa, controllata da Fondazione Fiera Milano, è un'azienda di "engineering & contracting" nel settore delle grandi opere ove si rivolge alla committenza pubblica come alla privata. La missione d'impresa della quale è portatrice ne fa una struttura agile a vocazione specialistica, a dimensioni relativamente limitate ma con tutte le potenzialità di una "leva" assai robusta in relazione alla catena degli effetti di ricaduta in ambiti ben più ampi, articolati e socialmente connotati di quello strutturale suo proprio. Ciò offre la concreta occasione, sul campo, di poter indicare non nella propaganda ma con l'esempio, ai soggetti significativi di una complessità sociale postmoderna, un metodo e un percorso che vorrebbero, con la dovuta modestia, essere "esemplari".

Dichiarazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori
Le organizzazioni sindacali stipulanti e la RSU aziendale considerano la responsabilità sociale di impresa una scelta non contingente ma strutturale per l'azienda che voglia fare del proprio modo di operare un contributo costante alla qualità dello sviluppo sociale ed economico. In questo senso la responsabilità sociale di impresa si caratterizza come un processo che fa della partecipazione e della condivisione degli obiettivi e dei metodi i propri punti di forza: questa scelta consente di favorire un confronto ampio con tutti i portatori di interesse, con ricadute sia all'interno dell'impresa sia nel contesto sociale ed economico nel quale di trova e troverà ad operare.
Le organizzazioni sindacali stipulanti e la RSU aziendale ritengono che per Sviluppo Sistema Fiera l'assunzione della responsabilità sociale di impresa sia ancor più necessaria per la natura progettuale dell'azienda e per i riflessi sul territorio della sua azione. In un processo sociale i lavoratori e le lavoratrici possono e vogliono essere protagonisti attivi e interlocutori attenti.

Protocollo d'intenti in materia di responsabilità sociale dell'impresa
Il superamento deontologico del limite edonistico o egoistico nella concezione dell'utile comporta che ogni attività economica dev'essere etica, sotto presupposto, come rilevò un filosofo scozzese, che l'interesse proprio ("self-interest") non vada degenerando in egocentrica avidità ("selfishness").
Le parti stipulanti per la realizzazione del presente protocollo intendono stabilire tra loro un continuativo rapporto di interlocuzione, impegnandosi a mantenere un corretto sistema di relazioni nello svolgimento del quale si tenda primariamente a valorizzare, in ogni ambito possibile, il fattore lavorativo umano dell'attività economica non in quanto spersonalizzata risorsa da subordinarsi a smodate logiche di astratta convenienza, ma come patrimonio essenziale dell'impresa stessa, da incrementare attraverso il metodo del dialogo e della partecipazione, che ancor prima della pur inderogabile applicazione di ogni vigente normativa in materia di lavoro integra un valore intrinseco meritevole dì ogni attenzione e sensibilità sociale.
L'azienda si ritiene fortemente impegnata nella creazione di aggiuntivo valore e nel perseguimento dell'eccellenza nelle diverse fasi della sua attività e nei rapporti coi portatori di interessi direttamente o indirettamente coinvolti nell'attività stessa e nelle sue consequenziali ricadute nei vari ambiti, concretizzando un tale impegno, in particolare, nel connotare in senso etico e sociale i propri comportamenti. Nel suo operare quale soggetto economico, infatti, l'azienda consapevolmente e volontariamente accetta di considerare prioritaria la necessità di tener conto delle conseguenze che le sue politiche, nei diversi aspetti, possono ingenerare nei confronti dei portatori d'interessi nelle loro diverse connotazioni: lavoratori dipendenti comprese famiglie, collaboratori a diverso titolo, proprietà, "management", fornitori e relativa filiera, clienti, istituzioni e amministrazioni pubbliche, soggetti e operatori sociali incluse associazioni non governative, comunità territoriali, ambiente, collettività nel suo complesso.
In tal senso si determina da parte dell'azienda l'assunzione di responsabilità sociale, intesa secondo la sua corretta definizione come "volontaria Integrazione delle problematiche sociali e ambientali nelle operazioni commerciati e nei rapporti dell'azienda con le parti interessate". Conseguentemente l'azienda è impegnata a dotarsi di ogni opportuno strumento per indirizzare, verificare, riesaminare e correggere per quanto necessario e comunque sempre migliorare le proprie politiche che abbiano riflessi nei confronti di tutti i portatori di interessi diversamente coinvolti nelle sue attività, al fine di improntare i relativi comportamenti a un adeguato livello di correttezza etico-sociale, tale da coniugare virtuosamente i criteri di efficace gestione dell'impresa con i valori e i principi caratteristici della responsabilità sociale.

