Categoria: Cassazione penale
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Cassazione Penale, Sez. 4, 16 gennaio 2019, n. 1789 - Turnazione degli operatori: riposo giornaliero di almeno 11 ore


 

Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: BRUNO MARIAROSARIA Data Udienza: 11/10/2018

 

 

 

Fatto

 


1. Con atto depositato in data 7 luglio 2017, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di G.L., Responsabile della funzione personale e organizzazione della Soc. "E-Distribuzione s.p.a.", per il reato di cui all'art. 589 cod. pen., in seguito al decesso di B.D. avvenuto a seguito di un incidente stradale. Si ipotizzava che la persona indagata, nella predetta qualità, non avesse predisposto un sistema di turnazione degli operatori tale da garantire la loro sicurezza sul lavoro in caso di interventi ripetuti, assicurando un riposo giornaliero di almeno 11 ore, così contribuendo al verificarsi dell'evento riconducibile ad un colpo di sonno.
Il P.M. di Reggio Emilia richiedeva l’archiviazione del procedimento sostenendo che gli elementi acquisiti non fossero idonei a sostenere l'accusa in giudizio ed il Giudice per le indagini preliminari, condividendo la richiesta della Parte pubblica, disponeva l'archiviazione del procedimento de plano.
2. Avverso tale provvedimento proponevano ricorso per Cassazione OMISSIS, prossimi congiunti del deceduto, deducendo la inosservanza di norme processuali con riferimento agli artt. 178, comma 1, lett. c); 409 e 410 cod. proc. pen. Osservavano che non erano state affrontate le questioni specificamente dedotte nella opposizione ed esaminato il tema delle investigazioni suppletive. Rilevavano inoltre che non era stata fissata l'udienza di comparizione delle parti con grave pregiudizio del diritto al contraddittorio che pure viene riconosciuto alla persona offesa dalle norme processuali in tale fase.
Il Procuratore generale con requisitoria scritta concludeva per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato con restituzione degli atti al G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Emilia.
La resistente, G.L., con memoria depositata ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., innanzi a questa Corte in data 25/9/2018, chiedeva che venisse dichiarata l'inammissibilità del ricorso, invocando l'applicazione dell'art. 410 bis cod. proc. pen.
 

 

Diritto

 


1. I motivi di doglianza espressi dai ricorrenti risultano fondati, pertanto il ricorso deve essere accolto. 
2. Occorre preliminarmente rilevare come sia inconferente il richiamo operato nella memoria depositata innanzi alla Corte dalla resistente G.L., alla disciplina di cui all'art. 410-bis cod. proc. pen. introdotto dalla legge n. 103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017.
Il provvedimento di archiviazione è stato infatti emesso in data 7 luglio 2017, come risulta dal timbro di deposito presso la cancelleria del Tribunale di Reggio Emilia, anteriormente alla entrata in vigore della legge richiamata. In assenza di una specifica disposizione transitoria, sebbene l'impugnazione sia stata proposta in data 22 dicembre 2017, resta soggetta alla disciplina previgente, poiché è ricorribile per Cassazione e non reclamabile innanzi al Tribunale in composizione monocratica, siccome previsto dall'art. 410-bis, comma 3, cod.proc.pen. nella nuova formulazione.
Invero, la nuova disciplina non risulta applicabile al caso in esame in quanto il diritto all'impugnazione sorge già al momento dell'adozione del provvedimento, secondo la normativa dell'epoca (sul punto, si veda Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, P.C. in proc. Lista, Rv. 236537, così massimata: «Ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall'una all'altra, l'applicazione del principio "tempus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell'impugnazione»).
In ordine alla tempestività del ricorso, risulta dalla consultazione degli atti che la richiesta di copia del decreto di archiviazione - non comunicato alle parti offese - è stata depositata in data 13 dicembre 2017. Il ricorso (depositato in data 22/12/17) risulta quindi proposto nel termine di quindici giorni dall'effettiva conoscenza del provvedimento, la quale conoscenza deve essere fatta coincidere con la data dell'istanza di rilascio di copie (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 22227 del 21/04/2016 Cc. (dep. 26/05/2016 ) Rv. 267279 - 01: «Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione nullo - perché emesso in violazione del principio del contraddittorio per omesso avviso alla persona offesa che ne abbia fatto richiesta - è di quindici giorni e decorre dal momento in cui l'interessato ha avuto effettiva conoscenza del provvedimento»).
3. Venendo al merito della regiudicanda, secondo l'orientamento costante di questa Corte in presenza di formale opposizione all'archiviazione, l'omessa fissazione da parte del giudice delle indagini preliminari dell'udienza camerale di cui all'art. 410 cod.proc.pen. e l'omessa motivazione in ordine alla inammissibilità dell'opposizione proposta avverso la relativa richiesta formulata dal Pubblico ministero, costituiscono violazione sostanziale del diritto della persona offesa al contraddittorio e determinano la nullità del decreto di archiviazione ex art. 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen., deducibile con ricorso per Cassazione (ex multis Sez. 6, Sentenza n. 38801 del 17/09/2014 Cc. (dep. 23/09/2014 ) Rv. 260467 - 01; conformi n. 40601 del 2008 Rv. 241322; n. 1801 del 2003 Rv. 223282).
E' quindi ravvisabile la nuliità dedotta dai ricorrenti: nonostante l’opposizione delle persone offese, che avevano indicato specifici temi da approfondire ed integrazioni istruttorie da assumere, il decreto di archiviazione è stato emesso senza fissazione dell'udienza camerale e senza che il contenuto dell'opposizione fosse in alcun modo esaminata e valutata.
4. Ne discende l'annullamento senza rinvio del decreto impugnato con restituzione degli atti al G.I.P. del Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.
 

 

P.Q.M.

 


Annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Reggio Emilia per l'ulteriore corso.
In Roma, così deciso in data 11 ottobre 2018