Accordo Operativo
tra

l'INAIL - Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Direzione Regionale per la Calabria (d'innanzi per brevità, anche: "INAIL-Calabria"), nella persona del Direttore Regionale pro tempore, Caterina Crupi, domiciliato per la carica in Catanzaro, via Vittorio Veneto n. 60

e

L'EBAC - Ente Bilaterale Artigianato Calabria (d'innanzi, per brevità, anche: "EBAC"), nella persona del Presidente, Roberto Matragrano legale rappresentante pro tempore domiciliato per la carica in Catanzaro, viale Emilia, 100;
 

Premesso che

- le parti, come sopra precisate, hanno avviato ormai da tempo una collaborazione finalizzata ad intervenire sul settore delle lavorazioni artigiane al fine di favorire lo sviluppo della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e l'osservanza di comportamenti attivamente responsabili, stipulando a tal fine apposito Protocollo d'intesa in data 4 giugno 2013, ormai scaduto ma che contestualmente si rinnova per un ulteriore biennio;
- dal monitoraggio dei dati regionali in possesso dell'INAIL-Calabria è risultato che il settore delle attività delle lavorazioni agroalimentari, nell'ambito dell'impresa artigiana, evidenzia con certo rilievo il fenomeno infortunistico;
- le parti, pertanto, hanno rappresentato l'esigenza di intervenire in modo puntuale ed incisivo nell'ambito di tali lavorazioni, al fine di verificarne le specifiche ragioni di pericolosità;
 

visto

- il D.Lgs. 38/2000 che ha rimodulato ed ampliato i compiti dell'Inail, contribuendo alla sua evoluzione da soggetto erogatore di prestazioni assicurative a soggetto attivo di protezione sociale, orientato alla tutela globale dei lavoratori contro gli infortuni sul lavoro e le tecnopatie, tutela comprensiva di interventi prevenzionali, curativi, riabilitativi e di reinserimento dei lavoratori disabili;
- che l'Inail in attuazione del D.Lgs. 38/2000 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i ha tra i suoi obiettivi strategici la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- che agli artt. 9 e 10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. l'Inail vede assegnati compiti di informazione, formazione, assistenza, consulenza e promozione della cultura della salute e sicurezza del lavoro;
- che la Legge 122/2010 ha previsto la piena integrazione delle funzioni assicurative e di ricerca connesse alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 ed ha istituito un polo unico per la salute e la sicurezza sul lavoro attraverso l'accorpamento in Inail delle funzioni già attribuite all'Ipsema ed all'Ispesl, divenendo l'ente pubblico nazionale del sistema istituzionale avente compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di supporto al Servizio Sanitario Nazionale come previsto dall'art. 9, comma 6, lettera h, del D.Lgs. 81/2008;
- che il Piano nazionale della prevenzione 2014-2018 approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 13 novembre 2014, in attuazione delle indicazioni comunitarie, attribuisce una accresciuta valenza economica e sociale alla tematica del contrasto agli infortuni e alle patologie lavoro correlate, attraverso sia gli strumenti del controllo, sia della promozione e sostegno a tutte le figure previste dal D.Lgs. 81/2008;
- che le priorità per lo sviluppo delle politiche prevenzionali individuate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INAIL mirano al consolidamento delle interazioni con le parti sociali per la migliore attuazione degli interventi in materia;
 

considerato che

- La migliore analisi dei dati in possesso sulle cause e fattori di cui sopra non può prescindere dall'attività di ricognizione e descrizione dei primi svolta direttamente visitando un campione delle aziende interessate operanti nel settore di cui trattasi;
- Per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità, al fine di garantire la più ampia adesione delle aziende interessate, è opportuno che sia l'EBAC Calabria ad accedere nelle aziende stesse e che l'INAIL-Calabria non determini né sia messo a conoscenza del campione di imprese visitato;
- Appare opportuno strutturare un metodo operativo-didattico che consenta il coinvolgimento delle imprese del settore di interesse campionate sull'intero territorio regionale, nei suoi principali centri urbani;
 

tutto ciò premesso, visto e considerato, le parti convengono di impegnarsi nei termini che seguono:
 

Articolo 1 - Premesse

Le premesse, gli atti normativi richiamati e le considerazioni sopra esposte, costituiscono parte integrante del presente Accordo.
 

