Categoria: 2000
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Tipologia: CCNL
Data firma: 27 novembre 2000
Validità: 31.12.2003
Parti: Federtrasporti, Fenit, Anav e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti
Settori: Trasporti, Autoferrotranvieri
Fonte: uiltrasporti.it

Sommario:

 

Premessa
Art. 1 Relazioni industriali
Art. 2 Norme relative alla nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità
Art. 3 Disciplina della retribuzione a seguito dell'applicazione della nuova classificazione
Art. 4 Trattamento economico e normativo degli addetti all’area operativa “servizi ausiliari della mobilità”
Art. 5 Ferie
Art. 6 Norme in materia di orario di lavoro

 

Art. 7 Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile
Art. 8 Trattamento di maternità
Art. 9 Reperibilità
Art. 10 Decorrenza e durata del CCNL – Aumenti retributivi
Art. 11 Dichiarazione di esigibilità
Art. 12 Inscindibilità delle norme contrattuali
Allegati
Allegato A) Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità
Norma generale di conversione all’euro
Dichiarazioni a verbale


Rinnovo del contratto di lavoro degli autoferrotranvieri per il periodo 2000-2003

Il giorno 27 novembre 2000, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, alla presenza del Ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, del Ministro dei Trasporti, del sottosegretario al Lavoro, del sottosegretario ai Trasporti, del Direttore generale dei Rapporti di lavoro, e dei rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni, Federtrasporti, Fenit, Anav e le OO.SS. Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, tenuto conto dei contenuti del Protocollo d'Intesa tra Governo, Regioni, Associazioni imprenditoriali e OO.SS. del 14 dicembre 1999, dell'accordo preliminare del 2 marzo 2000, sottoscritto presso questo Ministero e dell'intesa tra Governo, Regioni, UPI e ANCI del 27 novembre 2000, e considerati parti integranti della presente ipotesi di accordo, sottoscrivono la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL degli autoferrotranviari-internavigatori (TPL-mobilità) 2000-2003.

