Regione Lazio
Deliberazione Giunta Regionale 15 giugno 2018, n. 9858
Proposta legge regionale “Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”

LA GIUNTA REGIONALE
SU PROPOSTA DELL’ASSESSORE AL LAVORO E NUOVI DIRITTI, POLITICHE PER LA RICOSTRUZIONE

VISTI:
- la Costituzione e in particolare gli articoli 3, 4, 41 e 117 terzo comma;
- lo Statuto della Regione Lazio e in particolare l’articolo 6;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, recante: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizione relative alla dirigenza ed al personale regionale”;
- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 “Legge di Stabilità regionale 2018”;
- la legge regionale 4 giugno 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2018-2020”
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche e integrazioni, recante: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale
- il Regolamento regionale 9 novembre 2017 n. 26 “Regolamento regionale di Contabilità” e in particolare gli articoli 34, 35 e 36;
- la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata in occasione del Consiglio europeo di Nizza il 7 dicembre 2000;
- il pilastro europeo dei diritti sociali proclamato al vertice sociale di Goteborg nel novembre del 2017 che stabilisce venti principi e diritti fondamentali per sostenere il buon funzionamento e l'equità dei mercati del lavoro e dei sistemi di protezione sociale;
- la nota prot. n. 0314044 del 28 maggio 2018 con cui è stato richiesto il supporto dell’ufficio legislativo;
- la nota prot. n. 352631 del 13 giugno 2018 con cui è stata inviata la proposta di legge regionale allegata al presente atto all’ufficio legislativo per il coordinamento formale e sostanziale previsto dall’articolo 71 terdieces del citato r.r. 1/2002 e smi.
PREMESSO CHE:
- la Regione promuove lo sviluppo responsabile dell’economia digitale quale fattore di crescita economica e di nuova occupazione e assicura la tutela dei lavoratori attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana;
- La Regione, in armonia con quanto previsto nel Pilastro europeo dei Diritti Sociali, riconosce il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed equo in merito alle condizioni di lavoro, all’accesso alla protezione sociale e alla formazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro;
CONSIDERATO che è necessario intervenire legislativamente per regolamentare la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori digitali;
RITENUTO NECESSARIO:
- approvare la proposta di legge regionale “Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali” di cui all’ allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
ESPERITA la consultazione pubblica avviata il 25 maggio 2018 e conclusasi il 14 giugno 2018;
Acquisita la nota prot. n. 357782 del 15 giugno 2018 dell’Ufficio Legislativo ai fini del coordinamento formale e sostanziale di cui all’art. 71 terdecies del r.r. 1/2002 e smi;
PRESO ATTO della relazione tecnica della Direzione Regionale Bilancio, Governo societario, Demanio e Patrimonio;
 

DELIBERA

Di adottare e sottoporre all’esame del Consiglio Regionale l’unita proposta di legge regionale composta di n. 14 articoli, concernente “Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali” corredata della relazione illustrativa parti integranti e sostanziali della presente deliberazione.
La presente deliberazione è pubblicata sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale www.regione.lazio.it
 

Legge regionale
Norme per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi)

1. La Regione, nel rispetto degli articoli 4, 32, 41 e 117, comma 3, della Costituzione e in attuazione dell’articolo 6 dello Statuto, promuove la tutela della salute e la tutela e sicurezza del lavoro quali principi fondamentali per garantire alla persona un lavoro sicuro e dignitoso.
2. La Regione sostiene l’innovazione in tutte le sue forme e promuove lo sviluppo responsabile dell’economia digitale quale fattore di crescita economica e di nuova occupazione e assicura la tutela del lavoro organizzato mediante piattaforma digitale attraverso la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, a norma dell’articolo 3 della Costituzione.
3. La Regione, in armonia con quanto previsto nel Pilastro europeo dei Diritti Sociali, riconosce il diritto di ogni persona ad avere un trattamento giusto ed equo in merito alle condizioni di lavoro, all’accesso alla protezione sociale e alla formazione, indipendentemente dalla tipologia e dalla durata del rapporto di lavoro.
 