Articolo 2 - Finalità dell'accordo

l'INAIL-Calabria e l'EBAC intendono realizzare un monitoraggio nell'ambito del settore delle lavorazioni agroalimentari, al fine di predisporre misure informative, formative e promozionali calibrate in ragione delle effettive esigenze prevenzionali che il settore interessato presenta.
 

Articolo 3 - Modello di collaborazione

Il modello di collaborazione da osservare per la realizzazione del presente Accordo progettuale sarà quello della compartecipazione tendenzialmente paritaria delle risorse complessive professionali, economiche e strumentali delle parti interessate; l'apporto collaborativo di INAIL-Calabria non potrà consistere unicamente in un finanziamento economico.
 

Articolo 4 - Oggetto del progetto

Le Parti, con il presente accordo, intendono regolamentare i rapporti finalizzati alla realizzazione del progetto che si denomina "Alimentazione sicura? Solo se priva di rischi" secondo il piano d'azione dettagliato nell'allegata scheda progettuale (all. A).
 

Articolo 5 - Anonimato delle ditte partecipanti

Al fine di garantire la massima adesione delle ditte interessate e, quindi, per ragioni di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, le ditte partecipanti al progetto verranno individuate da EBAC, nel rispetto dei criteri sanciti dal Comitato tecnico di implementazione del progetto individuato nella citata scheda progettuale al punto 1.a.
Le ditte così individuate devono restare anonime per l'INAIL-Calabria, con la conseguenza che nominativi, ragioni sociali, codici fiscali, partita IVA ed ogni altra informazione idonea a rivelare l'identità delle ditte stesse saranno conoscibili solo da parte di EBAC.
 

Articolo 6 - Tavolo di coordinamento operativo
(Comitato tecnico di implementazione del progetto)

Per l'attuazione del presente accordo, entro il termine di sessanta giorni dalla data sotto indicata di sottoscrizione, verrà istituito con separato atto il citato gruppo di lavoro paritetico denominato: "Comitato di implementazione del progetto" di cui al punto 1.a dell'allegata scheda progettuale, composto da due rappresentanti dell'INAIL e due dell'EBAC, (questi ultimi individuati in un referente tecnico e in un referente istituzionale dell'organismo paritetico) con ruolo di coordinamento, propositivo e consultorio rispetto all'intero piano progettuale.
Il Comitato, altresì, assumerà la responsabilità di:
a) Attuare il piano operativo per la realizzazione della progettualità indicata nell'accordo;
b) Monitorare e valutare i risultati ottenuti, in relazione agli obiettivi inizialmente individuati.
 

Articolo 7 - Impegni delle parti

Le parti si impegnano alla realizzazione del progetto di cui all'art. 4 secondo le indicazioni contenute dalla scheda progettuale, comprensiva di cronoprogramma e piano economico-finanziario, che si allega al presente accordo e che si intende approvata unitamente allo stesso.
 

Articolo 8 - Durata

La durata del presente accordo è di un anno, a decorrere dalla data di sua sottoscrizione, e in ogni caso è da intendersi tacitamente estesa fino all'esaurimento delle attività che ne sono oggetto secondo l'allegata scheda progettuale di cui al precedente art. 4.
 

Articolo 9 - Condizioni integrative

9.1. EBAC si impegna a redigere rapporto trimestrale sullo sviluppo delle attività del progetto.
9.2. Le parti si rivolgeranno a soggetti terzi per la realizzazione di eventuali attività indispensabili al buon esito del progetto solo ed esclusivamente nel caso in cui non siano rinvenibili professionalità specifiche per la realizzazione delle stesse presso le proprie strutture interne.
9.3. EBAC si impegna a rispettare quanto stabilito dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i. in materia di trasparenza dell'azione amministrativa nel caso di acquisizione di beni e servizi finalizzati all'iniziativa in parola.
9.4. Le parti si richiamano in ogni caso al rispetto dei principi generali di cui al citato D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
2. Ai sensi della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato assegnato alla procedura di affidamento in parola dal CIPE, il Codice Unico di Progetto (CUP): E64I18000040005. Tale codice sarà apposto su tutti i documenti e gli atti amministrativi e fiscali che riguardano il progetto di cui trattasi.
 

