Categoria: Normativa regionale
Visite: 5886

Regione Piemonte
Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19.
Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018.

B.U.R. 18 dicembre 2018, n. 50, s.o. n. 4
 

Il Consiglio regionale ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Promulga

la seguente legge:

CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMPETITIVITA’ DEL SISTEMA REGIONALE
Sezione I - Commercio

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 28/1999)
1. Al comma 3 bis dell’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) il periodo “Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nell’apposita sezione del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b bis” è sostituito dai seguenti: “Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata alla Regione ed è destinata agli interventi a favore del commercio, nell’ambito della missione 14, programma 14.02, titolo 2, della spesa del bilancio regionale. Tale disposizione si applica anche alle quote già introitate dalla Regione a titolo di onere aggiuntivo e non ancora trasferite.”.

Art. 2.
(Modifiche all’articolo 11 bis della l.r. 28/1999)
1 Al comma 2 dell’articolo 11 bis della l.r. 28/1999, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
“c bis) area pubblica: le tipologie disciplinate dall’articolo 27, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 114/1998”.”
2. Al comma 4 dell’articolo 11 bis della l.r. 28/1999 le parole “dei beni architettonici e ambientali” sono sostituite dalle seguenti: “del patrimonio culturale e del paesaggio ed ambientali”.

Art. 3.
(Modifiche all’articolo 11 ter della l.r. 28/1999)
1. Al comma 1 dell’articolo 11 ter della l.r. 28/1999, la parola “annualmente” è soppressa.
2. Al comma 2 dell’articolo 11 ter della l.r. 28/1999, le parole “ha validità annuale,” sono soppresse.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 ter della l.r. 28/1999, è inserito il seguente:
“2 bis. Il tesserino ha validità da un minimo di un anno, fino al raggiungimento della soglia delle diciotto partecipazioni ai mercatini. La presente disposizione si applica con riferimento a tutti i tesserini rilasciati in attuazione del presente Capo”.

Art. 4.
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 28/1999)
Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 28/1999 è inserito il seguente: “1 bis. I comuni possono avvalersi dei centri di cui al comma 1 al fine di facilitare il rapporto tra amministrazioni pubbliche e imprese ovvero operatori utenti per lo svolgimento di attività tecnico gestionali di supporto in materia di commercio”.”

Art. 5.
(Modifiche all’articolo 24 della l.r. 28/1999)
1. Il comma 3 bis dell’articolo 24 della l.r. 28/1999 è sostituito dal seguente:
“3. bis. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di oneri aggiuntivi, di cui all’articolo 3, comma 3 bis, specificatamente destinati alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale, sono reinvestite nel titolo 2 della spesa del bilancio regionale nell’ambito della missione 14, programma 14.02, per le finalità di valorizzazione del tessuto commerciale urbano, di rivitalizzazione delle realtà minori, di qualificazione del territorio di creazione di centri commerciali naturali”.

Sezione II - Energia

Art. 6.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 23/2002)
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), dopo le parole “programma di azioni” sono inserite le seguenti: “e gli eventuali piani stralcio”.

Art. 7.
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 23/2002)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 23/2002 è sostituita dalla seguente:
“a) elaborano, nei casi in cui la popolazione sia superiore a cinquanta mila abitanti, nell’ambito dei piani regolatori generali di cui alla legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica), un piano relativo all’uso delle fonti rinnovabili di energia ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, della legge 10/1991; i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti e, facoltativamente, quelli con popolazione inferiore a trentamila abitanti, approvano piani dell’illuminazione che, in relazione alle loro specificità territoriali, sono finalizzati a ridurre l’inquinamento luminoso ottico e a migliorare l’efficienza luminosa degli impianti”;
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 23/2002 è sostituita dalla seguente:
“b) i comuni controllano che, nelle aree ad elevata sensibilità, le nuove installazioni dei privati, comprese quelle a scopo pubblicitario o le modifiche sostanziali di impianti siano conformi alla presente legge;”.

Art. 8.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 23/2002)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 23/2002 è inserito il seguente:
“2 bis. Il Piano regionale energetico-ambientale può articolarsi in piani stralcio nei quali sono sviluppati tematismi energetici specifici. I piani stralcio sono approvati dalla Giunta regionale previo parere delle competenti commissioni consiliari.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 23/2002 è sostituito dal seguente:
“3. Gli aggiornamenti al piano regionale energetico-ambientale, al programma di azioni ed agli eventuali piani stralcio sono approvati dalla Giunta regionale con proprio provvedimento e previa informazione alle competenti commissioni consiliari.”.

Art. 9.
(Modifiche all’articolo 7 della l.r. 23/2002)
1. Il comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 23/2002 è sostituito dal seguente:
“1. Ai fini della predisposizione, dell’attuazione e dell’aggiornamento del piano regionale energetico-ambientale, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale, istituisce un tavolo di concertazione denominato Forum regionale per l’energia, al quale partecipano gli enti locali, i rappresentanti delle agenzie per l’ambiente e per l’energia, nazionali e locali, delle categorie produttive, delle forze sociali, delle associazioni ambientaliste, degli atenei e degli enti di ricerca e gli operatori maggiormente rappresentativi del settore.”.

Art. 10.
(Modifiche all’articolo 76 della l.r. 16/2017)
1. Al comma 1 dell’articolo 76 della legge regionale 31 ottobre 2017 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017), dopo le parole “e della rete elettrica” sono aggiunte, infine, le seguenti: “conformemente agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della Città metropolitana di Torino, nonché ai piani settoriali attuandone le previsioni”.

Art. 11.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 12/2018)
1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 3 agosto 2018, n. 12 (Promozione dell’istituzione delle comunità energetiche) è sostituito dal seguente:
“2. Ai soli fini dell’applicazione della presente legge, le comunità energetiche acquisiscono e mantengono la qualifica di soggetti produttori di energia se annualmente la quota dell’energia prodotta destinata all’autoconsumo da parte dei membri attraverso l’utilizzo di reti pubbliche non è inferiore al 70 per cento del totale”.”

Art. 12.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 12/2018)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 12/2018 è sostituita dalla seguente:
“a) possono avvalersi, ai sensi dell’articolo 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, del supporto del Gestore dei servizi elettrici al fine di ottimizzare la gestione e l’utilizzo delle reti di energia”.”
Art. 13.
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 12/2018)
La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 12/2018 è sostituita dalla seguente:
“b) individuare le modalità per una gestione più efficiente delle reti energetiche anche attraverso il supporto del Gestore dei servizi elettrici di cui all’articolo 27 della legge 99/2009”.”

Sezione III - Attività produttive ed estrattive

Art. 14.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 34/2004)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 22 novembre 2004, n. 34 (Interventi per lo sviluppo delle attività produttive) è inserito il seguente:
“2 bis. Nei casi di particolare urgenza ove la mancata adesione tempestiva al programma pluriennale pregiudichi la concreta attuazione degli interventi previsti, quest’ultimo è sottoposto alla commissione consiliare competente sentite le associazioni imprenditoriali piemontesi maggiormente rappresentative”.

Art. 15.
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 23/2016)
1. Il comma 10 dell’articolo 19 della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 (Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave) è sostituito dal seguente:
“10. Per le cave afferenti ai tre comparti estrattivi in cui è prevista la suddivisione del PRAE, nell’ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, le modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla conferenza di servizi di cui all’articolo 29, fatta salva l’eventuale necessità dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi del d.lgs. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi”.”
2. Il comma 11 dell’articolo 19 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente:
“11. La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce con propria deliberazione per ciascuno dei tre comparti estrattivi in cui è prevista la suddivisione del PRAE, i criteri per la definizione delle modifiche di modesta entità di cui al comma 10, nonché la documentazione da presentare per l’armonizzazione”.”

Art. 16.
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 23/2016)
1. Il comma 7 dell’articolo 26 della l.r. 23/2016 è sostituito dal seguente:
“7. Gli introiti di cui al comma 6 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale, alle attività di valorizzazione dei siti e alle attività necessarie alla vigilanza, nella misura del 50 per cento per la Regione, la Città metropolitana di Torino, le province e gli enti di gestione delle aree protette e nella misura del 25 per cento per i comuni”.

Art. 17.
(Modifiche all’articolo 42 della l.r. 23/2016)
1. Al termine del comma 3 dell’articolo 42 della l.r. 23/2016 è aggiunto il seguente periodo: “L’autorizzazione viene rilasciata anche in deroga al limite di durata di cui all’articolo 19, comma 1 e per una durata coerente con i piani documentati di coltivazione del giacimento e in relazione alle necessità di approvvigionamento della medesima Veneranda Fabbrica, ed è esentata dalla presentazione di garanzie finanziarie ai sensi dell’articolo 33.”

Art. 18.
(Disposizioni finali in materia di attività estrattive)
1. La deliberazione di cui al comma 11 dell’articolo 19 della l.r. 23/2016, come sostituito dall’articolo 15, è adottata dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CULTURA E TURISMO E SPORT
Sezione I - Cultura

Art. 19.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 28/1980)
1. Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 (Concessione di contributi annui agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino) le parole “H Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio” sono soppresse.

Art. 20.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 24/1990)
1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 (Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso) è inserita la seguente:
“a bis) le spese tecniche riferite agli interventi di cui alle lettere a), b bis) e b ter);”.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 24/1990 è sostituito dal seguente:
“2. I contributi di cui alla lettera a) del comma 1, possono essere richiesti in misura dell’80 per cento del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria. I contributi di cui alla lettera a bis) del comma 1, possono essere richiesti nella misura del 50 per cento del costo del progetto. I contributi di cui alla lettera b) del comma 1, possono essere concessi in misura massima dell’80 per cento dell’investimento e delle spese sostenute.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 24/1990 è abrogato.
4. Al comma 3 bis dell’articolo 2 della l.r. 24/1990 dopo le parole “le SMS hanno sede e svolgono le attività sociali, stipulando”, le parole “apposita convenzione” sono sostituite dalle parole “apposito accordo” e le parole “entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge” sono soppresse.
5. Il comma 3 ter dell’articolo 2 della l.r. 24/1990 è sostituito dal seguente:
“3 ter. Gli enti locali possono partecipare al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 2, concorrendo alla copertura della quota di cofinanziamento a carico della SMS.”.

Art. 21.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 24/1990)
1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 24/1990 è sostituita dalla seguente:
“f) attuazione di studi e ricerche sulle origini storico-sociali delle SMS e sugli aspetti normativi della mutualità, inclusi gli aspetti gestionali delle SMS;”.
2. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 24/1990 sono aggiunte le seguenti:
“h bis) studio e promozione di attività, di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle SMS; h ter) promozione di attività che permettono alle SMS di agire in rete.”.

Art. 22.
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 24/1990)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/1990, dopo le parole “mediante deliberazione, inviando” sono inserite le seguenti: “, oltre a tutta la documentazione di dettaglio richiesta con specifico provvedimento regionale,”.
2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/1990, le parole “dalla Commissione Edilizia del Comune interessato” sono sostituite dalle seguenti: “dai competenti uffici comunali”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 24/1990 è abrogata”.

Art. 23.
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 24/1990)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 24/1990 è sostituita dalla seguente:
“a) del 50 per cento ad avvio dei lavori o secondo quanto richiesto con specifico provvedimento
regionale;”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 24/1990 è sostituita dalla seguente:
“b) del 50 per cento a presentazione di tutta la documentazione di dettaglio richiesta con specifico provvedimento regionale, del certificato di regolare esecuzione, nonché del quadro economico di tutte le spese sostenute per la realizzazione dell’opera.”.

Art. 24.
(Modifiche all’articolo 4 bis della l.r. 17/2005)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 bis della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione dell’esercizio cinematografico in Piemonte) è sostituita dalla seguente: “b) la realizzazione di nuove sale cinematografiche mediante il riutilizzo di immobili esistenti, anche mediante interventi di demolizione totale o parziale, successiva ricostruzione e ampliamento della capacità edificatoria nei limiti di cui al comma 2;”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 bis della l.r. 17/2005 è inserito il seguente:
“1 bis. Ai fini degli interventi di cui al presente articolo, con l’espressione “sala cinematografica” si intende qualsiasi tipologia di strutture così come definita all’articolo 2, comma 1.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 4 bis della l.r. 17/2005 è sostituito dal seguente:
“3. Gli interventi, ove autorizzabili, devono rispettare le disposizioni vigenti in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico sanitaria, paesaggistico ambientale e, riguardo alla pericolosità geologica, quanto definito dalle norme del Piano per l’assetto idrogeologico (PAI) e dalle norme degli strumenti urbanistici adeguati al PAI; i fabbricati oggetto delle iniziative di cui al presente articolo che beneficiano delle agevolazioni e delle premialità di cui al comma 2 sono destinati all’esercizio cinematografico per un periodo non inferiore a dieci anni.”.
4. La lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 bis della l.r. 17/2005 è sostituita dalla seguente:
“c) a fabbricati siti nei centri storici, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b);”.
5. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 bis della l.r. 17/2005 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Gli interventi di cui al presente articolo, ricadenti nei centri storici, sono sottoposti al parere vincolante della Commissione regionale per gli insediamenti di interesse storico-artistico, paesaggistico o monumentale di cui all’articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela del suolo).”.

Art. 25.
(Inserimento dell’articolo 9bis nella l.r. 18/2008)
1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 25 giugno 2008, n. 18 (Interventi a sostegno dell'informazione e dell'editoria piemontese) è inserito il seguente:
“Art. 9 bis (Testate giornalistiche online)
1. La Regione, fermi restando gli interventi a favore della stampa di informazione periodica locale, sostiene, promuove e valorizza lo sviluppo sul proprio territorio delle testate giornalistiche online quali strumento della diffusione dell'informazione giornalistica regionale.
2. Per il perseguimento delle attività di cui al comma 1, la Regione attua i seguenti interventi:
a) erogazione di contributi per l'abbonamento annuale ad un massimo di due agenzie di stampa ad informazione regionale;
b) erogazione di contributi per l’abbonamento annuale dello spazio server fornito dall'hosting provider, fino ad un massimo del 50 per cento della spesa complessiva;
c) erogazione di contributi per spese di ottimizzazione del sito web per i dispositivi mobili “mobile- friendly” fino ad un massimo del 50 per cento della spesa complessiva.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono destinati a testate giornalistiche online aventi le seguenti caratteristiche:
a) edizione in formato digitale, dinamico e multimediale, della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione su carta;
b) frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;
c) diffusione di informazioni di interesse locale o regionale;
d) sede della redazione in Piemonte;
e) registrazione da almeno due anni della testata giornalistica presente anche online presso il tribunale nella cui circoscrizione la testata ha la redazione;
f) direttore responsabile iscritto all’ordine dei giornalisti;
g) iscrizione della testata al Registro degli operatori di comunicazione (ROC);
h) media di visualizzazioni non inferiore al milione all'anno certificabile;
i) non devono configurare come meri aggregatoli di notizie;
j) possedere una struttura minima ai sensi dell'articolo 9 comma 2;
k) accessibilità del sito per persone con disabilità.
4. Sono escluse dall’applicazione del presente articolo le imprese editoriali quotate in Borsa, le imprese editrici di organi d’informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, nonché le pubblicazioni specialistiche.
5. I contributi di cui al comma 2, lettere a) b) e c), sono erogati per un importo cumulativo non superiore a euro 35.000,00 l'anno.
6. I contributi concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con quelli concessi ai sensi dell'articolo 8.
7. La ripartizione delle risorse è fissata con deliberazione della Giunta regionale che dispone annualmente i criteri sulla base delle diverse tipologie di spese ammissibili nonché delle categorie dei beneficiari, quali la stampa periodica locale o le testate giornalistiche Online.”.

