Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 3, 13 dicembre 2018, n. 56119 - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione e omessa redazione del PSC. Nomina successiva all'accertamento e assoluzione


 

 

Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: GALTERIO DONATELLA Data Udienza: 14/11/2018

 

 

 

 

 

Fatto

 


1. Il Tribunale di Pescara, con sentenza emessa in data 6 novembre 2017, ha condannato G.A. alla pena di euro 2.500,00 di ammenda in quanto colpevole del reato contravvenzionale previsto e prescritto dall'art. 158 comma 1 in relazione dell'art. 91 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 81/08, per non avere, in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di un cantiere edile, alla data dell'accertamento redatto il piano di sicurezza e coordinamento con individuazione dei rischi concreti. 
2. Avverso tale pronuncia l'imputato, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolando in un unico motivo con il quale lamenta l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 159 comma 1 lett. b) e art 91 comma 1 lett. a) D. Lgs. n. 81/08. Deduce che nel corso dell'istruttoria era emerso come l'G.A. fosse stato nominato in data 13.1.2014 coordinatore della sicurezza del cantiere da parte del committente dei lavori, tale M.V., solo in seguito all'accertamento della violazione, ovverosia  sopralluogo eseguito in data 9.1.2014 e che di ciò costituiva riscontro anche il passaggio della sentenza impugnata laddove si riporta, tra le varie violazioni riscontrate in sede del sopralluogo effettuato dal personale della ASL il 9 gennaio 2014, anche l'assenza della nomina di un responsabile per il coordinamento per la sicurezza, per sopperire alla quale il M.V. aveva nominato in data 13 gennaio 2014 l'imputato. Censura pertanto la responsabilità ascritta all'imputato per un reato che si configura come proprio, nonostante al momento del fatto costui non rivestisse la qualifica soggettiva attiva richiesta dalla norma incriminatrice.
 

 

Diritto

 


Il ricorso deve ritenersi fondato.
La contestazione mossa all'imputato, secondo quanto risulta dal capo di imputazione, consiste nella mancata redazione del piano di sicurezza in qualità di coordinatore della sicurezza nel corso dei lavori svoltisi all'interno di un cantiere edile nella città di Pescara. Con tale inadempimento accertato in data 9.1.2014 nulla ha a che vedere la successiva vicenda su cui si incentra, invece, la motivazione della sentenza impugnata, secondo la quale l'G.A., nominato coordinatore in data 13.1.2014, e dunque successivamente all'accertamento conseguito al sopralluogo degli ispettori ASL, risulta aver redatto il piano di sicurezza, che ha inviato il 5.5.2014 all'ufficio competente, ma che, a seguito delle irregolarità riscontrate per la mancata individuazione, analisi e valutazione rischi, ha poi provveduto a regolarizzare, senza tuttavia versare l'oblazione cui era stato ammesso. Tale illecito, consistito nell'irrituale redazione del piano di sicurezza senza che ad esso abbia fatto seguito, secondo quanto ritenuto dal Tribunale, il versamento dell'oblazione, è un fatto che quand'anche penalmente rilevante, è del tutto diverso da quello contestato all'Imputato, avuto riguardo sia alla condotta, costituita, come sopra evidenziato, nella mancata redazione di tale piano, sia al tempo della sua consumazione risalente al 9.1.2014. Del resto la divergenza tra il fatto contestato e quello invece ascritto al prevenuto si ricava dalla stessa sentenza impugnata laddove il giudice di merito parifica, nel tentativo di trovare una quadratura del cerchio, il non compiuto adempimento da parte del coordinatore all'obbligo di redigere il piano di sicurezza all'inadempimento assoluto, incorrendo tuttavia in un evidente travisamento delle risultanze istruttorie atteso che alla data dell'accertamento l'G.A. non rivestiva affatto tale ruolo.
La natura di reato proprio che riveste la contravvenzione di cui all'art 158, comma 1 d. lgs. 81/2008, che presuppone in capo all'agente la qualifica soggettiva di coordinatore per la progettazione dei lavori, impone l'assoluzione dell'imputato a norma dell'art. 530 cod. proc. pen. per non aver commesso il fatto.
La sentenza del Tribunale abruzzese deve perciò essere annullata senza rinvio
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per non avere il ricorrente commesso il fatto.
Così deciso il 14.11.2018