Articolo 10 - Tracciabilità dei flussi finanziari.

EBAC rilascerà, pena la nullità assoluta dei rispettivi accordi stipulati, dichiarazione nella quale assuma gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e nella quale comunichi:
1) gli estremi identificativi del conto corrente acceso presso banche o presso la società Poste Italiane s.p.a. dedicato, anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche;
2) le generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche delegate ad operare su tale conto.
Detta comunicazione dovrà essere effettuata entro 7 giorni dall'accensione del conto, ovvero, laddove già esistente, dalla sottoscrizione del presente accordo operativo.
EBAC, altresì, si impegna affinché medesima dichiarazione di responsabilità venga inserita nei contratti eventualmente sottoscritti con subappaltatori e subcontraenti della filiera dell'imprese interessate alla realizzazione del progetto di interesse.
Le Parti convengono che le transazioni riguardanti il progetto di cui trattasi saranno eseguite avvalendosi di Istituti bancari autorizzati ovvero della società Poste Italiane s.p.a., e ciò a pena di risoluzione dei corrispettivi affidamenti di lavori e/o servizi, richiamando, infine, in argomento la vigente normativa in materia di lavori, servizi e forniture da intendersi integralmente vincolante.
 

Articolo 11- Oneri economici

11.1 Le parti comparteciperanno in maniera tendenzialmente paritaria al progetto, con apporto delle proprie risorse professionali, economiche e strumentali.
11.2 I costi necessari per l'attuazione del progetto saranno affrontati in prima istanza da EBAC, l'INAIL-CALABRIA s'impegna a rimborsare a rendicontazione questi ultimi nella misura massima del 55% delle spese validamente documentate ed in ogni caso non oltre la complessiva cifra di € 22.935,00 (oneri fiscali inclusi), al netto delle spese figurative che si sosterranno per proprio conto.
 

Articolo 12 - Modalità di pagamento

L'INAIL-CALABRIA verserà ad EBAC le somme di cui all'art. 10, nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dal regolamento interno di contabilità e di amministrazione soltanto al positivo esito delle verifiche di giusta rendicontazione di cui anche alla circ. 2/2009 Min. Lav., ed in ogni caso entro e non oltre gli importi ivi validamente riscontrati, in due tranches, nella misura massima di € 11.467,50 ciascuna, dietro presentazione di valida documentazione attestante le spese sostenute, adeguatamente relazionata, e in ogni caso non oltre la complessiva somma di cui all'art. 10.2.
La liquidazione delle fatture relative ai servizi resi avverrà nel rispetto della vigente normativa, previa, inoltre, verifica d'ufficio della regolare esecuzione della fornitura nonché della regolarità contributiva INPS/INAIL della ditta affidataria.
Si precisa, peraltro, in proposito che in ottemperanza all'attuale disciplina¹ in materia di pagamenti e fatturazioni in rapporto alla pubblica amministrazione, EBAC potrà accettare fatture -quand'anche sotto forma di nota, parcella e simili- esclusivamente emesse in forma elettronica e trasmesse per il tramite del Sistema di Interscambio (SDI) di cui alla richiamata normativa.
Sul sito www.indicepa.gov.it. nella sezione a ciò dedicata, saranno reperibili le Unità Organizzative INAIL deputate in via esclusiva alla ricezione delle fatture elettroniche dal Sistema di Interscambio, inserite nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA).
Per ogni Unità Organizzativa sarà riscontrabile il Codice Univoco Ufficio.
Gli aggiornamenti riferiti alle unità organizzative citate saranno riportati tempestivamente nel predetto Indice delle Pubbliche Amministrazioni ed il relativo Codice Univoco Ufficio sarà consultabile sul sito.
In assenza di aggiornamenti alla data attuale, pertanto, qualora fosse necessario, INCA CALABRIA potrà emettere fattura elettronica trasmettendola al citato SDÌ utilizzando i seguenti riferimenti:
 

