Cassazione Penale, Sez. 4, 28 dicembre 2018, n. 58375 - Responsabilità di un CSE per la mortale caduta dall'alto di un lavoratore. Impalcati privi di protezioni e mancata sospensione dei lavori


Presidente: IZZO FAUSTO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 07/11/2018

 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Perugia, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale di Perugia resa in data 7.02.2013, nei confronti di P.M., in relazione al reato di omicidio colposo indicato in rubrica.
P.M., quale coordinatore per l'esecuzione dei lavori nominato dalla committente Ediltuscia srl, è stato ritenuto responsabile del decesso di B.G.. Quest'ultimo, lavorando presso il cantiere edile della BPE Costruzioni, mentre operava con il comando a distanza di una gru, precipitava da un impalcato, privo di protezione, cadendo sul solaio sottostante posto a circa 2,5 metri e riportando lesioni mortali. L'addebito ascritto al P.M., in cooperazione colposa con altri, riguarda la mancata segnalazione alla committente Ediltuscia della reiterata inosservanza delle disposizioni relative all'adeguamento delle misure di sicurezza comprendenti il pericolo di caduta dall'alto ed il fatto di non aver sospeso i lavori, a fronte della condizione di pericolo grave ed imminente, constatata anche il giorno del sinistro, avvenuto il 30.12.2005.
La Corte di merito confermava l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato osservando che la necessità della figura del coordinatore per l'esecuzione dei lavori dipendeva dalla presenza di più imprese lavoratrici nel cantiere teatro dell'evento, relativo alla palazzina A. Il Collegio rilevava che il coordinamento dei lavori non spettava alla BPE Costruzioni; e che la specificità della funzione di coordinatore rivestita dal P.M., implicava peculiari compiti di alta vigilanza. Al riguardo, la Corte riferiva che il cantiere era caratterizzato da criticità note all'imputato, quali la presenza del ghiaccio che aggravava il rischio di cadute dall'alto, a fronte di impalcati privi di protezioni.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Perugia ha proposto ricorso per cassazione P.M., a mezzo dei difensori.
L'esponente chiarisce che l'impugnazione riguarda l'affermazione di responsabilità penale; il travisamento delle prove; l'eccessività della pena.
Ciò posto, con il primo motivo l'esponente contesta la sussistenza del presupposto di fatto per l'adozione, da parte dell'imputato, del provvedimento di sospensione dei lavori. Osserva il deducente che il cantiere non presentava condizioni di pericolo grave ed imminente e rileva che erroneamente i giudici hanno affermato che il cantiere fosse aperto il giorno del sinistro. Al riguardo, il deducente si sofferma diffusamente sul contenuto delle acquisite prove dichiarative; e rileva che la Corte di Appello ha inopinatamente chiesto ai testimoni valutazioni che spettano all'interprete; ed ha omesso di considerare determinate circostanze di fatto, indicative della intervenuta sospensione dei lavori, stante il periodo di festività. Il ricorrente osserva che la Corte territoriale ha illogicamente interpretato i verbali di sopralluogo, dai quali emerge che gli stessi contenevano raccomandazioni in vista della esecuzione di opere da effettuarsi in futuro. A conforto dell'assunto circa l'insussistenza di una attuale situazione di pericolo, la parte sottolinea che successivamente al tragico evento il cantiere non venne sottoposto a sequestro; e rileva che la Corte ha omesso di esaminare tale decisivo aspetto.
Con il secondo motivo il ricorrente osserva che la Corte di Appello ha erroneamente ritenuto sussistente il nesso di derivazione causale tra la condotta omissiva dell'imputato e l'evento. Al riguardo, osserva che la condotta del lavoratore infortunato risulta in realtà del tutto eccentrica, posto che l'utilizzo della gru gli era pure inibito. E considera che la pretesa che l'imputato sospendesse i lavori risulta illogica, posto che le attività erano già state sospese, come dimostrato dal fatto che i lavoratori presenti in cantiere stavano effettuando unicamente attività di pulizia e sistemazione.
Con il terzo motivo il ricorrente rileva la violazione dei principi costituzionali in tema di imputazione soggettiva. Considera che la errata valutazione circa la sussistenza di una situazione di pericolo in atto, questione affidata al primo motivo, ha determinato l'ulteriore illegittima conseguenza data dal rimprovero mosso all'imputato, per non aver sospeso le attività lavorative. L'esponente reitera il contenuto delle censure afferenti alla situazione di fatto nel cantiere, il giorno del sinistro. Osserva che la caduta dall'altro del lavoratore era evento assolutamente imprevedibile, posto che gli altri lavoratori si trovavano al piano terra e stavano per andarsene; sul punto, sottolinea che il soggetto addetto alla gru già indossava abiti civili ed era pronto ad andarsene dal cantiere. Conclusivamente sul punto, il ricorrente osserva che la condotta omissiva ascritta all'imputato non può essere qualificata come colposa, non avendo P.M. violato alcuna norma cautelare.
Con il quarto motivo la parte si duole della entità della pena e del giudizio di bilanciamento delle circostanze.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso impone i seguenti rilievi.
2. Procedendo congiuntamente all'esame del primo e del terzo motivo di ricorso, che muovono da comuni censure circa la ricostruzione della dinamica del fatto da parte dei giudici di merito, giova ricordare che, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (in tal senso, "ex plurimis", Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, dep. 23.05.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, dep. 28/04/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, dep. 28.05.2009, Rv. 244181).
Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente invoca, in realtà, una riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo alla ricostruzione della situazione di fatto presente in cantiere al momento del sinistro. Ed invero, il deducente, piuttosto che sollevare censure che attingono il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, si duole del mancato recepimento della tesi alternativa prospettata della difesa, invocando una rilettura del contenuto delle prove dichiarative, da parte della Corte regolatrice.