Art. 1 Relazioni industriali
Le disposizioni di cui alla "Premessa", alla "Informazione e consultazione" e alla "Formazione ed aggiornamento professionale", di cui all'art. 1 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, sono sostituite dalle seguenti:
Il sistema concertativo
In conformità al Protocollo d'Intesa del 14 dicembre 1999 tra Governo, Regioni, Federtrasporti, Anac, Fenit, Filt-Cgil, Fit-Cisl e Uli-Trasporti - che viene considerato parte integrante del presente accordo di rinnovo contrattuale, d'ora in avanti chiamato "Protocollo" - si conviene:
a) sulla necessità di rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto nel sistema dei trasporti;
b) sull'opportunità di caratterizzare questo rafforzamento con soluzioni concertative adeguate e con un più puntuale sistema di relazioni sindacali;
c) sull'esigenza che i processi di apertura al mercato derivanti anche dall'applicazione di normative europee, nonché quelli di privatizzazione siano accompagnati da norme in linea con le stesse normative europee volte a salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale, a non pregiudicare l'assetto e la funzionalità delle diverse modalità di trasporto e ad assicurare la salvaguardia delle professionalità acquisite e della continuità occupazionale.
Di conseguenza si stabilisce:
1. una sede nazionale di concertazione tra le parti firmatarie del "Protocollo" che ha il compito di verificare con sistematicità l'evoluzione della situazione del settore, con riferimento ai contenuti del "Protocollo" stesso ivi comprese le tendenze relative all'occupazione e per concordare eventuali aggiornamenti e rafforzamenti delle stesse scelte. Gli incontri si realizzeranno semestralmente e saranno convocati dal Ministero dei Trasporti che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa;
2. una sede regionale di concertazione tra Regione, Province e Comuni e le parti sociali firmatarie del "Protocollo" avente come obiettivo la realizzazione della più ottimale politica di sviluppo e di integrazione delle diverse modalità del settore, in coerenza con gli obiettivi complessivi del sistema nazionale dei trasporti. A tale sede regionale di concertazione è assegnato anche il compito di informare sugli schemi e di confrontarsi sulle procedure e sui criteri di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale, perseguendo l'obiettivo di privilegiare gli aspetti tecnico-economici, la qualità e la sicurezza dei servizi. In tale sede, per assicurare il rispetto del punto c), vanno verificati, per l'individuazione delle soluzioni più efficaci, gli eventuali effetti sugli assetti occupazionali derivanti dalle scelte di sviluppo e di integrazioni delle diverse modalità del settore, dai processi di ristrutturazione e dalle aggiudicazioni dei servizi mediante procedure concorsuali. Gli incontri si realizzeranno, di norma, semestralmente o su richiesta di una delle parti sociali (l'insieme della rappresentanza sindacale o imprenditoriale) e saranno convocati dalla Regione che assicurerà la gestione operativa di tale sede concertativa.
Il sistema di relazioni industriali
Allo scopo di dar luogo ad un nuovo e diverso sistema di relazioni industriali in linea con quanto indicato nel “Protocollo” e con i principi contenuti nel Patto Governo - Parti sociali del 23 luglio 1993 e con quanto indicato nel verbale d'intesa 23 dicembre 1998, recante il Patto sulle politiche di concertazione e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione europea del sistema dei trasporti, le parti condividono il metodo partecipativo al quale si riconnette un ruolo fondamentale nella regolazione delle controversie e nella prevenzione del conflitto.
Con tale rinnovato sistema di relazioni sindacali si riafferma, nella distinzione dei ruoli, la validità di tale metodo in riferimento sia al sistema contrattuale con le conseguenti applicazioni ad ogni livello, sia ai profondi cambiamenti connessi al processo di riforma del settore.
In particolare, le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli.
Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli organismi territoriali collegati a rispettare le norme del CCNL e la loro coerente applicazione a livello aziendale, nonché ad evitare per il futuro azioni o rivendicazioni intese a modificare, integrare, innovare quanto ha formato oggetto di tali accordi.
Ciò premesso, le parti si danno atto che obiettivo condiviso del presente rinnovo contrattuale è quello di perseguire i livelli sempre più efficaci di competitività delle aziende, la loro integrità ed efficienza produttiva.
Nel confermare l'unicità contrattuale per le aziende della mobilità che consenta una più ampia aggregazione settoriale, si adotta un nuovo sistema di inquadramento che tiene conto delle diverse articolazioni produttive, riclassificando in distinte aree il personale, secondo valori di professionalità, di esperienza e di responsabilità.
In coerenza con quanto affermato, il sistema di relazioni sindacali esistente viene integrato nel modo seguente:
1. costituzione di un Osservatorio nazionale a carattere paritetico avente per scopo, nell'ambito degli indicatori generali del settore, sia l'individuazione delle politiche formative più adeguate per assicurare la creazione delle figure professionali necessarie al sistema delle imprese e la riqualificazione di quelle esistenti, sia la possibilità di individuare gli strumenti più idonei per governare fenomeni di esuberi di personale ed il conseguente sostegno al reddito, in coerenza con quanto stabilito dal Patto del 23 dicembre 1998 punto 4.3. Le parti si impegnano ad incontrarsi entro il 30 giugno 2001.per definire le caratteristiche di tale organismo e fissare eventuali ulteriori compiti, modalità di funzionamento ed il relativo finanziamento;
2. costituzione di un Osservatorio regionale di confronto tra le parti per verificare la corretta applicazione del CCNL, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, ed intervenire per ripristinare il rispetto del CCNL quando ce ne sia l'esigenza, tramite le proprie strutture territoriali, anche su istanza di una sola parte;
3. attivazione di una sede di confronto a livello aziendale qualora si delineassero cambiamenti nella struttura organizzativa che producano mutamenti significativi dell'assetto aziendale tali da coinvolgere in modo significativo la qualità e la quantità dei livelli occupazionali. Se tale confronto non pervenisse a soluzioni concordate entro il termine di 30 giorni le parti si impegnano ad attivare un confronto a livello nazionale coinvolgendo le strutture associative nazionali;
4. attivazione, previo consenso delle proprietà, di una sede di confronto a livello aziendale con le strutture territoriali di categoria, in caso di apertura al mercato della composizione azionaria delle imprese, al fine di individuare le condizioni e le opportunità per la partecipazione dei lavoratori al capitale aziendale anche sulla base delle esperienze compiute in altri settori;
5. attivazione di sedi di conciliazione, con le modalità che saranno definite dalle parti entro il 30 giugno 2001, per la soluzione di contenziosi e di controversie irrisolti a livello aziendale riguardanti l'applicazione del CCNL, la coerenza della contrattazione aziendale con quella nazionale, le tutele individuali.
Le politiche formative
In coerenza con quanto concordato nell’intesa preliminare del 2-3-2000, qui riportato nel presente articolo riguardo al sistema concertativo ed alle relazioni industriali, nonché nel Protocollo del 14-12-1999, le parti, intendono condividere le linee guida, all’interno delle quali opereranno, per la definizione di specifiche intese riguardanti gli strumenti operativi e gestionali della politica formativa, necessaria per il settore della mobilità locale.
A tal proposito decidono di istituire una Commissione Paritetica che proporrà alla valutazione delle parti gli strumenti e le modalità per la costituzione di un ente bilaterale di settore, alimentato con risorse predefinite provenienti dalle imprese e dai lavoratori ed abilitato ad attivare ulteriori risorse pubbliche e private per la realizzazione degli obiettivi che la contrattazione tra le parti individuerà.
Le parti considerano la valorizzazione del lavoro e delle professionalità individuali una risorsa strategica delle imprese di servizio. Per questa ragione, confermano la volontà di definire una politica orientata alla formazione continua – finalizzata al miglioramento della qualità del lavoro e della produzione, nonché alla realizzazione di processi di adattamento alle trasformazioni in atto nel mondo della mobilità.
In particolare sarà necessario intervenire per garantire al settore, per la sua specificità, figure professionali non facilmente reperibili nel mercato del lavoro; per favorire l’arricchimento delle funzioni e della implementazione delle competenze; per governare le esigenze di formazione e riqualificazione professionale connesse con i processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

