Cassazione Civile, Sez. Lav., 11 dicembre 2018, n. 32000 - Infortunio con la macchina spargisale: rivalsa del datore di lavoro nei confronti del preposto che ha ordinato la manovra imprudente


 

 

Presidente: BRONZINI GIUSEPPE Relatore: MARCHESE GABRIELLA Data pubblicazione: 11/12/2018

 

 

 

Fatto

 


1. La Corte di Appello di Potenza, con sentenza nr. 697 del 2014, in parziale accoglimento dell'appello proposto da A.D'A., ritenuti assorbiti gli appelli incidentali di Anas S.p.A. e di C.DL., condannava questi ultimi, rispettivamente nella qualità di datore di lavoro e di preposto, al pagamento, in solido, della somma complessiva di euro 170.827,00, oltre accessori, a titolo di danno non patrimoniale per l'infortunio sul lavoro occorso al A.D'A., il 22.2.1996; confermava, per il resto, la statuizione di primo grado che aveva riconosciuto il diritto di rivalsa del datore di lavoro nei confronti del preposto.
1.1. Per quanto solo rileva in questa sede, la Corte territoriale, ricondotta la responsabilità datoriale nell'ambito dell'art. 2087 cod. civ., individuati, in applicazione dell'art. 1218 cod.civ., gli oneri di allegazione e prova delle parti, escludeva la sussistenza di un concorso di colpa del lavoratore; a tale riguardo, osservava come il dipendente avesse eseguito un ordine del preposto, intervenendo, per la soluzione di un problema connesso allo spargimento di sale, con le modalità in uso in azienda, per situazioni del tipo di quella verificatasi (nello specifico, era accaduto che il lavoratore, incaricato dal preposto, presente sul posto, si era posizionato a cavalcioni sulla tramoggia della macchina spargisale, aveva rimosso la griglia di protezione della macchina, mentre era in funzione, così venendo in contatto con l'organo rotante, in cui rimaneva incastrato con la gamba).
2. In merito al quantum del risarcimento, la Corte territoriale, rammentata la necessità di evitare duplicazioni risarcitorie, riconosceva il danno morale, quello estetico-esistenziale e quello alla vita della persona; applicate le tabelle di Milano del 2012, procedeva, poi, all'aumento personalizzato nella misura del 25 %; sulla somma che così si determinava, riconosceva gli accessori dal momento dell'infortunio.
3. Ha proposto ricorso per cassazione, Anas S.p.A. affidato a due motivi ed illustrato con memoria ex art. 378 cod.proc.civ.
4. Hanno depositato controricorso sia A.D'A. che C.DL.; entrambi con ricorso incidentale, affidato a due motivi: il primo motivo del ricorso incidentale di A.D'A. è articolato in due censure.
5. A sua volta, ha depositato controricorso l'ANAS S.p.A.
 

 

Diritto

 