Art. 2
(Finalità, oggetto e definizioni)

1. In attuazione dei principi di cui all’articolo 1, la presente legge detta disposizioni dirette a:
a) tutelare la dignità, la salute e la sicurezza del lavoratore digitale;
b) migliorare la trasparenza del mercato del lavoro digitale;
c) contrastare il lavoro non sicuro e ogni forma di diseguaglianza e di sfruttamento.
2. Ai fini della presente legge, si considerano:
a) “lavoratore digitale”, la persona che offre alla piattaforma digitale la disponibilità della propria attività di servizio;
b) “piattaforma digitale”, da ora piattaforma, 1 ’impresa che, mediante un’applicazione informatica, organizza l’attività di servizio del lavoratore digitale al fine di offrire un servizio a terzi.
 

CAPO II
LE TUTELE

Art. 3
(Tutela della salute e della sicurezza)

1. La Giunta regionale individua con deliberazione le misure di tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, sentito il Comitato regionale di coordinamento di cui all’articolo 7, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e con il coinvolgimento delle piattaforme che operano nell’ambito del territorio regionale.
2. Il lavoratore digitale ha diritto alla tutela contro gli infortuni nell’attività di servizio e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi all’attività di servizio.
3. La piattaforma adotta le misure necessarie a tutelare la salute psico-fisica del lavoratore digitale.
4. La piattaforma eroga a ciascun lavoratore digitale una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza e, in particolare, sui rischi e danni derivanti dall’esercizio della prestazione e sulle procedure di prevenzione e protezione tipiche della prestazione.
5. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza, il lavoratore digitale è tenuto a partecipare ai programmi di formazione organizzati dalla piattaforma.
6. La piattaforma, con oneri a proprio carico, fornisce al lavoratore digitale dispositivi di protezione conformi alla disciplina in materia di salute e sicurezza e provvede alle spese di manutenzione dei mezzi di lavoro, in relazione all’attività di servizio svolta.
 

Art. 4
(Tutela assistenziale e previdenziale)

1. La piattaforma attiva, con oneri a proprio carico, l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in favore del lavoratore digitale, per danni cagionati a terzi durante l’effettuazione dell’attività di servizio, nonché quella per la tutela della maternità e della paternità.
2. La copertura assicurativa di cui al comma 1 non ha franchigie a carico del lavoratore.
3. Ai fini del calcolo del premio assicurativo nonché della liquidazione delle prestazioni relative alla copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, si fa riferimento alla retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore annualmente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza sociale.
4. Il lavoratore ha diritto alla tutela previdenziale obbligatoria secondo quanto disposto dalla normativa nazionale.
5. Nel rispetto degli articoli 38 e 117 della Costituzione, la Regione promuove, con il coinvolgimento delle parti sociali, forme di tutela integrative in materia di previdenza e assistenza anche mediante gli enti e i fondi bilaterali.
 

Art. 5
(Compenso e indennità speciali)

1. Il compenso è a tempo e non può in ogni caso essere inferiore alla misura oraria minima determinata dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
2. Il lavoratore digitale ha diritto alla maggiorazione del compenso orario nei casi, nella misura e secondo le modalità determinate dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
3. Il compenso non può in ogni caso essere stabilito a cottimo.
 

Art. 6
(Informazione al lavoratore digitale)

1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza del lavoratore digitale, la piattaforma fornisce un’informativa scritta e preventiva:
a) sui rischi generali e sui rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione dell’attività di servizio;
b) sul luogo in cui è svolta l’attività di servizio;
c) sull’oggetto dell’attività di servizio;
d) sul compenso e sulle indennità speciali;
e) sugli strumenti di protezione assegnati;
f) sulle modalità di formazione ed elaborazione del rating reputazionale e sugli effetti che tale rating può avere sulla domanda dell’attività di servizio da parte della piattaforma;
g) sulla procedura di verifica di cui all’articolo 7, comma 3.
 

Art. 7
(Parità di trattamento e non discriminazione nel rating reputazionale)

1. La piattaforma garantisce al lavoratore digitale un utilizzo trasparente dell’algoritmo che determina rincontro fra la domanda e l’offerta dell’attività di servizio.
2. Al fine della formazione del rating reputazionale, la piattaforma garantisce al lavoratore digitale una procedura di valutazione della prestazione chiara e trasparente.
3. La piattaforma garantisce una procedura di verifica imparziale del rating reputazionale a seguito di contestazione da parte del lavoratore digitale.
4. La piattaforma garantisce la portabilità del rating reputazionale nel passaggio da una piattaforma a un’altra.
 

