Tipologia: CCNL
Data firma: 4 agosto 1997
Validità: 01.01.1994 - 31.12.1997
Parti: Enea e OO.SS.
Comparti: PA, Enea
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte generale
I. Strutture e ruoli organizzativi Organizzazione del lavoro
II. Occupazione, rapporto con il sistema delle imprese, territorio
III. Qualificazione e formazione professionale
IV. Mobilità
Parte prima Campo di applicazione del contratto, arco temporale e procedure di applicazione
Art. 1 - Campo di applicazione
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto
Parte seconda Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 3 - Rapporto di lavoro
Art. 4 - Lavoro a tempo parziale
Art. 5 - Contratti a termine
Art. 6 - Progetti di formazione - lavoro
Art. 7 - Periodo di prova
Art. 8 - Riammissione in servizio
Parte terza Sistema di inquadramento e sviluppo professionale
Art. 9 - Inquadramento del personale
Art. 10 - Sviluppo professionale e produttività
Art. 11 - Sviluppo di inquadramento
Art. 12 - Superminimi e premi di produttività
Parte quarta Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 13 - Orario di lavoro
Art. 14 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno
Art. 15 - Chiamata fuori orario
Art. 16 - Lavoro in turno
Art. 17 - Riposo settimanale
Art. 18 - Festività
Art. 19 - Ferie
Art. 20 - Assenze
Art. 21 - Permessi
Art. 22 - Diritto allo studio
Art. 23 - Aspettativa
Art. 24 - Congedi per motivi di studio o di collaborazione ad attività industriale o di ricerca
Art. 25 - Malattia e infortunio
Art. 26 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
Art. 27 - Tutela dei dipendenti che necessitano di recupero sociale
Art. 28 - Comitato per le pari opportunità
Art. 29 - Tutela delle lavoratrici madri
Art. 29 bis (Ex Art. 21 CCL Enea 1988-1991) - Chiamata e richiamo alle armi
Parte quinta Trattamento economico
Art. 30 - Retribuzione mensile
Art. 31 - Elemento aggiuntivo di retribuzione
Art. 31 bis (Ex Art. 23 CCL Enea 1988-1991) - Numero delle mensilità di retribuzione
Art. 32 - Aumenti della retribuzione minima
Art. 33 - Progressione professionale
Art. 34 - Determinazione dell'entità massima delle disponibilità per l'attribuzione dei superminimi
Art. 35 - Disciplina per il finanziamento di trattamenti accessori
Art. 36 - Produttività collettiva ed individuale
Art. 37 - Riassegnazione fondi trattamenti accessori della retribuzione
Art. 38 - Verifica delle disponibilità finanziarie complessive
Art. 39 - Retribuzione oraria
Art. 39 bis (Ex Art. 28 CCL Enea 1988-1991) - Retribuzione giornaliera
Art. 40 - Calcolo della retribuzione in caso di passaggio di livello o attribuzione di gradino
Art. 41 - Indennità di sede disagiata
Art. 42 - Indennità di reperibilità
Art. 43 - Indennità per disagio ambientale
Art. 44 - Indennità per uso indumenti protettivi
Art. 45 - Indennità di operazione di impianti nucleari
Art. 46 - Indennità maneggio denaro
Art. 47 - Indennità sostitutiva trattamenti specifici di ente
Art. 48 - Cumulo indennità
Parte sesta Trasferte e trasferimenti
Art. 49 - Trattamento di trasferta in Italia e all'estero
Art. 50 - Trattamento di trasferimento
 Art. 51 - Trattamento di sede all'estero
Parte settima Diritti e doveri del dipendente
Art. 52 - Doveri del dipendente
Art. 52 bis (Ex Art. 43 CCL Enea 1988-1991) Diritto d'autore e diritti da invenzione industriale
Art. 53 - Obbligo di reperibilità
Art. 53 bis (Ex Art. 40 CCL Enea 1988-1991) Visite personali di controllo
Art. 53 ter (Ex Art. 42 CCL Enea 1988-1991) - Incompatibilità di impieghi
Art. 54 - Sospensione cautelare in caso di procedimento penale
Art. 55 - Codice disciplinare
Art. 56 - Sanzioni e procedimenti disciplinari
Art. 57 - Sospensione cautelare in corso di procedimento disciplinare
Parte ottava Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 58 - Estinzione del rapporto di lavoro
Art. 59 - Termini di preavviso
Parte nona Ambiente di lavoro
Art. 60 - Ambiente di lavoro
• A. Documento sulla valutazione dei rischi
• B. Cartella sanitaria e di rischio - documento sanitario personale
• C. Registro infortuni
• D. Rappresentante per la sicurezza
• E. Visite mediche
Parte decima Trattamenti di previdenza e assicurativi
Art. 61 - Trattamento di previdenza
Art. 62 - Trattamenti assicurativi
Art. 63 - Fondi previdenziali
Art. 64 - Assicurazioni integrative
Parte undicesima Benefici di natura assistenziale e sociale
Art. 65 - Servizi aziendali
Art. 66 - Attività ricreative, culturali, assistenziali
Art. 66 bis (Ex Art. 56 CCL 1988-1991) - Mutui edilizi
Parte dodicesima Diritti e libertà sindacali
Art. 67 - Sistema delle relazioni sindacali
Art. 68 - Procedure e delegazioni per la contrattazione
Art. 69 - Livelli di contrattazione
Art. 70 - Informazione
Art. 71 - Esame
Art. 72 - Consultazione
Art. 73 - Forme di partecipazione
Art. 74 - Unità produttive
Art. 74 bis (Ex Art. 58 CCL Enea 1988-1991) - Assemblee
Art. 75 - Diritto di affissione
Art. 75 bis (Ex Art. 61 CCL 1988-1991) - Dirigenti sindacali
Art. 75 ter (Ex Art. 62 CCL Enea 1988-1991) - Trasferimento dirigenti sindacali
Art. 76 - Permessi e distacchi sindacali
Art. 77 - Contributi sindacali
Disposizioni finali
Art. 78 - Interpretazione autentica del contratto
Art. 78 bis (Ex Art. 80 CCL Enea 1988-1991) -Distribuzione del contratto
Art. 79 - Disapplicazioni
Art. 80 - Norme transitorie
Art. 81 - Entrata in vigore di specifici istituti
Art. 82 - Effetti delle nuove retribuzioni
Allegato A. 1 Declaratorie relative ai livelli
Allegato A. 2 Prestazioni professionali richieste ai dipendenti cui viene attribuito il gradino 8. 1
Allegato B Livelli e gradini di retribuzione
Allegato C Elemento aggiuntivo di retribuzione
Allegato D Progressione professionale
Dichiarazione a verbale n. 1
Dichiarazione a verbale n. 2
Dichiarazione a verbale n. 3
Dichiarazione a verbale n. 4
Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (Decreto 31 marzo 1994 del Ministro per la Funzione Pubblica - G.U. n. 149 del 28. 6. 1994)

Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale Enea "Area Tecnico-Amministrativa" 4 agosto 1997

A. Contratto collettivo nazionale di lavoro
Testo coordinato redatto inserendo gli articoli non disapplicati del precedente CCL Enea (triennio 1988-1991) nel testo del CCNL stipulato in data 4 agosto 1997

Parte generale
III. Qualificazione e formazione professionale

Iniziative sistematiche di formazione, addestramento ed aggiornamento hanno un grande rilievo, sia nei riguardi del personale, nell'ottica della sua crescita professionale, sia nei riguardi dell'Ente, nell'ottica di migliorare le risorse umane e quindi la capacità di conseguire gli obiettivi istituzionali e di migliorare la sicurezza negli ambienti di lavoro.
Una più ampia utilizzazione del potenziale formativo dell'Ente potrà avere risultati positivi in favore, in particolare, dell'incremento delle possibilità di occupazione, attraverso la formazione di competenze con riferimento alla applicazione di nuove tecnologie ed alle professioni emergenti. Le attività di formazione avranno particolare attenzione agli aspetti riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori così come previsto dal D.lgs. 626/94 e successive modificazioni.
[…]
Le parti, in relazione ai processi organizzativi ed ai conseguenti effetti di mobilità ed eventuali esigenze di riqualificazione, concordano che i programmi generali nonché i criteri di predisposizione dei piani formativi a breve e medio temine saranno stabiliti, con particolare riferimento alla realizzazione degli obiettivi programmatici, d'intesa con le OO.SS. firmatarie il presente CCL. In ogni caso le parti, quanto alle modalità, convengono sull'esigenza di: attivare i processi decentrati di definizione di bisogni di formazione che tengano conto di fattori quali:
- lo sviluppo del potenziale e della mobilità professionale del personale;
- la criticità delle posizioni di lavoro per i loro obiettivi progettuali o per la funzionalità di Unità di supporto;
- le esigenze connesse a situazioni che richiedono iniziative di arricchimento professionale;
- le esigenze di formazione del personale neoassunto;
- le esigenze e possibilità di formazione "esterna";
realizzare processi di controllo dell'efficacia della formazione e dell'addestramento.
[…]

Parte prima Campo di applicazione del contratto, arco temporale e procedure di applicazione
Art. 1 - Campo di applicazione

Il presente Contratto Collettivo di Lavoro si applica all'Area Tecnico Amministrativa relativa al personale Enea inquadrato, in applicazione del CCL Enea 31/12/88-30/12/91, nei livelli/gradino da 1 a 8. 1, fatto salvo quanto previsto all'art. 1, comma 2 del Contratto Collettivo di Lavoro 1994-1997 del Personale Enea dell'Area Dirigenziale e delle specifiche tipologie professionali.

Parte quarta Svolgimento del rapporto di lavoro
Art. 13 - Orario di lavoro

1. La durata normale dell'orario di lavoro è fissata, a decorrere dalla data di stipulazione del presente CCL in 37 ore settimanali, articolate in almeno cinque giornate, di norma dal lunedì al venerdì.
Potrà essere disposta una diversa articolazione dell'orario di lavoro nella settimana nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 70 e 71 del presente CCL.
L'intervallo orario di mensa non viene considerato ai fini del computo delle 37 ore lavorative.
La durata di tale intervallo è fissata in 40 minuti: eventuali variazioni in più o meno nel limite dei dieci minuti saranno stabilite dall'Ente per ogni sede tenendo conto delle esigenze di servizio e logistiche, con un provvedimento assunto nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 70 e 71 del presente CCL.
2. Può essere disposta con le procedure previste dagli artt. 70 e 71, una diversa articolazione dell'orario settimanale di lavoro per specifici settori di attività e/o singoli gruppi di dipendenti, ove ciò sia richiesto dalla esigenza di una più razionale utilizzazione delle strutture e del personale, da necessità organizzative inerenti lo svolgimento delle attività medesime, nonché da specifici condizionamenti operativi delle diverse sedi di lavoro.
3. I Responsabili della Macrostruttura possono disporre, per specifiche esigenze di servizio e con il consenso del dipendente, una modifica temporanea dell'articolazione dell'orario di lavoro nel limite di 70 ore annue.
4. Agli effetti dell'applicazione di tutti gli istituti contrattuali, il 6° giorno, ove l'orario settimanale sia suddiviso in 5 giorni lavorativi, non viene considerato festivo.
5. Il rispetto dell'orario di lavoro è garantito sulla base della normativa vigente.
6. L'orario di lavoro può essere, tenuto conto della situazione delle varie sedi dell'Ente, di tipo flessibile, nel limite massimo di due ore giornaliere complessive rispetto all'orario normale.
Il relativo recupero deve essere effettuato possibilmente nella stessa giornata, e comunque entro e non oltre il mese successivo. In nessun caso l'orario di servizio, inteso come articolazione ottimale dell'orario di lavoro, potrà essere inferiore a 37 ore settimanali.
7. Il dipendente è tenuto, in relazione alle specifiche funzioni a lui assegnate e ove richiesto per esigenze di servizio, a prestare la propria opera anche oltre l'orario normale di lavoro nonché ad effettuare lavoro in turno.
[…]
9. In relazione ad esigenze di servizio o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio del lavoro in particolari periodi dell'anno, potranno operarsi, previa procedura di esame con le OO.SS. firmatarie, temporanee concentrazioni dell'orario di lavoro con corrispondente riduzione programmata in altri periodi dell'anno.
10. Sarà oggetto di contrattazione collettiva decentrata a livello nazionale l'adattamento delle tipologie di orario, con esclusione dell'articolazione dello stesso, ad esigenze specifiche o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio del lavoro in particolari periodi dell'anno .
11. L'articolazione dell'orario di lavoro delle Sedi e dei Centri dell'Ente deve tener conto delle disposizioni contenute nell'art. 36 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, al fine dell'armonizzazione dello svolgimento dei servizi con le esigenze complessive funzionali ed organizzative avuto riguardo anche alla presenza di adeguati servizi sociali.