Ricorso principale.
1. Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell' art. 2 della Costituzione, dell'art. 5 del D.lgs nr. 626 del 1994 e degli artt. 1218 e 1219 del cod.civ.
1.1. La sentenza è censurata per aver statuito la responsabilità datoriale, omettendo la corretta valutazione delle risultanze probatorie; secondo la parte ricorrente, infatti, diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito, non sarebbe stato provato l'ordine del preposto che si era solo limitato a cercare di risolvere il malfunzionamento della macchina; in ogni caso, anche ad ammettere l'ordine, il lavoratore avrebbe dovuto rifiutarsi di eseguirlo in quanto pericoloso; non facendolo, aveva posto in essere una condotta abnorme e scriteriata, idonea da sola a determinare l'evento, o comunque, quanto meno, aveva concorso alla produzione dell'evento.
1.2. Il motivo presenta profili sia di inammissibilità che di infondatezza.
1.3. Le censure sono inammissibili laddove investono la sentenza in relazione all'operata ricostruzione della fattispecie concreta, di modo che, in parte qua, la deduzione delle violazioni di legge scherma in realtà deduzione di vizio di motivazione.
1.4. La sentenza è soggetta al regime stabilito dal D.L. nr. 83 del 2012, art. 54 conv. con legge nr. 134 del 2012, essendo stata depositata nel 2014 ed il motivo non rispetta il paradigma normativo, giacché non indica il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass., sez. un. nr. 8053 del 2014).
1.5. La censura è infondata, invece, quanto al dedotto error in iudicando (per non aver la Corte territoriale riconosciuto la condotta abnorme del dipendente o il concorso di colpa in presenza di un ordine illegittimo).
1.6. La Corte di Appello, come riportato nello storico di lite, ha accertato, in fatto, che il lavoratore aveva eseguito la manovra di intervento, secondo le indicazioni del preposto, presente sul posto e secondo la procedura che si era soliti utilizzare: il dipendente si era posizionato, con il veicolo in movimento, sulla tramoggia e aveva rimosso la griglia di protezione di un organo rotante, così infortunandosi.
1.7. Osserva la Corte come la decisione impugnata resista alle critiche di parte ricorrente e sia corretta laddove esclude non solo un comportamento abnorme del dipendente (idoneo cioè ad escludere il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l’evento lesivo) ma altresì un concorso di colpa, non configurabile ( id est: il concorso di colpa), a giudizio del Collegio, nella condotta del lavoratore che, in esecuzione di un ordine del superiore, ponga in essere un'attività imprudente, tanto più se detta attività rappresenti una modalità di intervento frequente in azienda.
2. Con il secondo motivo, è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2049 cod.civ. in relazione agli artt. 112, 115, 116 e 132, comma 2, nr. 4 cod.proc civ.
2.1. La censura, al di là della formale rubricazione del motivo, riguarda la statuizione con cui la Corte di Appello ha aumentato la quota percentuale di «personalizzazione del danno», elevandola al 25%, in luogo del 10% riconosciuto dal Tribunale; la parte ricorrente lamenta che nessuna motivazione sia stata resa dalla Corte territoriale a sostegno della nuova e maggiore quantificazione.
2.2. Il motivo è fondato.
2.3. La Corte di Appello ha riconoscimento la sussistenza di un danno morale nonché di pregiudizi agli aspetti estetico-esistenziale ed alla vita di relazione della persona del lavoratore.
2.3. Nel procedere alla quantificazione del danno non patrimoniale, unico profilo qui in discussione, ha riconosciuto, rispetto alla misura standard del risarcimento previsto dalle Tabelle di Milano 2012, un aumento «personalizzato» nella misura del 25% (così aumentando quanto, a titolo di personalizzazione, era già stato riconosciuto in primo grado).
2.4. Al riguardo, questa Corte ha osservato come, soltanto in presenza di circostanze particolari ed eccezionali allegate dal danneggiato, che rendano il danno più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, sia consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, di incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione (Cass. nr. 23778 del 2014; nr. 10912 del 2018).
2.5. La sentenza impugnata, pur procedendo ad elevare la misura della personalizzazione, ha omesso, invece, qualsiasi motivazione; vertendosi in ipotesi di motivazione del tutto omessa, ricorre, dunque, la denunciata violazione della norma processuale.
Ricorso incidentale di A.D'A..
3. Con il primo motivo, articolato in più censure, è dedotta:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 2043, 2059, 2056, 1223 e 1226 cod. civ. nonché degli artt. 2 e 32 della Costituzione e degli artt. 1,2,3, della Carta di Nizza. 
3.1. La sentenza è censurata sia in merito alla concreta quantificazione del danno (il ricorrente incidentale assume che era stata richiesta una maggiore quantificazione in ragione delle dimostrate ricadute in termini di sofferenza interiore e di pregiudizio alla vita di relazione ed esistenziale), sia nella parte in cui affermerebbe che i pregiudizi di diritti inviolabili della persona non possano essere oggetto di autonoma valutazione.
3.2. Osserva la Corte che il profilo relativo alla determinazione del quantum è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale.
3.3. E', invece, infondato l'ulteriore profilo.
3.4. La Corte di Appello ha applicato, ai fini della liquidazione, le tabelle di Milano. In proposito, questa Corte ha affermato che le tabelle del Tribunale di Milano, modificate nel 2009 in seguito alle note sentenze delle sezioni unite del 2008, non hanno «cancellato» il danno morale, bensì provveduto ad una liquidazione congiunta del danno non patrimoniale derivante da lesione permanente all'integrità psicofisica (danno biologico) e del danno non patrimoniale derivante dalla stessa lesione in termini di dolore e sofferenza soggettiva (danno morale); dette tabelle, cioè, pur tenendo ferma la distinzione concettuale tra danno biologico e danno morale, hanno provveduto alla liquidazione congiunta dei pregiudizi in passato liquidati a titolo di «danno biologico standard, personalizzazione del danno biologico, danno morale», determinando il valore finale del punto utile al calcolo del danno ( Cass. nr. 10156 del 2018; Cass. nr. 5243 del 2014; Cass. nr. 18641 del 2011).