E' poi appena il caso di rilevare che la congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Rv. 216906) - evidenzia che i giudici di merito hanno del tutto logicamente censito le evidenze acquisite al compendio probatorio.
Segnatamente, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che non presenta le denunziate aporie di ordine logico e che risulta immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità. La Corte territoriale ha precisato che l'uso da parte di più persone della gru rispondeva ad una prassi di cui l'imputato era a piena conoscenza, per la sua presenza in cantiere; ed ha rilevato l'infondatezza della censura difensiva, circa il preteso travisamento dei verbali di sopralluogo. Sul punto, in sentenza si specifica che dai verbali di sopralluogo risulta che P.M. si era reso conto della mancanza di parapetti nei solai; e che a fronte di tale evenienza l'imputato, coordinatore per l'esecuzione dei lavori, aveva effettuato generiche raccomandazioni, senza attivarsi per l'eliminazione della fonte di pericolo. Sotto altro aspetto, la Corte di Appello ha chiarito che il cantiere era certamente in attività il giorno del sinistro, come pure dimostrato dal fatto che P.M. ebbe a recarsi sul posto; e che il prevenuto era pienamente consapevole del grave pericolo costituito dalla presenza di ghiaccio, tanto che aveva raccomandato genericamente ai lavoratori di procedere con cautela. Sul punto, il Collegio ha del tutto logicamente considerato che P.M. aveva allora colposamente omesso di sospendere i lavori, come avrebbe dovuto per la qualità rivestita, a fronte della accertata situazione di fatto.
Si tratta di valutazione coerente rispetto all'insegnamento espresso dal diritto vivente, con riguardo ai compiti del coordinatore per la sicurezza. La giurisprudenza di legittimità, interpretando la disposizione di cui all'art. 92, comma 1, lett. f), d.lgs. n. 81 del 2008, ha chiarito che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori è pure titolare di un potere dovere di intervento diretto, proprio nei casi in cui abbia contezza di gravi pericoli presenti in cantiere, come avvenuto nel caso di specie (cfr. Sez. 4, n. 45862 del 14/09/2017 - dep. 05/10/2017, Prina, Rv. 27102601). Ed invero, si è precisato che in tema di infortuni sul lavoro, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, oltre ai compiti che gli sono affidati dall'art. 5 del D.Lgs. n. 494 del 1996, ha una autonoma funzione di alta vigilanza circa la generale configurazione delle lavorazioni che comportino rischio interferenziale, ma non è tenuto anche ad un puntuale controllo, momento per momento, delle singole attività lavorative, che è invece demandato ad altre figure operative (datore di lavoro, dirigente, preposto), salvo l'obbligo, previsto dal citato art. 92, lett. f), d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, di adeguare il piano di sicurezza in relazione alla evoluzione dei lavori e di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti da parte delle imprese interessate (Sez. 4, n. 27165 del 24/05/2016 - dep. 04/07/2016, Battisti, Rv. 26773501).
3. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Rispetto al mancato apprezzamento del carattere abnorme della condotta posta in essere dal lavoratore deceduto, in sentenza si sottolinea che l'operazione effettuata da B.G. era necessitata, al fine di espletare il lavoro di sua competenza. Oltre a ciò, i giudici di appello hanno sottolineato che ove il prevenuto avesse imposto l'adozione dei presisi di sicurezza funzionali ad evitare le cadute dall'altro ovvero avesse sospeso l'esecuzione dei lavori, la rovinosa caduta del B.G. non si sarebbe verificata.
E bene: il richiamato percorso argomentativo si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. Invero, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l'esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l'abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all'evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l'eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l'obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
4. Il quarto motivo di ricorso non ha pregio.
Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la motivazione implicita (Sez. 4, n. 23679 del 23/04/2013, Rv. 256201; Sez. 6, n. 36382 del 4/07/2003, Rv. 227142) o l'impiego di formule sintetiche (Sez. 6, n. 9120 del 4 agosto 1998, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, n. 26908 del 16 giugno 2004, Rv. 229298). Segnatamente, nel ribadire che la determinazione della misura della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra nell'ampio potere discrezionale del giudice di merito, il quale assolve il suo compito anche valutando globalmente gli elementi indicati nell'art. 133 cod. pen., si è osservato che non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta del giudice risulti contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla forbice edittale (Sez. 4, n. 41702 del 20/09/2004, Rv. 230278).
Nel caso di specie la Corte di Appello ha espressamente chiarito che non erano emersi positivi elementi per modificare il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche in termini di equivalenza rispetto alla contestata aggravante, effettuato dal Tribunale; e che la pena era congrua, essendo stata determinata in termini di poco superiori al minimo edittale. Come si vede, si tratta di apprezzamenti che sfuggono dallo specifico orizzonte del sindacato di legittimità, come sopra censito.
5. Al rigetto del ricorso, che conclusivamente si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Per mera completezza argomentativa, si osserva che il fatto di reato per cui si procede è stato commesso il 30.12.2005 e quindi nella vigenza del novellato art. 157, cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251. Il termine prescrizionale, pari ad anni quindici, ai sensi dell'art. 157, comma 6, cod. pen., non risulta altrimenti decorso. Peraltro, atteso che all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche in rapporto di equivalenza sulla contestata aggravante, il termine di prescrizione risulta pari ad anni quindici anche applicando la previgente disciplina in tema di prescrizione, in base alla quale doveva tenersi conto della diminuzione stabilita per le circostanze attenuanti (in tale prospettiva, il termine di prescrizione, pari ad anni dieci, rispetto alla cornice edittale dell'art. 589, comma 1, cod. pen., deve essere aumentato della metà per gli atti interruttivi).

 

 

P.Q.M.

 



Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 7 novembre 2018.