Art. 14 - Lavoro straordinario - Lavoro festivo - Lavoro notturno
[…]
2. Il lavoro straordinario deve avere carattere eccezionale ed è effettuato solo per far fronte ad esigenze non altrimenti sopperibili e deve essere comunque preventivamente autorizzato; la materia è oggetto di esame congiunto con le OO.SS. firmatarie ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del presente contratto.
[…]
10. Salvo giustificati motivi di impedimento, il dipendente è tenuto a compiere il lavoro festivo e notturno nei limiti previsti dalla legge e il lavoro straordinario nei limiti massimi previsti dal comma successivo.
11. Il lavoro straordinario, limitato ad esigenze adeguatamente motivate e documentate, sarà contenuto, di norma, nel limite massimo individuale di 80 ore annue. Potranno essere concesse deroghe al suddetto limite, debitamente autorizzate dalla Direzione dell'Ente, in casi del tutto eccezionali, relativi a:
- partecipazione a campagne sperimentali;
- espletamento di mansioni di attesa e custodia (autisti, portieri, uscieri) ;
- attività di durata limitata non previste nel piano annuale dell'unità;
- altre attività di straordinaria criticità per l'Ente.
12. Il dipendente ha facoltà di fruire di riposi compensativi del lavoro straordinario; la relativa autorizzazione è concessa dal Responsabile dell'Unità di appartenenza. Tali ore di lavoro straordinario non sono computate nei limiti di cui al comma 11.
13. I dati relativi al lavoro straordinario verranno, per ciascuna sede dell'Ente, portati a conoscenza delle OO.SS. locali e saranno oggetto di confronti periodici a livello decentrato per conoscere preventivamente l'entità del fenomeno e le ragioni che giustifichino, in relazione alle esigenze delle varie attività, il superamento dei limiti stabiliti al comma 11 del presente articolo e, nel caso in cui tale ipotesi sia connessa per un tempo predeterminato ad una insorta necessità di ricorrere al lavoro straordinario, per conoscere, altresì, i criteri seguiti nella programmazione operativa, diretta a soddisfare tale necessità.

Art. 16 - Lavoro in turno
1. I dipendenti possono essere chiamati a prestare servizio in turni continui ed avvicendati così articolati:
a) turni continui ed avvicendati per attività in esercizio 24 ore su 24, con prestazioni alternate, diurne, notturne e festive;
b) turni continui ed avvicendati, con prestazioni per almeno 5 giorni alla settimana, per attività in esercizio 24 ore su 24, con prestazioni alternate, diurne e notturne e per le quali è prevista una interruzione al termine della settimana lavorativa (cioè nella giornata del sabato e domenica, oppure della sola domenica).
c) turni continui ed avvicendati, con prestazioni per almeno 5 giorni alla settimana, per attività in esercizio dalle ore 6 alle ore 22 con prestazioni alternate, diurne e per le quali è prevista una interruzione al termine della settimana lavorativa (cioè nella giornata del sabato e della domenica, oppure della sola domenica).
2. L'istituzione di turni aventi articolazione diversa rispetto a quella sopra prefigurata, potrà essere disposta dall'Ente ove sia richiesta da particolari esigenze operative, previa intesa con le Organizzazioni Sindacali firmatarie.
3. La individuazione delle esigenze di effettuare lavori in turni continui e avvicendati per specifiche attività non suscettibili di discontinuità operative e la conseguente determinazione del contingente di personale da adibirvi in relazione alle figure professionali allo scopo richieste, sono rimesse al Direttore dell'Unità della Macrostruttura su proposta del Responsabile dell'Unità, in genere dell'Impianto, per le modalità di svolgimento dell'attività in cui l'esigenza è insorta.
[…]
7. Il dipendente turnista non può abbandonare il posto di lavoro senza che sia intervenuta la sostituzione o senza specifica autorizzazione rilasciata dal responsabile.
8. A livello di contrattazione decentrata dovranno essere disciplinate apposite pause per la refezione nel limite massimo di trenta minuti per ogni turno di lavoro non computabili quale orario di lavoro nonché le modalità per assicurare i tempi necessari per le operazioni di vestizione e svestizione e per il passaggio di consegne.
Limitatamente al personale turnista la cui pausa di refezione abbia luogo al di fuori del normale orario di lavoro di cui all'art. 13 potranno essere contrattate, a livello decentrato, modalità di refezione diverse dall'erogazione del servizio mensa purché non comportino aggravi di costo per l'Ente.
[…]

Art. 17 - Riposo settimanale
1. Il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo settimanale che di regola deve coincidere con la domenica. Il personale turnista ed i dipendenti che esplicano eccezionalmente attività lavorativa la domenica, godranno il prescritto riposo in altro giorno della settimana che deve essere prefissato.
2. Il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato.

Art. 19 - Ferie
[…]
7. Non è ammessa rinuncia espressa o tacita alle ferie, né la sostituzione di esse con compenso alcuno […]

Art. 26 - Tutela dei dipendenti in particolari condizioni psico-fisiche
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la necessità di sottoporsi a terapie salva vita, la condizione di portatore di handicap o grave debilitazione psico-fisica e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le seguenti misure di sostegno secondo le modalità di esecuzione del progetto:
[…]
b) concessione di permessi giornalieri orari retribuiti nel limite massimo di due ore per la durata del progetto di recupero;
c) riduzione dell'orario di lavoro, con l'applicazione degli istituti normativi e retributivi previsti per il rapporto a tempo parziale, limitatamente alla durata del progetto di recupero;
d) utilizzazione del dipendente in attività diverse da quelle abituali e compatibili con il livello di inquadramento posseduto quando tale misura sia individuata dalla struttura sanitaria pubblica come supporto della terapia in atto.
[…]
3. Per i dipendenti portatori di handicap e in particolari condizioni fisiche l'Ente provvederà a: a) individuare, al fine della loro rimozione, gli ostacoli che limitano l'accesso e la libera utilizzazione degli ambienti di lavoro;
b) definire le modifiche strutturali e organizzative atte a garantire la piena integrazione produttiva dei lavoratori invalidi.
4. Per tutto quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 104/92.