Art. 26.
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 18/2008)
1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 18/2008 la parola “cultura” è sostituita dalle
seguenti: “attività produttive”.
2. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 11 della l.r. 18/2008 è sostituita dalla seguente:
“d) fino a quattro rappresentanti delle associazioni regionali di categoria dell’informazione periodica locale e online da queste designati.”.

Art. 27.
(Modifiche all ’articolo 45 della l.r. 11/2018)
1. La lettera n) del comma 2 dell’articolo 45 della legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura) è abrogata.

Sezione II - Turismo e Sport

Art. 28.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 50/1992)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci) è aggiunto il seguente:
“1 bis. L’albo è suddiviso in sezioni, corrispondenti ai differenti titoli abilitativi e competenze conseguiti dai maestri di sci previsti dalla normativa di riferimento.”.

Art. 29.
(Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 93/1995)
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie) è aggiunto il seguente:
“Art. 7 bis (Tutela della salute dei praticanti sportivi)
1. Al fine della corretta diffusione della pratica sportiva, in relazione alla tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta al doping, all’aumento o recupero del benessere psico-fìsico, nonché al rispetto delle diverse abilità, la Giunta regionale promuove iniziative finalizzate ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori delle strutture sportive, i dirigenti, gli operatori, tecnici ed animatori impegnati nel settore dello sport.”.

Art. 30.
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 18/1999)
1. All’articolo 4, comma 1, lettera c) della legge regionale 8 luglio 1999, n. 18 (Interventi regionali a sostegno dell’offerta turistica), dopo le parole “posti letto” sono aggiunte le seguenti: “anche nell’ottica del turismo sostenibile e del turismo accessibile”.

Art. 31.
(Modifiche all’articolo 7della l.r. 18/1999)
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 18/1999 è aggiunta la seguente:
“b bis) attivazione di fondi di garanzia e di altri strumenti di ingegneria finanziaria”.
2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 18/1999 è aggiunta la seguente:
“b bis) attivazione di progetti e co-finanziamento del crowdfunding civico per il turismo”.

Art. 32.
(Modifiche all’articolo 5 bis della l.r. 2/2009)
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 5 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zona di montagna) è sostituita dalla seguente:
“c) nuove edificazioni con finalità necessarie all’esercizio delle attività agricole o delle attività di cui all’arti colo 4, comma 1.”.
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 5 bis della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:
“d) la realizzazione di pubblici esercizi e le attività commerciali necessari connessi alla pratica degli sport montani invernali o estivi.”.
3. Dopo il comma 2 dell’articolo 5 bis della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. I cambi di destinazione d’uso non sono ammessi per i fabbricati aventi destinazione agricola e per quelli di cui alle lettere c) e d) del comma 2.”.
4. Al termine del comma 3 dell’articolo 5 bis della l.r. 2/2009 è inserito il seguente periodo: “; nel caso in cui rimpianto di risalita interferisce con il centro abitato, le distanze minime da rispettare sono quelle stabilite dal d.m. 377/2012, dal codice civile e dal PRGC

Art. 33
(Modifiche all’articolo 28 bis della l.r. 2/2009)
1. Dopo il comma 9 dell’articolo 28 bis della l.r. 2/2009 è inserito il seguente:
“9. bis. L’autorizzazione all’attività di eliski ha validità pluriennale ed è subordinata al positivo riscontro delle condizioni autorizzative e dei risultati annuali dell’attività di monitoraggio dell’incidenza ecologica e dei fattori di pressione sugli habitat e sulle specie tutelate nei siti della rete Natura 2000 interessati e nelle restanti aree della rete ecologica regionale coinvolte.”
2. La lettera a) del comma 10 dell’articolo 28 bis della l.r. 2/2009 è sostituita dalla seguente:
“a) ai servizi di trasporto di suppellettili, materiali e manodopera finalizzati ad attività di lavoro in montagna e di animali da pastorizia;”.

Art. 34.
(Modifiche all’articolo 35 della l.r. 2/2009)
1. Alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 35 della l.r. 2/2009 le parole “dell’articolo 28, comma 8, secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 28, comma 1, lettera c), secondo periodo”.
2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 2/2009, le parole “all’articolo 28, commi 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 28, comma 2, lettere b) e c)”.
3. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 2/2009, le parole: “all’articolo 28, comma 6” sono sostituite dalle seguenti, “all’articolo 28, comma 1, lettera a)”.
4. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 35 della I r. 2/2009, le parole “all’articolo 28, comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 28, comma 3”.
5. Alla lettera f) del comma 2 dell’articolo 35 della I r. 2/2009, le parole “all’articolo 28, comma 8, primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “all’articolo 28, comma 1, lettera c), primo periodo”.
6. Dopo il comma 9 quater dell’articolo 35 della I r. 2/2009 sono aggiunti i seguenti:
“9 quinquies. Ferme restando le norme di carattere penale, per l’inosservanza degli obblighi di cui all’articolo 28 bis, comma 10, si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente in caso di attività condotte in assenza della procedura di valutazione di incidenza di cui all’articolo 43 della l.r. 19/2009 o in difformità del giudizio di valutazione di incidenza.
9 sexies. In caso di recidiva, le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 quinquies sono raddoppiate.
9 septies. Per le sanzioni amministrative pecuniarie di cui al comma 9 quinquies, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6”.

Art. 35.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2016)
1. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 11 luglio 2016, n. 14 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell’attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte) è sostituita dalla seguente:
“d) le azioni coordinate ed i principali strumenti comuni, in parti colar modo basati sull’utilizzo della rete web, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi dei programmi annuali e degli obiettivi di risultato, le risorse da destinare all’attività di promozione turistica svolta da DMO Turismo Piemonte e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse;”.

Art. 36.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 14/2016)
1. Dopo la lettera h) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 14/2016 è aggiunta la seguente:
“h bis) predispone e realizza le attività utili allo sviluppo del turismo congressuale in Piemonte.”.

Art. 37.
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 14/2016)
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 14/2016 le parole “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “quindici mesi”.

Art. 38.
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 14/2016)
1. Al comma 5 dell’articolo 16 della l.r. 14/2016 dopo le parole “sul territorio” sono aggiunte le seguenti: “che assumono la denominazione IAT solo attraverso la stipula di apposita convenzione con l’ATL di riferimento”.

Art. 39.
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 13/2017)
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della legge regionale 3 agosto 2017, n. 13 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere) le parole “dieci posti letto” sono sostituite dalle seguenti: “trenta posti letto”.

Art. 40.
(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 13/2017)
1. Al comma 10 dell’articolo 21 della l.r. 13/2017 sono aggiunte infine le seguenti parole: “, ad esclusione delle violazioni di cui ai commi 1 e 2”.

CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 41.
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 1/2000)
1. Al comma 7 dell’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), alla fine del periodo sono aggiunte le seguenti parole: “di cui alla legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), nonché delle associazioni dei disabili di cui alla legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette)”.

Art. 42.
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 1/2000)
1. Al comma 1 ter dell’articolo 8 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ) dopo le parole “unioni di comuni” sono aggiunte le parole “singole o associate” e alla fine del secondo periodo del medesimo comma 1 ter sono aggiunte le seguenti parole: “nonché delle unioni montane singole o associate aventi popolazione superiore a 5.000 abitanti di cui alla legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna)”.

Art. 43.
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 1/2000)
1. Al comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 1/2000, le parole “le province ed i comuni” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti”.
2. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 1/2000 dopo le parole “stipula con”, le parole “le province ed i comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti aggregati nel consorzio denominato” sono sostituite dalla seguente: “T”.
3. Al comma 5 dell’articolo 9 della l.r. 1/2000, dopo le parole “le comunità montane” sono aggiunte le seguenti: “e le unioni di comuni”.

Art. 44.
(Modifiche all’articolo 10 della l.r. 1/2000)
l. La lettera j) del comma 4 dell’articolo 10 della l.r. 1/2000 è sostituita:
“j) i seguenti fattori di riferimento per la predisposizione della carta della qualità dei servizi: qualità e comfort e gli standard qualitativi minimi del servizio; velocità commerciale; affidabilità del servizio; informazione ai clienti, nonché le modalità di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre reclamo e quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie nonché le modalità di ristoro dell’utenza, in forma specifica o mediante restituzione totale o parziale del corrispettivo versato, in caso di inottemperanza; rispetto dell’ambiente, età dei veicoli, manutenzione, comfort e pulizia dei veicoli e delle fermate, sicurezza personale e patrimoniale del viaggiatore; integrazione modale; livello di servizio nelle operazioni di sportello; aspetti relazionali e comunicazionali del personale a contatto con l’utenza; servizi per viaggiatori con ridotta capacità motoria e sensoriale; servizi aggiuntivi extra finalizzati a migliorare il comfort ed il grado di soddisfazione degli utenti.”.

Art. 45.
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2000)
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 1/2000, dopo le parole “e le associazioni dei consumatori,” sono aggiunte le seguenti: “nonché le associazioni dei disabili di cui alla l.r. 37/2000,”.
2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 12 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente: “ 4 ter. I soggetti che, ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2007), hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale, per usufruire delle agevolazioni tariffarie devono munirsi di apposita tessera elettronica. La Regione provvede con deliberazione della Giunta regionale a definire le modalità di rilascio delle tessere.”.

Art. 46.
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 1/2000)
1. Al comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 1/2000 dopo le parole “e dei consumatori,” sono aggiunte le seguenti: “nonché alle associazioni dei disabili di cui alla l.r. 37/2000”.

Art. 47.
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 1/2000)
1. Al comma 2 dell’articolo 15 della l.r. 1/2000 dopo le parole “del trasporto pubblico locale deve essere destinata a” sono aggiunte le seguenti: “garantire l’accessibilità, fruizione e sicurezza dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e delle infrastrutture ad esso correlate da parte delle persone disabili”.

Art. 48.
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 1/2000)
1. Al comma 3 dell’articolo 18 della l.r. 1/2000, dopo la parola “locale” sono aggiunte le seguenti: “e regionale”.
2. Al comma 4 dell’articolo 18 della l.r. 1/2000, dopo la parola “amministrativa” è aggiunta la seguente: “e”.
3. Alla lettera c) del comma 11 dell’articolo 18 della l.r. 1/2000, dopo la parola “amministrativa” è aggiunta la seguente: “e”.
4. Dopo il comma 11 dell’articolo 18 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:
“11 bis. Qualora gli adempimenti di cui al comma 11 non vengono ottemperati nei termini previsti dalla diffida ad adempiere, trascorsi tre mesi dall’emanazione dell’atto di Giunta di sospensione della quota percentuale dei corrispettivi e, qualora in questo periodo gli adempimenti non vengono ulteriormente ottemperati, la quota sospesa viene commutata in sanzione e comminata al soggetto inadempiente.”.
5. Dopo il comma 11 dell’articolo 18 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:
“11 ter. Al perdurare del l’inadempienza, oltre i termini previsti al comma 11 bis, la quota sospesa, con cadenza trimestrale, viene raddoppiata e commutata in sanzione al soggetto inadempiente sino alla risoluzione dell’inadempimento stesso.”.
6. Dopo il comma 11 dell’articolo 18 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:
“11 quater. Nel caso gli inadempimenti di cui al comma 11, vengono reiterati dagli stessi soggetti già diffidati a cui è stata applicata la sanzione di cui al comma 11 bis, trascorsi i termini temporali previsti dalla nuova diffida ad adempiere, la quota di corrispettivo sospesa, individuata dall’atto di Giunta, viene commutata in sanzione e comminata al soggetto inadempiente. Al perdurare dell’inadempienza la quota sospesa, con cadenza trimestrale, viene raddoppiata e commutata in sanzione al soggetto inadempiente sino alla risoluzione dell’inadempimento stesso”.

Art. 49.
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 1/2000)
1. Al comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 1/2000, dopo la parola “servizio” sono aggiunte le seguenti: “e dalla presente normativa”.

Art. 50.
('Modifiche all’articolo 20 della l.r. 1/2000)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:
“1 bis. Si intendono per utenti tutti i soggetti che, a qualunque titolo, utilizzano il sistema di trasporto pubblico locale e regionale per compiere uno spostamento”.
2. Dopo il comma 10 dell’articolo 20 della l.r. 1/2000 è inserito il seguente:
“10 bis. A decorrere dal mese di giugno 2019 le sanzioni di cui ai precedenti commi si applicano anche ai soggetti che, ai sensi dell’articolo 50 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2007), hanno diritto alla libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale e regionale.

CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VINCOLO IDROGEOLOGICO E DEMANIO IDRICO

Art. 51.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 54/1975)
1. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 6 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale) è inserito il seguente:
“7 ter. Le procedure espropriative, da attivare per la realizzazione di aree di laminazione controllata hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà. Tali limitazioni sono iscritte ai pubblici registri immobiliari a cura dell’ente realizzatore dell’opera. Ai proprietari delle aree è corrisposto un indennizzo pari a un terzo dell’indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino al massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all’aumento di frequenza di allagamento, così come determinata nel progetto dell’opera idraulica. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell’indennità nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.”.

Art. 52.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 45/1989)
1. I numeri 1) e 2) della lettera c) del comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione legge regionale 12 agosto 1981, n. 27) sono abrogati.
2. Il comma 10 dell’articolo 2 della l.r. 45/1989 è abrogato.

Art. 53.
(Modifiche all ’articolo 6 della l.r. 45/1989 )
1.1 commi 1, 2, 3 e 4 dell’articolo 6 della l.r. 45/1989 sono abrogati.

Art. 54.
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 45/1989)
1. Al comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 45/1989, dopo le parole “di pubblico servizio” sono inserite le seguenti: “, nonché le opere ed i lavori pubblici di cui all’articolo 2 della legge regionale 19 novembre 1975, n. 54 (Interventi regionali in materia di sistemazione di bacini montani, opere idraulico-forestali, opere idrauliche di competenza regionale)”.

Art. 55.
(Modifiche all ’articolo 13 della l.r. 45/1989)
1. Il comma 4 dell’articolo 13 della l.r. 45/1989 è sostituito dal seguente: “4. Ai sensi della legge 1° luglio 2011, n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatone), i proventi derivanti dalle sanzioni sono introitati nel bilancio degli enti a cui spetta la funzione autorizzatoria”.

