Categoria: 2018
Visite: 5437

Tipologia: Accordo smart working
Data firma: 29 novembre 2018
Validità: 01.12.2018 - 30.06.2019
Parti: Axa Partners e RSA (Fisac-Cgil, Snfia, First-Cisl)
Settori: Credito Assicurazioni, Axa
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

 

Premessa
Disciplina generale
Lavoro agile
Lavoro a distanza

 

Procedura
Obblighi e tutele del lavoratore
Disposizioni finali
Fac simile "Lettera di modalità lavorativa in Smart working"


Accordo sindacale sulla modalità lavorativa in “Smart Working’

In data 29/11/2018, in Milano, Corso Como 17, si sono incontrati la delegazione aziendale […] in rappresentanza della seda secondaria in Italia di Axa Partners sas (di seguito, per brevità la Società) da un lato e le Rappresentanze Sindacali Aziendali (di seguito, per brevità: le RSA) della Fisac-Cgil […], e dello Snfia […], e la First Cisl […], dall'altro.

Premesso che:
L'Azienda intende porre in essere una gestione flessibile della prestazione lavorativa, sia in ordine ai tempi che ai luoghi ove essa viene eseguita, definita in breve “Smart Working" (di seguito per brevità SW), che si concretizza nel lavoro agile e nel lavoro a distanza - come più sotto meglio definiti. Tale modalità innovativa si basa sull'attribuzione ai collaboratori di flessibilità, a fronte di una maggiore focalizzazione negli obiettivi, nel quadro di un rapporto fra dipendente e diretto responsabile basato su fiducia reciproca e dialogo trasparente.
Questa iniziativa si inserisce nel quadro delle azioni dirette a favorire un migliore bilanciamento fra la vita privata e l'impegno lavorativo (cd. work-life balance), nella convinzione che lo SW possa costituire un concreto e valido aiuto in presenza di specifiche esigenze personali e/o familiari.
Inoltre, ricucendo gli spostamenti dei lavoratori par raggiungere la sede aziendale, lo SW contribuisce a diminuire l'impatto sull’ambiente, In linea con i criteri di Gruppo sull'attenzione alla sustainability.
Le Parti concordano che:

Disciplina generale
1) Il presente accordo intende stabilire una regolamentazione di massima sulla disciplina dello SW.
2) Lo SW costituisce una diversa modalità dì esecuzione della prestazione. lavorativa, rispetto alle tradizionali dimensioni di luogo e di tempo, nel rispetto della durata massima dell'orario di lavoro contrattuale. Lo SW è una forma di organizzazione del lavoro che - avvalendosi di strumenti informatici e telematici - prevede lo svolgimento dell'attività lavorativa anche al di fuori della propria sede, aziendale di lavoro.
3) Lo SW introdotto dal presente accordo rappresenta una mera variazione del luogo/tempo di adempimento della prestazione lavorativa, e non modifica la posizione del dipendente nell'organizzazione aziendale, con riferimento, fra l'altro, al potere direttivo e disciplinare dell’Azienda. Il lavoratore rimane In organico presso la propria Unità Organizzativa. Nella modalità sw, la sede di lavoro contrattualmente stabilita rimane immutata a tutti gli effetti di legge e di contratto,
4) La modalità di SW non trova applicazione nei confronti dei lavoratori addetti a specifiche mansioni che richiedano una presenza continuativa in ufficio o non consentano ai lavoratori medesimi possibilità di iniziativa e discrezionalità nel definire il proprio orario di lavoro. Tale disposizione si applica in particolare al settore Operations (Claims and Back Office). Per questo settore è prevista una fase di progetto pilota che verrà effettuato da n. 2 persone, su base volontaria, in accordo con il manager, fino a due giorni a settimana. Ferma restando la validità delta soluzione tecnologica da implementare, verrà definita una rotazione nella composizione del pilota.
Tale fase pilota per l'ufficio Operations partirà non appena saranno implementate le necessarie strumentazioni informatiche (ossia il pc portatile).
La durata della fase pilota per l'ufficio Operations è di 3 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.
Prima dello scadere del 3 mesi di cui sopra, le parti si rincontreranno per discutere dell’inclusione del settore Operations nel progetto generale.
Durante lo svolgimento di tate progetto pilota l'HR si impegna ad aggiornare regolarmente le parti in merito ad eventuali criticità tecnologiche e/o organizzative che dovessero emergere in tale fase di prova.
5) Nella modalità SW è espressamente escluso il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario.
6) Le giornate di SW non possono essere pianificate a mezze giornate.
7) Solo ai fini del presente accordo, la giornata del venerdì sarà sempre considerata come giornata intera e quindi usufruibile come giornata di SW.
8) Nella pianificazione delle attività e delle giornate di SW, si raccomanda di evitare che tutti i collaboratori del team utilizzino SW nella medesima giornata e di prevedere una giornata a settimana di compresenza del team.
9) La programmazione delle giornate di SW avverrà d’intesa con il proprio responsabile o preventivamente comunicata alla Direzione Risorse Umane. Sarà possibile modificarne la programmazione, con l’accordo del proprio responsabile e con preavviso alla Direzione Risorse Umane di almeno 3 giorni, specificando se si tratti di modifica occasionale o permanente.