Art. 27 - Tutela dei dipendenti che necessitano di recupero sociale
1. Allo scopo di favorire la riabilitazione ed il recupero di dipendenti nei confronti dei quali sia stata attestata, da una struttura sanitaria pubblica o da strutture associative convenzionate previste dalle leggi regionali vigenti, la condizione di soggetto affetto da tossicodipendenza o alcolismo cronico e che si impegnino a sottoporsi ad un progetto terapeutico di recupero predisposto e controllato dalle strutture medesime, sono stabilite le medesime misure di sostegno di cui al 1° comma punti a), b), c), d) e 2° comma dell'articolo 26.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione per i dipendenti affetti da tossicodipendenza le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 29 - Tutela delle lavoratrici madri
1. Al personale si applicano le disposizioni di legge per la tutela delle lavoratrici madri (legge 30. 12. 1971 n. 1204 e relativo regolamento di esecuzione - D.P.R. 25. 11. 1976 n. 1026), con le successive modificazioni ed integrazioni di cui alla legge 9.12.1977 n. 903.
2. Durante la gestazione ed il periodo successivo alle lavoratrici si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'art. 69 del D.lgs. 230/1995.
[…]

Parte quinta Trattamento economico
Art. 42 - Indennità di reperibilità

1. Al dipendente "reperibile" per eventuali prestazioni oltre il normale orario di lavoro entro un'ora dalla chiamata spetta un'indennità da erogarsi nelle misure, con le modalità e nei limiti di seguito precisati.
2. Le prestazioni che costituiscono presupposto per la effettuazione di turni di reperibilità devono attenere ad attività dirette a preservare i lavoratori dei Centri e le popolazioni a questi limitrofe dai rischi di insorgenze imprevedibili connesse al funzionamento degli impianti e che possono avere anche conseguenze di danno patrimoniale per l'Ente.
3. Per tale circostanza va assicurata la possibilità di disporre di squadre di personale reperibile per eventuali specifiche emergenze che possono aver luogo in uno qualunque degli impianti siti in ciascun Centro (e quindi non organizzate per singoli impianti o attività) tale da assicurare, nel caso in cui sia indispensabile il ricorso a corpi esterni istituzionalmente investiti delle azioni richieste da specifiche emergenze, un primo intervento atto a limitare il rischio insorto e l'eventuale assistenza specifica ai corpi predetti.
4. I dipendenti turnisti di cui all'art. 16 del presente contratto, salvo deroghe preventivamente autorizzate dal Direttore Generale, non possono essere comandati ad effettuare turni di reperibilità.
5. Con circolare del Direttore Generale, da emanarsi entro 3 mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, sentite le OO.SS. firmatarie, saranno stabiliti, per ciascuna delle attività di cui al precedente comma 2, i criteri e le modalità organizzative ai quali attenersi con riferimento alle figure professionali ed alle funzioni implicate ed in relazione agli eventuali mutamenti intervenuti nei programmi dell'Ente, nella determinazione dei turni di reperibilità.
6. L'ammontare dell'indennità da corrispondere al personale "reperibile" è il seguente:
a) per ogni turno di reperibilità effettuato in giornate di sabato, domenica, festive o considerate tali per riposo compensativo, ed in particolari periodi dell'anno preventivamente indicati dall'Ente, in accordo con le OO.SS. firmatarie (periodi estivi, natalizi, pasquali) L. 35.000;
b) per ogni turno di reperibilità effettuato in giornate lavorative (escluso il sabato o la rispettiva giornata di riposo compensativo per il personale turnista) L. 17.500.
7. Al dipendente reperibile per eventuali prestazioni da svolgere fuori del normale orario, e con inizio entro sei ore dalla chiamata, spetta una indennità nelle misure ridotte del 50% rispetto a quelle previste al precedente comma.
[….]
9. Di norma, nell'arco dell'anno, il dipendente non può essere comandato ad effettuare in media più di cinque turni di reperibilità al mese con riferimento a quelli previsti al comma 1 e dieci turni di quelli di cui al comma 7.
10. I dati relativi al presente trattamento accessorio verranno, per ciascuna sede dell'Ente, portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali Locali.
Al fine di contenere quanto più possibile il ricorso al trattamento in questione verranno effettuate, a livello decentrato, riunioni periodiche per verificare l'entità del fenomeno e individuare, ove necessario, ipotesi operative che consentano il raggiungimento di tale obiettivo.
L'Ente - in relazione alla limitazione mensile di cui al 9° comma del presente articolo - si impegna ad attivare sollecitamente nei Centri corsi di formazione ed aggiornamento.