Art. 4 Trattamento economico e normativo degli addetti all’area operativa “servizi ausiliari della mobilità”
Il rapporto di lavoro dei dipendenti assegnati all’area operativa “servizi ausiliari per la mobilità” è regolato dalle disposizioni contrattuali di cui all’allegato A) “Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari della mobilità”.
[…]

Art. 6 Norme in materia di orario di lavoro
Con riferimento alle disposizioni integrative del CCNL previste al punto 4 dell’Accordo preliminare 2 marzo 2000, le parti confermano e precisano quanto segue:
a) la durata settimanale dell'orario di lavoro per i lavoratori ai quali si applica il presente CCNL è realizzata come media nell'arco di 17 settimane. Soltanto le modalità di attuazione saranno oggetto di preventivo esame congiunto secondo quanto previsto dall’articolo 3 del CCNL 23 luglio 1976, così come modificato dall'art. 3, lett. c) dell’accordo nazionale 12 luglio 1985;
b) a livello aziendale, nell'ambito del negoziato previsto dall'art. 6 dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, ove sussista ancora un regime di orario inferiore a quello nazionale, potranno essere definiti il suo adeguamento e le compensazioni;
c) nelle aziende in cui non si sono realizzati accordi applicativi dell'art. 8, punto 2, dell'accordo nazionale 25 luglio 1997, relativamente all'adeguamento della prestazione effettiva all'orario contrattuale nazionale o aziendale, ove previsto, si conviene che entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, vanno contrattate le saturazioni al massimo livello tecnicamente ed organizzativamente possibile, senza oneri aggiuntivi per le imprese. Qualora non si pervenisse ad intese sulla materia, le parti possono chiedere il lodo del Ministero del Lavoro;
d) la riduzione dell'orario di lavoro contrattuale nazionale, con particolare riferimento ai lavoratori turnisti, sarà oggetto di confronto in occasione del rinnovo salariale relativo al biennio 2002-2003, in relazione all'evoluzione dell'occupazione nel settore ed al suo progressivo adattamento al processo di liberalizzazione del mercato. Il costo dell'eventuale riduzione dell’orario di lavoro sarà comunque compreso nei costi definiti per il rinnovo del secondo biennio;
e) nella redazione dei turni di lavoro aziendali, elaborati in conformità con la normativa contrattuale e legislativa vigente, la rotazione dei lavoratori deve avvenire in maniera equilibrata, tale da evitare, se non sporadicamente, flessi e picchi della prestazione lavorativa in capo allo stesso lavoratore. A tal fine, le parti a livello aziendale effettueranno esami congiunti preventivi e periodici come previsto dall’art. 3 del CCNL 23 luglio 1976, così come modificato dall’art. 3, lett. C) dell’accordo nazionale 12 luglio 1985; ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste dall’art. 2 lett. B) dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991.
A livello regionale, sulla base dell’andamento del fenomeno, potranno essere valutate ed individuate possibili soluzioni, compatibilmente all’organizzazione efficiente ed economica del servizio.
Al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa sui riposi periodici previsti dall’art. 14 dell’Accordo Nazionale 25 luglio 1997, verranno realizzati a livello aziendale esami congiunti a cadenza periodica ed ogni qualvolta, su richiesta anche di una sola parte, si ritenga necessario, attivando, in caso di controversia, le procedure previste all’art. 2 lett. B) dell’accordo nazionale 7 febbraio 1991;
f) in presenza di regimi di orario differenziati per effetto della concessione di giornate ulteriori di mancata prestazione e/o di altri benefici orari, le parti a livello aziendale procedono ad un approfondimento al fine dell’adeguamento alla normativa nazionale.

