Tipologia: CCNL
Data firma: 1 aprile 1999
Validità: 01.01.1998 - 31.12.2001
Parti: Aran e OO.SS.
Comparti: PA, Enti locali
Fonte: CNEL

Sommario:

 Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I

Art. 1 - Campo di applicazione.
Art. 2 - Durata, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto.
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I

Art. 3 - Obiettivi e strumenti.
Art. 4 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.
Art. 5 - Tempi e procedure per la stipulazione o il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo.
Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.
Art. 7 - Informazione.
Art. 8 - Concertazione.
Capo II - I soggetti sindacali
Art. 9 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro.
Art. 10 - Composizione delle delegazioni.
Capo III - Procedure di raffreddamento dei conflitti
Art. 11 - Clausole di raffreddamento.
Parte II
Titolo III - Trattamento economico

Art. 12 - Incrementi tabellari.
Art. 13 - Effetti dei nuovi stipendi.
Art. 14 - Lavoro straordinario.
Art. 15 - Risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Art. 16 - Norme programmatiche.
Art. 17 - Utilizzo delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività.
Art. 18 - Collegamento tra produttività ed incentivi.
Art. 19 - Finanziamento degli oneri di prima attuazione.
Art. 20 - Disposizioni particolari per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative.
Art. 21 -Disapplicazione di disposizioni in contrasto con la disciplina contrattuale sul trattamento economico.
Titolo IV
Art. 22 - Riduzione di orario.
Art. 23 - Sviluppo delle attività formative.
Titolo V - Norme finali e transitorie.
Art. 24 - Norma di rinvio.
Art. 25 - Monitoraggio e verifiche.
Art. 26 - Disposizioni transitorie e particolari.
Art. 27 - Norma di collegamento alla legislazione regionale.
Art. 28 - Disapplicazioni.
Tabella A Categorie posizioni aumenti mensili economiche
Tabella B - Categorie e posizioni economiche dal 1 novembre 1998
Tabella B bis - Tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle posizioni economiche al 1 novembre 1998.
Tabella C - Categorie e posizioni economiche dal 1 luglio 1999
Tabella C bis - Tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle posizioni economiche al 1 luglio 1999.
 Dichiarazione congiunta n. 1.
Dichiarazione congiunta n. 2.
Dichiarazione congiunta n. 3.
Dichiarazione congiunta n. 4.
Dichiarazione congiunta n. 5.
Dichiarazione congiunta n. 6 - per la lotta al lavoro dei bambini.
Dichiarazione a verbale (confermata in data odierna 25.2.99) .
Dichiarazione a verbale.
Dichiarazione a verbale.
Allegato al CCNL 1998-2001 Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali CCNL Per la revisione del sistema di classificazione del personale
Parte generale - Campo di applicazione e obiettivi
Art. 1 - Oggetto e campo di applicazione.
Art. 2 - Obiettivi.
Parte I - Classificazione
Art. 3 - Il sistema di classificazione del personale.
Art. 4 - Progressione verticale nel sistema di classificazione.
Art. 5 - Progressione economica all'interno della categoria.
Art. 6 - Sistema di valutazione.
Art. 7 - Norma di inquadramento del personale in servizio nel nuovo sistema di classificazione.
Art. 8 - Area delle posizioni organizzative.
Art. 9 -Conferimento e revoca degli incarichi per le posizioni organizzative.
Art. 10 - Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato.
Art. 11 - Disposizioni in favore dei comuni di minori dimensioni demografiche.
Art. 12 - Norme finali e transitorie della parte I.
Parte II - Trattamento economico e sistema di finanziamento
Art. 13 - Trattamento economico.
Art. 14 - Finanziamento del sistema di classificazione.
Art. 15 - Norme finali e transitorie di inquadramento economico.
Parte III - Relazioni sindacali
Art. 16 - Relazioni sindacali.
Parte IV - Norme finali
Art. 17 - Norma programmatica.
Art. 18 - Disposizione finale.
Allegato A - Declaratorie
Tabella B - Categorie e posizioni economiche
Tabella B bis - Tavola esemplificativa del trattamento economico complessivo delle posizioni economiche
Tabella C - Corrispondenze per il primo inserimento nella nuova classificazione
Dichiarazione congiunta n. 1.
Dichiarazione congiunta n. 2.
Dichiarazione congiunta n. 3.
Dichiarazione congiunta n. 4.
Dichiarazione congiunta n. 5.
Dichiarazione a verbale.
Dichiarazione a verbale.

Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 1998-2001 del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali

A seguito del parere favorevole espresso in data 11.3.99 dal Comitato di Settore sul testo dell'accordo relativo al CCNL 1998-2001 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali, nonché della certificazione della Corte dei Conti sull'attendibilità dei costi qualificati per il medesimo accordo e sulla loro compatibilità con gli strumenti di programmazione e di bilancio, il giorno 1.4.99, alle ore 9, ha avuto luogo l'incontro tra: l'Aran […] e i rappresentanti delle seguenti Organizzazioni e Confederazioni sindacali:
Organizzazioni sindacali: Cgil-Fp, Fist-Cisl, Uil-EE.LL, Diccap-Confsal- Dipartimento Enti locali, Camere di commercio-Polizia Municipale - (Fenal- Confsal, Snalcc-Confsal, Sulpm-Confsal), Coordinamento sindacale autonomo (Fiadel-Cisal, Fialp-Cisal, Cisas-Fisael, Confail-Unsiau, Confill Enti Locali-Cusal, Usppi-Cuspel-Fasil-Fadel), Federazione nazionale EE.LL. (Ugl Enti locali, Cil, Cildi-Fildi, Consal-Fednadel; Sal, Quadril, Sinpa, Ospol);
Confederazioni Sindacali: Cgil, Cisl, Uil, Confsal, Cisal, Ugl.
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato CCNL relativo al personale dipendente del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali.

Parte I
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I
Art. 1 - Campo di applicazione.

1. Il presente CCNL si applica al personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, escluso quello con qualifica dirigenziale, dipendente dagli enti del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali di cui all'accordo quadro 2.6.98, dal Comune di Campione d'Italia, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab) che svolgono prevalente attività assistenziale individuate dalle Regioni nonché ai dipendenti degli enti locali in servizio presso le case da gioco.
2. Nel testo del presente contratto i riferimenti al D.lgs. 3. 2. 93 n. 29 come modificato, integrato o sostituito dai DD.Lgs. 4.11.97 n. 396, 31.3.98 n. 80 e 29.10.98 n. 387, sono riportati come D.lgs. n. 29/93.

Titolo II - Relazioni sindacali
Capo I
Art. 3 - Obiettivi e strumenti.

1. Il sistema delle relazioni sindacali, nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità degli enti e dei sindacati, è definito in modo coerente con l'obiettivo di contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale.
2. Il predetto obiettivo comporta la necessità di un sistema di relazioni sindacali stabile, che si articola nei seguenti modelli relazionali:
a) contrattazione collettiva a livello nazionale;
b) contrattazione collettiva decentrata integrativa sulle materie e con le modalità indicate dal presente contratto;
c) contrattazione decentrata integrativa a livello territoriale, con la partecipazione di più enti, secondo la disciplina degli artt. 5 e 6; interpretazione autentica dei contratti collettivi, secondo la disciplina dell'art. 13 del CCNL 6.7.95;
d) concertazione e informazione.

Art. 4 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa a livello di ente.
1. In ciascun ente, le parti stipulano il contratto collettivo decentrato integrativo utilizzando le risorse di cui all'art. 15 nel rispetto della disciplina, stabilita dall'art. 17.
2. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa sono regolate le seguenti materie:
[…]
d) i programmi annuali e pluriennali delle attività di formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi d'innovazione;
e) le linee di indirizzo e i criteri per la garanzia e il miglioramento dell'ambiente di lavoro, per gli interventi rivolti alla prevenzione e alla sicurezza sui luoghi di lavoro, per l'attuazione degli adempimenti rivolti a facilitare l'attività dei dipendenti disabili;
[…]
g) le pari opportunità, per le finalità e con le procedure indicate dall'art. 28 del DPR 19.11.90 n. 333, anche per le finalità della legge 10.4.91 n. 125;
[…]
i) le modalità e le verifiche per l'attuazione della riduzione d'orario di cui all'art. 22;
[…]
m) criteri generali per le politiche dell'orario di lavoro.
3. La contrattazione collettiva decentrata integrativa riguarda, altresì, le materie previste dall'art. 16, comma 1, del CCNL stipulato in data 31.3.99.
4. Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 3, comma 1, decorsi 30 giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili in accordo tra le parti fino a un massimo di ulteriori 30 giorni, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, limitatamente alle materie di cui al comma 2, lett. d) , e) , f) ed m) .
5. I contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai CCNL o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato nel comma 1, salvo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.

Art. 6 - Contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale.
1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa, nel caso di enti di minori dimensioni demografiche, nonché le Ipab prive di dirigenza, può svolgersi a livello territoriale sulla base di protocolli d'intesa fra le OO.SS. firmatarie del presente contratto e l'Anci e l'Uncem, da definirsi in sede regionale o provinciale oppure di comunità montane o di consorzi e unioni di comuni, ovvero con riferimento diretto a più enti locali. A tali protocolli possono aderire gli enti interessati e i relativi soggetti sindacali.
2. I protocolli devono precisare:
-la composizione della delegazione trattante di parte pubblica;
-la composizione della delegazione sindacale;
-la procedura per l'autorizzazione alla sottoscrizione del contratto decentrato integrativo territoriale, ivi compreso il controllo sulle compatibilità dei costi con i vincoli di bilancio, con i vincoli di cui all'art. 5.
3. Gli Enti che aderiscono ai protocolli definiscono con apposita intesa, secondo i rispettivi ordinamenti, le modalità per la formulazione degli atti di indirizzo.