Le parti ritengono in proposito che un tale investimento condiviso in azioni socialmente responsabili determini comportamenti virtuosi i quali, non in ultimo, divengono essi stessi strumenti competitivi di creazione di valore determinando la crescita delle potenzialità operative, il miglioramento del marchio-immagine aziendale, il rafforzamento della motivazione dei lavoratori dipendenti anche mediante il miglioramento dell'ambiente di lavoro, un atteggiamento percepibilmente costruttivo nei rapporti col territorio, con le relative comunità, con le amministrazioni, con le entità economiche delle diverse tipologie; con effetti altrettanto virtuosi di ritorno in termini di riconoscibilità, di caratterizzazione, di trasparenza e di efficienza dell'operare aziendale sia in termini di miglioramenti qualitativi sia anche in termini di risultato economico complessivo.

Le parti, in base a quanto sopra, condividono la necessità e l'importanza di sostenere un modello aziendale di gestione che sappia dinamicamente coniugare, in efficace sinergia, la creazione di valore e il perseguimento dell'eccellenza nelle diverse fasi dell'attività con una forte attenzione rivolta alle persone, al rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e delle garanzie sociali, alla promozione delle pari opportunità di genere, a standard lavorativi e di sicurezza pienamente adeguati, come normativamente esplicitato negli atti internazionali di cui in appendice, anche in riferimento alle previsioni di Legge e della contrattazione collettiva, alla qualità della vita e alle compatibilità ambientali.

Le parti dichiarano di voler agire fattivamente per la promozione e la diffusione dei valori etici e dei modelli comportamentali insiti nella responsabilità sociale dell'impresa.
L'azienda, da parte sua, promuoverà e valorizzerà detti valori e modelli sensibilizzando in merito, per quanto le sarà possibile, i soggetti d'interesse coi quali intrattiene relazioni e interagisce nello svolgimento della propria attività, con particolare riferimento alla filiera dei partner e fornitori nella realizzazione delle opere che assumerà in carico.
Tale opera di sensibilizzazione, che potrà essere assistita, secondo necessità, anche da strumenti normativi e contrattuali di sostegno, mirerà in particolare ad affermare valori e principi, cosi da ingenerare comportamenti coerenti a essi, quali:

• L'etica degli affari
Le attività a carattere economico debbono rispettare principi di legalità, di trasparenza, di responsabilità e nel loro svolgimento debbono essere inderogabilmente applicate le previsioni delle convenzioni internazionali, delle leggi e della contrattazione collettiva in materia di diritti fondamentali, di regolarità nei rapporti lavorativi e di sicurezza sul lavoro.

• La valorizzazione delle diversità
Nello svolgimento delle attività economiche debbono essere salvaguardate le caratteristiche proprie delle culture, tradizioni e identità delle comunità territoriali e preservate le specificità biologiche, ambientali e sociali dei luoghi, in quanto patrimonio irriducibile della collettività nel suo complesso.

• La promozione della qualità esistenziale e sociale
Nello svolgimento di dette attività dev'essere profuso un attivo impegno alla promozione della qualità esistenziale e sociale nei luoghi interessati.

• Il rispetto dell'ambiente
Nello svolgimento di tali attività va mantenuto un integrale rispetto dell'ambiente in quanto ecosistema definito e debbono essere inderogabilmente applicate le previsioni delle convenzioni internazionali e delle leggi vigenti in materia ovunque ve ne sia titolo, oltre che la promozione, la valorizzazione e l'applicazione generalizzata degli specifici impegni già assunti dall'azienda, come più sopra elencati. In un tale ambito, in particolare, può risultare utile e opportuna l'intrapresa di azioni positive anche integrate su speciali tematiche di impegno sociale, che si rivolgano e/o che coinvolgano le istituzioni e le amministrazioni locali, le comunità territoriali e le loro espressioni spontanee d'iniziativa, volontariato e solidarietà, nonché l'associazionismo culturale, sociale, ricreativo, tematico senza finalità di lucro. Importanza cruciale riveste in una siffatta dinamica d'interlocuzione la promozione dell'economia della conoscenza, in base al principio che la fornitura di una rete da pesca per autonomo uso è strategicamente da preferirsi all'elargizione una tantum del relativo pescato. Da qui la necessità e opportunità del libero accesso, da parte dei soggetti sopraindicati, alle informazioni disponibili, affinché il dialogo e il confronto possano svilupparsi nella piena facoltà conoscitiva, libertà e trasparenza rispettando eventuali differenze di pensiero e di opinione ma sempre nello spirito di perseguire soluzioni costruttive condivise.