Art. 7 Mercato del lavoro - Rapporti di lavoro flessibile
L'articolo 7 dell'Accordo nazionale 11 aprile 1995 e l'articolo 9 dell'Accordo nazionale 25 luglio 1997 sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni:
Le parti nel confermare, quale prassi ordinaria, il sistema di assunzione a tempo indeterminato, ritengono che nel rispetto del punto 5 dell’Accordo Preliminare del 2 marzo 2000 la definizione di norme contrattuali condivise, riguardanti il mercato del lavoro per l’accesso al settore e la flessibilità nelle prestazioni, può consentire il perseguimento degli obiettivi di efficienza e competitività delle imprese, al fine di meglio aderire alla domanda di nuovi servizi ed alla espansione delle attività imprenditoriali, nei settori tradizionali ed in tutta l’area ricompresa nel campo di applicazione del CCNL
In questo ambito condividono la consapevolezza che le modalità di selezione per assunzione stanno subendo oggi, e subiranno ancora di più nel futuro, una notevole innovazione rispetto ai tradizionali bandi di concorso: da qui discende l’esigenza di modalità trasparenti e flessibili che rendano più rapide le procedure per la copertura di eventuali esigenze di personale decise dalle aziende.
L’Osservatorio Nazionale di cui all'art. 1 del presente Accordo viene investito dei seguenti compiti:
 monitorare l’utilizzazione degli strumenti di cui al presente titolo;
 proporre soluzioni per:
 superare eventuali difficoltà,
 rafforzare l’utilizzo di tali strumenti,
 adeguare, ove necessario, la regolamentazione contrattuale a norme di legge e/o pattizie di superiore livello,
 dirimere eventuali controversie interpretative;
 attuare quanto demandato da accordi sindacali.
In questo ambito vengono confermate le competenze di livello aziendale per l’attuazione di quanto definito nel CCNL. (art. 3 CCNL 23 luglio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni).
Tutti i rapporti di lavoro “flessibile”, con i limiti definiti dal CCNL, previa informazione da parte dell’azienda alle strutture sindacali competenti, possono essere utilizzati a livello aziendale.
In sede aziendale troveranno applicazione i principi di cui all’articolo 1, comma 2, punto a) della legge 125/91, eventualmente definendo una percentuale minima di accesso, da realizzare prevedendo modalità e requisiti con accordo a livello aziendale.
In caso di eventuali passaggi da tempo determinato a tempo indeterminato si terrà conto della legge n. 125/1991, ove vi sia rispondenza alle condizioni previste da norme di legge o regolamentari.
Inoltre, con l’obiettivo di favorire l’inserimento dei giovani le parti si incontreranno per verificare l’attuazione al settore della normativa da emanarsi da parte del Governo relativa a forme di incentivazione per l’adozione dei part time “a staffetta”, previsti dalla legge 196/97.
Il presente articolo regolamenta le seguenti tipologie di rapporto di lavoro flessibile:
A) Contratti a termine ex art. 23 legge n. 56/87
B) Lavoro a tempo parziale
C) Contratto di formazione e lavoro
D) Lavoro temporaneo
E) Apprendistato
I lavoratori di cui alle citate tipologie di lavoro, esclusi i temporanei, sono computati ai fini dell'accordo nazionale 29.7.1998.
Le lettere che seguono regolamentano in modo specifico le diverse modalità.
A) Contratti a termine ex art. 23 legge n. 56/87
Le assunzioni con contratto a tempo determinato sono disciplinate, secondo gli specifici ambiti di applicazione, dall’articolo 8 del R.D.L. 8 gennaio 1931, n. 148, dalla legge 18 aprile 1962, n. 230, dall’articolo 8 bis della legge 25 marzo 1983, n. 79, dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 e dall’articolo 61 del CCNL 23 luglio 1976 e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Fatte salve le predette discipline, le parti concordano che contratti a termine possono essere attivati, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, nelle seguenti casistiche e con le seguenti modalità:
1) nel caso di concomitanti assenze per ferie, malattia, maternità, congedi parentali, aspettativa;
2) quando l’assunzione abbia luogo per l’esecuzione di un’opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo ovvero per il periodo necessario all’espletamento delle procedure di assunzione;
3) per punte di più intensa attività derivanti dall’effettuazione di servizi, anche a carattere provvisorio e/o sperimentale, che non sia possibile eseguire in base al normale organico ed ai normali programmi di lavoro.
La durata minima è pari a 30 giorni calendariali. La durata massima è pari a 12 mesi, prorogabile per ulteriori 8 mesi nei limiti e con le modalità stabilite dall’articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230.
B) Lavoro a tempo parziale
Il rapporto di lavoro a tempo parziale è regolato dalle normative vigenti (D.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61) nonché dalla seguente disciplina:
a) il lavoro a tempo parziale può essere di tipo:
 orizzontale, quando la riduzione di orario rispetto al tempo pieno è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro,
 verticale, quando risulti previsto che l’attività lavorativa sia svolta a tempo pieno, ma limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno,
 misto, quando la prestazione si realizza secondo una combinazione delle modalità sopraindicate, che contempli giornate o periodi a tempo pieno o ad orario ridotto alternati a giornate o periodi ad orario ridotto o di non lavoro. I predetti periodi saranno determinati previo accordo aziendale.
[…]
m) fermo restando quanto previsto dall’articolo 5, commi 1 e 3, del D.lgs. n. 61/2000, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, esaminate tra le parti a livello aziendale, il personale in forza può chiedere il passaggio dal rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per un periodo di tempo prestabilito, al termine del quale, al lavoratore interessato verrà ricostituito il rapporto a tempo pieno.
Qualora il numero delle richieste risulti superiore a quello compatibile con le predette esigenze, la scelta tra le istanze pervenute alla direzione aziendale sarà effettuata secondo i seguenti criteri elencati in ordine di priorità:
 documentata necessità di sottoporsi a cure mediche incompatibili con la prestazione a tempo pieno,
 documentata necessità di assistere familiari a carico non autosufficienti ovvero, nel caso di genitore unico, anche figli fino a 13 anni,
 motivi di famiglia, opportunamente documentati,
 studio, volontariato, etc., opportunamente documentati,
 motivi personali;
[…]
La presente disciplina si applica a tutti i contratti part-time ancorché stipulati a tempo determinato.
Si intendono riportate le norme di non discriminazione di cui all’articolo 4 del D.lgs. n. 61/2000.
[…]
C) Contratto di formazione e lavoro
Premessa