Art. 7 - Informazione.
1. L'ente informa periodicamente e tempestivamente i soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, sugli atti di valenza generale, anche di carattere finanziario, concernenti il rapporto di lavoro, l'organizzazione degli uffici e la gestione complessiva delle risorse umane.
2. Nel caso in cui si tratti di materie per le quali il presente CCNL prevede la concertazione o la contrattazione collettiva decentrata integrativa, l'informazione deve essere preventiva.
3. Ai fini di una più compiuta informazione le parti, su richiesta di ciascuna di esse, si incontrano con cadenza almeno annuale e in ogni caso in presenza di: iniziative concernenti le linee di organizzazione degli uffici e dei servizi; iniziative per l'innovazione tecnologica degli stessi; eventuali processi di dismissione, di esternalizzazione e di trasformazione, tenuto anche conto di quanto stabilito dall'art. 11, comma 5, del CCNL quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.98.
4. Nei casi di cui all'art. 19 del D.Lgs. 626/94 è prevista la consultazione del rappresentante della sicurezza. La consultazione è altresì effettuata nelle materie in cui essa è prevista dal D.Lgs. 29/93.

Art. 8 - Concertazione.
1. Ciascuno dei soggetti di cui all'art. 10, comma 2, ricevuta l'informazione, ai sensi dell'art. 7, può attivare, mediante richiesta scritta, la concertazione. La concertazione si effettua per le materie previste dall'art. 16, comma 2, del CCNL stipulato il 31.3.99 e per le seguenti materie:
a) articolazione dell'orario di servizio;
b) calendari delle attività delle istituzioni scolastiche e degli asili nido;
[…]
d) andamento dei processi occupazionali;
e) criteri generali per la mobilità interna;
f) definizione dei criteri per la determinazione dei carichi di lavoro, limitatamente alle amministrazioni che ancora vi siano tenute ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.lgs. n. 29/93.
2. La concertazione si svolge in appositi incontri, che iniziano entro il 4° giorno dalla data di ricezione della richiesta; durante la concertazione le parti si adeguano, nei loro comportamenti, ai principi di responsabilità, correttezza e trasparenza.
3. La concertazione si conclude nel termine massimo di 30 giorni dalla data della relativa richiesta. Dell'esito della stessa è redatto specifico verbale dal quale risultino le posizioni delle parti.

Capo II - I soggetti sindacali
Art. 9 - Soggetti sindacali nei luoghi di lavoro
.
1. I soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono:
a) le rappresentanze sindacali unitarie (RSU) elette ai sensi dell'accordo collettivo quadro per la costituzione delle RSU per il personale dei comparti delle pubbliche amministrazioni e per la definizione del relativo regolamento elettorale, stipulato il 7.8.98;
b) gli organismi di tipo associativo delle associazioni sindacali rappresentative previste dall'art. 10, comma 2, dell'accordo collettivo indicato nella lett. a) .
2. I soggetti titolari dei diritti e delle prerogative sindacali, ivi compresi quelli previsti dall'art. 10, comma 3, del CCNL quadro sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali stipulato il 7.8.98, sono quelli previsti dall'art. 10, comma 1, del medesimo accordo.

Art. 10 - Composizione delle delegazioni.
1. Ai fini della contrattazione collettiva decentrata integrativa, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, ciascun ente individua i dirigenti - o, nel caso enti privi di dirigenza, i funzionari - che fanno parte della delegazione trattante di parte pubblica.
2. Per le OO.SS. la delegazione è composta:
-dalle RSU;
-dai rappresentanti delle OO.SS. territoriali di categoria firmatarie del presente CCNL.
3. Gli enti possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa decentrata, dell'assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) .

Parte II
Titolo III - Trattamento economico
Art. 14 - Lavoro straordinario.

[…]
3. Le parti si incontrano a livello di ente, almeno 3 volte all'anno, per valutare le condizioni che hanno reso necessario l'effettuazione di lavoro straordinario e per individuare le soluzioni che possono consentirne una progressiva e stabile riduzione, anche mediante opportuni interventi di razionalizzazione dei servizi. […]
4. A decorrere dal 31.12.99, le risorse destinate nel medesimo anno al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario sono ridotte nella misura del 3% e il limite massimo annuo individuale per le medesime prestazioni è rideterminato in 180 ore. […]
5. È consentita la corresponsione da parte dell'Istat e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le prestazioni connesse ad indagini periodiche e attività di settore rese al di fuori dell'orario ordinario di lavoro.