Art. 56.
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 12/2004)
1. La tabella di cui all’allegato A previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera c) della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2004) è sostituita dalla tabella di cui all’allegato A alla presente legge, comprensiva degli aggiornamenti per il triennio 2016-2018. Le modifiche alla tabella e gli aggiornamenti per i trienni successivi rimangono disciplinati dall’articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 12/2004.

Art. 57.
(Disposizioni abrogative in materia di vincoli idrogeologici)
1. Il comma 5 dell’articolo 18 della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici) è abrogato.

CAPO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE, GOVERNO DEL TERRITORIO E PAESAGGIO
Sezione I - Ambiente

Art. 58.
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 32/1982)
1. Al primo periodo del comma 5 bis dell’articolo 11 dalla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell’assetto ambientale) dopo la parola “ciascuna,” sono inserite le seguenti: “indicando i tracciati in cartografia anche al fine di darne comunicazione agli organi di vigilanza e”.

Art. 59.
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 20/2002)
1. Al comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l’anno 2002) le parole “quarantacinque giorni dalla data dell’apposita” sono sostituite dalle seguenti: “la data di scadenza indicata nell’apposita”.
2. Al comma 4 dell’articolo 16 della l.r. 20/2002 le parole “il termine per il relativo versamento decorre dalla data della” sono sostituite dalle seguenti: “il loro versamento è effettuato entro la data di scadenza indicata nell’apposita”.

Art. 60.
(Modifiche all’articolo 18 della l.r. 20/2002)
1. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 18 della l.r. 20/2002 le parole “quarantacinque giorni dalla data dell’apposita” sono sostituite dalle seguenti: “la data di scadenza indicata nell’apposita”.

Art. 61.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 19/2009)
1. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità), è aggiunta la seguente:
“c bis) altre aree ed elementi territoriali importanti per la biodiversità.”.
Art. 62.
(Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 19/2009)
1. L’articolo 3 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 3. (Carta della natura regionale)
1. La carta della natura regionale, in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica regionale, individua la rete ecologica di cui all’articolo 2 sulla base dello stato dell’ambiente naturale del Piemonte, evidenziando i valori naturali e le necessarie connessioni ecologiche, comprese le relative norme di conservazione e salvaguardia.
2. La Giunta regionale, sentite le province e la Città metropolitana di Torino, predispone e adotta la carta della natura regionale, comprensiva delle eventuali misure di salvaguardia ai sensi dell’articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e informa la competente commissione consiliare. Contestualmente viene data notizia dell’adozione sul bollettino ufficiale della Regione, con indicazione delTindirizzo del sito informatico in cui chiunque può prendere visione degli elaborati al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, osservazioni nel pubblico interesse.
3. Decorsi i termini di cui al comma 2, entro i successivi novanta giorni, la Giunta regionale, esaminate le osservazioni pervenute procede alla predisposizione e all’adozione degli elaborati definitivi che sono trasmessi al Consiglio regionale per l’approvazione.
4. La carta della natura regionale è pubblicata, in seguito all’approvazione, per estratto sul bollettino ufficiale della Regione e in formato integrale sul sito informatico regionale e assume efficacia con la pubblicazione.
5. Le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni adeguano, per il territorio di loro competenza, i propri strumenti di pianificazione territoriale, settoriale e urbanistica alla carta della natura regionale, nel rispetto delle procedure di formazione e di approvazione degli strumenti
medesimi.
6. Ai fini dell’approvazione della carta della natura regionale, come disciplinata dai commi 2, 3 e 4, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce gli elaborati e la disciplina attuativa della stessa in coerenza con quanto previsto all’articolo 8, comma 4, della l.r. 56/1977. La carta della natura regionale può essere adottata e approvata anche per stralci territoriali corrispondenti ad ambiti sovra comunali o ai confini provinciali o della Città metropolitana di Torino.
7. Dalla data di adozione della carta di cui al comma 1, si applicano le misure di salvaguardia di cui all’articolo 58 della l.r. 56/1977 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell’atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse.
8. Le aree individuate nella carta della natura regionale come facenti parte della rete ecologica regionale sono soggette alle disposizioni di cui ai titoli da II a VI ”.

Art. 63.
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 19/2009)
1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 19/2009 è inserita la seguente: “b bis) il revisore dei conti;”.

Art. 64.
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 19/2009)
1. La lettera j) del comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
“j) assegna gli obiettivi ai dirigenti dell’ente e ne valuta i risultati su proposta del presidente;”.
2. Dopo la lettera o) del comma 6 dell’articolo 15 della l.r. 19/2009 è inserita la seguente:
“o bis) nomina il revisore dei conti dell’ente;”.

Art. 65.
(Inserimento dell’articolo 17 bis nella l.r. 19/2009)
1. Dopo l’articolo 17 della l.r. 19/2009 è inserito il seguente:
“Art. 17 bis. (Il revisore dei conti)
1. Il revisore dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell’ente di gestione delle aree protette secondo le norme di contabilità. In particolare il revisore dei conti esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell’ente.
2. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, è nominato dal Consiglio dell’ente ed è scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE ).
3. Al revisore dei conti spetta un’indennità annua stabilita con deliberazione della Giunta regionale. L’indennità varia da un minimo di un dodicesimo ad un massimo di un ottavo dell’indennità di carica annuale lorda spettante ai consiglieri regionali da calcolarsi sulla base del totale generale della spesa dell’ente di gestione così come riportata nel conto consuntivo relativo all’esercizio precedente a quello di affidamento dell’incarico.”.

Art. 66.
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 19/2009)
1. Al comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 19/2009 le parole “responsabile di struttura o” sono soppresse.
2. La lettera g) del comma 8 dell’articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
“g) esercita i poteri disciplinari previsti dalla normativa e dai contratti collettivi vigenti in materia;”.

Art. 67.
(Modifiche all’articolo 21 della l.r. 19/2009)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 21 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
“b) all’Arma dei Carabinieri;”.

Art. 68.
(Modifiche all’articolo 26 della l.r. 19/2009)
1. Dopo il primo periodo del comma 12 dell’articolo 26 della l.r. 19/2009 è aggiunto il seguente: “Nell’ambito delle aree contigue dotate di piano d’area, la comunicazione di cui al comma 11 è trasmessa al soggetto gestore dell’area naturale protetta di riferimento, precisato con provvedimento della Giunta regionale, che formula l’eventuale parere previsto al medesimo comma”.

Art. 69.
(Modifiche all’articolo 27 della l.r. 19/2009)
1. La rubrica dell’articolo 27 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: “Piani naturalistici delle aree naturali protette e piani di gestione delle riserve speciali”.

Art. 70.
(Sostituzione dell’articolo 29 della l.r. 19/2009)
1. L’articolo 29 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 29. (Attività di indirizzo, coordinamento e supporto)
1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree naturali protette con provvedimenti di indirizzo coerenti con le linee guida dell’Unione europea e nazionali.
2. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l’unitarietà della politica di settore, dell’immagine e della comunicazione istituzionale. Ai fini del confronto sulle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette la Giunta regionale riunisce i presidenti degli enti di gestione regionali.
3. Al fine di garantire l’attuazione degli indirizzi programmatici di cui al comma 1, la Regione valuta, anche attraverso l’analisi degli atti di cui ai commi 5, 6 e 7, l’attività ed i risultati degli enti di gestione in relazione agli specifici indirizzi ed obiettivi assegnati ed alla coerenza con i programmi regionali.
4. Per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo la Regione in particolare svolge le seguenti attività:
a) interviene con eventuali verifiche amministrative;
b) nel rispetto del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) istituisce la commissione di valutazione per i dirigenti degli enti di gestione delle aree naturali protette di cui al comma 10, con il compito di definire criteri omogenei da adottare per il sistema valutativo dei dirigenti degli enti ed esprimere pareri sui risultati e sulla correttezza delle procedure di valutazione;
c) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all’attività di coordinamento del sistema ed alla rappresentazione all’utenza;
d) promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato attraverso:
1) l’informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree naturali protette e la biodiversità, anche mediante la piattaforma editoriale “Piemonte Parchi”;
2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;
3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e documenti in materia di aree naturali protette e tematiche connesse mediante l’istituzione di apposita biblioteca specialistica;
4) la predisposizione di collane di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;
5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree naturali protette;
6) la definizione di strumenti per l’identificazione e la valorizzazione delle produzioni agro-alimentari delle aree naturali protette.
5. Per l’esercizio delle attività di programmazione e coordinamento del sistema regionale delle aree naturali protette, gli enti di gestione trasmettono alla Regione gli atti di seguito indicati entro trenta giorni dall’adozione, salvo quanto diversamente disposto alla lettera c):
a) gli atti di programmazione economico-sociale;
b) il programma operativo recante gli obiettivi, le strategie di azione, gli interventi, le risorse finanziarie;
c) la relazione annuale sull’attività svolta dall’ente con riferimenti agli impatti ambientali e socio- economici, da inviare entro il 30 aprile dell’anno successivo;
d) le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione.
6. Gli enti di gestione trasmettono alla Regione i seguenti atti:
a) i bilanci di previsione, le variazioni e l’assestamento di bilancio;
b) il conto consuntivo da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
7. La Regione può chiedere la trasmissione di ulteriori atti necessari all’espletamento delle funzioni istituzionali di cui al presente articolo. A tal fine gli enti di gestione trasmettono alla Regione l’elenco mensile delle determinazioni dirigenziali.
8. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo la Regione formula direttive e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.
9. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 30.
10. La commissione di valutazione è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è composta da esperti in materia di organizzazione e gestione del personale degli enti del comparto Regione - Autonomie locali. Svolge il ruolo di segretario della commissione di valutazione un funzionario della direzione regionale competente.
11. I componenti della commissione di valutazione non possono ricoprire incarichi presso gli enti di gestione per le materie oggetto di controllo.
12. La Regione, sentiti gli enti di gestione, si avvale del loro personale per lo svolgimento di attività connesse alle esigenze del sistema regionale delle aree naturali protette.
13. In caso di assenza o impedimento del direttore dell’ente di gestione o di cessazione dal suo incarico, nelle more del completamento delle procedure di nomina del nuovo direttore, le relative funzioni sono svolte da un altro dirigente del sistema regionale delle aree naturali protette individuato con deliberazione della Giunta regionale, sentiti i presidenti degli enti di gestione interessati.
14. Il Museo paleontologico territoriale dell’Astigiano opera in raccordo con il Museo regionale di scienze naturali della Regione Piemonte in applicazione di un’apposita convenzione tra i rispettivi soggetti gestori finalizzata all’integrazione delle attività e degli addetti, nonché al sostegno e alla conservazione della struttura museale artigiana e dei geositi su cui la stessa opera.”.

Art. 71.
(Modifiche all’articolo 39 della l.r. 19/2009)
1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 39 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
“c) le zone di protezione speciale, di cui all’articolo 4, comma 1, della direttiva 2009/147/CE, individuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sentiti gli enti locali interessati.”.
2. Il comma 3 dell’articolo 39 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“3. I siti di importanza comunitaria di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e sono comunicati al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della presentazione e della formulazione alla Commissione europea dell’elenco dei siti di importanza comunitaria proposti.”.

Art. 72.
(Modifiche all’articolo 49 della l.r. 19/2009)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente: “a) all’Arma dei Carabinieri;”.
2. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 49 della l.r. 19/2009 è sostituita dalla seguente:
“e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all’articolo 37 della l.r. 32/1982, previa convenzione con gli enti di gestione interessati laddove la vigilanza abbia luogo nei siti della rete Natura 2000 coincidenti in tutto o in parte con aree naturali protette regionali.”.

Art. 73.
(Modifiche all’articolo 50 della l.r. 19/2009)
1. Il comma 1 dell’articolo 50 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“1. In conformità ai principi della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, gli interventi, le opere e le attività eseguiti in assenza della procedura di valutazione di incidenza, in difformità dal giudizio di valutazione di incidenza o in contrasto con gli obiettivi specifici di tutela e di conservazione contenuti nelle schede descrittive delle aree della rete Natura 2000 e dei siti di importanza comunitaria proposti, comportano, oltre alla sanzione amministrativa di cui all’articolo 55, comma 1, lettera t), l’obbligo del ripristino, a cura e spese del responsabile, da eseguirsi in conformità alle disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dalle province territorialmente competenti.”
2. Al comma 3 dell’articolo 50 della l.r. 19/2009 dopo le parole “dei lavori” sono inserite le seguenti: “e delle attività”.