Le parti manifestano la volontà di promuovere un adeguato utilizzo del contratto di formazione e lavoro, prevedendone l’attivabilità per tutte le figure professionali quale strumento che può contribuire all’incremento dell’occupazione giovanile favorendo la preparazione dei giovani alla vita professionale.
Procedure di verifica di conformità
Le parti convengono che con il presente articolato si considera superata la necessità dell’approvazione preventiva dell’organismo previsto dalle disposizioni vigenti, qualora i progetti presentati siano dichiarati conformi dalle parti stipulanti, attraverso le loro strutture di categoria territoriali o regionali ovvero nazionali, alle norme del presente articolo. Copia del presente articolo verrà depositato a cura delle parti presso il Ministero del lavoro ai fini del rilascio immediato alle aziende associate a Federtrasporti, Anav, Fenit del nullaosta da parte degli uffici del collocamento.
Dovrà in ogni caso farsi riferimento ai contenuti della circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 42 del 23 marzo 1991.
Durata del contratto ed attività formativa
Ai fini delle vigenti disposizioni di legge si precisa che:
a) le professionalità inquadrate nell’area professionale 1° sono considerate “elevate”;
b) le professionalità inquadrate nelle aree professionali 2° e 3° sono considerate “intermedie”.
Sono considerati conformi alla presente regolamentazione:
 i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle professionalità di cui alla lettera a) che precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 130 ore;
 i progetti aventi per oggetto il conseguimento delle professionalità di cui alla lettera b) che precede che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 24 mesi ed una formazione di almeno 80 ore.
Si considerano altresì conformi alla vigente regolamentazione i progetti preordinati alla stipulazione dei contratti di formazione e lavoro di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 19 luglio 1994, n. 451, che prevedano una durata del rapporto di formazione non superiore a 12 mesi ed una formazione minima di base non inferiore a 20 ore, relativa alla disciplina del rapporto di lavoro, alla organizzazione del lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e antinfortunistica.
I contratti di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b), della legge 451/1994 possono essere stipulati sia per le figure professionali corrispondenti alle professionalità intermedie ed elevate ad eccezione delle figure professionali inquadrate nell’area professionale 4 nelle quali le parti convengono di identificare le professionalità di cui all’articolo 8, comma 5, della legge n. 407/1990.
Nella predisposizione dei progetti di formazione e lavoro devono essere rispettati i principi di non discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
Rapporto di lavoro
Al rapporto di formazione e lavoro si applicano tutte le disposizioni regolanti il rapporto di lavoro del personale ordinario salvo quanto diversamente previsto dal presente articolo.
La durata del periodo di prova sarà pari a:
 4 settimane di prestazione effettiva per i contratti di durata pari a 12 mesi;
 2 mesi di prestazione effettiva per i contratti sino a 24 mesi.
In caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in assunzione a tempo indeterminato, si intende assolto il periodo di prova, salvo richiesta di proroga da parte dell’interessato.
Qualora sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di imprese, che l’esecuzione del contratto si svolga in posizione di comando presso una pluralità di imprese individuate nei progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in capo alle singole imprese.
Nei casi in cui il rapporto di formazione e lavoro venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il lavoratore dovrà essere utilizzato in attività corrispondenti alla formazione conseguita e il periodo di formazione lavoro verrà computato all’anzianità di servizio, con esclusione degli aumenti periodici di anzianità e della mobilità professionale, ad eccezione, con riguardo a quest’ultima, delle deroghe convenute a livello nazionale.
Qualora il contratto di formazione e lavoro non sia trasformato alla sua scadenza in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, allo scopo di agevolare il reperimento di nuove opportunità di lavoro, al lavoratore sarà corrisposta, in aggiunta alle spettanze di legge e di contratto, la seguente somma:
 dalle aziende fino a venti dipendenti, una mensilità retributiva, composta da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retributivo attribuito per contratti di durata di ventiquattro mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e verrà calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto:
 dalle aziende con oltre venti dipendenti, due mensilità retributive composte da retribuzione tabellare e contingenza riferite al parametro retribuito attribuito per contratti di durata di 24 mesi.
Nel caso di contratti di durata inferiore, il suddetto ammontare è proporzionalmente ridotto e viene calcolato nella misura di un ventiquattresimo di mese per ogni mese di durata del contratto.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate intermedie ed elevate, il datore di lavoro, utilizzando l’apposito modello predisposto dal Ministero del lavoro, trasmette agli uffici competenti per territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dai lavoratori interessati.
Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro per le professionalità considerate elementari, il datore di lavoro rilascia al lavoratore un attestato sull’esperienza svolta.
Per il limite di età di assunzione si fa riferimento alle vigenti disposizioni in tema di contratto di formazione lavoro, nonché in materia di abilitazioni professionali.
Per le limitazioni all’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali.
La facoltà di assunzione mediante i contratti di formazione e lavoro non è esercitabile dalle aziende che, al momento della richiesta di avviamento, risultino non avere mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di formazione e lavoro sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti.
Ai fini sopra indicati, non si computano, comunque, a tal fine i contratti risolti nel corso o al termine del periodo di prova ovvero a iniziativa del lavoratore, per fatto da lui dipendente od a lui imputabile (ivi compreso il mancato conseguimento delle abilitazioni richieste), nonché i contratti per i quali, al termine del rapporto, i lavoratori abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
La limitazione di cui al presente paragrafo non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di formazione e lavoro.
Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio anche i giovani per i quali il rapporto di formazione e lavoro, nel corso del suo svolgimento, sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Retribuzione […]
Trattamento di malattia ed infortunio non sul lavoro […]