Art. 43 - Indennità per disagio ambientale
1. Ai dipendenti compete una indennità per le attività svolte in modo continuativo in ambienti particolari comportanti un obiettivo disagio psico-fisico o una particolare gravosità del lavoro che non possono essere ulteriormente ridotti, dovuti:
a) alle particolari condizioni ambientali quali illuminazione esclusivamente artificiale, micro-clima, prolungata permanenza in alta montagna, miniere o in condizioni simili, rumorosità, presenza di tossici convenzionali che, pur rientrando nei limiti previsti come "accettabili" dagli organismi tecnici e scientifici nazionali ed internazionali, sono comunque fonte di disagio;
b) al tipo di attività svolta che può comportare un notevole impegno fisico o psichico quale ad esempio: lavoro in posizioni obbligate, attività fisiche ripetitive;
c) alle specifiche attività che possono comportare contatti e/o manipolazioni di materiale biologico (escreti, secreti e liquidi biologici) o di animali da laboratorio.
2. Sulla base dei suddetti fattori sono individuate le misure qui di seguito elencate, tra loro non cumulabili:
- L. 75. 000 mensili: per i dipendenti per i quali ricorrono simultaneamente le condizioni contemplate ai punti a) e b) del precedente comma;
- L. 40. 000 mensili: per i dipendenti per i quali ricorre la condizione di cui al punto c) del precedente comma;
- L. 30. 000 mensili: per i dipendenti per i quali ricorre solo una delle condizioni indicate rispettivamente ai punti a) e b) del precedente comma.
[…]
4. L'ammissione di altre situazioni lavorative, ivi comprese quelle riguardanti lo svolgimento di attività presso organismi esterni, che danno titolo, sulla base dei presupposti di cui al primo comma, alla presente indennità sarà disposta dal Direttore Generale previo esame congiunto con le OO.SS. firmatarie.
5. I valori di cui al comma 2 entreranno in vigore non appena completato l'esame congiunto con le OO.SS. firmatarie a livello locale relativamente all'individuazione delle specifiche situazioni lavorative che danno titolo alla fruizione dell'indennità in oggetto.
Nel frattempo l'indennità viene erogata nei valori e per le situazioni lavorative previsti dalla previgente normativa.
6. I dati relativi al presente trattamento accessorio verranno, per ciascuna sede dell'Ente, portati a conoscenza delle Organizzazioni Sindacali Locali.
Le Parti convengono, altresì, di effettuare, a livello decentrato, riunioni periodiche al fine di verificare l'entità del fenomeno.

Art. 44 - Indennità per uso indumenti protettivi
1. Al dipendente che indossi, per norme di protezione contro le radiazioni o per altre prescrizioni di sicurezza, indumenti protettivi di lavoro compresi nella tabella seguente, viene corrisposta una indennità oraria nei limiti e nelle misure indicate per ciascuna classe:

Descrizione indumenti

Importo
Classe A
Autorespiratore + doppia tuta in plastica + maschera faccialeL. 2. 300/h
Tuta protettiva pneumatica (Frogman)L. 2. 300/h
Tuta in gomma e plastica e maschera faccialeL. 2. 300/h
Equipaggiamento subacqueo completo di respiratoreL. 2. 300/h
Classe B
 Maschera facciale + doppia tuta in telaL. 1. 725/h
Maschera facciale + tute particolari o altri indumentiL. 1. 725/h
Maschera a filtro con visiera di plastica e tuta di plasticaL. 1. 725/h
Classe C
Maschera facciale, maschera a filtroL. 1. 150/h
Doppia tuta sigillata senza mascheraL. 1. 150/h
Tuta o cappotto coibentati o di pelle cromata con casco, occhiali e guantiL. 1. 150/h

2. Qualora nell'ambito delle singole giornate lavorative gli indumenti di cui sopra vengano usati per porzioni di tempo inferiori all'ora, le porzioni stesse verranno sommate ed il risultato di tale somma verrà arrotondato all'ora superiore.
3. In relazione alle operazioni di cui al 1° comma, ai fini dell'erogazione dell'indennità, sono fissati i seguenti limiti orari mensili classi A e B 20 ore, classe C 30 ore.
Il superamento dei suddetti limiti può essere autorizzato in casi del tutto eccezionali che richiedano interventi continuativi.
4. Alla luce della nuova disciplina introdotta dal decreto legislativo n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni verrà effettuato un esame congiunto con le OO.SS. firmatarie allo scopo di procedere ad una revisione della normativa di attuazione dell'intera materia avuto particolare riguardo alle tipologie degli indumenti protettivi attualmente in uso nell'Ente.

Art. 45 - Indennità di operazione di impianti nucleari
1. Al personale addetto alla operazione degli impianti nucleari di ricerca e per il trattamento di rifiuti radioattivi, di cui al D.lgs. 230/95, munito dell'attestato di idoneità per la direzione tecnica o della patente di abilitazione di 1° grado (supervisore) o di 2° grado (operatore), ai sensi del DPR 1450/70, viene concessa, con decorrenza non anteriore alla data di stipulazione del presente CCL, una indennità mensile di operazione nella misura del 10% della retribuzione minima del livello professionale di appartenenza.
2. Tale indennità compete altresì agli esperti qualificati incaricati della sorveglianza fisica e della protezione degli impianti di cui al comma 1.
3. Tale indennità compete inoltre, nella misura del 5% della retribuzione minima del livello professionale di appartenenza al personale addetto all'operazione degli impianti di cui al comma 1 previsto nei "Regolamenti di esercizio" di cui all'art. 47 del D.P.R. 185/64 ; compete inoltre al personale addetto alle operazioni degli impianti di cui all'art. 55 del medesimo D.P.R.

Parte settima Diritti e doveri del dipendente
Art. 52 - Doveri del dipendente

1. Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire al perseguimento degli obiettivi di interesse pubblico, che costituiscono gli scopi istituzionali dell'Ente, con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'attività amministrativa, anteponendo l'osservanza della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.
2. In tale specifico contesto, tenuto conto dell'esigenza di assicurare la migliore qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:
a) collaborare con diligenza osservando le norme del presente contratto e le disposizioni impartite dall'Ente per l'esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;
[…]
f) durante l'orario di lavoro, mantenere, nei rapporti interpersonali, con gli altri dipendenti e con terzi, una condotta informata ai principi di correttezza, astenendosi da atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, che siano lesivi della dignità della persona;
[…]
m) non utilizzare beni e strumenti preordinati all'espletamento del servizio per finalità diverse da quelle istituzionali;
[…]
o) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali dell'Ente da parte del personale e non introdurre, salvo che siano debitamente autorizzate, persone estranee all'Ente stesso in locali non aperti al pubblico;
[…]
t) rendersi reperibile fuori del normale orario di lavoro in relazione alle esigenze di servizio connesse alla sicurezza ed alla protezione sanitaria delle popolazioni nonché alla salvaguardia degli impianti e dei centri dell'Ente.

Art. 53 - Obbligo di reperibilità
1. In relazione alle esigenze di servizio connesse alla sicurezza ed alla protezione sanitaria della popolazione nonché alla salvaguardia degli Impianti e dei Centri dell'Ente, i dipendenti sono tenuti, ove a ciò invitati dall'Ente con comunicazione scritta, a rendersi reperibili fuori del normale orario di lavoro.
2. Eventuali modifiche alle vigenti normative interne in merito al tempo massimo intercorrente dal momento della chiamata entro il quale i dipendenti reperibili devono intervenire, alle procedure interne per la predisposizione e l'inserimento nei turni nonché gli obblighi del personale reperibile, saranno definiti con apposite norme attuative, previa valutazione conclusiva a livello nazionale con le OO.SS. firmatarie finalizzata alla verifica della coerenza di procedure e criteri con il dettato contrattuale.
3. Al dipendente in reperibilità compete il trattamento economico di cui all'art. 42.