Art. 74.
(Sostituzione dell’articolo 55 della l.r. 19/2009)
1. L’articolo 55 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente:
“Art. 55. (Sanzioni)
1. Ferme restando le norme di carattere penale, per le violazioni dei divieti e per l’inosservanza degli obblighi di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettere c) ed e), comportano la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 120,00 ad un massimo di euro 360,00 per ogni metro cubo di materiale rimosso;
b) la violazione al divieto di cui all’articolo 8, comma 3, lettera d), comporta la sanzione amministrativa proporzionale da un minimo di euro 500,00 ad un massimo di euro 3000,00 per ogni metro cubo di materiale depositato;
c) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera h), comportano la sanzione amministrativa di euro 10.000,00 aumentata di euro 500,00 per ogni metro quadro, o frazione di esso, di superficie dell’ecosistema danneggiato;
d) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettere f), comportano la sanzione amministrativa di euro 5.000,00 aumentata di euro 300,00 per ogni metro lineare di nuova strada realizzata o di ampliamento di quelle esistenti;
e) fermo restando le disposizioni di cui all’articolo 28 bis della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna) e le relative sanzioni di cui ai commi 9 bis, 9 ter e 9 quater dell’articolo 35 della medesima l.r. 2/2009, le violazioni al divieto, di cui all’articolo 8, comma 3, lettera o) commesse nelle aree naturali protette poste ad altitudine inferiore agli ottocento metri sul livello del mare, comportano la sanzione amministrativa da euro 3.000,00 a euro 9.000,00 euro;
f) la violazione al divieto di cui all’articolo 8, comma 3, lettera b), comporta la sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 10.000,00. La violazione al divieto comporta il sequestro amministrativo dell’arma, dell’esplosivo e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura introdotti;
g) la violazione ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera g), comporta la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00;
h) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera i), limitatamente alla cattura, uccisione e danneggiamento delle specie animali, e lettera k) comportano la sanzione amministrativa di euro 200,00 aumentata di euro 100,00 per ogni esemplare catturato, ucciso, danneggiato o introdotto;
i) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera i), limitatamente al disturbo delle specie animali, comportano la sanzione amministrativa di euro 100,00;
j) ferme restando le sanzioni previste all’articolo 38, comma 1, lettera f) della l.r. 32/1982, per le specie vegetali a protezione assoluta di cui all’elenco allegato alla medesima legge, le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera j) comportano la sanzione amministrativa di euro 30,00 aumentata di euro 3,00 per ogni esemplare raccolto o danneggiato;
k) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettere 1) e m), comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 2.000,00;
l) le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera n), compiute con veicoli comportano la sanzione amministrativa da euro 200,00 a euro 900,00. Le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8, comma 3, lettera n), compiute con motoslitte comportano le sanzioni amministrative di cui all’articolo 35, comma 1, lettera ibis) e comma 2, lettere c), d), e) ed f) della l.r. 2/2009;
m) chiunque impedisce la realizzazione degli interventi di cui all’articolo 33 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00. Se l’impedimento arreca, direttamente o indirettamente, danni alle colture agrarie o all’ambiente naturale, il soggetto che ha impedito la realizzazione degli interventi è tenuto altresì al risarcimento dei danni;
n) chiunque effettua l’abbattimento di piante di alto fusto di cui all’articolo 43, comma 2 bis, senza effettuare la comunicazione o in violazione delle prescrizioni impartite dal soggetto gestore del sito della rete Natura 2000 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 400,00;
o) per le violazioni delle norme in materia di caccia e pesca, così come per le violazioni relative ad interventi di alterazione o distruzione degli ambienti naturali dovuti a comportamenti normati da leggi dello Stato o della Regione, si applicano le sanzioni previste dalle leggi di settore;
p) ferme restando le sanzioni di cui al presente articolo e quelle previste all’articolo 38 della l.r. 32/1982, per le violazioni ai limiti ed ai divieti contenuti nei regolamenti delle aree protette e nei piani naturalistici e nei piani di gestione delle riserve speciali di cui all’articolo 27 si applica la sanzione amministrativa da euro 100,00 a euro 1.000,00;
q) fino all’approvazione dei regolamenti delle aree protette, per le fattispecie non sanzionate dal presente articolo o dall’articolo 38 della l.r. 32/1982 continuano ad applicarsi le norme sanzionatone previste dalle leggi regionali che disciplinano l’utilizzo e la fruizione delle aree naturali protette;
r) le violazioni alle misure di conservazione di cui all’articolo 40 e ai piani di gestione di cui all’articolo 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all’articolo 8 comportano le sanzioni amministrative previste dalle lettere da a) a p) del presente articolo. Le ulteriori violazioni alle misure di conservazione di cui all’articolo 40 e ai piani di gestione di cui all’articolo 42 comportano la sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 5.000,00;
s) le violazioni alle misure di conservazione di cui all’articolo 40 e ai piani di gestione di cui all’articolo 42 che integrano le violazioni ai divieti di cui all’articolo 11 della l.r. 32/1982 comportano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 38 della medesima legge;
t) le violazioni richiamate all’articolo 50, comma 1, comportano la sanzione amministrativa da euro 10.000,00 a euro 24.000,00;
u) ogni violazione che comporta modificazioni dello stato dei luoghi nelle aree protette di cui al titolo II prevede, oltre alla sanzione amministrativa di cui alle lettere da a) a 1), l’obbligo del ripristino dei luoghi secondo le disposizioni contenute in apposito provvedimento adottato dal soggetto gestore.
2. Per l’accertamento delle violazioni e per l’applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. Il pagamento in misura ridotta, previsto dall’articolo 16 della legge 689/1981, si applica anche nei casi in cui il presente articolo prevede una sanzione amministrativa fissa o proporzionale. Nel caso di sanzione fissa la somma in misura ridotta è quantificata in un terzo del corrispondente importo. Nel caso di sanzione proporzionale il pagamento è eseguito mediante una somma pari ad un terzo dell’ammontare della sanzione che può essere inflitta in concreto.
4. Quando un cittadino di nazionalità straniera viola le disposizioni del presente articolo, il trasgressore è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell’agente accertatore, il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 689/1981.
5. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all’intera variazione media nazionale, accertata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell’anno successivo al biennio, sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così aggiornata è oggetto di arrotondamento all’unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se è inferiore a detto limite.
6. Le sanzioni di cui al presente articolo, ivi comprese quelle irrogate ai sensi della l.r. 32/1982, sono irrogate dalla Regione e introitate dalla stessa o dagli enti di gestione in relazione ai territori gestiti. Nel caso di violazioni accertate su aree a gestione provinciale o locale le sanzioni sono irrogate ed introitate dalla Città metropolitana di Torino, dalle province o dai comuni a cui compete la gestione.”.

Art. 75.
(Modifiche all’articolo 14 della l.r. 18/2016)
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 26 settembre 2016, n. 18 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte-ARPA), le parole “non sono immediatamente rinominabili” sono sostituite dalle seguenti: “possono essere rinominati una sola volta”.

Art. 76.
(Modifiche all’articolo 25 della l.r. 18/2016)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 25 della l.r. 18/2016 è inserito il seguente:
“2 bis. Tra il personale che svolge attività di controllo e vigilanza ai sensi dell’articolo 14 della legge 132/2016 possono essere individuati e nominati, con provvedimento del direttore generale, i dipendenti che, nell’ambito del servizio cui sono destinati e secondo le rispettive attribuzioni, svolgono le funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale.”.

Art. 77.
(Modifiche all’articolo 28 della l.r. 18/2016)
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 18/2016 le parole “ad esclusione del comma 3 dell’articolo 20, che sarà abrogato dall’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 14, comma 5 della
legge 132/2016” sono soppresse.

Art. 78.
(Disposizioni abrogative in materia di ambiente)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità) è abrogata.
2. Il comma 5 dell’articolo 58 della l.r. 19/2009 è abrogato.

Sezione II - Politiche forestali

Art. 79.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 4/2009)
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste) dopo le parole “di cui all’articolo 4,” sono inserite le seguenti “i noccioleti e” e dopo le parole “i castagneti da frutto in attualità di coltura” sono inserite le seguenti “o oggetto di ripristino colturale autorizzato secondo modalità definite dalla Giunta regionale”.
2. La lettera c) del comma 3 bis dell’articolo 3 della l.r. 4/2009 è abrogata.

Art. 80.
(Inserimento dell’articolo 3 bis nella l.r. 4/2009)
1. Dopo l’articolo 3 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente:
“Art. 3 bis (Alberi monumentali)
1. Per alberi monumentali si intendono gli alberi di alto fusto, i filari e le alberate come definiti dall’articolo 7, comma 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 (Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e dall’articolo 4 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 (Istituzione dell’elenco degli alberi monumentali d’Italia e principi e criteri direttivi per il loro censimento).
2. La Regione cura la gestione e il periodico aggiornamento dell’elenco regionale degli alberi monumentali di cui all’articolo 7, comma 2 della legge 10/2013 ed all’articolo 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014 e definisce con proprio provvedimento criteri e modalità per le attività di censimento degli alberi monumentali, in coerenza con la normativa nazionale di riferimento.
3. È vietato l’abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali censiti ai sensi deH’articolo 7 della legge 10/2013, fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell’apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili secondo le modalità di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 23 ottobre 2014.”.

Art. 81.
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 4/2009)
1. Il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente:
“1. Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all’articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 19 della 1 r. 4/2009 è inserito il seguente:
“2 bis. I boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione, non possono essere trasformati e non può essere mutata la destinazione d’uso del suolo, fatti salvi i casi legati a motivi imperativi di rilevante interesse pubblico nonché le disposizioni della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento”.
3. La lettera d bis) del comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 4/2009 è abrogata.

Art. 82.
(Modifiche all’articolo 36della l.r. 4/2009)
7. Dopo la lettera n) del comma 1 dell’articolo 36 della l.r. 4/2009 è aggiunta la seguente:
“n bis) da euro 5.000,00 a euro 100.000,00, per l’abbattimento o il danneggiamento degli alberi monumentali di cui all’articolo 3 bis.”.

Art. 83.
(Modifiche all'articolo 46della l.r. 4/2009)
1. Dopo il comma 2 ter dell’articolo 46 della l.r. 4/2009 è aggiunto il seguente:
“2 quater. Agli oneri di cui all’articolo 3 bis, comma 2, si fa fronte per il triennio 2018- 2020 con le risorse iscritte nella missione 09, programma 09.05 del bilancio regionale.”.

Sezione III - Governo del territorio e paesaggio

Art. 84.
(Modifiche all’articolo 8 bis della l.r. 56/1977)
1. Al termine del comma 7 dell’articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) è aggiunto il seguente periodo: “Per le varianti di cui al comma 6, lettera b), il regolamento definisce altresì la documentazione minima da predisporre per l’attuazione del PPR, precisando che, nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento amministrativo, gli elaborati di cui all’articolo 14 che non vengono modificati sono confermati.”.

Art. 85.
(Modifiche all’articolo 15 della l.r. 56/1977)
1. Il comma 17 dell’articolo 15 della l.r. 56/1977 è sostituito dal seguente:
“17. La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, di cui al comma 16, è subordinata, a pena d’inefficacia, alla trasmissione alla Regione dello strumento urbanistico approvato per il monitoraggio e per l’aggiornamento degli strumenti di pianificazione di area vasta.”.
2. Dopo il comma 17 dell’articolo 15 della l.r. 56/1977 sono inseriti i seguenti:
“17 bis. Quanto previsto al comma 17 si applica anche alle varianti allo strumento urbanistico approvate ai sensi degli articoli 16 bis, 17 e 17 bis.
17 ter. Lo strumento urbanistico è altresì trasmesso con le stesse modalità alla provincia e alla Città metropolitana di Torino.”.

Art. 86.
(Modifiche all’articolo 50 della l.r. 56/1977)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 50 della l.r. 56/1977 è aggiunto il seguente:
“4 bis. Gli oneri derivanti dalTattività del Commissario ad acta sono posti a carico dell’amministrazione comunale”.

Art. 87.
(Modifiche all’articolo 58 della l.r. 56/1977)
1. Al comma 1 dell’articolo 58 della l.r. 56/1977 le parole “fino alla loro approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla pubblicazione dell’atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
2. Al comma 2 dell’articolo 58 della l.r. 56/1977 le parole “fino all’emanazione del relativo atto di approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla pubblicazione del relativo atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
3. Al comma 8 dell’articolo 58 della l.r. 56/1977 le parole “fino alla data di approvazione” sono sostituite dalle seguenti: “fino alla data di pubblicazione dell’atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.

Art. 88.
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 24/1996)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l’adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è inserito il seguente: “1 bis. I comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti sono finanziati per le finalità previste dal comma 1 se lo consentono le risorse finanziarie stanziate dalla Regione nell’esercizio finanziario di riferimento e soltanto dopo aver concluso i programmi di finanziamento a favore dei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti”.

Art. 89.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 24/1996)
1. Il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 24/1996 è sostituito dal seguente:
“2. Le domande di contributo sono inoltrate alla direzione regionale competente entro la data del 30 aprile di ogni anno.”.

Art. 90.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 14/2008)
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 16 giugno 2008, n. 14 (Norme per la valorizzazione del paesaggio), le parole “31 marzo” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”.

Art. 91.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 14/2008)
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 14/2008 le parole “31 gennaio” sono sostituite dalle seguenti: “30 aprile”.

Art. 92.
(Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 32/2008)
1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 1° dicembre 2008, n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”) è inserito il seguente:
“Art. 2 bis. (Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio)
1. In attuazione dell’articolo 133 del d.lgs. 42/2004, al fine di disporre di un adeguato supporto tecnico per la definizione delle politiche di tutela del paesaggio, presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio.
2. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio predispone studi, raccoglie dati e formula proposte per la determinazione degli obiettivi di qualità del paesaggio in collaborazione e coordinamento con l’Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio, con le amministrazioni e gli organi tecnici statali, competenti in materia di paesaggio, nonché con le province e i comuni, al fine dell’indirizzo e del coordinamento metodologico e tecnico delle attività di tutela e pianificazione paesaggistica.
3. L’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, in attuazione dei principi di partecipazione popolare richiamati nella Convenzione europea del paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 e ratificata ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 14 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a Firenze il 20 ottobre 2000) promuove, anche in collaborazione con la rete degli Osservatori del paesaggio del Piemonte, la sensibilizzazione, l’informazione, l’educazione e la comunicazione sui temi del paesaggio.”.
4. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento dell’Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio, garantendo la presenza di personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo, individuate tra soggetti facenti parte delle amministrazioni preposte alla tutela del paesaggio e delle Università, previa intesa, nonché delle rappresentanze delle professioni e delle associazioni locali attive nella promozione e valorizzazione del paesaggio.
5. Ai componenti del tavolo tecnico non compete alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato”.

Art. 93.
(Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 32/2008)
1. Il comma 2 dell’articolo 4 della l.r. 32/2008 è sostituito dal seguente:
“2. Ogni commissione locale per il paesaggio è composta da almeno tre componenti di particolare, pluriennale e qualificata esperienza, come definita con apposito provvedimento della Giunta regionale, nella tutela del paesaggio, scelti tra soggetti in possesso di:
a) laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’architettura, al restauro e al recupero dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione e alla gestione territoriale e paesaggistica, alla progettazione edilizia urbanistica ed ambientale, alle scienze agrarie, forestali, geologiche e alla gestione del patrimonio naturale;
b) diploma di scuola secondaria di secondo grado attinente alle discipline di cui alla lettera a) e iscrizione al relativo albo professionale, nonché di attestato di partecipazione a un corso, manifestazione o convegno di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado e qualificata e pluriennale esperienza attinenti alle discipline di cui alla lettera a) nell'ambito della pubblica amministrazione”.

Art. 94.
(Modifiche dell’articolo 4 della l.r. 16/2018)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 16/2018 è inserito il seguente:
“2 bis. Sugli edifici, individuati ai sensi dell’articolo 3, a destinazione prevalentemente commerciale, con l’esclusione delle medie e grandi strutture di vendita come definite dalla normativa nazionale e regionale in materia, per i quali il PRG vigente alla data di presentazione della richiesta ammette fino all’intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 13, comma 3, lettera d), della l.r. 56/1977 con la stessa volumetria, sono ammessi interventi di ristrutturazione con diversa volumetria per la realizzazione di un ampliamento fino ad un massimo del 20 per cento della superficie o del volume esistenti, calcolati secondo quanto previsto dal regolamento edilizio o dal PRG vigente nel comune; la superficie di vendita autorizzata prima dell’ampliamento può essere ampliata nel rispetto della normativa di settore e non deve comportare il passaggio a media o grande struttura di vendita.”.
2. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 16/2018 è inserito il seguente:
"6 bis. L’ampliamento di cui al comma 2 bis è realizzato in soluzione unitaria con l’unità immobiliare principale, nel rispetto delle sue caratteristiche tipologiche formali o, in alternativa, può essere utilizzato per soppalcare i fabbricati esistenti”.
3. Al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 16/2018 le parole “Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti ai commi 1 e 2 bis, nonché per gli interventi di adeguamento e miglioramento statico,”.
4. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 16/2018 le parole “Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “Esclusivamente per la realizzazione delle premialità e degli incrementi previsti ai commi 2 e 2 bis, nonché per gli interventi di adeguamento e miglioramento statico,”.
5. Al comma 11 dell’articolo 4 della l.r. 16/2018 le parole “ampliamento di cui ai commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “ampliamento di cui ai commi 1, 2 e 2bis”.