D) Lavoro temporaneo
Le imprese possono ricorrere al contratto di lavoro temporaneo, oltre che nei casi previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere b) e c), della legge 24 giugno 1997, n. 196 anche nelle seguenti fattispecie, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), della legge stessa:
a) incrementi di attività produttiva, amministrativa, tecnica e commerciale di natura temporanea, anche connessi a richieste di mercato derivanti dall’acquisizione di commesse o indotte dall’attività di altri settori o dallo svolgimento di manifestazioni particolari;
b) esecuzione di un’opera, di un servizio o di un appalto ovvero adempimenti di attività definiti o predeterminati nel tempo e che non possono essere attuati ricorrendo unicamente ai normali assetti produttivi aziendali;
c) inserimento temporaneo di figure professionali non esistenti nell’organico aziendale, per le quali sussista la necessità, fino a quando perduri quest’ultima;
d) temporanea utilizzazione in qualifiche previste dai normali assetti produttivi aziendali, ma temporaneamente scoperte, per il periodo necessario al reperimento sul mercato del lavoro del personale occorrente;
e) necessità non programmabili connesse alla manutenzione straordinaria, nonché al ripristino della funzionalità e/o sicurezza degli impianti e/o dei mezzi.
I prestatori di lavoro temporaneo, anche a tempo parziale, per le fattispecie individuate alle precedenti lettere da a) ad e), contemporaneamente utilizzati da un’impresa, non potranno superare per ciascun trimestre la media dell’8% dei lavoratori in essa occupati con arrotondamento all’unità superiore dell’eventuale frazione superiore o uguale allo 0,5 per cento. In alternativa, è consentita la stipulazione dei contratti di fornitura di lavoro interinale sino a 5 prestatori di lavoro temporaneo, purché non risulti superiore al totale dei contratti di lavoro a tempo indeterminato in atto nell’impresa.
Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore a quello di cui hanno diritto i dipendenti dell’impresa utilizzatrice, assunti successivamente alla data di stipula del presente accordo con la stessa qualifica ovvero, in mancanza di quest’ultima, di pari contenuto professionale.
Nel secondo livello di contrattazione, sono stabilite modalità e criteri per la determinazione e la corresponsione ai lavoratori temporanei delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi e collegati all’andamento economico dell’azienda ai sensi dell’articolo 6 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997.
Qualora i lavoratori temporanei siano utilizzati in funzioni per le quali norme di legge o regolamentari richiedono specifici requisiti psicofisici e/o specifiche abilitazioni professionali, l’azienda utilizzatrice è tenuta ad accertarne il possesso da parte degli interessati.
Le aziende utilizzatrici sono tenute ad assicurare ai lavoratori temporanei tutte le misure, le informazioni e gli interventi di formazione relativi alla sicurezza e prevenzione di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e sue successive modifiche, dell’accordo nazionale 28 marzo 1996 e dell’accordo interconfederale 22 giugno 1995.
L’azienda utilizzatrice comunica preventivamente alle RSU/RSA o, in mancanza, alle OO.SS. territoriali aderenti alle Associazioni Sindacali firmatarie del CCNL, il numero dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo da stipulare ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo.
Ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità, la predetta comunicazione sarà effettuata entro i cinque giorni successivi alla stipula del contratto di fornitura.
Inoltre, una volta l’anno, l’azienda utilizzatrice fornisce alle RSU/RSA informazioni in ordine al numero ed ai motivi dei contratti di fornitura di lavoro temporaneo conclusi, alla durata degli stessi, al numero ed alla qualifica dei lavoratori interessati.
Il periodo di assegnazione del prestatore di lavoro temporaneo presso l’azienda utilizzatrice può essere prorogato:
 nei casi di sostituzione di lavoratori assenti, per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto di lavoro, fino al rientro in servizio del lavoratore sostituito;
 in tutti gli altri casi, a fronte di motivate esigenze, per ulteriori periodi di assegnazione non superiori ad un anno.
Prima di essere assegnato al servizio il lavoratore temporaneo dovrà essere opportunamente addestrato ed informato di ogni utile notizia riguardante l’espletamento del servizio stesso (assetto della rete, struttura dell’azienda, ecc.).
Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha diritto ad esercitare presso l’impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di attività sindacale, nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente dell’impresa medesima.
Nota a verbale
Per le aziende aderenti a Federtrasporti, il presente accordo sostituisce la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 29 novembre 1999, secondo quanto ivi previsto.
Per le aziende aderenti ad Anav e Fenit, ai sensi di quanto convenuto nella premessa dell’accordo interconfederale 16 aprile 1998 tra Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, la presente disciplina sostituisce quest’ultima intesa.
E) Apprendistato