3.5. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente incidentale, dunque, la Corte territoriale, nel liquidare il complessivo danno non patrimoniale, facendo espresso riferimento alle tabelle milanesi, ha considerato anche il danno morale e provveduto alla sua liquidazione.
4. Sempre con il primo motivo, è dedotta:
- violazione e falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2056 cod.civ. per mancata applicazione delle Tabelle di Milano del 2014.
4.1. La sentenza è censurata per aver utilizzato le tabelle di Milano del 2012 e non quelle del 2014, già pubblicate al momento della decisione.
4.2. La censura è infondata.
4.3 Questa Corte ha affermato che «ove, nelle more tra l’introduzione del giudizio e la sua decisione, le Tabelle applicate per la liquidazione del danno non patrimoniale [...] siano mutate, il giudice (anche d'appello) ha l'obbligo di utilizzare i parametri 
vigenti al momento della decisione» (Cass. nr. 24210 del 2015; Cass. nr. 5254 del 2014; Cass. nr. 7272 del 2012).
4.4. Tuttavia, nella specie, alcun pregiudizio è conseguito alla liquidazione secondo i parametri della tabella del 2012, perché la differenza tra quanto determinato secondo le tabelle vigenti nel 2012 e quella determinabile in base alle tabelle vigenti nel 2014 è colmata dal riconoscimento degli accessori a far data dall'infortunio ( 1996) e dunque da epoca che copre ampiamente il lasso di tempo trascorso tra le due elaborazioni.
5. Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione dell'alt. 91 cod. proc. civ. e dell'alt. 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale del Ministero della Giustizia nr. 55 del 2014 in combinato disposto con l'art. 13 comma 6 della legge nr. 247 del 2012 per inosservanza dei parametri generali di determinazione dei compensi di lite.
5.1. Il motivo è assorbito dall'accoglimento del secondo motivo del ricorso principale; in sede di giudizio di rinvio, la Corte di Appello dovrà nuovamente provvedere in merito alla liquidazione delle spese di lite.
Ricorso incidentale di C.DL..
6. Con il primo motivo è dedotta - ai sensi dell'alt. 360 nn. 4 e 5 cod.proc.civ. - nullità della sentenza, per mancata pronuncia sull'appello incidentale, e violazione dell'alt. 112 cod.proc.civ.
6.1. La sentenza è censurata nella parte in cui non avrebbe pronunciato sull'appello incidentale con cui si chiedeva di accertare il difetto di responsabilità nella causazione del sinistro nonché l'insussistenza del diritto di rivalsa dell'ANAS S.p.A. e con cui, in ogni caso, si chiedeva di accertare « [...] un concorso di colpa pari al 90% [...] e, comunque, non inferiore al 50%».
6.2. Il motivo è infondato.
5.3. La sentenza impugnata, accogliendo (sia pure parzialmente) l'appello del lavoratore, ha espressamente dichiarato «assorbito» quello incidentale.
5.4. «Assorbimento» è un lemma atecnico col quale si designa, per brevità, la situazione in cui è giuridicamente inutile, o impossibile, per il giudice pronunciare su una domanda o una eccezione, sebbene ritualmente proposta (tra le tante, in tal senso, Cass. nr. 14190 del 2016; nr. 13259 del 2006).
5.5. Questa Corte ha già da tempo affermato che, in mancanza d’una definizione normativa del concetto di assorbimento, quest'ultimo è utilizzato per designare situazioni eterogenee: 
(a) quella in cui la decisione sulla questione assorbente fa venir meno l'Interesse delle parti alla decisione sulla questione assorbita;
(b) quella in cui la decisione sulla questione assorbente rende o impossibile o superfluo provvedere sulle questioni assorbite;
(c) quella in cui la decisione sulla questione assorbente implica necessariamente il rigetto della questione assorbita, perché fondata su presupposti inconciliabili con la prima (per queste tre distinzioni, in motivazione Cass. nr. 7663 del 2012 e Cass. nr. 13534 del 2018 ).
5.6. L'assorbimento dunque non comporta una omissione di pronuncia, se non apparente e formale.
5.7. Nel caso di specie, la decisione adottata ha comportato una implicita decisione di rigetto sulle questioni proposte con l'impugnazione incidentale in quanto, all'evidenza, fondata su un accertamento speculare ed alternativo rispetto a quello operato dai giudici di merito, dal quale discende coerente anche l'affermazione del diritto di rivalsa della parte datoriale, per la ritenuta responsabilità esclusiva del preposto nella causazione dell'evento.
6. Con il secondo motivo, è dedotta - ai sensi dell'art. 360 nr. 4 e 5 cod.proc.civ. - nullità della sentenza per omessa statuizione sulla richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
6.1. Il motivo è inammissibile, stante la mancata indicazione, in ricorso, del contenuto dei capitoli di prova che si assumono non ammessi; l'omissione rende il motivo carente di specificità, impedendo alla Corte di verificare la decisività degli stessi.
7. In conclusione, va accolto il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e, parzialmente, il primo motivo del ricorso incidentale di A.D'A.; rigetta, per il resto, il ricorso principale e quello incidentale di A.D'A. nonché il ricorso incidentale di C.DL..
7.1. La sentenza impugnata va, di conseguenza, cassata, con rinvio alla Corte di Appello di Potenza che, in diversa composizione, nel conformarsi a quanto osservato ai paragrafi nn. 2.4. e 2.5, dovrà motivare, analiticamente, le ragioni della operata personalizzazione del danno; al giudice del rinvio è rimessa, altresì, la regolazione delle spese anche del giudizio di legittimità.
8. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del DPR nr. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di ciascun ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto
per ¡1 ricorso incidentale «vertendosi in una definizione in senso sfavorevole all'impugnante quanto all'esito complessivo del giudizio di legittimità» ( in termini, Cass. nr. 12103 del 2018).
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e, parzialmente, il primo motivo del ricorso incidentale di A.D'A.; rigetta, per il resto, il ricorso principale e quello incidentale di A.D'A. nonché il ricorso incidentale di C.DL.; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Potenza, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in merito alle spese del giudizio di legittimità.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. nr. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2018.