Art. 95.
(Modifiche dell’articolo 11 della l.r. 16/2018)
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 16/2018 sono aggiunte le seguenti: “, fatta eccezione per gli edifici realizzati successivamente al 1950, non soggetti a tutela ai sensi della Parte Seconda del d.lgs. 42/2004 e non individuati quali edifici aventi valore storico-artistico, paesaggistico o documentario, per i quali sono consentiti gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, ancorché non previsti dal piano d’area, purché la deliberazione del Consiglio comunale di cui all’articolo 3 sia preceduta da deliberazione di assenso del Consiglio dell’Ente di gestione dell’area protetta; tali interventi non costituiscono variante ai piani d’area e devono rispettare le disposizioni tipologiche e costruttive definite dai piani d’area stessi e gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PPR”.

Art. 96.
(Disposizioni abrogative in materia di governo del territorio e paesaggio)
1. La legge regionale 3 aprile 1995, n. 50 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte) è abrogata.
2. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 24 (Sostegno finanziario ai Comuni per l’adeguamento obbligatorio della strumentazione urbanistica) è abrogato.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 97.
(Sostituzione dell’articolo 18 della l.r. 23/2008)
1. L’articolo 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è sostituito dal seguente:
“Art. 18. (Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi)
1. La dirigenza regionale è ordinata in un’unica qualifica, articolata per funzioni come di seguito indicato:
a) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate direzioni regionali;
b) segretario generale della Giunta regionale;
c) segretario generale del Consiglio regionale;
d) capo di gabinetto della Giunta regionale;
e) posizioni dirigenziali preposte alle strutture organizzative denominate settori ovvero alle strutture temporanee e di progetto, nonché quelle corrispondenti a funzioni sia tecnico-professionali, per l’assolvimento di prestazioni disciplinate dagli specifici ordinamenti professionali di riferimento, sia tecnico-specialistiche ovvero ispettive, di consulenza, di studio e ricerca, inserite in posizione di staff;
f) vicedirettori.
2. Ai dirigenti preposti alle strutture di direzione spetta il raccordo con gli organi di direzione politico-amministrativa nonché la proposta e l’attuazione del programma collegato agli obiettivi definiti dagli organi medesimi, ripartendone le risorse umane, finanziarie e strumentali. I dirigenti preposti alle strutture di direzione di cui al comma 1, lettere a), b) e d), limitatamente alla durata dell’incarico, esercitano sugli altri dirigenti della loro struttura compiti di direzione, coordinamento, indirizzo, impulso, valutazione e verifica anche sulla base delle proposte e degli elementi di conoscenza forniti dai dirigenti ai quali sono sovraordinati; provvedono, inoltre, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di legge in materia di ordinamento contabile della Regione, ad esercitare i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dei propri uffici, salvo quelli delegati ai dirigenti di cui al comma 1, lettera e).
3. Il contenuto degli incarichi attribuiti ai dirigenti individua in modo differenziato compiti e responsabilità, secondo quanto specificato negli atti amministrativi generali di organizzazione, in relazione alle diverse caratteristiche delle strutture organizzative assegnate o delle posizioni di staff attribuite”.

Art. 98.
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 23/2008)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente: “1 bis. Gli incarichi di cui all’articolo 18, comma 1, lettere c) ed f) sono aggiuntivi rispetto a quelli disciplinati rispettivamente alle lettere a) ed e) del medesimo articolo e comportano una maggiorazione dell’indennità di posizione definita ai sensi del comma 1.”.

Art. 99.
(Modifiche all’articolo 22 della l.r. 23/2008)
1. Il comma 1 dell’articolo 22 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
“1. Gli incarichi dirigenziali, fatto salvo quanto disposto dall’articolo 15, sono attribuiti a dirigenti regionali dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e dalla Giunta regionale per le strutture di rispettiva competenza, sulla base delle modalità e dei criteri stabiliti nei provvedimenti di organizzazione”.
2. Il comma 5 dell’articolo 22 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
“5. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, i provvedimenti organizzativi definiscono i criteri e le modalità procedurali con i quali gli incarichi dirigenziali sono conferiti ed i termini della loro durata non superiore a cinque anni, fermo restando quanto indicato nei contratti collettivi di lavoro.”.

Art. 100.
(Modifiche all’articolo 24 della l.r. 23/2008)
1. Il comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 23/2008 è abrogato.
2. Il comma 7 dell’articolo 24 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
“7. I provvedimenti di organizzazione disciplinano le modalità per l’individuazione dei soggetti a cui conferire l’incarico.”.

Art. 101.
(Inserimento dell’articolo 24 bis nella l.r. 23/2008)
1. Dopo l’articolo 24 della l.r. 23/2008 è inserito il seguente:
“Art. 24 bis. (Regolamentazione del rapporto di lavoro)
1. Gli incarichi regionali conferiti a dirigenti regionali ai sensi dell’articolo 22 e gli incarichi di cui all’articolo 24, commi 1, 3 e 3 bis sono regolati dalle disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro, area separata dirigenza, del comparto.”.

Art. 102.
(Modifiche all’articolo 25 della l.r. 23/2008)
1. Al comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 23/2008 le parole “e dei contratti di diritto privato” sono
soppresse.

Art. 103.
(Modifiche all’articolo 33 della l.r. 23/2008)
1. Il comma 1 dell’articolo 33 della l.r. 23/2008 è sostituito dal seguente:
“1. Nell’ambito delle rispettive dotazioni organiche l’assegnazione del personale alle direzioni a seguito di riorganizzazione anche parziale delle strutture è effettuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio e della Giunta regionale, tenuto conto degli obiettivi affidati ai direttori.”.

Art. 104.
(Disposizioni transitorie in merito alla l.r. 23/2008)
1. In fase di prima applicazione degli articoli 18, 19, 22, 24, 24 bis, 25 e 33 della l.r. 23/2008, come modificati o inseriti dalla presente legge, la Giunta regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le strutture di rispettiva competenza, fatta salva la possibilità di revoca dell’incarico ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 23/2008, conferiscono gli incarichi di cui agli articoli 22 e 24 della l.r. 23/2008 ai soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono già titolari e li attribuiscono fino alla data di scadenza individuata nei contratti di diritto privato già stipulati, assicurando lo stesso valore economico complessivo.

Art. 105.
(Disposizioni abrogative in materia di personale)
1. L’articolo 23 della legge regionale 28 luglio 2008 n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è abrogato.

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE

Art. 106.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 3/2010)
1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) è sostituita dalla seguente:
a) essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all’Unione europea o cittadino di uno Stato non aderente all’Unione europea, regolarmente soggiornante in Italia in base alle vigenti normative in materia di immigrazione, o essere titolare di protezione internazionale di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta);”.
2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente:
b) avere la residenza anagrafica o l’attività lavorativa esclusiva o principale da almeno cinque anni nel territorio regionale, con almeno tre anni, anche non continuativi all’interno dell’ambito di competenza degli enti gestori delle politiche socio-assistenziali o essere iscritti all’AIRE;”.
3. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente:
“c) i componenti il nucleo non devono essere titolari, complessivamente, di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprietà, su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio nazionale o all’estero adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975 (Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all’altezza minima ed ai requisiti igienico sanitari dei principali locali di abitazione), salvo che il medesimo non risulti inagibile da certificazione rilasciata dal comune oppure sia sottoposto a procedura di pignoramento, con provvedimento di rilascio emesso dal Giudice dell’esecuzione ovvero sia stato assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale, ovvero alla parte dell’unione civile o al convivente di fatto a seguito di altro provvedimento o accordo ai sensi della normativa vigente.”.
4. La lettera i) del comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente:
“i) essere in possesso di un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell’articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449) e di un patrimonio mobiliare non superiore ai limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 2.”.
5. Il comma 5 dell’articolo 3 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
“5. Ai fini della verifica del mantenimento dei requisiti per la permanenza nell’alloggio, gli enti gestori procedono al censimento socioeconomico dei nuclei assegnatari nei modi e nei tempi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 2.” .

Art. 107.
(Modifiche all’articolo 5 della l.r. 3/2010)
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) le parole “è suddiviso negli ambiti di cui all’allegato A” sono sostituite dalle seguenti: “è suddiviso negli ambiti definiti con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, in coerenza con gli altri ambiti relativi alle politiche di welfare abitativo e socio-sanitario e alle politiche attive del lavoro”.
2. Al comma 3 dell’articolo 5 della l.r. 3/2010, le parole “e, comunque, almeno ogni quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “secondo le modalità e i tempi stabiliti nel regolamento di cui al comma 9 con riferimento alla popolazione residente.”.
3. Al comma 8 dell’articolo 5 della l.r. 3/2010, le parole “entro i quattro anni dal precedente bando” sono sostituite dalle seguenti: “secondo quanto previsto dal regolamento”.

Art. 108.
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 3/2010)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 12 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente:
“4 bis. Le modalità d’uso degli alloggi di edilizia sociale e delle parti comuni sono disciplinate da specifico regolamento regionale, predisposto dalla Giunta regionale, informati gli enti gestori, le organizzazioni sindacali e i comuni, acquisito il parere della commissione consiliare competente. Tale regolamento specifica altresì le modalità di controllo, di accertamento e di contestazione delle violazioni, di competenza degli enti gestori, nonché le specifiche sanzioni in caso di inadempienza, dalle sanzioni amministrative, al rimborso dei costi di ripristino dei beni danneggiati, fino all’applicabilità di procedure di decadenza o di risoluzione del contratto. Accanto al regime delle sanzioni e dell’accompagnamento attraverso la mediazione sociale, il regolamento può introdurre, anche in via sperimentale, un sistema sanzionatorio e premiale al tempo stesso, attraverso una dotazione di punti iniziale per ogni assegnatario, da diminuirsi in caso di accertamento di violazione e di comminata sanzione o da aumentarsi in caso di comportamento virtuoso.”.

Art. 109.
(Modifiche all’articolo 19 della l.r. 3/2010)
1. Dopo il comma 7 dell’articolo 19 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente:
“7 bis. Gli interventi di efficientamento energetico degli immobili possono essere prevalentemente eseguiti tramite Energy Service Company con regolamento da emanarsi da parte della Giunta regionale entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018). Agli assegnatari è riconosciuta sin dal termine dei lavori una quota parte del risparmio economico ottenuto a seguito degli interventi di efficientamento energetico. Tale quota parte è approvata in occasione delle assemblee condominiali degli utenti che devono deliberare l'intervento e le sue modalità sulla base di quanto stabilito dalla Giunta regionale”.

Art. 110.
(Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 3/2010)
1. Al termine del comma 8 dell’articolo 22 bis della l.r. 3/2010 è aggiunto il seguente periodo: “Per i soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento è pari al 100 per cento.”.

Art. 111.
(Modifiche all’articolo 23 della l.r. 3/2010)
1. La rubrica dell’articolo 23 della l.r. 3/2010 è sostituita dalla seguente: “Pagamento spese servizi”.

Art. 112.
(Modifiche all’articolo 51 della l.r. 3/2010)
1. Il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
“2. Un’aliquota massima del 20 per cento dei rientri di cui al comma 1, derivanti dall’alienazione degli alloggi di proprietà delle ATC, può essere destinata dalle medesime al ripianamento di disavanzi di gestione. In via straordinaria, e per un massimo di tre esercizi consecutivi, a fronte di particolari e motivate esigenze, le ATC possono utilizzare detta aliquota in sede di approvazione del bilancio di previsione al fine di garantirne l’equilibrio.”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 51 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente:
“2 bis. L’aliquota di cui al comma 2, in via straordinaria e per un massimo di tre esercizi consecutivi, può essere elevata fino ad un massimo dell’85 per cento per l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).”.
3. Il comma 3 dell’articolo 51 della l.r. 3/2010 è sostituito dal seguente:
“3. La quota di rientri derivanti dall’alienazione delle unità immobiliari ad uso non abitativo eccedente la quota indicata al comma 1, è vincolata al reinvestimento in programmi di edilizia sociale, alla realizzazione o all’acquisto di unità immobiliari, ad uso abitativo e non, da destinare alla locazione a canoni di mercato o alla realizzazione di interventi di pubblica utilità.”.

Art. 113.
(Inserimento dell’articolo 54 bis nella l.r. 3/2010)
1. Dopo l’articolo 54 della l.r. 3/2010 è inserito il seguente:
“Art. 54 bis (Ulteriore norma transitoria)
1. Fino all’individuazione degli ambiti previsti dall’articolo 5, comma 2, come modificato dalla deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018), per remissione dei bandi e l’assegnazione degli alloggi trovano applicazione gli ambiti di cui all’allegato A della presente legge. Dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale relativa ai nuovi ambiti sul bollettino ufficiale della Regione, l’allegato A della presente legge è abrogato.”.

Art. 114.
(Modifica all’articolo 2 della l.r. 17/2011)
1. L’articolo 2 della legge regionale 20 settembre 2011, n. 17 (Alienazione degli alloggi di edilizia sociale riservati ai profughi italiani) è sostituito dal seguente:
“Art. 2 (Soggetti legittimati all’acquisto)
1. I profughi assegnatari degli alloggi di cui all’articolo 1 hanno titolo ad acquistarli alle condizioni di miglior favore di cui all’articolo 4.
2. In caso di decesso dell’assegnatario originario, sono legittimati all’acquisto i familiari conviventi, purché legalmente residenti nell’alloggio prima del decesso del profugo dante causa, documentando la qualità di profugo in capo al deceduto.
3. Gli assegnatari o i familiari di cui ai commi 1 e 2 devono essere in regola, all’atto della presentazione della domanda di acquisto, con il pagamento dei canoni di locazione dell’alloggio assegnato e delle relative spese di conduzione.”.

Art. 115.
(Disposizioni in materia di società partecipate delle Agenzie territoriali per la casa)
1. A completamento del piano di razionalizzazione delle società partecipate posto in essere dall’Agenzia territoriale per la casa del Piemonte centrale, ai sensi dell’articolo 8, comma 4, della legge regionale 29 settembre 2014, n. 11 (Riordino delle Agenzie Territoriali per la Casa.
Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 “Norme in materia di edilizia sociale”), ed in conseguenza degli obblighi imposti dalla normativa statale in materia, i consigli di amministrazione delle Agenzie territoriali per la casa (ATC) pongono in essere le azioni finalizzate all’esistenza sul territorio regionale di un’unica società partecipata dalle tre ATC per l’esercizio unitario di attività e servizi, al fine di favorire economie di scala e riduzione dei costi di gestione, nelle forme ritenute più opportune tra quelle previste dalla vigente normativa in materia e nel rispetto dei principi contenuti nei rispettivi statuti.
2. Le ATC danno comunicazione alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, delle azioni intraprese e degli atti adottati ai sensi del comma 1.