Per la disciplina dell’apprendistato si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed in particolare all’articolo 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, ai relativi decreti ministeriali di attuazione ed alla presente disciplina contrattuale.
L’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista che, considerate le norme legislative vigenti, può essere adottato in tutti i settori di attività rientranti nel campo di applicazione del presente contratto per i lavoratori in età non inferiore a 15 anni e non superiore a 24 ovvero a 26 nelle aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento Cee n. 2081 del 20 luglio 1993 e successive modificazioni. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i predetti limiti di età sono elevati di due anni.
La qualifica professionale oggetto dell’apprendistato ed il relativo profilo professionale devono essere indicati nella lettera di assunzione.
[...]
Il contratto di apprendistato può riguardare tutte le aree operative e le aree professionali 1^ 2^ e 3^.
La durata massima dell’apprendistato è così fissata:
 30 mesi, per gli apprendisti destinati a svolgere le mansioni inquadrate nell’area professionale 1^, 2^ e 3^;
[…]
Al fine di completare l’addestramento dell’apprendista, sono dedicate 120 ore medie annue retribuite di formazione esterna, così come previsto dall’articolo 16, comma 2 della legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni. Di tale monte ore, 42 ore dovranno essere dedicate alle materie indicate all’articolo 2, comma 1, lett. a), del D.M. 8 aprile 1998. Le ore rimanenti saranno dedicate ai contenuti indicati all’articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto citato.
Le imprese effettueranno la formazione teorico pratica presso strutture esterne pubbliche o private di cui all’articolo 2, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post obbligo ovvero di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere, la durata della formazione di cui al citato articolo 16, comma 2, legge n. 196/1997 e successive modifiche ed integrazioni è ridotta a 80 ore medie annue retribuite, delle quali 40 saranno dedicate alle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lett. a) del D.M. 8 aprile 1998 e le rimanenti alle materie di cui all’articolo 2, comma 1, lett. b) del medesimo decreto ministeriale.
All’apprendista minore di anni 18 non è consentita l’effettuazione di prestazioni lavorative fra le ore 22 e le ore 6 né il superamento dell’orario contrattuale nazionale di lavoro.
L’apprendista è tenuto a frequentare regolarmente e con diligenza le iniziative di formazione.
Le ore destinate alla formazione esterna sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell’orario di lavoro.
Per le ore destinate alla formazione non spettano all’apprendista le indennità dei dipendenti di ruolo.
Le ore complessive di formazione possono essere distribuite diversamente nell’arco della durata del contratto di apprendistato.
La formazione degli apprendisti all’interno dell’impresa sarà seguita da un tutore che curerà la necessità di raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
La funzione di tutore della formazione nelle imprese con meno di 15 dipendenti può essere svolta dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del D.M. 8 aprile 1998.
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica in materia di servizi per l’impiego.
Agli apprendisti spettano gli istituti previsti dal CCNL, in quanto applicabili […]
L’articolo 54 del CCNL 23 luglio 1976 è abrogato e sostituito dalla presente disciplina.
F) Percentuale di utilizzo dei contratti a termine e del lavoro temporaneo
I contratti a termine ivi compresi quelli a part-time di cui al presente articolo, lettera A), punti1), 2) e 3) ed i contratti di lavoro temporaneo di cui alla precedente lettera D) del presente articolo, possono essere conclusi:
 nelle aziende fino a 50 dipendenti, entro la misura massima del 35% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione, con un minimo di almeno 5 unità attivabili;
 nelle aziende con più di 50 e fino a 500 dipendenti, entro la misura massima del 25% dei lavoratori assunti a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita alle aziende fino a 50 dipendenti;
 nelle aziende con più di 500 dipendenti, entro la misura massima del 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza all’atto dell’assunzione e, in ogni caso, in misura non inferiore a quella consentita nelle aziende fino a 500 dipendenti.
Se dall’applicazione delle predette percentuali risultassero frazioni di unità, il numero degli assumendi è elevato all’unità superiore.
G) Norma finale
L’articolo 7 dell’accordo nazionale 11 aprile 1995 e l’articolo 9 dell’accordo nazionale 25 luglio 1997, sono abrogati.
Nota a verbale
In considerazione della prevista evoluzione legislativa in materia di rapporti di lavoro flessibili (cd. contratti atipici) le parti stipulanti si impegnano ad incontrarsi in sede di Osservatorio nazionale di cui all’art. 1 del presente accordo successivamente all’entrata in vigore delle nuove disposizioni, al fine di verificare la congruità delle disposizioni contrattuali con le stesse cosicché le parti possano procedere alle eventuali modificazioni/integrazioni della presente disciplina.