Le parti convengono che l'obiettivo essenziale di riuscire a coniugare la qualità materiale delle attività tipiche dell'impresa, intesa come eccellenza nella realizzazione del prodotto/servizio, con la qualità immateriale dei comportamenti che in generale presiedono a detta realizzazione, va perseguito tramite un metodo permanente di autoverifica e autoregolazione mirato non a raggiungere una ipotetica "qualità totale" ma piuttosto a concretizzare un miglioramento continuo che con l'esercizio dell'esame critico riesca a traslare in prassi operativa la sommatoria dinamica delle competenze ed esperienze via via acquisite nell'agire.
Le parti riconoscono il modello partecipativo come primo fondamento della responsabilità sociale, soprattutto al fine di produrre adesione ai valori e principi che ne sono connotato essenziale e quindi diffonderne l'acquisizione e la pratica.
Le parti ritengono necessario, per dare operatività concreta al presente protocollo, individuare da subito un percorso che consenta, nel divenire del confronto, di definire le priorità attraverso le quali caratterizzare la scelta per la responsabilità sociale di impresa. Tale confronto potrà tradursi anche in accordi specifici sui diversi punti, fermo restando che nell'immediato prosieguo, e comunque entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, le parti stipulanti daranno luogo alla fase attuativa del protocollo stesso anche mediante opportune specifiche intese al riguardo.
Le parti svilupperanno in prosieguo un confronto sui temi relativi alla responsabilità sociale anche come verifica dello stato di attuazione degli impegni assunti dall'azienda e dei relativi esiti. A tal fine s'incontreranno indicativamente alla conclusione di ogni semestre potendo comunque assumere ogni idoneo contatto informale in qualunque momento se ne ravvisi l'opportunità.

Elementi di partecipazione
Considerando fondamentale la possibilità di incidere sul territorio globalmente inteso in senso geografico e con specifico riferimento all'area d'incidenza dagli interventi condotti, alla luce della missione aziendale, per dare ottimale attuazione agli intenti enunciati in materia di responsabilità sociale dell'impresa le parti stipulanti convengono quanto segue.

A) Elementi relativi alla gestione della norma SA8000
1) Sviluppo Sistema Fiera darà accesso alle organizzazioni sindacali stipulanti, sotto vincolo di riservatezza, agli archivi permanenti delle registrazioni previste dalla norma SA8000.
2) Degli elementi di cui alle predette verifiche sarà facoltà delle organizzazioni sindacali stipulanti richiedere approfondimenti anche documentali ove si ritenga che i preliminari rilievi lo rendano opportuno, ed eventualmente azioni specifiche di miglioramento da parte dell'azienda, all'esito delle quali l'azienda darà opportuno conto.
3) Le modalità di elezione del "rappresentante dei lavoratori" che già è previsto dalla norma SA8000 potranno, ove ritenuto opportuno, essere oggetto di comune definizione tra l'azienda e le organizzazioni sindacali stipulanti.