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 116.
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 9/2015)
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l’anno 2015) è sostituito dal seguente:
“1. La Regione può istituire un programma di aiuti al fine di sostenere le attività agricole compatibili con la tutela dell’ambiente, per la prevenzione e il risarcimento dei danni causati alle attività agricole dalla fauna selvatica o da cause fitosanitarie e per l’applicazione dei metodi di produzione integrata o biologica.”.
2.1 commi 2 e 3 dell’articolo 9 della l.r. 9/2015 sono abrogati.
3. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 9/2015 è inserito il seguente:
“4 bis. Gli atti emanati in applicazione del presente articolo e che prevedono l’attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione o in regime de minimis, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato.”.

Art. 117.
(Disposizioni attuative regionali sulla gestione dei fanghi di depurazione)
1. In un’ottica di economia circolare e di recupero della materia, la Regione promuove il corretto riutilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura al fine di evitare le operazioni di recupero come combustibile e di smaltimento in discarica.
2. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, entro un anno dalla data di approvazione della presente legge provvede alla attuazione delle previsioni di cui alTarticolo 6, comma 1, punti da 2 a 6, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura).

CAPO IX
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ

Art. 118.
(Modifiche all’articolo 16 della l.r. 34/1993)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 26 luglio 1993, n. 34 (Tutela e controllo degli animali da affezione) è aggiunto il seguente:
“1 bis. Il Consiglio regionale, con cadenza triennale, approva, su proposta della Giunta regionale, un regolamento di aggiornamento del provvedimento di cui al comma 1.”.

Art. 119.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/1994)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 191, n. 381 ‘Disciplina delle cooperative sociali’) è inserito il seguente:
“1 bis. Le cooperative sociali, ai fini dell’iscrizione nelle sezioni A e B, devono avere attività lavorativa prevalente in Piemonte. La definizione di attività prevalente è stabilita dal provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente comma 1. Il requisito di attività prevalente non si applica alle cooperative sociali già iscritte da almeno tre anni.”.

Art. 120.
(Modifiche all’articolo 29 della l.r. 1/2004)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 29 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) è aggiunto il seguente:
“2 bis. Ai fini dell’accreditamento e del mantenimento dello stesso, vanno predisposti appositi indicatori di qualità di erogazione dei servizi, standardizzati per tipologia di struttura, secondo il regolamento di Giunta da approvare entro centoventi giorni, sentita la commissione consiliare competente.”.

Art. 121.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 18/2007)
1. Al comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 2017, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) la parola “triennali” è sostituita dalla seguente “annuali”.

Art. 122.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 18/2007)
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 18/20017 è sostituito dal seguente:
“1. Il Consiglio regionale approva ogni cinque anni con deliberazione il piano socio-sanitario regionale, di cui definisce gli aggiornamenti annuali”.
2. Al comma 4 deH’articolo 3 della l.r. 18/2007, le parole “Agenzia regionale per i servizi sanitari (ARESS)” sono sostituite dalle seguenti: “Istituto di ricerche economiche e sociali del Piemonte (IRES)”.

Art. 123
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 18/2007)
1. Dopo la lettera m) del comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 18/2007, è aggiunta la seguente:
“m bis) interventi di edilizia sanitaria relativi a nuove costruzioni previste nel quinquennio;”.

Art. 124.
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 6/2010)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 6 (Norme per la detenzione, l’allevamento, il commercio di animali esotici e istituzione del Garante per i diritti degli animali) è aggiunto il seguente:
“4 bis. La Regione, in collaborazione con i Comuni, si attiva al fine di agevolare la diffusione di attività circensi e di spettacoli viaggianti che non prevedano l’utilizzo di animali, allo scopo di promuovere il graduale superamento dell'utilizzo degli animali nello svolgimento delle stesse”.

Art. 125.
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 11/2010)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 11 (Norme in materia di pet therapy - terapia assistita con animali e attività assistita con animali) le parole “e l’attività assistita con animali (AAA)” sono sostituite dalle seguenti: l’attività assistita con animali (AAA) e
l’educazione assistita con gli animali (EAA),”.

Art. 126.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/2010)
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 11/2010 le parole “ed educativo” sono sostituite dalle seguenti: “e di socializzazione”.
2. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della l.r. 11/2010 è aggiunto il seguente comma:
“2 bis. Si definisce educazione assistita con gli animali (EAA) ogni intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà.”.

Art. 127.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 11/2010)
1. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 11/2010 le parole “e l’AAA” sono sostituite dalle seguenti: “, l’AAA e l’EAA”.

Art. 128.
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 11/2010)
1. Al comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 11/2010 le parole “e l’AAA” sono sostituite dalle seguenti: “, l’AAA e l’EAA”.

Art. 129.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2010)
1. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 11/2010 le parole “di TAA e di AAA” sono sostituite dalle seguenti: “di TAA, di AAA e di EAA”.
2. Al comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 11/2010 le parole “di TAA e AAA” sono sostituite dalle seguenti: “suddette”.

Art. 130.
(Modifiche all’articolo 7della l.r. 11/2010)
1. L’articolo 7 della l.r. 11/2010 è sostituito dal seguente:
“Art. 7 (Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali)
1. È costituita, presso l’Assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l’attività assistita con animali.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
b) un rappresentante dell’assessorato competente in materia di politiche sociali;
c) un medico di direzione sanitaria di presidio ospedaliero;
d) un medico responsabile di distretto;
e) uno psicologo o psicoterapeuta;
f) un medico veterinario ASL con competenza in pet therapy;
h) un rappresentante degli enti con comprovata esperienza in attività e terapie assistite con animali presso strutture sanitarie e socio assistenziali.
3.1 componenti della Commissione durano in carica l’intera legislatura.”.

Art. 131.
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 11/2010)
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 11/2010 è sostituito dal seguente:
“2. La Commissione si avvale in via occasionale o permanente, a titolo gratuito, di figure professionali sanitarie e non, quali a titolo esemplificativo: medico psichiatra, neuropsichiatra infantile, fisiatra, psicologo, educatore professionale, terapista della riabilitazione, addestratore specializzato in interventi assistiti con animali, con esperienza in terapie e attività assistite con animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.”.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 8 della l.r. 11/2010 è aggiunto il seguente:
“3 bis. La Commissione si riunisce non meno di tre volte all’anno, secondo una programmazione quadrimestrale ed in via straordinaria ogni qualvolta se ne rilevi la necessità”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 8 della l.r. 11/2010 è aggiunto il seguente:
“3 ter. Di ogni seduta della Commissione è redatto un processo verbale che viene depositato e conservato agli atti presso gli uffici dell’assessorato competente”.
4. Dopo il comma 3 ter dell’articolo 8 della l.r. 11/2010 è aggiunto il seguente:
“3 quater. La Commissione predispone annualmente una relazione sulla propria attività e la trasmette alla commissione consiliare competente.”.

Art. 132.
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 11/2010)
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 11/2010 è sostituito dal seguente:
“1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018), sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua:
a) le modalità operative della Commissione per la terapia e l’attività assistite con animali nell’espletamento delle proprie funzioni;
b) le modalità operative per lo svolgimento di terapie e attività assistite con animali;
c) i criteri e le modalità di formazione ed educazione dell’animale coinvolto;
d) i criteri e le modalità di nomina dei componenti la Commissione.”.

Art. 133.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2011)
1. Il comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale 3 agosto 2011, n. 15 (Disciplina delle attività e dei servizi necroscopici, funebri e cimiteriali. Modifiche della legge regionale del 31 ottobre 2007, n. 20 ‘Disposizioni in materia di cremazione, conservazione, affidamento e dispersione delle ceneri’) è sostituito dal seguente:
“5. Tale certificazione, contestuale ad una comunicazione al Sindaco del Comune in cui è avvenuto il decesso, attesta che il trasporto della salma può avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica e che è escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato ed è titolo valido e sufficiente per il trasferimento della salma dal luogo di decesso al luogo dì osservazione.”.

Art. 134.
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 9/2016)
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 13 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 (Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico) sono inseriti i seguenti: “2 ter. Gli esercenti di cui al comma 1, in regola con le disposizioni di cui all’articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro i quattro anni successivi al verificarsi di tale situazione.
2 quater. I titolari di cui al comma 2, in regola con le disposizioni di cui all’articolo 5, che successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione.
2 quinquies. I titolari di cui al comma 2 bis, in regola con le disposizioni di cui all’articolo 5, che successivamente alla data del 27 ottobre 2016, si trovano in contrasto per fatti sopravvenuti alle disposizioni del medesimo articolo, si adeguano entro gli otto anni successivi al verificarsi di tale situazione”.

Art. 135.
(Servizi di emergenza e urgenza territoriale 118)
1. Al fine di garantire la continuità nell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle ASR della Regione Piemonte che, alla data di pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 31 ottobre 2018 delle ore vacanti del secondo semestre 2018 e del primo semestre 2019, come previsto dall’articolo 92 dell’Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, ha maturato un’anzianità lavorativa di tre anni, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza- urgenza 118.
2. Concorrono a determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al comma 1, periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, prioritariamente nei servizi di emergenza-urgenza 118 e in subordine nei servizi di continuità assistenziale o di medicina generale con incarico convenzionale con contratti a tempo determinato, ovvero in altri servizi del Sistema sanitario nazionale (SSN) con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile.
3. Il personale medico di cui al comma 1 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di cui al comma 1 avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell’assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al comma 2 e al presente comma è, comunque, requisito essenziale il possesso dell’attestato d’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale.
4. Ad integrazione di quanto previsto al comma 3, il personale medico in servizio, titolare di contratto a tempo determinato presso i servizi di emergenza-urgenza territoriali 118 del SSN, che risulti iscritto a un corso d’idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale 118 in fase di svolgimento e sia in possesso degli altri requisiti di cui ai commi 1 e 2, può accedere alle procedure di conferimento degli incarichi a tempo indeterminato ai sensi del comma 1, in via subordinata rispetto ai casi previsti nei commi 2 e 3. II mancato conseguimento dell’idoneità all’esercizio dell’emergenza sanitaria territoriale 118 entro il termine previsto dal corso, costituisce causa di decadenza dall’incarico stesso affidato in via provvisoria.
5. La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

CAPO X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO

Art. 136.
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 34/2008)
1. All’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), dopo le parole “ e ne garantisce la relativa stabilizzazione” sono aggiunte, infine, le seguenti: “ai sensi e secondo la disciplina richiamata all’articolo 1, comma 796 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020).”.

Art. 137.
(Modifiche all’articolo 34 della l.r. 34/2008)
1. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 34 della l.r. 34/2008 sono inseriti i seguenti commi:
“1 ter. La Regione promuove e incentiva il ricorso alle convenzioni quadro finalizzate all’inserimento lavorativo delle persone disabili di cui all’articolo 14 del d.lgs. 276/2003.
1 quater. Le convenzioni di cui al comma 1 ter, garantiscono l’inserimento prioritario delle persone con disabilità sia fisica che psichica, che si trovano in condizione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
1 quinquies. La Giunta regionale riferisce, con cadenza annuale, alla commissione consiliare competente su quanto stabilito ai commi 1 ter e 1 quater”.

Art. 138.
(Modifiche all’articolo 35 della l.r. 34/2008)
1. Al comma 2 dell’articolo 35 della l.r. 34/2008 dopo le parole “La Giunta regionale adotta atti di indirizzo e coordinamento” sono inserite le seguenti: “, entro il mese di settembre di ogni anno, compatibilmente con la programmazione di bilancio”.

Art. 139.
(Modifiche all’articolo 56 della l.r. 34/2008)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 56 della l.r. 34/2008 è inserito il seguente:
“1 bis. Nell’ambito di quanto disposto dal comma 1, al fine di incrementare la sicurezza sul lavoro, è vietato retribuire a cottimo le prestazioni dei lavoratori che svolgono, anche attraverso piattaforme digitali, il servizio di consegna a domicilio.”.

Art. 140.
(Inserimento dell’articolo 7 bis della l.r. 19/2011)
1. Dopo l’articolo 7 della legge regionale 10 ottobre 2011, n. 19 (Norme in materia di sostegno alle professioni intellettuali ordinistiche) è inserito il seguente:
“Art. 7 bis (Tutela delle professioni ordinistiche per attività espletate per conto di committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale)
1. Al fine di tutelare le opere di ingegno che sono alla base delle pratiche presentate alla pubblica amministrazione per conto dei privati cittadini o delle imprese, nonché allo scopo di salvaguardare il lavoro svolto dai professionisti e contestualmente contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale, la presentazione dell’istanza autorizzati va o di istanza ad intervento diretto prevista dalle norme e dai regolamenti regionali, della Città metropolitana di Torino e comunali, deve essere corredata, oltre che di tutti gli elaborati previsti dalla normativa vigente, dalla lettera di affidamento dell’incarico sottoscritta dal committente, con allegata fotocopia di un documento di identità in conformità ai dettami del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. ‘Testo A’).
2. La pubblica amministrazione, al momento del rilascio dell’atto autorizzativo o nella ricezione di istanze ad intervento diretto, acquisisce l’autodichiarazione del professionista o dei professionisti redattori e sottoscrittori degli elaborati progettuali, redatta nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 secondo il modello elaborato dalla Giunta regionale e contenuto in apposita deliberazione, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente.
3. La mancata presentazione del modello di cui al comma 2 comporta la sospensione del procedimento amministrativo e costituisce motivo ostativo per il completamento dell’iter amministrativo fino all’integrazione della stessa. La documentazione sarà richiesta dagli uffici interessati dall’iter attivato.”.

Capo XI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA

Art. 141.
(Modifiche all’articolo 6 della l.r. 5/2018)
1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è sostituito dal seguente:
“1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale e il territorio delle Alpi sono soggetti a pianificazione faunistica finalizzata, nel rispetto delle proprie peculiarità, al più generale obiettivo di mantenimento della biodiversità ed in particolare, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive delle popolazioni delle varie specie, alla interazione tra di loro con gli ambiti agricoli e con l’ambiente, al conseguimento ed al mantenimento della densità ottimale e della conservazione delle stesse, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.”.
2. Il comma 7 dell’articolo 6 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“7. Il proprietario o il conduttore di un fondo che intende vietare sullo stesso l’esercizio dell’attività venatoria inoltra al Presidente della provincia e al Sindaco della Città metropolitana di Torino e, per conoscenza all’ATC o CA di competenza, una richiesta motivata che deve essere esaminata dall’amministrazione nel rispetto dei termini di cui all’articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). La Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri e le modalità di esercizio del presente divieto, compresa l’apposizione, a cura del proprietario o del conduttore del fondo ove insiste il divieto di caccia, di tabelle esenti da tasse, che delimitano in maniera chiara e visibile il perimetro dell’area interessata”.