Art. 55 - Codice disciplinare
[…]
4. La sanzione disciplinare del rimprovero verbale viene comminata, nel rispetto della dignità personale del dipendente, per le infrazioni di cui al presente comma, quando esse siano di lieve entità. Le sanzioni disciplinari, dal rimprovero scritto al massimo della multa di importo pari a quattro ore di retribuzione, si applicano, graduando l'entità delle sanzioni, in relazione ai criteri di cui ai commi 1 e 2, per le seguenti infrazioni:
[…]
d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, indipendentemente dal fatto che ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell'Ente o di terzi;
[…]
g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l'Ente o per terzi;
[…]
5. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a un massimo di trenta giorni si applica, graduando l'entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 1, per:
a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa;
b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 4;
c) assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi, l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione dei doveri del dipendente, agli eventuali danni causati all'Ente o ai terzi;
[…]
f) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori, nei confronti di altri dipendenti o di terzi;
[…]
i) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;
l) violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all'Ente o a terzi.
6. La sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale da compromettere gravemente il rapporto di fiducia con l'Ente e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:
a) recidiva plurima, per almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste nel comma 5 anche se di diversa natura, ovvero recidiva, nel biennio in una mancanza, tra quelle previste nel medesimo comma, che abbia comportato l'applicazione della sanzione di dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al comma 7 lett. a) ;
[…]

Parte nona Ambiente di lavoro
Art. 60 - Ambiente di lavoro

In connessione con il prioritario rilievo che assume la tutela della salute dei dipendenti sui luoghi di lavoro, l'Enea - avuto riguardo alle disposizioni di legge e/o alle direttive comunitarie in materia, in particolare per ciò che concerne l'effettuazione dei controlli sanitari obbligatori - provvede all'adozione di ogni più idonea iniziativa finalizzata a garantire una sempre più efficace azione di tutela della salute dei lavoratori, con particolare riferimento a quanto previsto dal D. lgs. 626/1994 e successive modificazioni.
In tale contesto, in relazione anche a quanto disposto dal D. lgs. 626/1994 e successive modificazioni, costituiscono strumenti idonei a concorrere ad una efficace opera di prevenzione dei rischi, protezione della salute dei lavoratori e tutela dell'ambiente di lavoro:

A. Documento sulla valutazione dei rischi
Per ogni Sede di lavoro è elaborato un documento, custodito dall'Ente, contenente:
- la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

B. Cartella sanitaria e di rischio - documento sanitario personale
Per ogni dipendente sottoposto a sorveglianza sanitaria a norma dei D.lgs. 626/1994 e successive modificazioni, D.lgs. 230/1995, D.P.R. n. 303/1956, D.P.R. n. 1124/1965, D.lgs. n. 277/1991 e altre normative in materia, e per altri dipendenti - per i quali in ragione di particolari attività svolte, l'Ente sentite OO.SS. firmatarie, ritiene debba ugualmente provvedersi ad un controllo medico - viene istituita, a seconda della specifica normativa, una "cartella sanitaria e di rischio", ovvero un "documento sanitario personale".
La cartella o il documento di cui al comma precedente sono istituiti ed aggiornati dal medico competente/autorizzato sotto la propria responsabilità, custoditi dall'Ente e posti, a richiesta del dipendente, a sua disposizione.
All'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, copia della "cartella sanitaria" o del "documento" sarà consegnata al dipendente.

C. Registro infortuni
Presso ogni Unità produttiva a cura del Servizio del Personale, viene istituito un "registro infortuni" nel quale vengono annotati cronologicamente tutti gli infortuni occorsi ai lavoratori che comportano un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni compreso quello dell'evento.
Il registro infortuni deve essere tenuto a disposizione degli Organi di Vigilanza e delle OO.SS. firmatarie e conservato per almeno quattro anni dall'ultima registrazione.

D. Rappresentante per la sicurezza
In attuazione di quanto disposto dagli artt. 18, 19 e 20 del D. lgs. 626/1994 e successive modifiche, i dipendenti, attraverso il/i rappresentante/i per la sicurezza, hanno il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

E. Visite mediche
Un lavoratore che abbia operato come lavoratore esposto ai sensi del D. lgs. 230/1995 è sottoposto, previo suo consenso o richiesta, agli accertamenti sanitari periodici, per un periodo di 48 mesi dopo la cessazione (anche se intervenuta per estinzione del rapporto di lavoro) dell'attività che abbia comportato la esposizione, anche se il Medico non abbia disposto in tal senso.

Parte decima Trattamenti di previdenza e assicurativi
Art. 62 - Trattamenti assicurativi

1. Il personale soggetto all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma delle disposizioni contenute nel R.D.17 agosto 1935 n. 1765 e nel D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni, è assicurato presso l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro Infortuni sul Lavoro (Inail) .
2. L'Ente garantirà comunque, nei limiti dei massimali previsti dall'Inail, e sempre che non sia riconosciuto dall'Inail stesso, un indennizzo in relazione ad invalidità permanente contratta da personale già classificato professionalmente esposto ai sensi dell'art. 9 lettera g) del D.P.R. n. 185/64 e, a far data dal 1 gennaio 1996, al personale esposto di categoria "A" ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 230/1995, in conseguenza di manifestazioni patologiche, qui di seguito elencate, e che in via presuntiva sono da ritenersi malattie professionali, purché l'insorgenza si verifichi entro il periodo di tempo dalla cessazione dell'esposizione, accanto a ciascuna di esse indicato:
tumori maligni dell'osso (per rischi di contaminazione interna da radionuclidi osteotropi) 30 anni
tumori maligni della tiroide 30 anni
tumori maligni della mammella femminile 30 anni
tumori maligni dei bronchi e dei polmoni (per rischi di inalazione di radionuclidi) 30 anni
leucemie (esclusa la leucemia linfatica cronica) 30 anni
linfomi maligni non Hodgkin 30 anni
mieloma multiplo 30 anni
tumori maligni dell'esofago, dello stomaco e del colon-retto 30 anni
tumori maligni del fegato e delle vie biliari (per rischi di radiocontaminazione interna) 30 anni
tumori maligni del rene e della vescica 30 anni
tumori maligni della cute (escluso il melanoma)
insorti su pregressa radiodermite acuta o su radiodermite cronica 30 anni
Resta fermo quanto stabilito dall'art. 15 della Legge 31. 12. 1962 n. 1860 e successive modificazioni e integrazioni.
[…]

