Categoria: Cassazione civile
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Cassazione Civile, Sez. 6, 17 gennaio 2019, n. 1080 - Rendita da malattia professionale ("broncopatia ostruttiva di grado severo")


Presidente: ESPOSITO LUCIA Relatore: FERNANDES GIULIO Data pubblicazione: 17/01/2019

 

 

Rilevato
che, con sentenza del 3 luglio 2017, la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Trani che, accogliendo la domanda proposta da A.L. nei confronti dell'INAIL, aveva condannato l'istituto al pagamento di una rendita da malattia professionale ("broncopatia ostruttiva di grado severo") pari al 50%, in luogo del 40% già riconosciuto dall'INAIL, a decorrere dal 10 marzo 2010;
che, ad avviso della Corte territoriale e per quello ancora di rilievo in questa sede, il motivo di appello con il quale l'INAIL aveva censurato la decisione del primo giudice lamentando che il Tribunale aveva "erroneamente ritenuto non consolidato il quadro clinico accertato in termini di postumi valutati nella misura del 40% per trascorso quindicennio dalla costituzione della rendita" era inammissibile perché generico;
che per la cassazione di tale decisione propone ricorso l'INAIL affidato ad un unico articolato motivo cui il A.L. resiste con controricorso;
che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio;
 

 

Considerato
che con l'unico motivo di ricorso si deduce violazione dell'art. 137, sesto comma, del T.U. n. 1124 del 1965 (in relazione all'art. 360, primo comma, cod. proc. civ.) per avere la Corte d'appello riconosciuto l'aggravamento della rendita professionale nonostante le modificazioni delle condizioni fisiche dell'assicurato fossero intervenute a decorrere dal 10 marzo 2010 ( epoca questa da cui il consulente tecnico d'ufficio aveva datato il peggioramento della "broncopatia cronica ostruttiva" da cui il A.L. era affetto) ovvero ad oltre 15 anni dalla decorrenza della rendita costituita il 28 gennaio 1993;
che il motivo è inammissibile in quanto non censura la "ratio decidendi" dell'impugnata sentenza che aveva ritenuto, come sopra esposto, inammissibile il motivo di appello con il quale l'INAIL aveva riproposto l'eccezione di non rivedibilità della rendita per essere decorso oltre un quindicennio dalla sua costituzione alla rilevata modificazione delle condizioni fisiche dell'assicurato; che, pertanto, in adesione alla proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;
che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate in favore dell'istituto nella misura di cui al dispositivo con attribuzione all'avv. Massimo N. per dichiarato anticipo fattone;
che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi);
 

 

P.Q.M.
 

 

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'INAIL alle spese del presente giudizio liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15% con attribuzione.
Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018