Art. 9 Reperibilità
In conformità alle esigenze organizzative di ciascuna azienda, la stessa potrà richiedere alle competenti OO.SS. l’istituzione di turni di reperibilità nelle varie unità produttive.
Modalità, compensi, individuazione dei lavoratori interessati alla copertura dei turni, saranno oggetto di apposita contrattazione a livello aziendale.
Qualora vi sia effettuazione della prestazione lavorativa non dovrà essere pregiudicato il rispetto delle norme contrattuali e di legge in materia di orario di lavoro.

Allegati
Allegato A) Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità

Art. 1 Campo di applicazione
Le disposizioni di cui al presente Allegato A), che è parte integrante dell’Accordo Nazionale… novembre 2000 di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri 2000-2003, si applicano al personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità inquadrato ai sensi della “Nuova classificazione del personale addetto ai servizi di trasporto pubblico e della mobilità”. Allo stesso trovano applicazione le norme di cui al CCNL 23 luglio 1976 e sue successive modificazioni e/o integrazioni relative agli istituti e/o materie non espressamente regolati dalle seguenti disposizioni.
Art. 2 Assunzione […]
Art. 3 Periodo di prova […]
Art. 4 Orario di lavoro […]

Al personale addetto ai servizi ausiliari per la mobilità trovano applicazione le norme in materia di orario di lavoro di cui alla legge 15 marzo 1923, n. 692 e sue successive modificazioni ed integrazioni.
La durata media dell’orario di lavoro è fissata in 39 ore settimanali sulla base di un periodo di 17 settimane, con un orario settimanale massimo di 44 ore.
Art. 5 Assenze […]
Art. 6 Aspettativa non retribuita […]
Art. 7 Malattia […]
Art. 8 Infortunio

Le aziende sono tenute ad assicurare presso l’Inail il personale dipendente soggetto all’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inoltrare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]
Art. 9 Aspettativa non retribuita per malattia ed infortunio […]
Art. 10 Maternità
Astensione dal lavoro

Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di astenersi dal lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 8 marzo 2000, n. 53.
Ferma restando la durata complessiva di astensione obbligatoria (5 mesi), la lavoratrice ha diritto, previa attestazione del medico specialista del SSN e del medico competente di cui al D.lgs. n. 626/1994, a posticipare l’ingresso nel periodo di astensione obbligatoria pre-parto portandolo non oltre l’inizio del mese precedente la data presunta del parto stesso. In tal caso, i restanti quattro mesi di godimento della astensione in questione si concentrano nel periodo successivo l’evento considerato.
[…]
Permessi per assistenza al bambino
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri ovvero eccezionalmente ai padri lavoratori (art. 13, comma 1, legge n. 53/2000), durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo retribuito, anche cumulabili, durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
[…]
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice/ore ad uscire dall'azienda.
In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle ex art. 10, comma 1, legge n. 1204/1971 possono essere utilizzate anche dal padre.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli articoli 18 e 19, Legge 26-4-1934, n. 635, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]
Normativa
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamentari vigenti.
Art. 11 Sospensione […]
Art. 12 Obblighi del prestatore di lavoro

Il lavoratore ha l'obbligo di osservare nel modo più scrupoloso i doveri e il segreto di ufficio, di usare modi cortesi col pubblico e di tenere una condotta conforme ai civici doveri.
Il lavoratore ha l'obbligo di conservare diligentemente le merci e i materiali, di cooperare alla prosperità dell'impresa.
È vietato al personale ritornare nei locali dell'azienda e trattenersi oltre l'orario prescritto. Non è consentito al personale di allontanarsi dal servizio durante l'orario se non per ragioni di lavoro e con permesso esplicito.
Il datore di lavoro, a sua volta, non potrà trattenere il proprio personale oltre l'orario normale, salvo nel caso di prestazione di lavoro straordinario.
Il lavoratore, previa espressa autorizzazione, può allontanarsi dal lavoro anche per ragioni estranee al servizio. In tal caso è in facoltà del datore di lavoro richiedere il recupero delle ore di assenza con altrettante ore di lavoro normale nella misura massima di un'ora al giorno senza diritto ad alcuna maggiorazione.
Al termine dell'orario di lavoro, prima che sia dato il segnale di uscita, è assolutamente vietato abbandonare il proprio posto.
[…]
Il personale ha altresì l'obbligo di rispettare ogni altra disposizione emanata dalla azienda per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con le norme del presente accordo nazionale e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del datore di lavoro.
Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 13 Preavviso […]
Art. 14 Provvedimenti disciplinari

La inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione alla entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) biasimo inflitto verbalmente per le mancanze lievi;
2) biasimo inflitto per iscritto nei casi di recidiva delle infrazioni di cui al precedente punto 1;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore della retribuzione normale;
4) sospensione dalla retribuzione e dal servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare senza preavviso e con le altre conseguenze di ragione e di legge.
Il provvedimento della multa si applica nei confronti del lavoratore che:
- ritardi nell’inizio del lavoro senza giustificazione, per un importo pari all'ammontare della trattenuta;
- esegua con negligenza il lavoro affidatogli;
[…]
Il provvedimento della sospensione dalla retribuzione e dal servizio si applica nei confronti del lavoratore che:
- arrechi danno alle cose ricevute in dotazione ed uso, con dimostrata responsabilità;
- si presenti in servizio in stato di manifesta ubriachezza;
- commetta recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare, in qualunque delle mancanze che prevedono la multa, salvo il caso dell'assenza ingiustificata.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento di cui al punto 5 (licenziamento disciplinare) si applica esclusivamente per le seguenti mancanze:
[…]
- infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto;
[…]
- la recidiva, oltre la terza volta nell'anno solare in qualunque delle mancanze che prevedono la sospensione, fatto salvo quanto previsto per la recidiva nei ritardi.
[…]
Codice disciplinare […]
Normativa provvedimenti disciplinari […]
Art. 15 Cessione o trasformazione di azienda […]
Art. 16 Norma finale […]