Parte dodicesima Diritti e libertà sindacali
Art. 67 - Sistema delle relazioni sindacali

[…]
2. La condivisione dell'obiettivo predetto comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, basato sulla contrattazione collettiva, sulla partecipazione e sulla consultazione nei casi e nelle forme previste, improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle Parti, orientato alla prevenzione dei conflitti, anche mediante apposite procedure bilaterali - sempre nel rispetto, in caso di conflitto, della garanzia dei servizi essenziali di cui alla legge 146/1990 - in grado di favorire la collaborazione tra le Parti per il perseguimento delle finalità individuate dalle leggi e dai contratti collettivi Enea.
3. In coerenza con i commi precedenti, il sistema di relazioni sindacali si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione, sulle materie, con i tempi e le procedure indicate dal presente contratto. La piena e corretta applicazione del presente contratto sia a livello nazionale che decentrato è garantita dalle Parti anche mediante le procedure di risoluzione delle controversie interpretative previste dall'art. 78. In coerenza con il carattere privatistico della contrattazione, essa si svolge in conformità alle convenienze e ai distinti ruoli delle Parti;
b) esame il quale si svolge nelle materie per le quali la legge ed il presente contratto collettivo lo prevedono, previa informazione dei soggetti sindacali di cui all'art. 68. In appositi incontri le Parti confrontano i rispettivi punti di vista secondo le procedure indicate nell'art. 71;
c) consultazione, per le materie per le quali la legge o il presente contratto la prevedono. In tali casi l'Ente, previa adeguata informazione, acquisisce senza particolari formalità il parere dei soggetti sindacali;
d) informazione, che quando lo richiede la legge o il presente contratto viene fornita dall'Ente ai soggetti sindacali allo scopo di rendere più trasparente e costruttivo il confronto tra le Parti a tutti i livelli del sistema delle relazioni, sindacali. L'informazione è fornita con la forma scritta ed in tempo utile salvaguardando le esigenze di urgenza e riservatezza nei casi che lo richiedono;
e) procedure di conciliazione e mediazione dei conflitti e di risoluzione delle controversie interpretative, finalizzate alla composizione dei conflitti medesimi secondo le disposizioni di cui all'art. 78.
4. A seguito di eventuali modifiche legislative relative alla normativa che regola il sistema delle relazioni sindacali, le Parti provvederanno ad adeguare le disposizioni del presente CCL in coerenza con le modifiche intervenute.
5. I singoli articoli del presente contratto disciplinano più specificatamente l'impiego dei singoli strumenti di cui al comma 3 per le varie materie.

Art. 68 - Procedure e delegazioni per la contrattazione
1. Le delegazioni per la contrattazione di cui all'art. 69 sono costituite:
A livello di Ente:
a) per l'Ente: dal Presidente o da un suo delegato e dal Direttore Generale o da un suo delegato e da una rappresentanza dei Responsabili delle Unità della Macrostruttura direttamente interessati alla trattativa per la stipula dell'accordo;
b) per le Organizzazioni Sindacali: da dirigenti delle Organizzazioni Sindacali nazionali firmatarie il presente contratto e che abbiano aderito all'accordo sui servizi minimi essenziali.

A livello locale:
a) per l'Ente: dal titolare del potere di rappresentanza dell'Ente nelle materie oggetto delle contrattazioni nell'ambito dell'Unità Produttiva, assistito da una rappresentanza dei titolari delle Unità organizzative direttamente interessati alle trattative per la stipula dell'accordo;
b) per le Organizzazioni Sindacali: dalle RSU, ove costituite, per le Organizzazioni sindacali che vi aderiscono e da dirigenti di ciascuna delle rappresentanze sindacali per le Organizzazioni Sindacali restanti.
[…]

Art. 69 - Livelli di contrattazione
1. Il sistema di contrattazione comprende, oltre il contratto collettivo di lavoro, due livelli ulteriori:
a) contrattazione a livello di Ente
b) contrattazione decentrata a livello locale.
2. La contrattazione ha per oggetto le materie e gli istituti di cui ai commi 3 e 4 in conformità dei criteri e delle procedure indicate nell'articolo 68 garantendo il rispetto delle disponibilità economiche fissate a livello nazionale.
3. La contrattazione si svolge a livello di Ente sulle seguenti materie:
[…]
b) quote di risorse e criteri generali per l'attribuzione di trattamenti accessori legati all'effettivo svolgimento di attività particolarmente disagiate, pericolose o dannose;
[…]
d) obiettivi, indirizzi e programmi di massima dell'attività di formazione professionale;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro;
[…]
g) le misure dirette a favorire la pari opportunità nelle condizioni di lavoro e di sviluppo professionale anche ai fini delle azioni positive previste dalla legge 125/1991;
[...]
l) adattamento delle tipologie di orario, con esclusione dell'articolazione dello stesso, ad esigenze specifiche o di particolari settori operativi specificamente individuati che determinano un aggravio del lavoro in particolari periodi dell'anno.
4. La contrattazione decentrata a livello locale riguarda le Unità produttive dell'Ente di cui all'art. 74 con esclusione delle strutture che costituiscono mere diramazioni territoriali e si svolge, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di materie con la contrattazione a livello di Ente, sui seguenti temi:
a) criteri per l'attuazione di iniziative addestrative realizzabili a livello locale in conseguenza delle innovazioni organizzative e tecnologiche,
b) criteri di applicazione, con riferimento ai tempi ed alle modalità delle normative relative all'igiene, all'ambiente, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, nonché per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili.
5. Gli accordi stipulati non possono comportare oneri oltre quelli previsti dal presente contratto né direttamente, né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, e conservano la loro efficacia fino all'entrata in vigore del successivo contratto collettivo.