B) Elementi relativi alla gestione delle specifiche intese di protocollo
1) Definizione delle modalità operative e di intervento nelle realizzazioni dell'azienda in merito, in particolare, alla sostenibilità e accessibilità fisica, economica e ambientale. Tali modalità dovranno essere tradotte in un documento o "Carta degli standard di Sviluppo Sistema Fiera".
2) Definizione di un modello di informazione e comunicazione sociale, sia all'interno che all'esterno dell'azienda, capace di trasmettere i contenuti più che l'immagine.
3) Condividendo la necessità del confronto con i portatori d'interesse nel territorio e del coinvolgimento dei medesimi, le parti comunemente individueranno i soggetti e le relative problematiche in riferimento alle situazioni di volta in volta emergenti nonché le specifiche modalità del confronto stesso.
4) Per favorire una opportuna continuità nei rapporti tra le parti ai fini di quanto previsto nel presente protocollo, anche allo scopo di realizzare un preciso sistema interno di verifica e controllo dei diversi passaggi, accordi e decisioni ivi contenuti, si costituisce un gruppo permanente di lavoro tra le organizzazioni sindacali stipulanti e Sviluppo Sistema Fiera, a carattere paritetico, al quale le organizzazioni sindacali stipulanti parteciperanno ognuna, dì volta in volta,, con un proprio delegato e Sviluppo Sistema Fiera con uno o più delegati propri.
5) Il gruppo permanente di lavoro di cui sopra opera senza formalità di procedura, anche in termini di proposta e di indirizzo di ogni opportuna iniziativa, in base alle segnalazioni eventualmente pervenute e in generale per le attività che abbiano rilevanza in merito a quanto oggetto del presente protocollo. I delegati di parte sindacale s'incaricheranno di coordinare e indirizzare, per quanto di necessità, le segnalazioni provenienti dalle rispettive strutture. Sviluppo Sistema Fiera accoglierà da parte sua ogni pertinente segnalazione che conferisca elementi tali da consentire lo svolgimento delle opportune verifiche e l'adozione, per quanto di necessità, di eventuali azioni di miglioramento. Dei relativi esiti Sviluppo Sistema Fiera darà conto, con la massima tempestività possibile, nell'ambito dei gruppo permanente di lavoro.
6) Le parti stipulanti, a cadenza almeno annuale e comunque ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità, si riuniranno in sede plenaria per effettuare una organica verifica congiunta dello stato qualitativo di attuazione del presente protocollo con particolare riferimento alle eventuali criticità riscontrate e alle azioni di miglioramento realizzate, all'efficacia delle metodologie utilizzate, al livello partecipativo conseguito.
7) Annualmente le parti, a consuntivo delle attività svolte per quanto riconducibile al presente protocollo, daranno diffusione a una comunicazione congiunta di valutazione critica nella quale saranno indicate anche eventuali azioni specifiche di miglioramento.
Le parti si impegnano a dare la massima diffusione, nei rispettivi ambiti di riferimento, al presente protocollo al fine di promuovere la conoscenza e possibilmente la condivisione degli stessi.

Decorrenza e durata
Il presente protocollo, fermo restando il permanente imprescindibile valore dei principi di ordine generale che vi sono enunciati, ha vigenza dal 5 maggio 2008 e durata fino a tutto il 4 maggio 2011. Dato il carattere sperimentale del protocollo stesso le parti stipulanti potranno, in corso di vigenza, apportarvi quelle modificazioni e integrazioni che di comune accordo riterranno opportune.
Le parti stipulanti sono impegnate a effettuare la congiunta conclusiva verifica dei relativi esiti entro il 31 marzo 2011 ai fini dell'eventuale rinnovo.

Appendice - atti internazionali di riferimento
- Convenzioni OIL 29 e 105 (Lavoro obbligato e Lavoro vincolato)
- Convenzione OIL 87 (Libertà di associazione)
- Convenzione OIL 98 (Diritto di contrattazione collettiva)
- Convenzioni OIL 100 e 111 (Parità di retribuzione per eguale lavoro tra manodopera maschile e femminile, Discriminazione)
- Convenzione OIL 135 (Rappresentanti dei lavoratori)
- Convenzione OIL 138 e Raccomandazione OIL 146 (Età minima e Raccomandazione)
- Convenzione OIL 155 e Raccomandazione OIL 164 (Sicurezza e salute sul lavoro)
- Convenzione OIL 159 (Riabilitazione professionale e Impiego delle persone disabili)
- Convenzione OIL 177 (Lavoro a domicilio)
- Convenzione OIL 182 (Peggiori forme di lavoro minorile)
- Dichiarazione universale dei diritti umani
- Convenzione ONU sui diritti del bambino
- Convenzione ONU per l'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne

Allegato
Il presente allegato costituisce parte integrante dei protocollo in materia di responsabilità sociale dell'impresa sottoscritto il 5 maggio 2008 tra Sviluppo Sistema Fiera Spa e le organizzazioni sindacali Cgil-Cisl-Uil di Milano in persona, con le rispettive federazioni di categoria Filcams-Fisascat-Uiltucs e la RSU aziendale.

Assunzione d'impegno
Già nel febbraio 2005, in occasione della procedura di certificazione SA8000, Sviluppo Sistema Fiera sottoscrisse di propria iniziativa un'assunzione di impegno per la determinazione di comportamenti conformi agli standard internazionali in osservanza delle specifiche previste dalla norma SA 8000 (Social Accountability).

