Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. Lav., 18 dicembre 2018, n. 32694 - Infortunio sul lavoro e risarcimento. Richiesta di liquidazione degli interessi compensativi


 

 

 

Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE Relatore: CURCIO LAURA Data pubblicazione: 18/12/2018

 

 

 

Fatto

 


Con sentenza del 1.2.2013 la corte d'Appello di Firenze ha accolto il gravame di M.M. e G.R. accertando, in riforma della sentenza del Tribunale di Lucca, la responsabilità solidale della società cooperativa il Castello Service, di Industrie Cartarie Tronchetti, di T.F. nella causazione dell'infortunio sul lavoro occorso al M.M. in data 9.4.2004 riconoscendo la totale perdita della capacità lavorativa, un danno alla salute del 45% ed alla madre convivente il danno non patrimoniale e quindi condannando dette società, al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, detratta per il M.M. la rendita INAIL, con rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute e con diritto agli interessi per il tempo intercorrente dalla data della lettura del dispositivo della sentenza all'effettivo soddisfo.
La Corte ha poi riconosciuto sussistere la copertura assicurativa dedotta dalle società Unipol Ass.ni e Allianz Spa, evocate in giudizio e costituitesi in primo grado, che sono state quindi condannate a mantenere indenni i rispettivi assicurati il Castello Service cooperativa e le Industrie Cartarie Tronchetti.
Avverso la decisione hanno proposto ricorso per cassazione il M.M. e la G.R. affidato ad un solo motivo di gravame, a cui hanno resistito con controricorso le società prima indicate . Tutte le parti hanno poi depositato memorie ex art.378 c.p.c. .
 

 

Diritto

 


Con l'unico motivo di gravame i ricorrenti denunciano la violazione dell'art 112 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.l.n.4.c.p.c. per avere la Corte omesso di pronunciarsi sulla domanda, riproposta in sede di gravame, con cui avevano chiesto anche la rivalutazione monetaria e gli interessi per il mancato godimento della somma spettante, avendo la sentenza impugnata riconosciuto e liquidato la rivalutazione e gli interessi solo a far data dal dispositivo della sentenza sino al definitivo soddisfo.
Per i ricorrenti non si sarebbe quindi pronunciata la corte di merito sulla precisa domanda relativa alla richiesta di liquidazione degli interessi compensativi, dovuti a titolo di maggior danno per il mancato utilizzo della somma liquidata e decorrenti dalla data dell'evento infortunistico sino al momento della liquidazione di tale somma, ancorché rivalutata. Essi poi suggeriscono, come metodo di liquidazione di tali interessi compensativi, di devalutare la somma percepita e quindi di determinare gli interessi ad un tasso equitativo del 4/5% somma, di anno in anno rivalutata, sino alla data della sentenza che ha liquidato il danno infortunistico.
Il ricorso è inammissibile per difetto di autosufficienza. Ed infatti i ricorrenti deducono di aver sin dal primo grado svolto anche la domanda concernente la liquidazione degli interessi compensativi e di averla poi riproposta in sede di gravame.
I ricorrenti denunciano quindi un error in procedendo lamentando che la corte abbia omesso di pronunciarsi sulla relativa domanda. Tuttavia essi si sono limitati soltanto a trascrivere solo alcuni passi del ricorso di primo grado e dell'atto di appello, contenenti incomplete allegazioni relative alla domanda di liquidazione di detti interessi. Non è stato depositato, unitamente al ricorso di legittimità, in particolare il ricorso di primo grado e neanche si è indicata la sua esatta collocazione nel fascicolo di parte, così che questa corte non è stata posta in condizione di valutare idoneamente il vizio denunciato.
Ed infatti se è vero che in caso di denuncia di un "error in procedendo", la cassazione è anche giudice del fatto, potendo esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile "ex officio", è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il "fatto processuale" di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale ( Così Cass. n.1170/2004,Cass. n.18348/2017).
Nel caso in esame peraltro se è vero che l'obbligazione risarcitoria derivante da un illecito anche extracontrattuale come quello relativo ad un infortunio sul lavoro, costituendo un debito di valore, deve essere liquidato tenendo conto non solo dell’esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche della necessità di ristorare il creditore della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione , così che oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati anche gli interessi cd. " compensativi", tuttavia la determinazione di tali intersessi non è automatica né presunta "iuris et de iure", ma il danneggiato deve allegare e poi provare, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento. Tali allegazioni non si rinvengono nelle poche righe trascritte nel ricorso di legittimità e questa corte, come prima rilevato, non è stata posta nelle condizioni di poter esaminare direttamente gli atti introduttivi dei giudizi di merito, in violazione del principio di autosufficienza sancito dagli artt.366 c.l n.6 e 369 c.2 n.4 c.p.c.
Il ricorso deve pertanto dichiararsi inammissibile, con condanna in solido dei ricorrenti, soccombenti, alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore delle parti contro ricorrenti, liquidate come da dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 


Dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di lite del presente giudizio che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 2500, in favore di ciascun contro ricorrente compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 .
Roma, 9 maggio 2018