Titolo IV
Art. 23 - Sviluppo delle attività formative.

1. Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra l'altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità e infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti convengono sull'esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione europea e il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. In conformità a quanto previsto dal protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12.3.97, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà alla destinazione alle finalità previste dal presente articolo di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità.
3. In sede di contrattazione collettiva decentrata integrativa, una quota delle risorse di cui al comma 2 può essere destinata alle finalità previste dall'art. 35 bis, comma 5, D.lgs. n. 29/93.
4. Gli enti di minori dimensioni demografiche appartenenti agli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 6 possono associarsi per realizzare iniziative formative di comune interesse.

Titolo V - Norme finali e transitorie.
Art. 24 - Norma di rinvio.

[…]
2. Le parti si impegnano altresì a negoziare, a partire dal mese successivo alla data di stipulazione del presente CCNL ed entro il 30.4.99, la regolamentazione dei seguenti istituti:
a) forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 36, comma 7, D.lgs. n. 29/93 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 4, legge n. 191/98, in coerenza con i principi desumibili dalla disciplina legislativa e contrattuale vigente nel lavoro privato;
[…]
c) turni, rischio, maneggio valori, orario notturno, festivo e notturno festivo, reperibilità e altri istituti aventi riflesso sul trattamento economico accessorio, ivi compreso quello del personale educativo degli asili nido;
[…]

Art. 25 - Monitoraggio e verifiche.
1. Per l'approfondimento di specifiche problematiche, in particolare concernenti l'organizzazione del lavoro, l'ambiente, l'igiene e sicurezza del lavoro, i servizi sociali, possono essere costituite, a richiesta, in relazione alle dimensioni delle amministrazioni e senza oneri aggiuntivi per le stesse, Commissioni bilaterali ovvero Osservatori con il compito di raccogliere dati relativi alle predette materie - che l'ente è tenuto a fornire - e di formulare proposte in ordine ai medesimi temi. I Comitati per le pari opportunità, istituiti ai sensi delle norme richiamate nell'art. 9 del CCNL del 6.7.95, svolgono i compiti previsti dal presente comma.
2. La composizione degli organismi di cui al comma 1, che non hanno funzioni negoziali, è di norma paritetica e deve comprendere una adeguata rappresentanza femminile.
3. Le Regioni, l'Anci, l'Upi, l'Unioncamere, l'Uncem, le Ipab e le OO. SS. possono prevedere la costituzione di un Osservatorio, con le finalità di cui al comma 1, in materia di mobilità relativa a trasferimento di funzioni o ad eventuali esuberi a seguito di processi di riorganizzazione o di dissesto finanziario nonché sui processi di formazione e aggiornamento professionale nonché sull'andamento della contrattazione e delle controversie individuali.

Art. 26 - Disposizioni transitorie e particolari.
1. In via transitoria e fino alla completa attuazione di quanto previsto nell'art. 24, la regolamentazione di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del D.lgs n. 29/93 degli istituti e delle materie non disciplinati dai contratti collettivi vigenti nel comparto, stipulati ai sensi dello stesso decreto legislativo, è quella contenuta nelle previgenti disposizioni di legge o degli accordi recepiti in decreti del Presidente della Repubblica in base alla legge n. 93/83.
[…]
4. Nella stipulazione dei contratti individuali gli enti non possono inserire clausole peggiorative delle disposizioni dei CCNL o in contrasto con norme di legge.

Dichiarazione congiunta n. 6 - per la lotta al lavoro dei bambini.
Secondo i dati dell'OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), oltre 250 milioni di bambini nel mondo sono costretti a lavorare. Il lavoro minorile cresce soprattutto nelle zone dove aumenta la disoccupazione degli adulti, con gravi conseguenze sul loro sviluppo psicofisico, sulla loro salute e sicurezza.
Al fine di concorrere all'impegno delle istituzioni internazionali e del Governo italiano, che ha sottoscritto con le parti sociali italiane il 16.4.98 la Carta di impegni contro lo sfruttamento del lavoro minorile, le parti firmatarie si impegnano a dare il loro contributo per combattere tale fenomeno e a richiedere alle imprese fornitrici degli enti del comparto che i prodotti siano fabbricati nel rispetto delle Convenzioni fondamentali dell'OIL e in particolare della Convenzione 138 sull'età minima, inserendo apposite clausole nei propri capitolati.
Le parti riconfermano il principio dell'assoluto rispetto delle singole normative nazionali contro il fenomeno dello sfruttamento dei minori.