Si riconferma in questa sede detto impegno, obbligandosi l'azienda con ciò formalmente a osservare le prescrizioni contenute nelle Leggi vigenti in materia di rapporti di lavoro e di loro svolgimento, nonché le prescrizioni della contrattazione sindacale collettiva di tutti i livelli applicabili e le prescrizioni contenute negli atti internazionali di riferimento, di cui in appendice.

Le parti convengono quindi che l'azienda è impegnata a conformarsi a ogni altro requisito sottoscritto in base alla normativa dello standard SA 8000 per la responsabilità sociale dell'impresa applicando, nei casi in cui più norme riguardino la stessa materia, la norma più restrittiva. In particolare, Sviluppo Sistema Fiera Spa è impegnata:
• A non utilizzare il lavoro infantile (di persone sotto i quindici anni di età) né a darvi sostegno, stabilendo per quanto di necessità politiche e procedure di contrasto al lavoro infantile e fornendo adeguato sostegno per garantire la scolarità fino all'età obbligatoria prevista.
• A stabilire per quanto di necessità politiche e procedure per la promozione dell'educazione scolastica dei bambini e dei giovani lavoratori soggetti a normative di istruzione obbligatoria o che stanno frequentando la scuola, inclusi i mezzi per assicurare che nessuno dei bambini e giovani lavoratori suddetti siano impiegati nel lavoro durante le ore scolastiche e che le ore di viaggio giornaliere tra lavoro e scuola, sommate alle ore di scuoia e di lavoro, non eccedano le dieci complessive.
• A osservare in tale materia:
- la convenzione OIL 138/1973 sull'età minima per l'assunzione all'impiego;
- la raccomandazione OIL 146/1973 sull'età minima;
- la convenzione OIL 182/1999 sulle forme peggiori di lavoro minorile;
- la convenzione ONU 20/11/1989 sui diritti del fanciullo.
• A non esporre, indipendentemente dagli altri impegni già assunti, bambini (sotto i quindici anni) e giovani lavoratori (sotto i diciotto anni) a situazioni pericolose, rischiose o nocive per la salute, sia all'interno sia all'esterno del luogo di lavoro.
• A non ricorrere al lavoro obbligato né a darvi sostegno.
• A osservare in tale materia:
- la convenzione OIL 29/1930 sul lavoro forzato;
- la convenzione OIL 105/1957 sull'abolizione del lavoro forzato.
• A non richiedere, indipendentemente dagli altri impegni già assunti, di consegnare cauzioni o documenti personali d'identità al personale col quale inizia un rapporto di lavoro.
• A garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre adottando misure adeguate per prevenire incidenti o danni alla salute durante il lavoro ovvero per sua conseguenza, minimizzando per quanto ragionevolmente praticabile le cause di pericolo ascrivibili all'ambiente di lavoro.
• A nominare un responsabile per la salute e la sicurezza per la realizzazione dei fattori di sicurezza previsti.
• A fornire al personale una formazione adeguata in materia di sicurezza e salute, ripetuta per il personale nuovo o riassegnato.
• Ad adottare sistemi per individuare, evitare o fronteggiare eventuali rischi alla salute e alla sicurezza del personale.
• A garantire servizi igienici puliti, accesso all'acqua potabile e, ove necessario, appropriate strutture igieniche per la conservazione degli alimenti.
• A garantire che eventuali dormitori del personale siano puliti, sicuri e rispondano ai bisogni essenziali.
• A osservare in tale materia:
- la convenzione OIL 155/1981 sulla sicurezza e la salute per gli occupati;
- la raccomandazione OIL 164/1981 sulla sicurezza e la salute per gli occupati;
- il D.lgs. 19/9/1994 n. 626 e ogni altra disposizione di Legge nella medesima materia.
• A rispettare il diritto del personale a formare associazioni sindacali e ad aderire a sindacati di sua scelta, nonché il diritto alla contrattazione collettiva.
• A facilitare, nelle situazioni dove il diritto alla libertà di associazione sindacale e alla contrattazione collettiva sia limitato dalla legge, mezzi analoghi di libera e indipendente associazione e di contrattazione per tutto il personale.
• A garantire la non-discriminazione dei rappresentanti sindacali del personale e il diritto di questi a comunicare coi propri iscritti nel luogo di lavoro.
• A osservare in tale materia:
- la convenzione OIL 87/1948 sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale;