Lavoro agile
10) La durata giornaliera e/o settimanale della prestazione lavorativa rimane quella definita nei vigenti CCNL applicati in Azienda e che tiene conto delle esigenze tecniche ed organizzative e del rispetto delle norme di legge e di contratto. Par “lavoro agile" si intende lo svolgimento della prestazione in azienda senza vincoli di orario, sempre secondo le modalità indicate nell'accordo sindacale e nel rispetto del contratto collettivo di riferimento, fatti salvi gli accordi individuali in materia di orario di lavoro vigenti al momento della sperimentazione.

Lavoro a distanza
11) Per "lavoro a distanza" si intende lo svolgimento della prestazione al di fuori dei locali aziendali con le modalità previste dal presente accordo.
12) Il dipendente deve svolgere personalmente e direttamente le mansioni assegnate, senza avvalersi di altri soggetti. Egli deve garantire lo stesso impegno professionale, ossia analoghi livelli quantitativi e qualitativi, rispetto alla stessa attività svolta in Azienda.
13) Il dipendente ha l’obbligo di essere reperibile, anche attraverso i software aziendali, nelle fasce orarie stabilite dal proprio contratto di lavoro e negli accordi con il proprio diretto responsabile. In caso di impossibilità a rispettare questo obbligo, egli dovrà darne tempestiva e motivata comunicazione al diretto responsabile.
14) In caso di guasto alle attrezzature informatiche o di Interruzione delle linee telefoniche e/o telematiche, il dipendente è tenuto ad informare con la massima urgenza il diretto responsabile. Qualora un prolungato malfunzionamento renda impossibile la prestazione lavorativa, il dipendente potrà essere richiamato in sede nell’immediatezza e al massimo dovrà assicurare la sua presenza in sede a partire dal giorno successivo a quello dell’intervenuto malfunzionamento dei sistemi.

Procedura
16) Potranno accedere allo SW:
I. I dipendenti Impiegati e Funzionari appartenenti alle Unità Organizzative specificamente individuate dall’Azienda
II. in possesso di laptop preassegnato
III. fine a due giorni a settimana, previo accordo con il responsabile
16) L'applicazione della modalità di lavoro in SW avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo la sottoscrizione dell’accordo, in coerenza con i tempi tecnici necessari alla Direzione Risorse Umane per far effettuare te variazioni nel sistema HR.
17) L’accordo individuale deve essere concluso in forma scritta e su base volontaria utilizzando il testo allegatosi presente accordo sindacalo. Nessuna delle due parti è obbligata a sottoscrivere l’accordo in questione.
18) Per quanto riguarda il lavoro a distanza, l'accordo individuale potrà specificare le modalità di svolgimento della prestazione, le fasce di reperibilità durante la giornata lavorativa, te assenze durante le predette fasce di reperibilità e - almeno nelle linee generali - l’alternanza fra attività svolta in Azienda e attività svolta al di fuori della sede aziendale. Si terrà conto sia della specifica mansione da svolgere, sia delle esigenze del lavoratore.
19) L'accordo individuale può essere disdettato su richiesta di una delle due parti con un preavviso di almeno 30 giorni. Qualora il lavoratore in SW, o l’Azienda, intendano recedere dall’accordo, in presenza, di motivate ragioni di urgenza, la durata del preavviso si intenderà ridotta a 15 giorni o senza preavviso in caso di giustificato motivo.
20) In caso di eventuale accordo individuale di SW, l’Azienda si impegna affinché le condizioni applicate siano le medesime previste dal presente accordo e a darne comunicazione alle RSA,