Art. 70 - Informazione
1. L'Ente, nell'ambito della propria autonomia e delle distinte responsabilità, fornisce informazioni ai soggetti sindacali interessati operanti nell'Ente in materia di ambiente di lavoro e sulle misure generali inerenti la gestione del rapporto di lavoro.
2. Nelle seguenti materie individuate dal d.lgs n. 29 del 1993 e dal presente contratto, l'Ente fornisce un'informazione preventiva inviando tempestivamente la documentazione necessaria:
a) articolazione dell'orario e turnazioni;
b) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro e delle dotazioni organiche di riferimento qualora applicabili;
[…]
d) stato dell'occupazione anche a tempo determinato e parziale;
e) criteri generali di organizzazione del lavoro;
[…]
h) previsioni di compartecipazione associative e/o consortili ed affidamento all'esterno di servizi correlati all'introduzione di nuove tecnologie;
i) introduzione di nuove tecnologie e processi di riorganizzazione aventi effetti generali sull'organizzazione del lavoro;
l) programmi di formazione e aggiornamento;
[…]
n) andamento delle attività derivanti da contratti e convenzioni con organismi esterni compresi gli eventuali proventi al personale ivi direttamente impegnato;
[…]
3. Nelle seguenti materie l'informazione è successiva ed ha per oggetto il contenuto dei provvedimenti adottati e i relativi risultati:
- verifica della distribuzione complessiva dei carichi di lavoro laddove applicabili;
- misure in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- attuazione dei programmi di formazione del personale;
[…]
- ripartizione complessiva delle ore di lavoro straordinario e relative prestazioni;
[…]
- attuazione delle materie oggetto di informazione preventiva.
Per le materie attinenti specifiche esigenze produttive a livello locale l'informazione viene trasmessa anche alle Rappresentanze sindacali di cui all'art. 68 comma 1.
Per l'informazione di cui al presente comma è previsto almeno un incontro annuale in relazione al quale l'Ente fornisce tempestive ed adeguate informazioni sulle predette materie alle organizzazioni sindacali interessate.
4. Sulle materie di cui ai commi 2 e 3 l'Ente invierà alle OO.SS. firmatarie copia delle determinazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.
5. Le deliberazioni relative all'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi saranno inviate entro 15 giorni dalla loro adozione alle OO.SS. firmatarie il presente contratto corredate dai conti e dalle rispettive relazioni.
6. Nel caso in cui il sistema informativo utilizzato dall'amministrazione consenta la raccolta e l'utilizzo di dati sulla quantità e qualità delle prestazioni lavorative dei singoli operatori l'Ente assicura una adeguata tutela della riservatezza della sfera personale del lavoratore.

Art. 71 - Esame
1. Ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie il presente CCL può chiedere, ai sensi dell'art. 10 del D. lgs. 29/1993, in forma scritta, sulle materie di cui all'art. 70, l'attivazione della procedura di esame; della richiesta di incontro per l'esame l'Ente provvede a dare notizia alle altre OO.SS. firmatarie.
2. Le procedure di esame sono espletate a livello di Ente o locale a seconda dei soggetti che hanno adottato il provvedimento oggetto dell'esame stesso.
3. L'esame deve espletarsi, di norma, nel termine di 5 giorni dalla richiesta di incontro. Durante tale periodo le Parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
4. Dell'esito dell'esame è redatto verbale dal quale risultino le posizioni delle Parti nelle materie oggetto dell'esame stesso. Resta ferma l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle materie oggetto di esame.
5. Durante il periodo in cui si svolge l'esame l'Ente non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie oggetto dell'esame e le Organizzazioni Sindacali che vi partecipano non assumono sulle stesse iniziative conflittuali.

Art. 72 - Consultazione
1. L'Ente procede alla consultazione delle rappresentanze delle Organizzazioni sindacali in tutti i casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge e dal presente contratto acquisendo, previa adeguata informazione, il parere dei soggetti sindacali.
2. L'Ente procede alla consultazione del rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994.

Art. 73 - Forme di partecipazione
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, gli andamenti dell'occupazione, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, sono costituite, a richiesta delle Parti, senza oneri aggiuntivi per l'Ente, Commissioni bilaterali con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'Ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi.
2. La composizione degli organi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.

Art. 74 bis (Ex Art. 58 CCL Enea 1988-1991) - Assemblee
1. Il personale ha diritto di riunirsi in assemblea nei locali concordati con l'Ente, fuori dell'orario di lavoro nonché, nel limite di 30 ore annue, durante l'orario medesimo con diritto alla normale retribuzione.
2. Le assemblee possono aver luogo anche in locali ubicati all'esterno dell'unità produttiva.
[…]

Art. 75 - Diritto di affissione
1. I comunicati delle OO.SS. verranno affissi presso le singole Unità Produttive di cui all'art. 74 esclusivamente nelle apposite bacheche messe a disposizione dall'Ente.
[…]

Disposizioni finali
Art. 78 - Interpretazione autentica del contratto

1. Quando insorgono controversie sull'interpretazione delle norme contenute nel contratto collettivo, le Parti che le hanno sottoscritte si incontrano per definire consensualmente il significato della clausola controversa.
2. Al fine di cui al comma 1 la parte che richiede l'incontro invia all'altra apposita richiesta scritta con lettera raccomandata. La richiesta deve contenere una sintetica descrizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si basa; essa deve comunque riferirsi a problemi interpretativi ed applicativi di carattere generale.
3. L'eventuale accordo sostituisce con le procedure di cui all'art. 51 del decreto legislativo n. 29/93 la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza del contratto collettivo nazionale.
4. Con analoghe modalità si procede, tra le Parti che li hanno sottoscritti, quando insorgano controversie sull'interpretazione degli accordi stipulati a livello decentrato. L'eventuale accordo stipulato sostituisce con le procedure di cui all'art. 51, 3° comma, del decreto legislativo n. 29/93 la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza dell'accordo.
5. Gli accordi di interpretazione autentica di cui ai precedenti commi producono gli effetti previsti dall'art. 53 comma 2 del decreto legislativo n. 29/93.