- la convenzione OIL 98/1949 sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva;
- la convenzione OIL 135/1971 sui rappresentanti dei lavoratori;
- la legge 20/5/1970 n. 300 e ogni altra disposizione di Legge nella medesima materia.
• A garantire la non-discriminazione in base ai genere sessuale, alla razza, al ceto, all'origine nazionale, alla lingua, alle opinioni filosofiche religiose e politiche, all'affiliazione ad associazioni politiche o sindacali, allo stato di salute e di invalidità, alle inclinazioni sessuali, sia nelle assunzioni del personale dipendente che nell'assegnazione delle mansioni lavorative nonché nella determinazione ed erogazione della retribuzione.
• A non permettere comportamenti, inclusi gesti, linguaggio e contatto fisico, che siano sessualmente coercitivi, minacciosi, offensivi o volti allo sfruttamento.
• A osservare in tale materia:
- la convenzione OIL 100/1951 sull'uguaglianza di retribuzione;
- la convenzione OIL 111/1958 sulla discriminazione (impiego e professione);
- la convenzione OIL 159/1983 sul reinserimento professionale e l'occupazione (persone disabili);
- la convenzione ONU 18/12/1979 sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna;
- la legge 20/5/1970 n. 300 e ogni altra disposizione di Legge nella medesima materia.
• A rispettare le leggi sull'orario di lavoro, posto che la settimana lavorativa deve essere quella di Legge, ma di norma non deve comunque eccedere le 48 ore; che il personale deve godere di almeno un giorno libero per ogni periodo di sette giorni; che tutto il lavoro straordinario deve essere remunerato con una maggiorazione e non deve mai superare le dodici ore individuali alla settimana, privilegiandosi la volontarietà per lo svolgimento dello stesso; che le ferie debbono essere godute nel periodo di riferimento onde consentire un adeguato ristoro delle energie psicofìsiche profuse nello svolgimento dell'attività lavorativa.
• A osservare in tale materia:
- ogni disposizione di Legge nelle materie citate;
- i patti della contrattazione sindacale collettiva di tutti i livelli applicabili.
• A garantire che la retribuzione corrisponda sempre agli standard legali ovvero a quelli contrattuali e che sia sufficiente a soddisfare i bisogni primari dei personale, oltre a fornire un qualche guadagno discrezionale.
• A garantire che le trattenute sulla retribuzione non siano effettuate per fini disciplinari salvo quanto previsto di legge e di contratto e che la composizione delle retribuzioni sia indicata chiaramente e regolarmente; che esse retribuzioni siano corrisposte in conformità alle leggi vigenti ed erogate secondo la modalità più conveniente per i lavoratori.
• A garantire che non vengano stipulati accordi contrattuali di "sola manodopera" e programmi di falso apprendistato per evitare l'adempimento degli obblighi aziendali verso il personale, in base alla legislazione vigente in materia di lavoro e di sicurezza sociale.
• A osservare in tale materia:
- ogni disposizione di Legge nelle materie citate;
- i patti della contrattazione sindacale collettiva di tutti i livelli applicabili.
• A garantire che le procedure disciplinari nei confronti dei dipendenti siano conformi alle previsioni di legge e di contratto.
• A non utilizzare punizioni corporali, coercizione mentale o fisica, abuso verbale e a non darvi sostegno.
• A osservare in tale materia:
- la dichiarazione universale dei diritti umani del 1948;
- la legge 20/5/1970 n. 300 e ogni altra disposizione di Legge nella medesima materia;
- i patti della contrattazione sindacale collettiva di tutti ì livelli applicabili.
• A garantire che i lavoratori a domicilio godano di adeguati diritti e prerogative in quanto alla libertà di formare associazioni sindacali e ad aderire a sindacati di loro scelta, alla non-discriminazione nell'impiego e nelle condizioni di lavoro, alla salute e sicurezza, alla retribuzione, alla previdenza sociale obbligatoria, alla possibilità di accedere alla formazione, all'età minima lavorativa, alla protezione della maternità.
• A osservare in tale materia:
- la convenzione OIL 177/1996 sul lavoro a domicilio;
- ogni disposizione di Legge nelle materie citate;
- i patti della contrattazione sindacale collettiva di tutti i livelli applicabili.