Obblighi e tutele del lavoratore
21) Il lavoratore Ih modalità SW fruisce degli stessi diritti ed è soggetto agii stessi doveri - ove compatibili - previsti per un lavoratore comparabile che svolge la sua attività nella modalità tradizionale.
22) Il dipendente in SW ha diritto al medesimo trattamento retributivo contrattuale in corso.
23) Il dipendente in SW ha gli stessi diritti sindacali (in particolare quelli previsti dalla Legge n. 300/1970) del lavoratore che svolge la sua attività nella modalità tradizionale.
24) Al momento dell’avvio della modalità SW, al lavoratore saranno fornite indicazioni in modalità formazione/informazione circa le procedure e regole connesse allo svolgimento della prestazione.
25) Il lavoratore in SW dovrà essere già in possesso dell’attrezzatura necessaria all'attività lavorativa da remoto (ossia pc portatile), in base alla specifica mansione da svolgere. L’Azienda valuterà la possibilità di inserire anche dipendenti che non siano in possesso di strumenti informatici pre-assegnati.
26) L'utilizzo dello SW non deve avvenire in un luogo inadeguato allo svolgimento della prestazione lavorativa
27) Quando il dipendente si trova in modalità di SW la connessione internet resta a Suo carico, così come i costi per l’energia elettrica e la rete telefonica fissa.
28) Il dipendente è tenuto a mantenere assoluta riservatezza sulle informazioni aziendali di cui viene a conoscenza nonché a rispettare le disposizioni aziendali in vigore.
29) Nei confronti dal dipendente in SW si applica, per quanto Compatibile, la disciplina sulla sicurezza e salute sul luoghi di lavorò prevista dal D.Lgs. n. 81/2008, tenendo conto della specificità della prestazione. L’azienda garantirà tutte le misure ed azioni dirette a tutelarne la salute, nel quadro degli obblighi di legge, e di contratto; in particolare, fornirà adeguata informazione circa l’utilizzo delle apparecchiature, la corretta postazione di lavoro, i rischi generali e specifici, nonché le ottimali modalità di svolgimento dell'attività con riferimento alla protezione della persona; tutto ciò nell’ambito della formazione-periodica prevista dalla vigente normativa sulla sicurezza.
30) Il dipendente ha l'obbligo di applicare correttamente le direttive aziendali, di utilizzare le apparecchiature in conformità con le istruzioni ricevute e di prendersi cura della propria salute e sicurezza durante lo svolgimento dell'attività lavorativa.
31) Qualora un dipendente in SW subisca un infortunio di qualsiasi genere al di fuori dei locali aziendali, dovrà informarne tempestivamente la Direzione HR, fornendo tutti i dettagli dell'evento al fine di predisporre le necessarie comunicazioni previste dalla vigente normativa nei confronti degli Istituti preposti alla copertura,
32) L'azienda dichiara di non utilizzare informazioni recepite a sistema, al di fuori della vigente normativa.

Disposizioni finali
33) In caso di innovazioni legislative o contrattuali, le Parti valuteranno la necessità di rivedere il presente accordo sindacale sullo SW.
34) Il presente accordo entra in vigore in via sperimentale il 1/12/2018 e scadrà il 30/06/2019, salvo rinnovo.
35) Per tutta la durata del presente accordo l'Azienda si impegna trimestralmente ad informare le RSA circa il pilota e fa sua composizione è, più in generale in merito all’andamento della sperimentazione.
Letto, concordato e sottoscritto.