Art. 8
(Sanzioni)

1. La violazione degli obblighi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge comporta una sanzione amministrativa a carico della piattaforma da cinquecento a duemila euro.
2. L’entità della sanzione, le modalità di accertamento delle violazioni, le procedure di notifica e di riscossione sono stabilite, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente in materia di lavoro.
 

CAPO III
GLI STRUMENTI

Art. 9
(Portale del lavoro digitale)

1. E istituito il Portale del lavoro digitale della Regione Lazio.
2. Il Portale del lavoro digitale si compone dell’Anagrafe regionale dei lavoratori digitali, da ora Anagrafe, e del Registro regionale delle piattaforme digitali, da ora Registro.
3. Il lavoratore digitale che opera nel territorio regionale può iscriversi all’Anagrafe. L’iscrizione all’Anagrafe è gratuita e consente al lavoratore digitale di accedere agli interventi previsti nel Programma annuale degli interventi di cui all’articolo 11.
4. La piattaforma digitale, se in regola con le prescrizioni contenute nella presente legge, può iscriversi nel Registro. L’iscrizione al Registro è gratuita e consente alle piattaforme di accedere agli interventi previsti nel Programma annuale degli interventi di cui all’articolo 11 e di utilizzare la dicitura “Economia leale” (Fair Economy), riconosciuta dalla Regione Lazio.
 

Art. 10
(Consulta dell’economia e del lavoro digitale)

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, è istituita presso l’Assessorato regionale competente in materia di lavoro la Consulta regionale del lavoro digitale, da ora Consulta, quale organismo permanente di consultazione in relazione alle politiche in materia di lavoro digitale.
2. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua con propria deliberazione la composizione della Consulta, che è presieduta dall’Assessore regionale competente in materia di Lavoro con la partecipazione, oltre che dell’Assessore competente in materia di Sviluppo Economico, dei soggetti pubblici e privati che intervengono a diverso titolo nel settore del lavoro digitale.
3. I componenti della Consulta sono nominati con decreto del Presidente della Regione.
4. La Consulta:
a) fornisce indicazioni per la definizione del Programma annuale degli interventi in materia di lavoro digitale di cui all’articolo 11.
b) formula proposte di attività di studio e di ricerca in materia di lavoro digitale;
c) monitora, anche attraverso i dati acquisiti tramite l’Anagrafe di cui all’articolo 9, le evoluzioni dell’economia digitale e il loro impatto sul mercato del lavoro.
5. L’organizzazione e il funzionamento della Consulta sono stabiliti con determinazione del Direttore regionale competente in materia di lavoro.
6. L’istituzione della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale e la partecipazione alla stessa è a titolo gratuito.
 

Art. 11
(Programma annuale degli interventi)

1. Per le finalità di cui all’articolo 2, la Regione promuove e sostiene interventi concernenti:
a) l’informazione sui diritti;
b) la formazione in materia di salute e di sicurezza;
c) le forme di tutela integrativa in materia di previdenza e assistenza.
2. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni elaborate dalla Consulta ai sensi dell’articolo 10, comma 4, lett. a), adotta, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, il Programma annuale degli interventi di cui al comma 1.
 

Art. 12
(Protocolli d’intesa e accordi)

1. La Regione stipula accordi con Inps e Inail aventi a oggetto la disciplina attuativa delle tutele previdenziali e assicurative.
2. In attuazione dell’articolo 8 e al fine di rafforzare l’efficacia degli strumenti di monitoraggio e controllo nei confronti dei nuovi lavori digitali, la Regione promuove accordi con gli organi di vigilanza dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
3. Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Regione avvia il confronto a livello territoriale regionale con le associazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative, con le organizzazioni datoriali e con le piattaforme.
 

Art. 13
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente legge, con esclusione di quelli derivanti dall’articolo 9, si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 “Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro” della missione 15 “Politiche per il lavoro e la formazione professionale”, del “Fondo per la tutela e la sicurezza dei lavoratori digitali”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 1.000.000,00 per gli anni 2019 e 2020 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di parte corrente di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”.
2. Agli oneri derivanti dall’articolo 9 si provvede mediante l’istituzione, nell’ambito del programma 01 della missione 15, di un’apposita voce di spesa in conto capitale denominata: “Spese relative alla creazione del Portale del lavoro digitale della Regione Lazio”, alla cui autorizzazione di spesa pari ad euro 100.000,00, per l’anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte a legislazione vigente, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale in conto capitale di cui al programma 03 della missione 20.
 

Art. 14
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.