Unità Organizzativa

CodiceUnivoco Ufficio

CUP

Contratto/Convenzione

Riferimento amministrazione

INAIL - DIREZIONE REGIONALE PER LA CALABRIA

DME7T7

E64I18000040005

INAL/EBAC,  progetto prevenzione 2018: "Alimentazione sicura? Solo se priva di rischi"

MAN

 

Articolo 12 bis - Clausola di Salvaguardia

EBAC si impegna a restituire a INAIL-CALABRIA le somme percepite ai sensi del precedente articolo 11, qualora il progetto di cui al presente accordo non sia completato nei termini concordati entro il 31.12.2019 per cause imputabili alla propria struttura.
 

Articolo 13 - Rendicontazione spese progettuali e generali

EBAC, per ogni singola richiesta di pagamento di cui all'art. 11, dovrà produrre ad INAIL- Calabria, in aggiunta alla giusta rendicontazione delle spese affrontate, anche una relazione illustrativa della documentazione contabile trasmessa.
La rendicontazione dovrà, per ogni fase, essere articolata secondo le voci previste nel progetto che si allega al netto del 20% per spese generali, che potranno essere richieste secondo le indicazioni del seguente art. 13.
 

Articolo 14 - Spese generali

14.1 EBAC Calabria potrà richiedere all'INAIL-CALABRIA cofinanziamento al 55% delle spese generali sopportate. Queste, qualora non diversamente rendicontate, potranno essere imputate su base forfettaria ad un tasso non superiore del 20% dei costi diretti, ma pur sempre, tuttavia, attraverso un metodo equo, corretto, proporzionale, documentato e in grado di giustificare la congruità della richiesta.
14.2 L'INAIL-CALABRIA, in ogni caso, nelle percentuali indicate potrà contribuirvi nel rispetto delle prescrizioni del precedente art. 11.2 circa il cofinanziamento complessivo del progetto e nei tempi ivi descritti.
14.3 L'opzione di dichiarare i costi indiretti su base forfettaria dovrà riguardare l'operazione nella sua totalità.
14.4 Qualora in sede di rendicontazione si dimostrerà una riduzione dei costi diretti, le spese generali si riterranno ridotte in misura proporzionalmente
corrispondente.
14.5 Qualora l'operazione generi entrate, queste devono essere dedotte dal totale dei costi dell'operazione (diretti e quindi proporzionalmente anche sugli indiretti)
 

Articolo 14 - Relazione finale

EBAC, a integrale completamento delle attività progettuali programmate, produrrà all'INAIL-Calabria, relazione di sintesi su quanto effettuato e sui risultati raggiunti.
 

Articolo 15 - Risoluzione

La risoluzione anticipata del presente accordo può avvenire soltanto per eventuale manifesta inadempienza da parte di EBAC, accertata nella sede di cui all'art. 5 e deliberata dall'INAIL-CALABRIA, oltre che per mutuo consenso.
Per ogni controversia rimarrà competente il Foro di Catanzaro.
 

Articolo 16 - Spese di bollo e registrazione

Eventuali spese di bollo e di registrazione della presente convenzione sono a carico di chi ne farà richiesta.

Letto, confermato e sottoscritto in Catanzaro il 17.12.2018
 

Per INAIL -
Direzione regionale per la Calabria
IL DIRETTORE P.T.
f.to Dott.ssa Caterina Crupi

  Per l'EBAC - Ente Bilaterale Artigianato per la Calabria
IL PRESIDENTE P.T.
f.to Dr. Roberto Matragrano.

_________
¹ Cfr. decreto del Ministro dell’Economia e Finanze 3 Aprile 2013, n. 55, pubblicato nella G.U. n. 118 del 22 Maggio 2013, recante “Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244”


Fonte: inail.it