Art. 142.
(Modifiche all’articolo 20 della l.r. 5/2018)
1. Al comma 1 dell’articolo 20 della l.r. 5/2018, dopo le parole “al controllo delle specie selvatiche” le parole “e alloctone presenti” sono soppresse.
2. Il comma 2 dell’articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“2. Le province e la Città metropolitana di Torino, sentiti i comitati di gestione degli ATC e dei CA,
1 concessionari delle AFV e delle AATV e le organizzazioni agricole maggiormente rappresentative, provvedono all’attuazione delle linee guida di cui al comma 1 ed esercitano il coordinamento ed il controllo sull’attuazione dei piani di contenimento attuati dai soggetti competenti.”.
3. Il comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 5/2018 è abrogato.
4. Il comma 5 dell’articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente: “5. Per l’attuazione dei piani di controllo le province e la Città metropolitana di Torino si avvalgono dei soggetti individuati dalle disposizioni normative statali vigenti”.
5. Il comma 6 dell’articolo 20 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“6. Per le azioni di controllo all’interno della AFV e delle AATV, le province e la Città metropolitana di Torino autorizzano i soggetti individuati dalle disposizioni vigenti.”.
6.1 commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 dell’articolo 20 della l.r. 5/2018 sono abrogati.

Art. 143.
(Modifica all’articolo 24 della l.r. 5/2018)
1. Il comma 2 dell’articolo 24 della l.r. 5/2018 è sostituito dal seguente:
“2. Oltre alle sanzioni amministrative previste dal comma 1, se ricorrono i presupposti dell’articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), si applicano da parte dei soggetti di cui all’articolo 27 della legge 157/1992 il sequestro dell’arma e della fauna selvatica nonché delle reti e delle trappole nei casi indicati al comma 1, lettere c), d), e), i), o), q), t), 11) ed
oo). Le armi sequestrate e la fauna selvatica sequestrata, nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 16 della legge 689/1981, a meno che non si proceda a confisca obbligatoria, sono restituite ai legittimi proprietari previa istanza degli interessati supportata dalla prova dell’avvenuto adempimento”.

Art. 144.
(Modifica all’articolo 26 della l.r. 5/2018)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 5/2018 è abrogata.

Art. 145.
(Modifica all’articolo 30 della l.r. 5/2018)
1. Prima del comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 5/2018 è inserito il seguente:
“0.1. Le tasse di concessione regionale di cui ai numeri d’ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, approvata con d.lgs. 230/1991 sono rideterminate come nella tabella A allegata alla presente legge, di cui all’allegato B della deliberazione legislativa approvata dal Consiglio regionale il 4 dicembre 2018 (Legge annuale di riordino dell’ordinamento regionale. Anno 2018).”.
2. Al comma 1 dell’articolo 30 della l.r. 5/2018 le parole “tasse di concessione regionale di cui all'articolo 27” sono sostituite dalle seguenti: “tasse sulle concessioni regionali di cui ai numeri d’ordine 16 e 17 del titolo II della tariffa approvata con d.lgs. 230/1991.”.

Art. 146.
(Disposizioni abrogative in materia di attività venatoria)
1. Il comma 3 dell’articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2018, n. 5 (Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria) è abrogato.
2. Il comma 11 dell’articolo 17 della l.r. 5/2018 è abrogato.
3. Gli articoli 22 e 27 della l.r. 5/2018 sono abrogati.

CAPO XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Art. 147.
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 28/2007)
1. Il comma 3 dell’articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) è sostituito dal seguente:
“3. I comuni, nell’ambito delle competenze definite nell’articolo 31, provvedono alla fornitura dei libri di testo agli allievi delle scuole primarie.”.

Art. 148.
(Sostituzione dell’articolo 31 della l.r. 28/2007)
1. L’art. 31 della l.r. 28/2007 è sostituito dal seguente:
“Art. 31 (Funzioni dei comuni)
1.1 comuni esercitano le seguenti funzioni:
a) concorrono all’elaborazione dell’atto di indirizzo di cui all'articolo 27;
b) svolgono le funzioni riguardanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado di cui all’articolo 139 del d.lgs. 112/1998;
c) svolgono, in forma singola o associata, tutte le azioni necessarie per attuare:
1) gli interventi di trasporto e mensa per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
2) gli interventi relativi ai servizi residenziali ove necessari;
3) le convenzioni con le scuole dell’infanzia di cui all’articolo 14 procedendo all’erogazione dei relativi fondi;
4) gli interventi di cui all’articolo 15;
5) gli interventi di inserimento di cui all’articolo 17, con riguardo agli allievi delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado;
6) le azioni formative di cui all’articolo 18, stipulando apposite convenzioni con le case circondariali;
7) gli interventi di edilizia scolastica di cui all’articolo 22, comma 5;
8) la fornitura dei libri di testo;
9) l’istituzione dello sportello per il cittadino di cui all’articolo 28;
d) individuano le fasce economiche di contribuzione ed esenzione di cui all’articolo 25.
2. Per la fornitura dei libri di testo di cui al numero 8) della lettera c) del comma 1, i comuni di residenza, salvo che intervengano accordi diversi fra il comune di residenza ed il comune sede della scuola frequentata, provvedono alla fornitura gratuita dei libri di testo agli allievi della scuola primaria, ai sensi dell’articolo 156, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) e dell’articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), garantendo la libera scelta del fornitore da parte delle famiglie.
3. L’organizzazione del servizio di mensa è di competenza dei comuni ove ha sede la scuola, salvo che intervengano accordi diversi fra i comuni interessati.”.

Art. 149.
(Modifiche all’articolo 29 della l.r. 25/2016)
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 25 (Disposizioni relative agli indirizzi per l’attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa) è inserito il seguente:
“1 bis. Fino all’approvazione del provvedimento previsto dal comma 2, l’erogazione delle risorse a favore della Città metropolitana di Torino e delle province per la gestione delle funzioni loro attribuite con la l.r. 28/2007 avviene sulla base dei criteri di riparto definiti dal piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2012-2014.”.

Art. 150.
(Modifiche all’articolo 1 della l.r. 2/2018)
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 5 febbraio 2018, n. 2 (Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo), le parole “promuove e sostiene interventi e azioni di prevenzione, gestione e contrasto” sono sostituite dalle seguenti: “promuove e sostiene la prevenzione ed il contrasto”.

Art. 151.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 2/2018)
1. Al comma 3 dell’articolo 2 della l.r. 2/2018, le parole “gli interventi necessari” sono sostituite dalle seguenti: “le azioni regionali utili”.
2. Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 2 della l.r. 2/2018, le parole “nonché con il coinvolgimento delle forze dell'ordine” sono soppresse.

Art. 152.
(Modifiche all’articolo 9 della l.r. 2/2018)
1. Al comma 2 dell’articolo 9 della l.r. 2/2018, le parole “, dalle aziende sanitarie regionali e da ogni altro soggetto coinvolto nell’attuazione della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “e dalle aziende sanitarie regionali”.

CAPO XIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ULTERIORI COMPETENZE ISTITUZIONALI E FINANZIARIE

Art. 153
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 50/1981)
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), è aggiunto il seguente:
“4 bis. In applicazione di quanto stabilito all’articolo 2 della legge 8 marzo 2017, n. 24 (Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie), è affidata al Difensore civico la funzione di Garante per il diritto alla salute, nell’esercizio della quale è chiamato a verificare che venga soddisfatto dall’Amministrazione l’interesse alla qualità, all’efficienza e al buon funzionamento dei servizi apprestati dal sistema sanitario regionale, ivi compresi quelli erogati da privati in regime di convenzione. Il Difensore civico può altresì intervenire, con le modalità e i poteri disciplinati dalla legge, a tutela di diritti, di aspettative o di interessi legittimi in materia sanitaria o socio sanitaria qualora un atto o un provvedimento dell’Amministrazione neghi o limiti la fruibilità delle prestazioni di assistenza sanitaria o socio sanitaria.”.

Art. 154.
(Modifiche all’articolo 3 della l.r. 50/1981)
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 50/1981 è inserito il seguente:
“3 bis. In materia sanitaria, il Difensore civico ha facoltà di visita nelle strutture sanitarie afferenti al Sistema sanitario nazionale e in quelle private in regime di convenzione inserite nel territorio regionale con lo scopo di vigilare su eventuali violazioni della dignità della persona con riferimento a soggetti ivi ricoverati.”.

Art. 155.
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 58/1987)
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 58 (Norme in materia di Polizia locale) è inserito il seguente:
“2 bis. Il personale in servizio a tempo indeterminato da almeno due anni presso un Corpo o Servizio di Polizia locale piemontese come addetto di Polizia locale, alla data del 31 marzo 2018, che non ha frequentato il corso regionale di formazione di cui al comma 1 del presente articolo, è esentato dal dovervi partecipare.”.

Art. 156.
(Inserimento dell’articolo 1 bis nella l.r. 37/2000)
1. Dopo l’articolo 1 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 37 (Compiti associativi di rappresentanza e tutela delle categorie protette) è inserito il seguente:
“Art. 1 bis. (Estensione esercizio della rappresentanza)
1. L’esercizio della rappresentanza e tutela degli interessi morali ed economici delle rispettive categorie di invalidi, di cui all’articolo 1, viene esteso alle federazioni ed ai coordinamenti regionali più rappresentativi iscritti al Registro unico del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106).”.

Art. 157.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 37/2000)
1. Il comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 37/2000 è sostituito dal seguente:
“1. Gli enti strumentali della Regione, nei quali sono operanti organismi consultivi, con l’entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a richiedere la nomina di un rappresentante:
a) agli organi regionali delle associazioni di cui all’articolo 1, comma 1;
b) alle federazioni ed ai coordinamenti regionali di cui all’articolo 1, comma 1 bis, invitati a fornire il nominativo richiesto dagli enti strumentali regionali in funzione della tematica e problematica trattata.”.

Art. 158.
(Modifiche all’articolo 50 della l.r. 5/2012)
1. Il comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) è sostituito dal seguente:
“3. Per quanto concerne le piscine facenti parte di condomini valgono i criteri per la gestione ai fini della tutela igienico-sanitaria e della sicurezza previsti da specifico provvedimento di Giunta regionale.”.

Art. 159.
(Modifiche all’articolo 12 della l.r. 5/2016)
1. Al comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale), la parola “previo” è sostituita dalla seguente “in”.

Art. 160.
(Modifiche all’articolo 13 della l.r. 5/2016)
1. Alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 5/2016, la parola “previo” è sostituita dalla seguente “in”.

Art. 161.
(Modifiche all’articolo 17della l.r. 6/2016)
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione finanziario 2016-2018) le parole “concede per gli anni 2019-2020” sono sostituite dalle seguenti: “concede per gli anni 2018-2020.”.

Art. 162.
(Modifiche all’articolo 2 della l.r. 8/2017)
1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 19 giugno 2017, n. 8 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto ai fenomeni di usura, estorsione e sovra indebitamento) è sostituito dal seguente:
“5. La seconda quota del Fondo è destinata alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) contributi integrativi a favore dei fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi di garanzia collettiva dei fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, dalle fondazioni ed associazioni antiusura di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) entro un massimo del 20 per cento delle erogazioni effettuate dallo Stato mediante il Fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, con le modalità di cui all'articolo 7 e alla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 11;
b) contributi a favore dei soggetti sovra indebitati in possesso di un accordo omologato dal giudice ai sensi dell’articolo 12 della legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), secondo le modalità di cui all'articolo 11, comma 1 bis”.
2.1 commi 6, 7 e 8 dell’articolo 2 della l.r. 8/2017 sono abrogati.

Art. 163.
(Modifiche all’articolo 4 della l.r. 8/2017)
1. La rubrica dell’articolo 4 della l.r. 8/2017 è sostituita dalla seguente: “Indennizzi e contributi per il sostegno delle vittime dell'usura, dell'estorsione e del sovra indebitamento.”.
2. Dopo il comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 8/2017 sono aggiunti i seguenti:
“1 bis. La Regione concede ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 5, lettera b), un contributo a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento di importo variabile compreso tra un minimo di eurol.500,00 e un massimo di euro 4.000,00.
1 ter. Nei casi in cui i beni e i redditi dei debitore non sono sufficienti a garantire la fattibilità dell’accordo o del piano del consumatore e non è possibile dare attuazione all’articolo 8, comma 2, della l .r. 3/2012 per mancanza di terzi sottoscrittori della proposta di accordo o di piano, anche in garanzia, la Regione concede un finanziamento agevolato a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovra indebitamento, se l’Organismo di composizione della crisi da sovra indebitamento (OCC) accerta che tale contributo è sufficiente al raggiungimento dell'accordo. L’importo di tale finanziamento è compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 15.000,00.
1 quater. Le modalità di concessione del contributo di cui al comma 1 bis e del finanziamento agevolato di cui al comma 1 ter sono definite con deliberazione della Giunta regionale sulla base di intese con tribunali a cui fanno riferimento gli OCC o attraverso protocolli di intesa di cui al comma 1 dell’articolo 8 bis.
1 quinquies. Il contributo del comma 1 bis ed il finanziamento del comma 1 ter sono cumulabili tra loro a favore del medesimo soggetto, nonché con l’eventuale intervento di fondazioni e associazioni di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 3”.

Art. 164.
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 8/2017)
1. Il comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 8/2017 è sostituito dal seguente:
“2. La Regione, con le risorse del Fondo di cui all'articolo 2, promuove e sostiene la nascita sul territorio regionale di una rete estesa di organismi di composizione della crisi da sovra indebitamento, ne coordina e ne armonizza l’azione, attraverso appositi protocolli di intesa, favorendo la collaborazione tra i suddetti organismi e il sistema dei Confidi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), al fine di assicurare maggiore efficacia alle misure di contrasto al sovra indebitamento.”.

Art. 165.
(Inserimento dell’articolo 8 bis della l.r. 8/2017)
1. Dopo l’articolo 8 della l.r. 8/2017 è inserito il seguente:
“8 bis. (Protocolli d’intesa)
1. La Regione concorre a prevenire e contrastare il fenomeno del sovra indebitamento anche attraverso la stipula di eventuali protocolli di intesa con i tribunali, con gli organismi di conciliazione della crisi e con le fondazioni di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d).”.

Art. 166.
(Modifiche all’articolo 11 della l.r. 8/2017)
1. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 8/2017 è soppressa.
2. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 8/2017 è sostituita dalla seguente:
“d) fissare le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi nonché dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui all’articolo 4, comma 1;”.
3. Dopo il comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 8/2017 è aggiunto il seguente:
“1 bis. La Giunta regionale affida la gestione dei contributi e dei finanziamenti agevolati di cui all’articolo 4, commi 1 bis e 1 ter, a Finpiemonte S.p.A. che stabilisce criteri e procedure di concessione degli stessi.”.

Art. 167.
(Lavori in amministrazione diretta)
1. La Regione, nella concessione dei finanziamenti previsti dalle proprie leggi o da finanziamenti comunitari, autorizza i soggetti beneficiari a svolgere lavori e servizi in amministrazione diretta così come disciplinato dall’articolo 3, comma 1 lettera gggg) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice degli Appalti).
2. La Giunta regionale con propria delibera, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, criteri e modalità finalizzati a verificare l’economicità di tali prestazioni rispetto alle condizioni di mercato e a garantire un adeguato controllo delle attività oggetto di finanziamento.

Art. 168.
(Disposizioni finali in materia di sicurezza nelle piscine ad uso natatorio)
1. Il provvedimento di cui al comma 3 dell’articolo 50 della legge regionale 4 maggior 2012, n 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012), come sostituito dall’articolo 158 della presente legge, è adottato dalla Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 169.
(Disposizioni abrogative in materia finanziaria)
1. La legge regionale 23 aprile 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di riduzione dei prezzi dei carburanti per autotrazione in territori regionali di confine) è abrogata.
 

Art. 170.
(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell’articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 17 dicembre 2018
Sergio Chiamparino


Allegato A (art. 56)
Tabella di cui all’articolo 1, comma 2, lettera c) della l.r. 12/2004.
Allegato B (art. 145)
Tabella A di cui all’articolo 30, comma 0.1 della l.r. 5/2018
 

ALLEGATO A)

TABELLA "CANONI DI CONCESSIONE PER UTILIZZO DI PERTINENZE IDRAULICHE"

Servitù
(occupazione, anche in subalveo o in proiezione, di aree demaniali con manufatti e attraversamenti)


a) attraversamenti con linee elettriche aeree senza occupazione di area demaniale con pali:
- tensione fino 30000 V 68,00
- tensione da 30000 V sino a 150000 V 91,00
- tensione da 150000 V sino a 250000 V 141,00
- tensione superiore a 250000 V 212,00
• Il canone è dovuto anche per le linee elettriche che attraversano l’area demaniale utilizzando in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell’attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione.
• Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d’acqua.
b) attraversamenti aerei o in subalveo con cavi o tubazioni:
- per ciascun attraversamento 184,00
• il canone è dovuto anche per gli attraversamenti che utilizzano in qualunque modo opere di attraversamento già esistenti di proprietà di altri soggetti. Il canone non è dovuto se il manufatto principale è già in concessione al titolare dell’attraversamento e non vi è aumento della superficie occupata in proiezione.
• Il canone si intende riferito a ciascun attraversamento in punti diversi dello stesso corso d’acqua
c) parallelismi e percorrenze con cavi e tubazioni in area demaniale:
- il canone è calcolato secondo i criteri stabiliti per le concessioni di pertinenze ad uso non agricolo, considerando una larghezza minima pari a 1 metro;
canone minimo 184,00
- per i tratti di percorrenza in alveo il canone è maggiorato del 50%
d) attraversamenti con ponti, passerelle, guadi:
 

con superficie fino a mq. 21

184,00

maggiore di 21 mq. e fino a    60

262,00

maggiore di 60 mq. e fino a  108

424,00

maggiore di 108 mq. e fino a 165

584,00

maggiore di 165 mq. e fino a 200

636,00

maggiore di 200 mq. e fino a 360

1.031,00

maggiore di 360 mq. e fino a 550

1.418,00

maggiore di 550 mq. e fino a 750

1.718,00

maggiore di 750 mq. e fino a 1100

2.268,00

maggiore di 1.100 mq. per ogni mq. o frazione

2,00

   
• La superficie del manufatto di attraversamento per il calcolo del canone è data dall’occupazione in proiezione dell’area compresa nei confini demaniali.
• Per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato il canone è ridotto del 50%, fermo restando il canone minimo ricognitorio.
e) copertura dei corsi d'acqua per scopo di viabilità, igiene pubblica, parcheggio, area attrezzata, altri utilizzi:
 

enti pubblici                                                                   

fino a 21 mq.

184,00

oltre 21 mq.

184,00 + 0,83 per mq. eccedente

uso agricolo, uso privato, esercizi commerciali di vicinato  

fino a 21 mq.

184,00

oltre 21 mq.

184,00 + 1,00 per mq. eccedente

uso commerciale e industriale

fino a 21 mq.

286,00

oltre 21 mq.

286,00 + 6,00 per mq. eccedente

  
occupazione con manufatti per lo scarico di acque:
 

 

Uso privato, agricolo, esercizi commerciali di vicinato

Uso commerciale

Uso industriale

Acque meteoriche e scolmatori - solo scarico (da sommare all’eventuale percorrenza di tubazioni in area demaniale)  

184,00

184,00

184,00

Fognature - solo scarico
(da sommare all’eventuale percorrenza di tubazioni in area demaniale)  

272,00

366,00

572,00

• Rientrano nell’uso commerciale le concessioni per gli impianti per la gestione dei servizi pubblici locali.
• Il canone per l’eventuale percorrenza su area demaniale si calcola secondo i criteri stabiliti per le pertinenze, considerando una larghezza minima di 1 metro.
• Per i tratti di percorrenza in alveo il canone è maggiorato del 50%.
• Il canone è ricondotto al minimo ricognitorio per gli usi domestici, agricoli e per gli esercizi commerciali di vicinato, qualora non sia possibile o sia particolarmente oneroso l’allacciamento alla fognatura pubblica.
 

Uso di pertinenze
(occupazione di terreni e aree pertinenziali del demanio idrico per finalità agricole, produttive, sportive, ricreative)

g) occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per uso agricolo.
Il canone si calcola prendendo a riferimento come valore di base quello contenuto nelle tabelle della Commissione provinciale espropri in relazione al tipo di coltivazione messo in atto dal richiedente la concessione, applicando al risultato un coefficiente di rendimento annuale pari a 1/40 per superfici fino a 5.000 mq., a 1/60 per le aree eccedenti i 5000 mq. fino a 10.000 mq. e a 1/80 per le aree in eccedenza oltre i 10.000 mq., con un minimo di euro 57,00.
• Si intende per uso agricolo l’utilizzo per finalità di produzione agricola da parte dei soggetti di cui all’articolo 2 della legge regionale n. 63/1978.
• Rientrano nelle concessioni per uso agricolo anche le concessioni per pioppicoltura
h) occupazione di pertinenze idrauliche o alvei in disuso per usi diversi.
Il canone è calcolato sulla base dei valori unitari di cui alla tabella B allegata alla legge 326/2003 (con riferimento alle zone territoriali omogenee previste all’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2/4/1968 o alle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) ridotti di 1/3 e con applicazione di un coefficiente di rendimento annuale pari a:
- 1/20 per superfici fino a 2.000 mq.;
- 1/25 per le aree eccedenti i 2.000 mq. fino a 5.000 mq.;
- variabile tra 1/40 e 1/400 in relazione al tipo di utilizzo, all’estensione complessiva del bene occupato e alla redditività presunta del bene concesso e dell’attività svolta per le aree eccedenti i 5.000 mq.
Per le aree situate nelle zone E ed F di cui all’art. 2 del D.M. n. 1444 del 2/4/1968 (o nelle zone a queste assimilabili in base ai Piani regolatori comunali) i valori unitari di cui alla tabella B sono ridotti di 1/2.
Le aree demaniali ricadenti all’interno della fascia A del Piano Assetto Idrogeologico (PAI) sono equiparate, ai fini del calcolo del canone, alle aree situate in zona territoriale omogenea E qualora si tratti di concessioni rilasciate a decorrere dal 1 gennaio 2012 per finalità diverse dall’uso commerciale o industriale.
• A titolo esemplificativo rientrano in questa tipologia di concessione: aree di sfogo o di deposito, orti, cortili, piazzali, piste, strade carrabili o pedonali comprese quelle che utilizzano gli argini, realizzazione di impianti sportivi, ricreativi, tralicci, cabine elettriche, piattaforme, parcheggi, ecc.
• In presenza di manufatti esistenti, al canone per l'occupazione dell'area si aggiunge il canone per l'uso dei manufatti stessi, calcolato sulla base del costo di costruzione, corretto con coefficienti che tengano conto dello stato di manutenzione e delle caratteristiche di vetustà e di finitura.
L’importo del canone per le concessioni stipulate a partire dal 01/01/2016 e per gli indennizzi delle occupazioni senza titolo è calcolato applicando al valore ottenuto una maggiorazione del 12,2%, determinata in base alla somma dei coefficienti di aggiornamento dei trienni 2010-2012 (5,2%), 2013-2015 (5%) e 2016-2018 (2%).
i) appostamenti fissi di caccia, previa autorizzazione della Provincia, con o senza capanno:
184,00
1) posizionamento di cartelli pubblicitari o simili su pali o pilastrini:                     286,00
 

Concessioni brevi
(utilizzo temporaneo di aree demaniale per periodi inferiori all’anno)


m) occupazione per brevi periodi per manifestazioni o per uso turistico, sportivo, ricreativo; attraversamenti provvisori; occupazione temporanea per esecuzione di indagini, rilievi, campionamenti:
- fino a 15 giorni                             NESSUN CANONE
- oltre 15 giorni e fino a 1 anno       184,00
n) concessione per taglio piante: valore delle piante tagliate. Nel caso di interventi di manutenzione di argini, sponde e aree di asservimento idraulico, il valore delle piante presenti nell’alveo attivo con esclusione di isole formatesi all’interno, sulle sponde nonché nelle aree interessate dall’esecuzione degli interventi è da intendersi nullo; in tali casi il provvedimento di concessione è implicito nell’autorizzazione idraulica all’esecuzione dell’intervento.
o) soppressa (art. 23 della l.r. 5/2012)
p) transito in alveo o transito arginale temporaneo: 184.00 per ogni km o sua frazione
q) pascolo, sfalcio erba: Il canone si calcola secondo i criteri previsti per l’uso agricolo, rapportato alla durata richiesta, con un minimo di euro 57,00.
 

Canone minimo ricognitorio


Per gli usi non espressamente previsti, il canone è determinato con applicazione dei criteri relativi a tipologie analoghe. In ogni caso il canone non può essere stabilito in misura inferiore a euro 184,00 fatti salvi i casi in cui la tabella preveda espressamente canoni inferiori.
 

Esenzioni e riduzioni del canone

Esenzioni
1) Concessioni per ponti, ponticelli, guadi, passerelle e attraversamenti viari in genere di proprietà della Regione Piemonte, delle province, dei comuni e delle loro forme associative.
2) Concessioni rilasciate ad enti strumentali della Regione Piemonte.
3) Concessioni per palorci e piccoli impianti di trasporto di merci e materiali ricadenti nelle zone montane.
4) Concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (d.lgs. 152/2006, art. 115), solo nel caso in cui tali interventi siano realizzati nell'ambito di aree demaniali già comprese in aree naturali protette statali o regionali inserite nell'elenco ufficiale di cui all'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge 394/1991.
5) Le concessioni per l’attraversamento degli argini demaniali a favore dei proprietari dei fondi confinanti con gli argini stessi, nei casi di preesistenza di un diritto di passaggio e di impossibilità di accesso alternativo.
6) Concessioni per attraversamenti di corsi d’acqua con ponti, guadi e passerelle di superficie fino a 15 metri quadrati utilizzati per l’accesso o il collegamento tra fondi situati nelle zone montane per finalità agro-silvo-pastorali.
7) Concessioni rilasciate ai gestori dei servizi di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259.

Riduzioni
1) Alle concessioni di pertinenze idrauliche e alle concessioni per copertura di corsi d’acqua rilasciate agli enti locali di cui all’art. 1 del d.lgs. 267/2000, si applica una riduzione pari al 50% del canone di merito. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere disposti maggiori riduzioni nel caso di concessioni di pertinenze idrauliche per interventi di ripristino e recupero ambientale (d.lgs. 152/2006, art. 115) non comprese tra quelle di cui al precedente punto 4) ovvero in considerazione delle seguenti circostanze:
- ubicazione e consistenza dell’area;
- particolari iniziative progettuali, finanziate dall’ente;
- oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico dell’ente.
2) Alle concessioni di pertinenze idrauliche e alle concessioni alla copertura di corsi d’acqua rilasciate per il perseguimento di fini sociali e di rilevante interesse pubblico alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del d.lgs. 460/1997 (ONLUS) si applica una riduzione pari al 50% del canone di merito.
È in ogni caso dovuto il canone minimo ricognitorio.
 

* Spese di istruttoria e sopralluogo

Domande di concessione per servitù e concessione breve: 

euro

50,00

Domande di concessione per l'uso di pertinenze: 

euro

150,00

Domande di rinnovo 

euro

25,00

Per le manutenzioni e per le domande di subentro non sono richieste spese istruttorie.


L’importo delle spese di istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche all’attraversamento di corsi d’acqua con elettrodotti previste a carico dell’ENEL S.p.A. nella convenzione approvata con D.G.R. n. 33-27161 del 26/04/1999, si intende sostituito con gli importi previsti dalla presente tabella.
 

Allegato B)

Tabella A

Rideterminazione delle tasse di concessione regionale di cui al titolo II, numeri d'ordine 16 e 17 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della L. 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158)
 

Numero
d’ordine
230/1991

Indicazione degli atti soggetti a tassa

Tassa di rilascio euro

Tassa
annuale
euro

16

Concessione di costituzione di:
1) azienda agri-turistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso 
2) azienda faunistico-venatoria, per ogni ettaro o frazione di esso 
3) centro privato di produzione di selvaggina.
DPR 15 gennaio 1972, n. 11, art. 1 lett. o)
Legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 10, comma 8, lett. d)
Nota: Per le aziende agri-turistico-venatorie e per le aziende faunistico-venatorie per ogni 0,05 euro di tassa è dovuta una soprattassa di 0,05 euro che dovrà essere versata contestualmente alla tassa.
Le tasse devono essere corrisposte entro il 31 gennaio dell’anno cui si riferiscono.
Le tasse di concessione previste per le aziende faunistico-venatorie sono ridotte alla misura di un ottavo per i territori montani o per quelli classificati tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, e successive modificazioni ed integrazioni. 


4,13
2,07
247,90


4,13
2,07
247,90

17

Abilitazione all’esercizio venatorio: A
con fucile ad un colpo, con falchi e con arco, con fucile a due colpi, con fucile a più di due colpi.
Nota: Il versamento della tassa annuale di concessione regionale deve essere effettuato in occasione del pagamento della tassa di rilascio o di rinnovo della concessione governativa per la licenza di porto d’armi per uso di caccia ed ha validità di un anno dalla data di rilascio della concessione governativa.
Il versamento della tassa annuale di concessione regionale non è dovuto qualora non si eserciti la caccia durante l’anno.
La ricevuta del versamento deve essere allegata al tesserino per l’esercizio venatorio.
Per le difformi situazioni di scadenza eventualmente riscontabili fra la data di versamento della tassa regionale e quella governativa, la validità del versamento della tassa regionale è procrastinato sino alla scadenza della tassa di concessione governativa.
L’abilitazione all’esercizio venatorio si consegue soltanto dopo aver superato l’esame previsto dalla Legge 11 febbraio 1992, n. 157. 


100,00


100,00